(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    1. I vini ad indicazione geografica tipica  «Terre  Abruzzesi»  o
«Terre d'Abruzzo» all'atto dell'immissione al consumo devono avere le
seguenti caratteristiche: 
      «Terre  Abruzzesi»  o  «Terre  d'Abruzzo»   bianco   e   bianco
frizzante: 
        spuma: fine ed evanescente per il bianco frizzante: 
        colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; 
        odore: intenso, fruttato; 
        sapore: tipico, da secco a abboccato, sapido; 
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.; 
        acidita' totale minima: 4,0 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; 
      «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» rosso e rosso frizzante: 
        spuma: fine ed evanescente per il rosso frizzante; 
        colore: rosso rubino piu' o meno intenso; 
        odore: fruttato, complesso; 
        sapore: tipico, armonico, da secco a abboccato; 
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; 
        acidita' totale minima: 4,0 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; 
      «Terre  Abruzzesi»  o  «Terre  d'Abruzzo»   rosato   e   rosato
frizzante: 
        spuma: fine ed evanescente per il rosato frizzante ; 
        colore: rosa piu' o meno carico; 
        odore: intenso, persistente; 
        sapore: tipico, caratteristico, da secco a abboccato; 
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; 
        acidita' totale minima: 4,0 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l; 
      «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» bianco passito: 
        colore: giallo tendente all'ambrato con l'invecchiamento; 
        odore: intenso, fruttato; 
        sapore: caratteristico, da secco a dolce, sapido; 
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00%  vol.  di
cui effettivo almeno 11,00% vol.; 
        acidita' totale minima: 4,0 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; 
        «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» rosso passito: 
        colore: rosso piu' o meno intenso  tendente  al  granato  con
l'invecchiamento; 
        odore: caratteristico ed intenso; 
        sapore: da secco a dolce, armonico di buona struttura; 
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00%  vol.  di
cui effettivo almeno 11,00% vol.; 
        acidita' totale minima: 4,0 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; 
      «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» novello: 
        colore: rosso rubino talora con riflessi violacei; 
        odore: fruttato; 
        sapore: secco, fresco, armonico; 
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 
        acidita' totale minimo: 4,00 gr/l; 
        estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l. 
    2. I vini a indicazione geografica protetta «Terre  Abruzzesi»  o
«Terre  d'Abruzzo»  con  la  specificazione  del  nome  del  vitigno,
all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra
specificate per i vini del corrispondente colore,  devono  presentare
le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. 
    Ad eccezione del Merlot, Sangiovese  e  Pinot  nero  che  possono
essere vinificati in rosso e in rosato e del Pinot  grigio  che  puo'
essere vinificato in bianco e in rosato,  il  colore  del  vino  deve
corrispondere al colore della bacca. 
    3. Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate  da
due o  tre  o  quattro  varieta',  si  fa  riferimento  ai  parametri
descritti per le tipologie  monovarietali  e,  in  particolare,  alla
varieta' presente in maggiore quantita'.