(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
                    Designazione e presentazione 
 
    Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino di  cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualifica  diversa  da
quelle  previste  e  disciplinate  dal  presente  disciplinare,   ivi
compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, e similari. 
    E' tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi  privati,  purche'  non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
l'acquirente. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il  vino
«Rosso Conero» deve figurare l'annata di produzione delle uve.