Art. 7. Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento 7.1 Alla Denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari. 7.2 E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 7.3 I vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie bordolesi di capacita' non superiore a 3 litri. 7.4 Per i vini a Denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.