(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                          LINEE GUIDA n. 16 
 
              LINEE GUIDA ANAC-AGCOM PER L'AFFIDAMENTO 
              DEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI POSTALI 
 
        Approvate con delibera Anac n. 185 del 13 aprile 2022 
         e delibera Agcom n. 116/22/Cons del 13 aprile 2022 
 
Le presenti Linee guida sostituiscono quelle approvate il 9  dicembre
2014  ed  entrano  in  vigore  quindici  giorni  dopo   la   relativa
  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Premessa 
      1. Normativa applicabile agli affidamenti di servizi postali 
      2. Oggetto dell'affidamento e divisione in lotti di recapito 
      3. La copertura del servizio di recapito 
      4. Informazioni che devono essere  presenti  nei  documenti  di
gara 
      5. Determinazione dell'importo a base di gara 
      6.   Contratti   continuativi   di   servizio   e/o   fornitura
sottoscritti dall'aggiudicatario in epoca antecedente alla  indizione
della procedura  di  gara.  Corrispondenza  internazionale.  Recapito
attraverso accordi di accesso e utilizzo di  servizi  equivalenti  di
Poste Italiane 
      7. Raggruppamenti temporanei di imprese 
      8. Requisiti speciali di partecipazione 
      9. Criteri di aggiudicazione 
      10. Modalita' di esecuzione 
      11. Penali 
      12.  Notificazioni  a  mezzo  posta  di   atti   giudiziari   e
comunicazioni  connesse  (legge  20  novembre  1982,  n.  890)  e  di
violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285) 
 Premessa 
    Le presenti Linee guida sono elaborate, congiuntamente, dall'Anac
- Autorita' nazionale anticorruzione (quale Autorita'  preposta  alla
regolazione ed alla vigilanza nel complessivo settore  dei  contratti
pubblici) e dall'Agcom (quale Autorita' nazionale di regolamentazione
e vigilanza nel settore postale) ed adottate da entrambe le  predette
amministrazioni in sostituzione di quelle  approvate  il  9  dicembre
2014, alla  luce  delle  innovazioni  normative  e  regolamentari  di
recente intervenute. 
    Esse trovano il loro fondamento giuridico nell'art. 213, comma 2,
del Codice dei contratti  pubblici,  nelle  disposizioni  in  materia
postale del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201  (come  convertito
dalla legge n. 214 del 22 dicembre  2011),  oltre  che  nell'art.  22
della direttiva n. 97/67/CE. 
    Attraverso  le  Linee  guida,  ispirate  al  principio  di  leale
collaborazione tra le istituzioni competenti  e  nell'ottica  di  una
sempre   piu'   stretta   cooperazione   amministrativa   (tesa    al
perseguimento di obiettivi di better regulation),  s'intende  fornire
criteri applicativi ed indicazioni operative alle stazioni appaltanti
in sede di applicazione delle norme contrattuali in materia postale. 
    Cio' al fine di orientare le amministrazioni pubbliche  impegnate
nelle procedure  di  appalto,  agevolare  l'applicazione  del  quadro
normativo di settore, garantire la conformita' e l'uniformita'  delle
attivita'  amministrative  alla   vigente   disciplina   contrattuale
pubblicistica ed alle disposizioni in materia postale. Nel  contempo,
attraverso di esse, si mira a favorire la  competizione  in  sede  di
gara, assecondare lo sviluppo del mercato dei servizi  postali  e  il
perseguimento di obiettivi di qualita'  ed  efficienza  del  servizio
reso agli utenti. 
    S'intende, quindi, fornire indirizzi  interpretativi  fondati  su
una visione integrata della disciplina in  materia  di  contratti  ed
appalti pubblici e della normativa postale considerati alla luce  dei
contributi pervenuti nel corso del tavolo  tecnico  (da  parte  degli
operatori postali e delle organizzazioni di categoria) e  dei  pareri
formulati dalle istituzioni pubbliche interpellate  (AGCM,  Consiglio
di Stato e Ministero della giustizia). 
    In quest'ottica, si mira, altresi', ad agevolare  la  piu'  ampia
partecipazione  degli   operatori   economici   alle   procedure   di
affidamento e, nel contempo, promuovere la effettiva liberalizzazione
del mercato postale in attuazione dei principi e delle norme a tutela
della concorrenza, oltre che degli indirizzi  regolatori  provenienti
dalle istituzioni europee tesi  a  garantire  la  competitivita'  nel
mercato di settore. 
    Con l'intento di rendere il piu'  chiaro  possibile  lo  scenario
ordinamentale di  riferimento,  si  evidenzia,  preliminarmente,  che
l'art. 120 del Codice dei contratti pubblici classifica come  servizi
postali  i  seguenti  servizi:  poste  e  telecomunicazioni,  servizi
postali e di corriere, servizi postali, servizi postali per  giornali
e riviste, servizi postali per la corrispondenza, servizi postali per
pacchi, servizi  di  sportello  presso  uffici  postali,  servizi  di
affitto di cassette postali, servizi di  fermo  posta  e  servizi  di
messaggeria interna. I servizi postali rientrano nell'allegato IX  al
Codice dei contratti pubblici; pertanto, agli stessi  si  applica  il
regime alleggerito previsto agli articoli 140 e seguenti del  codice.
Sono sottoposti al  regime  ordinario,  invece,  i  servizi  di  solo
trasporto (trasporto  di  prodotti  postali  su  strada,  servizi  di
trasporto colli, servizi  di  linea  di  trasporto  di  posta  aerea,
servizi di trasporto aereo non regolare di posta). 
    Fatta questa necessaria premessa,  si  precisa  che  le  presenti
Linee guida si applicano, oltre  che  ai  servizi  di  corrispondenza
(cosi' come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera  g),  del  decreto
legislativo n. 261/1999) anche ai relativi servizi a monte e a  valle
(cosi' come definiti al successivo art. 2.2). 
1. Normativa applicabile agli affidamenti di servizi postali 
    1.1 Nel settore postale, i contratti di appalto possono includere
una pluralita' di prestazioni e,  in  particolare,  la  raccolta,  lo
smistamento in partenza, il trasporto, lo smistamento in arrivo e  la
distribuzione degli invii postali. 
    1.2 Fermo restando quanto previsto dall'art.  23,  comma  2,  del
decreto legislativo 22 luglio  1999,  n.  261,  come  modificato  dal
decreto legislativo del 31 marzo 2011, n. 58, gli affidamenti  aventi
ad oggetto appalti di servizi postali rientrano nell'allegato IX  del
Codice dei contratti pubblici e sono assoggettati  alle  disposizioni
della parte II, titolo IV, capo  II.  Per  quanto  non  espressamente
previsto nei citati articoli,  si  applicano  le  disposizioni  delle
parti I, II e VI del codice medesimo. 
    1.3 Le soglie di rilevanza comunitaria sono individuate ai  sensi
dell'art. 35, comma 1, lettera d), per i settori ordinari, e comma 2,
lettera c) per i settori speciali. 
    1.4 I servizi postali  sono  qualificati  come  servizi  ad  alta
intensita' di manodopera e, pertanto, i bandi di gara, gli  avvisi  e
gli inviti contengono specifiche clausole sociali volte a  promuovere
la stabilita' occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei
principi fissati dall'UE e delle  specifiche  disposizioni  stabilite
dai Contratti collettivi di lavoro applicabili al settore  in  esame.
Al fine di garantire l'effettiva applicazione  delle  norme  poste  a
tutela del personale impiegato nei servizi  postali,  le  indicazioni
prescritte  nella  clausola   sociale   in   ordine   al   piano   di
riassorbimento del  personale  del  gestore  uscente,  devono  essere
compatibili con l'organizzazione di impresa oltre che con il piano di
assorbimento e predisposto dall'aggiudicatario.  Cio'  sia  sotto  il
profilo delle professionalita' da impiegare che  delle  tecnologie  e
soluzioni  organizzative  e  gestionali.   Inoltre,   devono   essere
compatibili anche con le condizioni  dell'appalto,  con  il  contesto
socio-economico, imprenditoriale e di mercato. 
2. Oggetto dell'affidamento e divisione in lotti di recapito 
    2.1 Ai sensi dell'art.  1,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 261/1999, il servizio postale include la raccolta,  lo
smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali. 
    2.2 Ai sensi dell'art. 120, comma 2, lettera c), del  Codice  dei
contratti pubblici,  tra  gli  «altri  servizi  diversi  dai  servizi
postali» rientrano i servizi di gestione di  servizi  postali,  ossia
servizi precedenti l'invio (c.d. servizi «a  monte»,  che  includono,
tra gli altri, i servizi di elaborazione, composizione dei documenti,
stampa e imbustamento) e servizi successivi all'invio  (c.d.  servizi
«a valle» che includono, tra gli altri, la conservazione  sostitutiva
e l'archiviazione degli avvisi di ricevimento), compresi i servizi di
smistamento della posta. 
    2.3 Le stazioni appaltanti, al fine di favorire la partecipazione
delle micro, piccole e medie imprese, dovrebbero affidare i servizi a
monte e a valle del servizio  postale  con  appalto  separato  oppure
dovrebbero  suddividere,  ai  sensi  dell'art.  51  del  Codice   dei
contratti pubblici, l'appalto in lotti funzionali di cui all'art.  3,
comma 1, lettera qq), oppure ancora ripartire in lotti  prestazionali
di cui all'art. 3, comma 1, lettera ggggg). A tal fine,  la  stazione
appaltante, in sede di definizione dei lotti, valuta se, in base alle
condizioni di mercato (ed  eventualmente  a  seguito  di  un'indagine
preliminare sullo stesso), esistano imprese che  possano  offrire  in
modo efficiente servizi a  monte  e  a  valle  rispetto  al  servizio
postale. 
    2.4 Agli stessi  fini,  le  stazioni  appaltanti  valutano  nella
predisposizione dei  bandi  di  gara  l'opportunita'  di  suddividere
l'oggetto dell'affidamento in piu' lotti di  recapito  differenziati,
ad esempio, in base ad aree omogenee di territorio (distinte in  aree
infra regionali o extra regionali), oppure per tipologia di prodotto,
ad esempio posta descritta/indescritta/notifiche di atti  giudiziari,
invii  ordinari/prioritari  o  invii  singoli/multipli,  purche'  per
ciascuna tipologia di prodotto sia previsto un  significativo  volume
di invii. Le stazioni appaltanti valutano,  altresi',  l'opportunita'
di inserire  nei  bandi  di  gara  vincoli  di  partecipazione  e  di
aggiudicazione ai sensi  dell'art.  51,  commi  2  e  3  del  decreto
legislativo  n.  50/2016,  volti  a  limitare  la   possibilita'   di
presentare offerte per piu' lotti  oppure  il  numero  di  lotti  che
possono essere aggiudicati a un solo offerente. 
    2.5  Si  precisa  che  la  quota  di  invii   che   il   soggetto
aggiudicatario della gara non riuscira' a recapitare con  la  propria
organizzazione  (c.d.  «postalizzazione»)  potra'   essere   affidata
direttamente al FSU dalla stazione  appaltante  o  dal  soggetto  che
gestira' la fase a monte del servizio  postale  (come  richiamato  al
punto 2.2). 
    2.6 Atteso  che  la  previsione  di  una  suddivisione  in  lotti
differenti si  conferma  come  regola  generale,  si  evidenzia  che,
invece, la mancata suddivisione in lotti costituisce una deroga  alla
predetta regola  generale.  Quindi  e'  possibile  derogare  soltanto
previa adeguata motivazione, in casi limitati  e  con  riferimento  a
specifiche necessita', quali, ad esempio,  l'esistenza  di  obiettive
esigenze di connessione funzionale (unitarieta' del servizio postale)
che rendano opportuno affidare congiuntamente le prestazioni  oggetto
del  contratto  oppure  l'inefficienza  o  l'antieconomicita'   della
suddivisione in lotti. La  scelta  di  procedere  ad  un  affidamento
integrato (ossia quello che prevede la riunione in un unico lotto dei
servizi posti a gara) potrebbe giustificarsi, ad esempio, nei casi in
cui,  in  ragione  del  valore  contenuto  del  servizio  oggetto  di
affidamento, i costi di transazione e di  gestione  dell'appalto  con
piu' fornitori annullino i benefici ottenibili dalla suddivisione  in
lotti. 
    2.7 Alcuni servizi a  monte  o  a  valle,  quali  ad  esempio  la
conservazione  sostitutiva  e   l'archiviazione   degli   avvisi   di
ricevimento,   possono   essere   considerati   servizi    aggiuntivi
nell'ambito dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  piuttosto
che servizi integrati nell'ambito del lotto. 
    2.8  In  un'ottica   di   razionalizzazione   della   spesa,   la
conservazione sostitutiva dei documenti prevista dall'art.  1,  comma
51,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  sebbene   non   sia
qualificabile come accessoria al servizio  postale,  potrebbe  essere
affidata unitamente a detto servizio con previsione  di  un  apposito
lotto del bando di gara. 
3. La copertura del servizio di recapito 
    3.1 Le stazioni appaltanti fissano il livello minimo di copertura
del servizio di recapito. Detto elemento puo' essere utilizzato  come
criterio di valutazione dell'offerta oppure come requisito in fase di
esecuzione.  Nel  primo  caso,  la   valutazione   puo'   riguardare,
alternativamente  l'offerta  tecnica  oppure   l'offerta   economica,
secondo le indicazioni contenute, rispettivamente,  ai  punti  9.4  e
9.5. 
    3.2 La copertura  e'  calcolata  nel  rispetto  dei  principi  di
proporzionalita'    e    non    eccedenza    rispetto     all'oggetto
dell'affidamento, in base ai volumi di corrispondenza risultanti  dai
flussi storici, distinti per tipologia di prodotto e destinazione. In
mancanza di dati utili a tal fine, sono  presi  in  considerazione  i
soggetti residenti  per  comuni  e  province,  sulla  base  dei  dati
desumibili dalle rilevazioni Istat. 
    3.3 L'individuazione  dei  livelli  minimi  di  copertura  e  del
punteggio attribuibile per la copertura offerta e'  effettuata  sulla
base di adeguate analisi di  mercato,  assicurando  il  rispetto  dei
principi di  proporzionalita'  e  ragionevolezza  e  i  limiti  della
pertinenza  e  congruita'  rispetto  all'oggetto   della   gara.   In
particolare,  per  le  gare  a  copertura  locale  soglie  minime  di
copertura riferite ad ambiti geografici ulteriori rispetto ai  limiti
territoriali della stazione appaltante possono essere  previste  solo
se giustificate in base a concrete e motivate  esigenze  di  recapito
(es.  contiguita'  con  la  zona  interessata,   zone   a   vocazione
turistica). 
    3.4 La copertura minima puo' essere differenziata per  dimensione
geografica  dell'affidamento.  A  tal  fine  e'  necessario  che   le
amministrazioni procedano ad adeguate valutazioni, da  condurre  caso
per  caso.  Con   l'intento   di   assicurare,   in   un'ottica   pro
concorrenziale, la piu' ampia partecipazione alle gare di appalto  ed
esclusivamente a titolo esemplificativo (senza vincolare le  stazioni
appaltanti, ma con l'intento d'indicare dei valori percentuali  utili
ad  agevolare  le  stesse  nella   determinazione   della   copertura
territoriale),  si   ipotizzano,   di   seguito,   alcune   possibili
percentuali di copertura: 
    

 Ambito comunale                                                 90%

 Ambito provinciale                                              80%

 Ambito infra regionale
 (piu' comuni e province nell'ambito della stessa regione)       70%

 Ambito extra regionale
 (piu' comuni e province nell'ambito di due o piu' regioni
 confinanti)                                                     70%

 Ambito Area territoriale nord                                   60%

 Ambito Area territoriale centro                                 60%

 Ambito Area territoriale sud                                    60%

 Ambito territorio nazionale                                     50%

    
    3.5 La stazione appaltante valuta la possibilita' di modulare  la
copertura minima anche in ragione della suddivisione dell'appalto  in
piu' lotti differenziati per servizio. 
    3.6 All'aggiudicatario e' affidata l'attivita' di recapito  della
corrispondenza gestita dalla propria organizzazione. Allo stesso  e',
inoltre, assegnata la gestione della  quota  di  recapito  rientrante
nell'accordo con il FSU di accesso alla rete e della quota recapitata
attraverso i servizi a data e ora certa offerti dal  FSU  equivalenti
al «Posta time». La stazione appaltante o il soggetto che gestisce la
fase a monte del servizio postale  (come  richiamato  al  punto  2.2)
affida direttamente al FSU la restante corrispondenza  da  recapitare
tramite il servizio universale. 
4. Informazioni che devono essere presenti nei documenti di gara 
    4.1 Al fine di  consentire  ai  concorrenti  la  formulazione  di
un'offerta  consapevole,  le  stazioni   appaltanti   indicano,   nei
documenti di gara, i flussi storici di invio e di destinazione  della
corrispondenza (Cap)  diversificati  per  le  tipologie  di  prodotti
postali (es. posta massiva e posta raccomandata)  e  per  le  diverse
grammature (peso dell'invio). 
    4.2 Le amministrazioni  indicano  altresi'  eventuali,  possibili
variazioni delle  proprie  modalita'  operative  idonee  ad  incidere
sull'entita' e le modalita' di comunicazione con  gli  utenti  finali
(es. il passaggio all'invio telematico  delle  fatture)  individuando
preventivamente possibili correttivi. 
    4.3 Nei documenti di gara sono previsti obblighi di comunicazione
minimi a carico dell'aggiudicatario (quali ad  esempio  il  reporting
degli  invii  per  tipologia  di  prodotto/porto  di   peso/area   di
consegna/CAP)  al  fine  di  consentire  alla   stazione   appaltante
l'acquisizione delle informazioni necessarie alla predisposizione dei
futuri bandi di gara ed e' prevista l'applicazione di penali  per  il
mancato o ritardato  rilascio  di  dette  informazioni.  Le  stazioni
appaltanti possono prevedere, inoltre, l'attribuzione di un punteggio
aggiuntivo in caso  di  offerte  che  prevedano  la  condivisione  di
informazioni ulteriori rispetto agli obblighi informativi minimi o la
creazione e la messa a disposizione di banche dati che consentano  la
conservazione e il riuso  dei  dati.  La  stazione  appaltante  evita
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo qualora  ritenga  che  tale
previsione possa favorire il gestore uscente, attribuendo allo stesso
un indebito vantaggio competitivo. 
5. Determinazione dell'importo a base di gara 
    5.1 Il calcolo  del  valore  stimato  degli  appalti  di  servizi
postali si determina ai sensi dell'art. 35, comma 4, del  Codice  dei
contratti pubblici al netto dell'Iva. Ai fini del calcolo  del  costo
della manodopera da indicare  nei  documenti  di  gara,  le  stazioni
appaltanti possono effettuare la stima della forza lavoro  necessaria
all'esecuzione dell'appalto, utilizzando le proporzioni addetti/pezzi
lavorati di cui al successivo paragrafo 8.3. 
    5.2 Ai sensi dell'art.  23,  comma  16,  penultimo  periodo,  del
decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni appaltanti sono  altresi'
tenute a indicare nei documenti  di  gara,  al  fine  di  determinare
l'importo posto a base di gara, il costo della manodopera. 
6. Contratti continuativi  di  servizio  e/o  fornitura  sottoscritti
  dall'aggiudicatario  in  epoca  antecedente  alla  indizione  della
  procedura  di   gara.   Corrispondenza   internazionale.   Recapito
  attraverso accordi di accesso e utilizzo di servizi equivalenti  di
  Poste Italiane 
    6.1  Ai  contratti  sottoscritti  dall'affidatario  del  servizio
postale con terzi sub-contraenti, aventi ad oggetto  anche  una  sola
delle fasi del servizio postale, e ai  contratti  di  franchising  si
applica l'art. 105, comma 3, lettera c-bis) del Codice dei  contratti
pubblici, al ricorrere dei presupposti ivi previsti. 
    6.2 I contratti di cui al punto 1 sono  stipulati  con  modalita'
che  consentano  l'individuazione  della  data  certa,  al  fine   di
consentire alla stazione appaltante la verifica che gli stessi  siano
stati sottoscritti anteriormente  all'indizione  della  procedura  di
gara. 
    6.3 Il contraente principale assume la direzione giuridica  della
prestazione ed e' responsabile in via esclusiva nei  confronti  della
stazione appaltante. 
    6.4 I contratti continuativi devono  considerarsi  assimilati  ai
sub-contratti    in    quanto,    sebbene    stipulati    a     monte
dell'aggiudicazione  dell'appalto,  sono   collegati   funzionalmente
all'appalto principale. Per tali motivi, al ricorrere dei presupposti
stabiliti al punto 3.2 della determinazione Anac n.  556/2017,  detti
contratti sono da considerarsi riferibili alla filiera delle  imprese
e assoggettati agli obblighi di tracciabilita'. 
    6.5 Gli accordi sottoscritti dall'appaltatore con  terzi  per  la
gestione  della  corrispondenza  internazionale   non   costituiscono
subappalto,    rappresentando    l'unica    modalita'    tecnicamente
ipotizzabile per l'esecuzione delle prestazioni, in quanto le licenze
e le autorizzazioni sono limitate al territorio nazionale. 
    6.6 La gestione della quota di recapito  rientrante  nell'accordo
con il fornitore del Servizio universale di accesso alla rete e della
quota recapitata attraverso i servizi a data e ora certa offerti  dal
FSU non costituisce subappalto, difettando  gli  elementi  tipici  di
detta fattispecie, perche' si considera gestita dall'operatore con la
propria  organizzazione.  In  ogni   caso,   in   sede   di   offerta
l'aggiudicatario deve indicare quanta parte del servizio oggetto  del
lotto e' in grado di effettuare direttamente. 
7. Raggruppamenti temporanei di imprese 
    7.1 In caso di appalto  suddiviso  in  lotti,  e'  consentita  la
partecipazione  dell'operatore  economico   a   piu'   raggruppamenti
temporanei. Resta comunque fermo sia il  divieto  di  partecipazione,
per lo stesso lotto, a piu' di un raggruppamento sia  il  divieto  di
partecipare, sempre per lo stesso lotto,  sia  singolarmente  che  in
raggruppamento temporaneo. 
    7.2  Al  fine  di  migliorare   l'offerta   dei   servizi   resi,
specialmente quando gli stessi sono di tipo integrato, si  suggerisce
alle stazioni appaltanti di prevedere nei bandi  la  possibilita'  di
costituire  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  (RTI)  di   tipo
verticale, specificando quale sia la prestazione principale, ai sensi
dell'art. 48,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  50/2016.  Al
riguardo si evidenzia altresi' che le presenti  linee  guida  rendono
ammissibile  la  segmentazione  delle  parti  dell'unitario  servizio
postale all'interno di un RTI verticale. 
8. Requisiti speciali di partecipazione 
    8.1 Fermo restando il possesso dei requisiti di cui  all'art.  80
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i  requisiti  speciali
di partecipazione  sono  individuati  dall'art.  83  del  Codice  dei
contratti  pubblici.  Si  precisa  che  la  capacita'   economica   e
finanziaria e' comprovata dai seguenti documenti: 
      a)  bilanci  o  estratti  dei  bilanci   dell'impresa,   ovvero
dichiarazione  sottoscritta  in  conformita'  alle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      b) dichiarazione, sottoscritta in conformita' alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente il fatturato globale d'impresa e  l'importo  relativo  ai
servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati  negli
ultimi tre esercizi (fatturato specifico) per un valore massimo  fino
al doppio di quello posto a base di gara. 
    La capacita' tecnica e professionale e' comprovata: 
      a) dal  possesso  di  licenza  individuale  e/o  autorizzazione
generale in relazione agli specifici servizi  oggetto  del  bando  di
gara; 
      b) dall'aver svolto, negli ultimi tre anni, servizi analoghi  a
quelli oggetto dell'appalto, da provare attraverso  la  presentazione
dell'elenco dei  relativi  servizi  principali  prestati.  I  servizi
analoghi sono quelli che presentano similitudine con  le  prestazioni
richieste nel bando di gara. 
    8.2 Il requisito dell'organico medio annuo e'  individuato  quale
condizione di esecuzione del contratto,  al  fine  di  assicurare  la
massima partecipazione, garantendo comunque  la  capacita'  esecutiva
necessaria  allo  svolgimento   delle   prestazioni   richieste   nel
contratto.  La   stazione   appaltante   acquisisce   l'impegno   del
concorrente,  successivamente  all'aggiudicazione,  a  garantire   il
livello di dotazione organica richiesto dal contratto di appalto, che
dovra'   essere   opportunamente   certificato   al   momento   della
sottoscrizione del contratto e mantenuto per tutta  la  durata  dello
stesso.  La  stazione  appaltante  esercita  le  opportune  forme  di
controllo per verificare  se  la  condizione  di  esecuzione  si  sia
verificata   nonche'   se   i   contratti   di    lavoro    stipulati
dall'aggiudicatario siano regolari. 
    8.3  La  stazione  appaltante  individua  il  requisito  ritenuto
congruo a seguito di un'analisi delle caratteristiche del servizio  e
del territorio da coprire. Anche il possesso di adeguate attrezzature
tecniche e' individuato quale condizione di esecuzione  nel  rispetto
dei principi di non discriminazione  e  parita'  di  trattamento  che
vietano di  fissare  requisiti  calibrati  in  modo  tale  da  creare
barriere territoriali alla partecipazione o da favorire le imprese in
ambito locale. 
    8.4 L'operatore economico che per fondati motivi, ivi compresa la
recente costituzione, non sia in grado  di  presentare  le  referenze
richieste  dall'amministrazione  aggiudicatrice  e'   autorizzato   a
provare    la    propria    capacita'     economico-finanziaria     e
tecnico-professionale   mediante   un   qualsiasi   altro   documento
considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice. 
9. Criteri di aggiudicazione 
    9.1 Ai sensi dell'art. 95, comma  3,  del  Codice  dei  contratti
pubblici,  gli  appalti   di   servizi   postali   sono   aggiudicati
esclusivamente sulla base del  criterio  dell'offerta  economicamente
piu'  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del   miglior   rapporto
qualita'/prezzo,  trattandosi  di  appalti  ad  alta  intensita'   di
manodopera. 
    9.2 Ciascuna  stazione  appaltante  individua  i  parametri  e  i
relativi criteri di  attribuzione  del  punteggio  sulla  base  delle
proprie necessita'. A mero  titolo  esemplificativo  ed  al  fine  di
fornire indicazioni utili anche sul piano pratico ed  operativo  alle
Amministrazioni, si  precisa  che  si  potrebbero  premiare,  con  un
punteggio tecnico piu' elevato, le modalita' che garantiscano elevati
standard di sicurezza e riservatezza della  consegna  sia  attraverso
l'offerta di un maggior numero di punti di  giacenza  sia  attraverso
modalita' alternative (ad esempio  passaggi  multipli,  recapito  per
appuntamento,  accordi  con  esercizi   commerciali).   Relativamente
all'utilizzo dei punti di giacenza  si  evidenzia  che,  al  fine  di
garantire  la  piu'  ampia  copertura  del  territorio,  la  stazione
appaltante puo' prevedere la possibilita' che gli operatori economici
richiedano l'accesso ai punti di giacenza del FSU di cui alla  misura
n. 6 del provvedimento n. 28497 dell'AGCM e  successive  modifiche  e
integrazioni da parte di Agcom,  distribuiti  in  modo  omogeneo  sul
territorio. Alle misure previste nel bando di gara  come  alternative
e' attribuito lo stesso punteggio  tecnico.  La  Stazione  appaltante
potrebbe, altresi', prevedere criteri aggiuntivi di  valutazione  (ad
esempio la formazione continua per il personale addetto al  servizio,
incluso quello  per  la  gestione  della  corrispondenza  presso  gli
esercizi  commerciali  convenzionati)  che   mirino   ad   accrescere
l'efficienza, l'efficacia e la qualita' del  servizio  dal  punto  di
vista dell'utente finale. 
    9.3  Relativamente  alle  procedure  di   appalto   di   maggiori
dimensioni, ai sensi dell'art. 95, comma 13, del Codice dei contratti
pubblici, si evidenzia che le  stazioni  appaltati  possono  valutare
l'opportunita' di attribuire un punteggio aggiuntivo e  proporzionato
alle imprese in possesso del rating di legalita' rilasciato dall'AGCM
ai sensi dell'art. 5-ter, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  o  di
certificazioni equivalenti rilasciati alle imprese straniere da altri
organismi o autorita' pubbliche. 
    9.4 La copertura puo' essere  valutata  nell'ambito  dell'offerta
tecnica mediante l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per  fasce
di copertura che eccedono il livello minimo richiesto. In  tal  caso,
il punteggio aggiuntivo e'  attribuito  in  maniera  decrescente;  ad
esempio, potra' essere assegnato il  punteggio  X  ad  una  copertura
ricompresa dal 71% all'80%,  il  punteggio  X+X/2  ad  una  copertura
dall'81% al 90% e il punteggio X+X/2+X/4 ad una copertura dal 91%  al
100%. 
    9.5 Nell'ambito dell'offerta economica, la copertura deve  essere
valutata sulla base della possibilita' di operare del concorrente che
puo'  garantire  l'attivita'   di   recapito   della   corrispondenza
attraverso  la  propria  organizzazione  diretta  e/o  indiretta,  la
sottoscrizione di accordi con il fornitore del Servizio universale di
accesso alla rete (ai sensi della delibera Agcom n. 384/17/Cons o del
provvedimento AGCM n. 28497 del 22 dicembre 2020  sul  caso  C12333),
l'utilizzo di servizi di recapito a data e ora certa offerti dal  FSU
per  le  aree  EU2.  La  quota  non  coperta  dal  concorrente  sara'
postalizzata  tramite  il  servizio  universale.  Dunque,  il  prezzo
complessivo da considerare e' pari a 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
10. Modalita' di esecuzione 
    10.1 Nel  capitolato  speciale  di  appalto  e  nello  schema  di
contratto sono descritte le modalita' di esecuzione del  contratto  e
le  azioni  di  controllo  e  monitoraggio  volte  a  verificare   la
correttezza nello svolgimento del servizio  e  la  rispondenza  dello
stesso alle condizioni stabilite nei documenti di gara. 
    10.2 Nella previsione di specifiche modalita'  di  esecuzione  le
stazioni  appaltanti  operano   nel   rispetto   del   principio   di
proporzionalita',  tenendo  conto  della  natura  e  del  valore  del
contratto. La richiesta di una specifica copertura assicurativa  deve
essere giustificata  da  particolari  esigenze  di  esecuzione  della
prestazione e preceduta da idonea analisi volta alla  corretta  stima
del rischio e alla individuazione di massimali congrui. 
    10.3 I tempi di consegna dell'invio tengono conto della tipologia
dello stesso (AM, CP ed EU). La stazione  appaltante  predetermina  i
criteri per l'individuazione dei flussi anomali di invii multipli, al
superamento di determinate soglie, in specifici  ambiti  temporali  e
spaziali (CAP). Per tali eventualita' sono individuati  modalita'  di
esecuzione e SLA specifici che  tengano  conto  della  particolarita'
della situazione. 
11. Penali 
    11.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 113-bis,  comma  4,
del Codice dei contratti pubblici, le penali  sono  quantitativamente
predeterminate in termini congrui e proporzionati  all'inadempimento.
Le stesse sono commisurate alla tipologia e  all'entita'  complessiva
dell'affidamento e finalizzate ad assicurare un rapido  e  automatico
soddisfacimento del danno subito. 
    11.2 La proporzionalita' delle penali rispetto  alle  prestazioni
oggetto del contratto e' assicurata prevedendo  l'applicazione  della
penale non  per  il  singolo  inadempimento,  quale  il  ritardo  nel
recapito del singolo invio, ma per gli inadempimenti complessivamente
registrati  nello  svolgimento  del  servizio  affidato  in  un  arco
temporale significativo, di norma non inferiore al trimestre. 
    11.3 E' fatta  salva  la  possibilita'  di  ricorrere  ai  rimedi
ordinari di soddisfazione del pregiudizio subito nel caso in cui  sia
dimostrato il verificarsi di un danno ulteriore rispetto  all'importo
della penale prevista nel contratto. 
    11.4 Le stazioni  appaltanti  assicurano  controlli  effettivi  e
idonei a garantire il rispetto degli obblighi assunti e  dell'offerta
presentata   dall'aggiudicatario.   L'autocontrollo   fornito   dagli
operatori sulla base della certificazione dell'avvenuta consegna puo'
essere utilizzato  come  metodo  di  verifica  a  condizione  che  la
stazione appaltante sia in grado di controllare la corrispondenza  di
quanto certificato con l'effettiva prestazione offerta. 
12. Notificazioni a mezzo posta di atti  giudiziari  e  comunicazioni
  connesse (legge 20 novembre 1982,  n.  890)  e  di  violazioni  del
  codice della strada (art. 201 del  decreto  legislativo  30  aprile
  1992, n. 285) 
    12.1 L'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta  di
atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982,  n.
890) e di violazioni del codice della strada (art.  201  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e' effettuato  nel  rispetto  del
principio  di  unitarieta'  del  processo,  volto  ad  assicurare  la
certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
Al riguardo  si  precisa  che,  per  l'esecuzione  di  una  specifica
fase/tratta  di  competenza  l'aggiudicatario  non   puo'   ricorrere
all'istituto del  subappalto  ne'  alla  postalizzazione  tramite  il
fornitore del servizio universale di parte degli invii,  fatto  salvo
quanto previsto per la postalizzazione al punto 12.6. 
    12.2  Il  principio  di  unitarieta'  del  processo  puo'  essere
assicurato, introducendo apposite garanzie, anche da  una  pluralita'
di soggetti aggregati in forma stabile  e  continuativa  (ad  esempio
come avviene nel caso delle reti in franchising) a condizione che  la
gestione  dell'intera  fornitura  del  servizio  e   la   conseguente
responsabilita' siano ricondotte, sotto ogni  profilo,  ad  un  unico
soggetto in grado di esercitare effettivi poteri di  indirizzo  e  di
controllo  sullo  svolgimento  della  prestazione  da   parte   degli
operatori aggregati. 
    12.3 Nelle more di modifiche al regolamento ex delibera Agcom  n.
77/18/Cons, il principio  dell'unitarieta'  puo'  essere  assicurato,
altresi', da raggruppamenti temporanei  di  imprese  orizzontali  che
siano titolari di licenza  individuale  speciale,  a  condizione  che
nell'atto di costituzione del  raggruppamento  o  in  appositi  patti
parasociali sia espressamente attribuito  all'impresa  mandataria  un
potere di indirizzo e di controllo nei confronti  delle  imprese  che
compongono  il  raggruppamento  relativamente   alle   modalita'   di
svolgimento delle prestazioni oggetto  dell'appalto,  con  previsione
delle  relative  responsabilita'.  In  particolare,   dovra'   essere
specificato che, oltre alla  responsabilita'  solidale  di  tutte  le
imprese  associate  per  inadempimento  delle  prestazioni  eseguite,
opera, a carico della mandataria, anche la responsabilita' per omesso
esercizio dei poteri direttivi e di controllo. 
    12.4 Il  titolare  di  licenza  speciale  puo'  essere  anche  un
operatore, c.d. capogruppo, che svolge il servizio  di  notificazione
attraverso un'organizzazione unitaria composta  dall'aggregazione  di
piu' operatori postali titolari di licenza individuale. In tal  caso,
il titolare di licenza speciale e', sotto tutti  i  profili,  l'unico
responsabile della fornitura del servizio in base alla licenza,  vale
a  dire,  responsabile  del  rispetto  delle  norme,  legislative   e
regolamentari, e delle delibere dell'Agcom  applicabili  al  servizio
oggetto di licenza, anche per le operazioni,  attivita'  e  fasi  del
servizio,  svolte  dagli  operatori   aggregati   nell'organizzazione
unitaria. 
    12.5  Il  servizio  di  notificazione  a  mezzo  posta  di   atti
giudiziari e  di  infrazioni  al  codice  della  strada  e'  affidato
separatamente dagli altri servizi postali, al  fine  di  favorire  la
massima  partecipazione.  Per  analoghe   finalita',   in   un'ottica
pro-concorrenziale, le stazioni appaltanti valutano, nell'ambito  dei
bandi di  gara,  l'opportunita'  di  suddividere  in  lotti  distinti
l'affidamento dei servizi di notificazione  a  mezzo  posta  di  atti
giudiziari e comunicazioni connesse  e  i  servizi  di  notificazione
delle violazioni del codice della strada. 
    12.6  Le  stazioni  appaltanti  possono   suddividere   l'oggetto
dell'affidamento in piu' lotti di recapito distinti in base  ad  aree
omogenee di territorio, con estensione massima regionale, al fine  di
favorire la piu' ampia partecipazione degli operatori  economici.  La
stazione  appaltante  provvede  alla  postalizzazione  dell'eventuale
quota residuale  di  invii  che  ecceda  l'ambito  territoriale  come
precedentemente definito, inclusi gli atti da notificare  all'estero,
anche mediante conferimento di mandato speciale all'affidatario. 
    12.7 Salvi i casi in cui si renda necessario  tutelare  interessi
superiori, come ad esempio per le notificazioni a mezzo  posta  degli
atti giudiziari emessi dagli UNEP, le stazioni appaltanti, al fine di
assicurare la piu' ampia partecipazione degli operatori presenti  sul
mercato, possono suddividere l'appalto  in  due  lotti,  uno  per  le
notifiche da effettuare all'interno  della  regione  di  appartenenza
della stazione appaltante (cui potrebbero partecipare  gli  operatori
dotati di licenza regionale o nazionale) e l'altro per  le  notifiche
da effettuare all'esterno della regione (cui  potrebbero  partecipare
unicamente gli operatori dotati di licenza nazionale). Tale soluzione
potrebbe  essere  applicata,  in  particolare,  laddove  ci  sia   un
sostanziale bilanciamento tra il numero  di  atti  da  notificare  in
ambito regionale e atti da notificare in ambito extra-regionale. 
    12.8 Al fine di consentire  ai  concorrenti  la  formulazione  di
un'offerta consapevole, le stazioni appaltanti indicano, nel bando di
gara,  i  flussi  storici  di   invio   e   di   destinazione   della
corrispondenza (Cap)  diversificati  per  le  tipologie  di  prodotti
postali (atti giudiziari e contravvenzioni). 
    12.9 Come requisito di partecipazione,  oltre  a  quelli  di  cui
all'art. 8,  e'  richiesto  il  possesso  della  licenza  individuale
speciale abilitante, in corso di validita', per le  notificazioni  di
atti giudiziari e contravvenzioni  in  ambito  nazionale  (A1)  o  in
ambito regionale (A2), per le notificazioni di violazioni  al  codice
della strada in ambito nazionale (B1) o in ambito regionale (B2). 
    12.10  Si   precisa,   altresi',   che   laddove   una   pubblica
amministrazione  abbia  l'esigenza  di  affidare  la  gestione  delle
notifiche di atti amministrativi impositivi e/o tributari  e  intenda
avvalersi del servizio di notifica a mezzo posta (prima riservato  al
FSU  e  ora  soggetto  a  licenza  speciale)  potra'  indicare,  come
requisito di partecipazione, il possesso della licenza di  tipo  «B»,
titolo richiesto per la notificazione  delle  violazioni  del  codice
della strada; cio' in quanto le caratteristiche del predetto servizio
(notifiche delle  violazioni  del  codice  della  strada)  presentano
alcune maggiori garanzie che appaiono conformi e adeguate alla natura
degli atti da notificare. 
    12.11  Fermo  restando  quanto  detto  al  punto  precedente,  si
precisa, in ogni caso, che e' del  tutto  legittimo  da  parte  della
Stazione  Appaltante  optare  per  una  modalita'  di   notificazione
effettuata attraverso il servizio postale ordinario. 
    12.12 Si applicano le indicazioni operative  suggerite  al  punto
9.2. Le  stazioni  appaltanti  possono  premiare,  con  un  punteggio
tecnico piu' elevato, le modalita' che garantiscano elevati  standard
di sicurezza e riservatezza della consegna sia  attraverso  l'offerta
di un maggior numero di punti di giacenza  sia  attraverso  modalita'
alternative (ad esempio passaggi multipli e recapito per appuntamento
come previsti dall'allegato 5 alla  delibera  Agcom  n.  77/18/Cons).
Alle misure previste nel bando di gara come alternative e' attribuito
lo stesso punteggio tecnico. 
    12.13  Relativamente  all'utilizzo  dei  punti  di  giacenza   si
evidenzia che, al fine di  garantire  la  piu'  ampia  copertura  del
territorio, la stazione appaltante puo' prevedere la possibilita' che
gli operatori economici ricorrano ai corner dedicati  all'interno  di
esercizi commerciali privati previsti dall'allegato 3  alla  delibera
Agcom n. 77/18/Cons, ovvero richiedere l'accesso ai punti di giacenza
del FSU di cui alla misura n. 6 del provvedimento n. 28497  dell'AGCM
e successive modifiche e integrazioni da parte di Agcom,  distribuiti
in modo omogeneo sul territorio. 
    12.14 L'ammontare delle penali e' determinato nel rispetto  delle
indicazioni di cui al paragrafo  11.  Nel  caso  di  notificazioni  e
comunicazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui  alla  legge
n. 890/1982, la stazione appaltante puo' individuare,  nel  bando  di
gara, i casi in cui ritiene che  la  mancata  o  tempestiva  notifica
imputabile  all'operatore  economico  comporti  conseguenze  gravi  e
irreparabili  tali  da  giustificare  l'applicazione  di  penali   in
relazione  ad  un  singolo  inadempimento.  Cio'  puo'  accadere,  ad
esempio, nel caso in cui la  ritardata  o  omessa  notifica  comporti
l'impossibilita' di celebrare il processo, la prescrizione del reato,
l'alienazione di beni, l'impossibilita' di dichiarare il  fallimento,
ecc. E' fatta salva la possibilita' di ricorrere ai  rimedi  ordinari
di  soddisfazione  del  pregiudizio  subito  nel  caso  in  cui   sia
dimostrato il verificarsi di un danno ulteriore rispetto  all'importo
della penale prevista nel contratto. 
    12.15 Per quanto non espressamente previsto nel presente  titolo,
valgono, ove applicabili, le previsioni delle  linee  guida  relative
agli altri servizi postali.