(Allegato)
Disciplinare di  produzione  della  indicazione  geografica  protetta
Ciliegia di Marostica 
 
                               Art. 1. 
                            Denominazione 
 
    L'indicazione geografica  protetta  «Ciliegia  di  Marostica»  e'
riservata ai frutti di ciliegia che rispondono alle condizioni  e  ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. 
 
                               Art. 2. 
                      Descrizione del prodotto 
 
     La ciliegia di Marostica per il consumo fresco e' caratterizzata
da un calibro elevato e un colore intenso che puo' variare  da  rosso
fuoco a rosso scuro in relazione alle varieta'. 
    I frutti da immettere in commercio per il consumo  fresco  devono
essere integri, sani, provvisti  di  peduncolo,  puliti  e  privi  di
residui visibili sulla superficie. 
    La pezzatura minima dei frutti destinati  al  consumo  fresco  e'
pari a 23 mm. 
    I frutti destinati ad altri usi (es. industria dolciaria) possono
essere senza peduncolo, parzialmente integri e  avere  una  pezzatura
anche inferiore a 23 mm. 
    Le caratteristiche commerciali  per  il  prodotto  fresco  devono
essere  corrispondenti  alle   specifiche   stabilite   dalle   norme
comunitarie di commercializzazione vigenti. 
 
                               Art. 3. 
          Delimitazione della zona geografica di produzione 
 
     La zona di produzione della «Ciliegia di Marostica» comprende  i
territori dei seguenti comuni in  provincia  di  Vicenza:  Marostica,
Salcedo, Fara  Vicentino,  Breganze,  Colceresa,  Pianezze,  Bassano,
limitatamente al territorio che si estende  alla  destra  idrografica
del fiume Brenta e infine la  parte  del  territorio  del  comune  di
Schiavon cosi'  delimitata:  a  est  della  statale  per  Vicenza  la
porzione a nord di via Olmi fino all'altezza di via Vegra;  ad  ovest
della statale per  Vicenza  la  porzione  a  nord  di  via  Roncaglia
Vecchia. 
 
                               Art. 4. 
                         Prova dell'origine 
 
     Ogni fase del processo  produttivo  della  I.G.P.  «Ciliegia  di
Marostica» viene  monitorata  documentando,  per  ognuna,  gli  input
(prodotti in entrata) e gli output (prodotti in  uscita).  In  questo
modo, e attraverso l'iscrizione in appositi  elenchi,  gestiti  dalla
struttura  di  controllo,  delle  particelle  catastali  sulle  quali
avviene la produzione, dei  produttori,  dei  confezionatori  nonche'
attraverso la denuncia alla struttura di  controllo  delle  quantita'
prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la  rintracciabilita'  del
prodotto (da monte a valle della filiera di produzione). 
    Tutte le persone, fisiche o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi
elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della  struttura  di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di  produzione  e
dal relativo piano di controllo. 
 
                               Art. 5. 
                 Metodo di ottenimento del prodotto 
 
     La  denominazione  «Ciliegia  di  Marostica»  designa  i  frutti
ottenuti dalla coltivazione delle varieta'  ascrivibili  ai  seguenti
gruppi: 
      a) precocissime «Sandra» e «Francese», quest'ultima ascrivibile
alle varieta' Bigarreau Moreau e Burlat; 
      b) intermedie «Roana» e il durone precoce «Romana»; 
      c) tardive  «Milanese»,  «Durone  Rosso»  (Ferrovia  simile)  e
«Bella Italia»; 
      d) «Sandra Tardiva»; 
      e) le varieta' «Van», «Giorgia», «Ferrovia», «Durone  Nero  I»,
«Durone Nero II» e «Mora di Cazzano». 
    Sono inoltre consentite le seguenti varieta': «Bella di  Pistoia»
(=  «Durone  Rosso»),  «Black  Star»,  «Early  Bigi»,  «Grace  Star»,
«Kordia», «Lapins», «Marostegana», «Prime Giant», «Regina», «Folfer»,
«Sweet Early», «Sweet Heart», «Frisco»,  «Rocket»,  «Vera»,  «Nimba»,
«Red Pacific», «Early Lory»,  «Adriana»,  «Celeste»  «Sweet  Aryana»,
«Sweet Lorenz», «Sweet Gabriel» e Stella. 
    Per la produzione della «Ciliegia  di  Marostica»  e'  consentito
l'utilizzo anche  di  altre  cultivar  di  ciliegio  derivanti  dalla
ricerca varietale a condizione  che  ne  sia  dimostrata,  attraverso
prove sperimentali  e  documentali,  la  conformita'  del  metodo  di
ottenimento  e  delle  caratteristiche  qualitative  del  frutto   al
presente disciplinare di produzione. L'utilizzo  di  queste  cultivar
per  la  produzione  della  «Ciliegia  di  Marostica»   deve   essere
preventivamente comunicato e valutato dal Ministero  delle  Politiche
agricole alimentari e forestali che potra' acquisire  allo  scopo  il
parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto. 
    Per la produzione della «Ciliegia di Marostica» i terreni  devono
essere ubicati nella zona di delimitazione di cui al precedente  art.
3. 
    Le tecniche colturali ammesse sono di seguito descritte. 
    1) Per i nuovi impianti: 
      a) preparazione del terreno:  il  nuovo  impianto  deve  essere
preceduto  da  una  idonea  lavorazione  meccanica  della  superficie
interessata; nei terreni di collina e' opportuna la  lavorazione  del
terreno a «buche». 
    E' obbligatorio eseguire  l'analisi  chimico-fisica  del  terreno
oggetto d'impianto allo scopo  di  determinare  la  necessita'  e  la
quantita' della concimazione di fondo e/o di  quella  correttiva.  E'
obbligatoria l'adozione di un piano di  concimazione  redatto  da  un
tecnico specializzato; 
    portainnesti: sono ammessi tutti i  portainnesti  idonei  per  il
ciliegio dolce,  in  relazione  alle  caratteristiche  pedoclimatiche
della zona di produzione e delle varieta' sopra elencate; 
      b) materiale  vegetale:  e'  ammesso  l'impiego  di  astoni  di
qualita' certificata virus esente o virus controllato delle  varieta'
sopra elencate, innestati  su  soggetti  derivati  da  Prunus  avium,
Prunus cerasus o Prunus mahaleb.  E'  ammesso  altresi'  l'innesto  a
dimora. 
    2) Per tutti gli impianti: 
      a) Densita': sono ammessi  tutti  i  sesti  d'impianto  purche'
siano garantite l'illuminazione e l'arieggiamento delle chiome  nella
fase produttiva delle piante; 
      b) Forma di allevamento: sono  consentite  tutte  le  forme  di
allevamento sia in volume sia in parete; 
      c) Difesa fitosanitaria: la difesa dai  parassiti  deve  essere
attuata nel pieno rispetto dei principi della lotta  integrata  o  di
quella biologica. Per  ridurre  il  rischio  di  forti  infezioni  di
Monilia durante il periodo  fiorale  e'  ammessa  l'eliminazione  dei
frutti non raccolti  rimasti  sulle  piante  e  l'esecuzione  di  una
corretta potatura estiva negli impianti vigorosi. 
    Prima  dell'esecuzione  di  qualsiasi  intervento   con   valenza
insetticida deve essere eseguita la trinciatura dell'erba  oppure  lo
sfalcio  e  la  raccolta  della  stessa.  Non  e'  ammesso  l'uso  di
fitoregolatori nel  periodo  compreso  tra  il  germogliamento  e  la
raccolta; 
      d)  Gestione   del   suolo:   e'   obbligatorio   l'inerbimento
controllato spontaneo o artificiale del suolo a partire dal  2°  anno
di impianto. E' consentita la lavorazione o  il  diserbo  localizzato
sulla fila negli impianti specializzati fitti o attorno al tronco nei
sistemi espansi. E' ammessa la pratica della pacciamatura; 
      e) Concimazione: gli elementi  nutritivi  da  apportare  devono
essere finalizzati  al  raggiungimento  e/o  al  mantenimento  di  un
sufficiente  livello  di  fertilita'  dei  suoli  in  ragione   delle
asportazioni della coltura e delle  perdite  per  immobilizzazione  e
lisciviazione; 
      f) Irrigazione: e' ammessa la pratica  irrigua  con  sistemi  a
bassa portata; 
      g) Gestione delle piante: e' obbligatoria l'esecuzione  annuale
della potatura al bruno per assicurare  una  produzione  di  qualita'
costante negli anni; le  piante  devono  essere  mantenute  in  buona
efficienza vegetativa e  produttiva  anche  ricorrendo  a  interventi
straordinari di riforma volti a eliminare le parti legnose deperite e
non piu' funzionali; 
      h) Raccolta  e  condizionamento:  la  raccolta  delle  ciliegie
destinate al commercio per il consumo fresco deve essere  eseguita  a
mano e i frutti devono essere  disposti  in  contenitori  con  pareti
rigide. Gia' in ambito aziendale deve essere eseguita la cernita  per
eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente. 
    Fino al momento  della  consegna  per  la  commercializzazione  i
frutti devono essere mantenuti in luoghi freschi  e  ombreggiati  per
evitare lo scadimento della qualita' e della conservabilita'. 
    Il prodotto non avviato alla commercializzazione entro le 48  ore
successive alla raccolta, deve essere opportunamente trattato con  la
tecnica della frigoconservazione oppure con altri accorgimenti idonei
a rallentare i processi metabolici dei frutti. 
 
                               Art. 6. 
          Elementi che comprovano il legame con l'ambiente 
 
     Fattori pedoclimatici 
    La  zona  di  produzione  dell'Indicazione  geografica   protetta
«Ciliegia di Marostica» e' da lungo tempo indicata  quale  territorio
vocato alla cerasicoltura e  diversi  autori  hanno  sottolineato  la
qualita' delle ciliegie raccolte nella zona delimitata al  precedente
art. 3. 
    La parte a nord  della  zona  di  produzione  si  estende  su  un
territorio collinare con altitudine compresa  fra  100  e  400  metri
circa; la parte sud comprende terreni di alta pianura con  altitudine
prevalente compresa fra 90 e 100 metri circa sul livello del mare. 
    I terreni hanno prevalentemente giacitura declive ed  esposizione
a  sud;  fattori  che  favoriscono  l'assenza  di   ristagni   e   la
concentrazione degli zuccheri nei frutti. 
    Il terreno su cui viene  coltivata  la  «Ciliegia  di  Marostica»
deriva  in  buona  parte  da  rocce  basaltiche,  e'  particolarmente
fertile, povero di azoto ma ricco di potassio. 
    Il clima della zona  si  presenta  mite  e  ventilato  con  quasi
assenza di nebbie e protetto a nord dalla catena alpina e dolomitica. 
    Fattori storici e umani 
    La «Ciliegia di Marostica», proprio grazie alla sua rinomanza che
la  lega  alla  zona  di  produzione,   e'   un   prodotto   tutelato
dall'Indicazione Geografica Protetta fin dal 2002  (regolamento  (CE)
n. 245/2002). 
    Tale rinomanza risale storicamente al 1400 e sembra essere legata
alla vicenda storica della «partita a scacchi»: nell'anno 1454 Taddeo
Parisio, castellano e governatore della «terra e castello  nobile  di
Marostica», a seguito della richiesta in  moglie  di  sua  figlia  da
parte di due cavalieri decise, per evitare duelli, di darla in  sposa
a chi dei due avesse battuto l'altro a una partita a scacchi vivente.
Cosi' fu disputata la partita e il vincitore ebbe in sposa la  figlia
mentre il perdente ottenne la sorella del governatore. 
    Il giorno delle nozze di  sua  figlia  e  della  sorella,  Taddeo
Parisio ordino' che si mettessero a dimora  in  tutto  il  territorio
delle piante di ciliegie a ricordo del fausto evento. 
    Nel corso della «Mostra regionale delle ciliegie»  che  si  tiene
annualmente nella zona di produzione verso  la  fine  di  maggio,  si
ricorda questo evento con l'elezione delle giovani che  vestiranno  i
panni delle due promesse  spose  durante  la  rappresentazione  della
vicenda storica. 
    L'esistenza di un mercato delle ciliegie nella zona di Marostica,
che si ripete annualmente dal 1950,  conferma  la  vocazionalita'  di
tale territorio per la coltura del ciliegio. 
    Nella zona di Marostica esiste anche una «Strada delle ciliegie»,
che partendo da Bassano collega i colli e i paesi  interessati  dalla
produzione delle ciliegie. 
    Per la qualita' e la  fama  della  «Ciliegia  di  Marostica»  IGP
determinante risulta  il  savoir  faire  dei  produttori,  sia  nella
coltivazione  dei  frutteti,  spesso  situati  in  zone  collinari  e
declivi,  nonche'  nella  particolare  attenzione  posta  durate   la
raccolta manuale delle ciliegie. 
 
                               Art. 7. 
                       Struttura di controllo 
 
     Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del  presente
disciplinare  di  produzione  e'  svolto  in  conformita'  a   quanto
stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012. 
    La  struttura  di  controllo  preposta  alla  verifica  e'   CSQA
Certificazioni s.r.l. con sede in Via S. Gaetano n. 74, 36016  Thiene
(VI) - I - tel.  +39  0445  313011,  fax  +39  0445  313070,  e-mail:
csqa@csqa.it, PEC: csqa@legalmail.it. 
 
                               Art. 8. 
                   Etichettatura e confezionamento 
 
     La «Ciliegia di Marostica» destinata al commercio per il consumo
fresco  deve  essere  confezionata  in  contenitori  appositi   della
capacita' massima di 10 kg. 
    I materiali devono essere idonei al contatto con alimenti. 
    Il  contenuto  di  ogni  imballaggio  deve  essere   omogeneo   e
comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varieta' e qualita'. 
    E'  ammessa  una  tolleranza  di  disomogeneita'  in  termini  di
calibrazione e colore del 10% in numero o in peso del prodotto  posto
nelle singole confezioni. 
    All'esterno  di  ogni  imballaggio  devono  essere  apposte   con
indicazione diretta o con apposita etichetta le seguenti  indicazioni
nello stesso campo visivo: 
      a) Ciliegia di Marostica - I.G.P. 
      b) nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore; 
      c) lotto o data di confezionamento. 
    Deve essere inoltre inserito il logo dell'indicazione geografica,
raffigurante una ciliegia di colore rosso pantone 032C con  peduncolo
e foglia di colore  verde  pantone  361C,  sovrapposta  a  una  torre
medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita  a
scacchi, di colore grigio pantone 404C, su sfondo  bianco  e  con  ai
margini  riportata  la  scritta  «Ciliegia  di   Marostica   I.G.P.»,
carattere serie Elvetica, di  colore  rosso  pantone  032C;  il  logo
apposto sulle confezioni dovra' rispettare il  rapporto  altezza/base
pari a 1,2. 
    L'acronimo I.G.P.  puo'  essere  sostituito  dalla  dicitura  per
esteso «Indicazione geografica protetta». E' obbligatorio  l'uso  del
simbolo dell'Unione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico