(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                             Istruzioni 
 
1 - Tabelle 
    Tabella  «A»:  quantita'  minima  indispensabile  del   materiale
sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: 
      navigazione litoranea, cosi' come definita dall'art.  1,  punto
40, del regolamento per la sicurezza della navigazione e  della  vita
umana in mare, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica
8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge  tra  porti  dello
Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 6 miglia
dalla costa, nonche' per le unita' adibite al trasporto passeggeri di
classe C, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto  legislativo
4 febbraio 2000, n. 45); 
      navigazione nazionale costiera e internazionale costiera, cosi'
come definite dall'art. 1, punti 39 e 37, del decreto del  Presidente
della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che  si  svolge
tra porti appartenenti allo stesso Stato o a Stati diversi nel  corso
della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia  dalla  costa,
nonche' per le unita' adibite al trasporto passeggeri  di  classe  B,
secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 45); 
      navigazione locale, cosi' come definita dall'art. 1, punto  41,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,  n.  435
(navigazione  che  si  svolge  all'interno  di  porti,  ovvero  rade,
estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale  la  nave
non si allontana piu' di 3 miglia dalla costa, nonche' per le  unita'
adibite al trasporto passeggeri di classe D, secondo  la  definizione
dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45); 
      pesca costiera ravvicinata, cosi' come  definita  dall'art.  9,
comma 3, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965,
n. 963, concernente la disciplina della  pesca  marittima,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,  n.  1639
(navigazione che si svolge fino a 40 miglia dalla costa); 
      navigazione da diporto  «senza  alcun  limite»,  effettuata  da
imbarcazioni e navi da diporto come definite dall'art. 3 del  decreto
legislativo 18  luglio  2005,  n.  171,  con  personale  imbarcato  e
impiegate in attivita' di noleggio. 
    Tabella  «B»:  quantita'  minima  indispensabile  del   materiale
sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: 
      navigazione nazionale, cosi' come definita dall'art.  1,  punto
38, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre  1991,  n.
435 (navigazione che si svolge tra porti  dello  Stato,  a  qualsiasi
distanza dalla costa nonche'  per  le  unita'  adibite  al  trasporto
passeggeri di classe  A,  secondo  la  definizione  dell'art.  3  del
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45); 
      pesca mediterranea o d'altura, cosi' come definita dall'art. 9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre  1968,
n. 1639. 
    Tabella  «C»:  quantita'  minima  indispensabile  del   materiale
sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: 
      navigazione internazionale breve e lunga, cosi'  come  definita
dall'art. 1,  punti  35  e  36,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (lunga: navigazione che si  svolge
tra porti appartenenti  a  Stati  diversi  in  qualsiasi  mare  ed  a
qualsiasi distanza dalla costa; breve: navigazione che si svolge  tra
porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave  non
si allontana piu' di 200 miglia da un porto o da  una  localita'  ove
l'equipaggio e i passeggeri possono trovare  rifugio,  sempreche'  la
distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove  il  viaggio  ha
origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia); 
      pesca oltre  gli  stretti  od  oceanica,  cosi'  come  definita
dall'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  2
ottobre 1968, n. 1639. 
    Tabella  «D»:  quantita'  minima  indispensabile  del   materiale
sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: 
      navi abilitate alla pesca costiera locale, cosi' come  definita
dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  2
ottobre 1968, n. 1639 (fino a 12 miglia dalla costa); 
      navi abilitate alla  pesca  costiera  ravvicinata,  cosi'  come
definita dall'art. 9, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (pesca  che  si  svolge  entro  20
miglia dalla costa); 
      imbarcazioni e  navi  da  diporto  non  ricomprese  tra  quelle
indicate nella Tabella A. 
2 - Prescrizioni e disposizioni generali 
    Le prescrizioni dei  farmaci  possono  essere  effettuate  da  un
medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unita' ovvero
da personale medico di uno degli Uffici di sanita' marittima, aerea e
di frontiera - USMAF del Ministero della salute. Le prescrizioni sono
redatte a norma di legge a seconda del tipo di farmaco o di  articolo
o presidio medico-chirurgico necessario. 
    Le Tabelle allegate al presente  decreto  indicano  le  dotazioni
minime che devono essere garantite  a  bordo  delle  navi  mercantili
battenti  bandiera  nazionale  affinche'  ne  venga  autorizzata   la
«spedizione»,  vale  a  dire  la  partenza   dal   porto   da   parte
dell'Autorita' marittima. 
    Tuttavia, il quantitativo indicato  di  medicinali,  attrezzature
mediche e antidoti, in quanto dotazione  minima,  potrebbe  risultare
non sempre sufficiente, in relazione al numero delle persone presenti
a bordo della nave, all'attivita' svolta da questa e  alle  possibili
emergenze cui l'unita' puo' andare  incontro  in  ragione  della  sua
specifica attivita' nonche' di eventi naturali o provocati dall'uomo. 
    Quanto  sopra  assume  maggiore  rilevanza  se  riferito  a  navi
passeggeri destinate ai servizi di crociera, in cui in base al numero
di persone imbarcate, alla distanza tra gli scali  programmati  e  al
numero di potenziali utenti, le dotazioni di medicinali, attrezzature
mediche e antidoti devono  necessariamente  essere  proporzionate  in
modo da  soddisfare  tutte  le  necessita'  ipotizzabili  durante  il
viaggio. 
    Persiste  l'obbligo,  previsto  dalla   vigente   normativa,   di
detenere,  tra  le  dotazioni  di  bordo,  i  farmaci  e  quant'altro
necessario, in  occasione  del  trasporto  di  materiali  e  sostanze
pericolose, a seguito di una accurata e puntuale analisi del rischio,
secondo le prescrizioni del Medical First Aid Guide (MFAG). 
    Le Tabelle  allegate  al  presente  decreto  non  comprendono  le
attrezzature e gli arredi che devono essere comunque presenti a bordo
e che rappresentano un prerequisito per il funzionamento del servizio
sanitario della nave. Per le  navi  ove  sono  previsti  un  apposito
locale infermeria e/o un ospedale di bordo, si annoverano,  a  titolo
meramente  esemplificativo  e  non  esaustivo:  il  frigorifero,   la
sterilizzatrice,  il  lettino  visite,  il  lavandino,   le   lampade
direzionali, gli armadietti e le vetrinette per la conservazione  dei
materiali, i locali e i servizi  igienici,  le  docce  e  quant'altro
dovra' risultare anche in sede di verifica delle condizioni di igiene
e abitabilita' o di idoneita' al trasporto passeggeri per il rilascio
delle certificazioni previste dalla normativa vigente. 
    Per le unita' da diporto impiegate come unita'  appoggio  per  le
immersioni  subacquee  a  scopo  sportivo  o  ricreativo  valgono  le
indicazioni   dell'art.   90   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di
attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171, recante il codice della nautica da diporto). 
3 - Registrazioni 
    A bordo delle unita' che, ai sensi del presente decreto,  debbono
essere dotate dei medicinali elencati nelle Tabelle  A,  B  e  C,  e'
tenuto apposito registro generale di carico e scarico dei farmaci;  a
bordo delle unita' provviste di medicinali di cui alle tabelle B e  C
e' tenuto, inoltre, un  registro  di  carico  e  scarico  di  farmaci
stupefacenti. 
    Va inoltre tenuto un registro delle attrezzature mediche  in  cui
venga riportato: presenza, stato ed eventuale scadenza. 
4  -  Cassette  di  pronto  soccorso  e  dotazioni  sanitarie   delle
imbarcazioni di salvataggio 
    Ogni nave, limitatamente  alle  Tabelle  B  e  C,  deve  detenere
comunque almeno una dotazione  (in  cassetta,  borsone  o  zaino)  di
Pronto soccorso nella quale  inserire  una  aliquota  dei  farmaci  e
presidi  previsti,  utili  a  un  primo  soccorso  che  possa  essere
effettuato in qualsiasi punto della nave o in occasione di interventi
di salvataggio fuori bordo. 
    Detta  cassetta/borsone/zaino  deve  essere  a  chiusura  stagna,
facilmente asportabile e posizionata/o in luogo noto e  predisposta/o
in modo da essere impermeabile all'acqua. 
    Le dotazioni sanitarie delle  imbarcazioni  di  salvataggio  sono
controllate secondo le modalita' stabilite dall'Autorita'  marittima.
Le cassette sono munite  di  chiusura  tale  da  consentire,  qualora
ritenuto opportuno, lo smaltimento e il reintegro dei farmaci  e  dei
presidi scaduti senza dover necessariamente invalidare  l'intero  kit
di dotazioni, nonche' tale  da  rendere  piu'  agevole  il  controllo
periodico. 
5 - Controlli 
    I controlli delle dotazioni  del  materiale  sanitario  di  bordo
sulle unita' sotto le 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del
presente decreto, siano tenute  a  essere  provviste  di  medicinali,
attrezzature mediche e antidoti di cui alle annesse Tabelle A, B e C,
sono effettuati dall'Autorita'  marittima,  insieme  con  l'Autorita'
sanitaria  marittima,  con  periodicita'   annuale,   come   previsto
dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre
1991, n. 435. 
    Fatto salvo quanto indicato dall'art. 5-ter del decreto-legge  10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
marzo 2006, n. 81, i controlli sulle unita' di stazza lorda superiore
alle 200 tonnellate hanno luogo nelle forme e con le modalita'  e  le
tempistiche stabilite dalla normativa vigente in materia  di  sanita'
marittima e di sicurezza della navigazione. 
    Sulle unita'  tenute  a  esserne  provviste,  i  controlli  delle
cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa
Tabella D, sono effettuati dall'Autorita' marittima in occasione  dei
controlli delle altre dotazioni di  bordo,  con  le  modalita'  e  le
tempistiche stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza. 
    E' consentita la detenzione di  farmaci  costituiti  da  molecole
analoghe a quelle indicate a parita' di quantitativi sovrapponibili e
con  identiche  indicazioni  terapeutiche,  nonche'   di   strumenti,
dispositivi e articoli sanitari analoghi a quelli  prescritti,  salvo
diversa indicazione da parte degli Uffici di sanita' marittima, aerea
o di frontiera del  Ministero  della  salute  in  sede  di  controllo
periodico o occasionale. 
    Per i mezzi ad uso esclusivamente  portuale,  si  fa  riferimento
alle dotazioni indicate nella Tabella D;  in  casi  di  utilizzo  dei
suddetti mezzi per le  attivita'  indicate  nelle  varie  concessioni
(assistenza, salvaguardia della vita umana in mare) fuori dalla  rada
si  fa  riferimento  alle  dotazioni  della  Tabella  relativa   alla
navigazione alla quale la nave e' abilitata.