(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    1. I vini a indicazione geografica protetta «Terre  Abruzzesi»  o
«Terre d'Abruzzo» bianchi, anche nelle  categorie  vino  frizzante  e
vino ottenuto da uve appassite; rossi,  anche  nelle  categorie  vino
frizzante, vino ottenuto da uve appassite e vino novello;  e  rosati,
anche nella categoria vino frizzante, devono essere ottenuti  da  uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'
vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo. 
    1. L'indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi»  o  «Terre
d'Abruzzo» bianco e rosso con la specificazione di  uno  dei  vitigni
indicati all'art. 1 e' riservata ai vini ottenuti da uve  provenienti
da vigneti composti, nell'ambito  aziendale,  per  almeno  l'85%  dai
corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente,
alla produzione dei vini sopra indicati, le uve  dei  vitigni  idonei
alla coltivazione nella Regione Abruzzo, fino a un massimo del 15%. 
    2. L'indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi»  o  «Terre
d'Abruzzo» rosato con la specificazione di uno dei seguenti  vitigni:
Merlot, Sangiovese e Pinot nero e' riservata ai vini ottenuti da  uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito  aziendale,  per  almeno
l'85% dai corrispondenti  vitigni.  Possono  concorrere,  da  sole  o
congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le  uve  dei
vitigni idonei alla coltivazione nella Regione  Abruzzo,  fino  a  un
massimo del 15%. 
    3. L'indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi»  o  «Terre
d'Abruzzo» esclusivamente nelle  tipologie  bianco  e  rosso  con  la
specificazione di due o tre o quattro  vitigni  compresi  tra  quelli
indicati all'art. 1 e' consentita a condizione che: 
      il vino derivi esclusivamente da uve prodotte  dai  vitigni  ai
quali si vuole fare riferimento; 
      l'indicazione dei vitigni in etichettatura e presentazione deve
avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo  apporto  delle
uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione; 
      il quantitativo di uva prodotta per il vitigno  presente  nella
misura minore deve essere comunque superiore al 15% del totale.