(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    1. All'indicazione geografica tipica «Terre Abruzzesi»  o  «Terre
d'Abruzzo e' vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione  diversa
da quelle previste  nel  presente  disciplinare  di  produzione,  ivi
compresi gli aggettivi «extra»,  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  e
similari. 
    2. E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.