(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con l'indicazione  geografica  protetta
«Terre Abruzzesi» «Terre  d'Abruzzo»  comprende  l'intero  territorio
amministrativo della Regione Abruzzo.