Art. 6. Caratteristiche al consumo 1. I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» bianco e bianco frizzante: spuma: fine ed evanescente per il bianco frizzante: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: intenso, fruttato; sapore: tipico, da secco a abboccato, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» rosso e rosso frizzante: spuma: fine ed evanescente per il rosso frizzante; colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: fruttato, complesso; sapore: tipico, armonico, da secco a abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» rosato e rosato frizzante: spuma: fine ed evanescente per il rosato frizzante ; colore: rosa piu' o meno carico; odore: intenso, persistente; sapore: tipico, caratteristico, da secco a abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l; «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» bianco passito: colore: giallo tendente all'ambrato con l'invecchiamento; odore: intenso, fruttato; sapore: caratteristico, da secco a dolce, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» rosso passito: colore: rosso piu' o meno intenso tendente al granato con l'invecchiamento; odore: caratteristico ed intenso; sapore: da secco a dolce, armonico di buona struttura; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» novello: colore: rosso rubino talora con riflessi violacei; odore: fruttato; sapore: secco, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minimo: 4,00 gr/l; estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l. 2. I vini a indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. Ad eccezione del Merlot, Sangiovese e Pinot nero che possono essere vinificati in rosso e in rosato e del Pinot grigio che puo' essere vinificato in bianco e in rosato, il colore del vino deve corrispondere al colore della bacca. 3. Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due o tre o quattro varieta', si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varieta' presente in maggiore quantita'.