Art. 2. Base ampelografica 1. I vini a indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» bianchi, anche nelle categorie vino frizzante e vino ottenuto da uve appassite; rossi, anche nelle categorie vino frizzante, vino ottenuto da uve appassite e vino novello; e rosati, anche nella categoria vino frizzante, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo. 1. L'indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» bianco e rosso con la specificazione di uno dei vitigni indicati all'art. 1 e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, fino a un massimo del 15%. 2. L'indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» rosato con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Merlot, Sangiovese e Pinot nero e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, fino a un massimo del 15%. 3. L'indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» esclusivamente nelle tipologie bianco e rosso con la specificazione di due o tre o quattro vitigni compresi tra quelli indicati all'art. 1 e' consentita a condizione che: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento; l'indicazione dei vitigni in etichettatura e presentazione deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione; il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque superiore al 15% del totale.