(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1.  Le  operazioni  di  vinificazione  devono  essere  effettuate
all'interno del territorio amministrativo della Regione Abruzzo. 
    2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 
    3. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il  consumo
non deve essere superiore  all'80%  per  tutti  i  tipi  di  vino  ad
eccezione delle tipologie passito per le quali la resa in vino finito
dopo l'appassimento delle uve  non  deve  essere  superiore  al  50%.
Qualora vengano superati detti limiti, tutto  il  prodotto  perde  il
diritto ad utilizzare l'indicazione geografica protetta; 
    Per le uve destinate  alla  produzione  dei  vini  a  indicazione
geografica tipica «Terre Abruzzesi» o «Terre  d'Abruzzo»  passito  e'
consentito l'appassimento sulla pianta o dopo la raccolta con uno dei
metodi  ammessi  dalla  vigente  normativa.  Le   uve,   al   termine
dell'appassimento, devono avere un titolo alcolometrico naturale  non
inferiore a 16% vol.