Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» e «Vin Santo del Chianti Classico» occhio di pernice, devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 4.2 Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo, unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, i cui terreni situati ad una altitudine non superiore a 700 metri s.l.m. sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo-marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami. 4.3 I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi espansi. 4.4 I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.350 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare i 2,5 kg. 4.5 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.6 La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 8 tonnellate. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata. 4.7 Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo. 4.8 Le uve destinate alla produzione del vino a DOC «Vin Santo del Chianti Classico», devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50 % vol.