Allegato
Linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul
rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio
2021
Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre
2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213.
1. La Sezione delle autonomie approva annualmente le linee guida
per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto
delle regioni e delle province autonome, in conformita' alle
disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213.
La suddetta disposizione estende alle regioni la disciplina gia'
prevista per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario (art.
1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), in
forza della quale gli organi di revisione degli enti territoriali
sono tenuti ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul
rendiconto, in conformita' ai criteri e alle linee guida
unitariamente definite dalla Sezione delle autonomie. Ai fini di
quanto previsto dal richiamato art. 1, comma 3, del citato
decreto-legge n. 174 del 2012, le Sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo
articolo, verificano altresi' che «i rendiconti delle regioni tengano
conto anche delle partecipazioni in societa' controllate e alle quali
e' affidata la gestione di servizi pubblici per la collettivita'
regionale e di servizi strumentali alla regione, nonche' dei
risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario
nazionale».
La valorizzazione dell'autonomia degli enti territoriali si
correla al rafforzamento dei controlli, connotati dai caratteri di
neutralita' e indipendenza, intestati alla Corte dei conti,
magistratura che «risultando inserita sia tra gli organi di garanzia
della legalita' e del buon andamento dell'azione amministrativa e di
tutela degli equilibri di finanza pubblica (art. 100, secondo comma,
Cost.), sia tra gli organi giurisdizionali (art. 103, secondo comma,
Cost.), gode di una doppia investitura che deriva dalla centralita'
del ruolo di garante della corretta gestione delle pubbliche
risorse», nel cui svolgimento «le funzioni di controllo e
giurisdizionali, seppur complementari quanto a finalita' perseguite
(tutela delle pubbliche risorse), rimangono per la Costituzione
distinte, sia sul piano organizzativo - istituzionale, sia sul piano
operativo - funzionale» (Corte conti, Sezioni riunite in sede di
controllo, deliberazione 14 aprile 2022, n. 5/SSRRCO/QMIG/22).
La giurisprudenza costituzionale ha configurato il sindacato
della Corte dei conti sui bilanci degli enti locali, degli enti del
servizio sanitario nazionale e delle regioni quale controllo di
legittimità-regolarita' (Corte cost., sentenze n. 60/2013, n.
40/2014, n. 157/2020), indicandone i confini con riferimento alle
prerogative della potesta' legislativa regionale (Corte cost.,
sentenza n. 39/2014) e ribadendo la legittimazione della Corte dei
conti, nell'ambito di tale controllo, a sollevare le questioni di
legittimita' costituzionale (Corte cost., ex plurimis, sentenze n.
244/1995, n. 181/2015, n. 215/2021). Il Giudice delle leggi ha
evidenziato, altresi', la necessaria funzione di accountability
svolta dai documenti di bilancio, in ordine alle modalita' di impiego
delle risorse e dei risultati conseguiti, in ragione della
responsabilita' democratica connessa al mandato degli amministratori,
la cui azione deve essere improntata anche al rispetto del principio
dell'equita' intergenerazionale (Corte cost., sentenze n. 184/2016,
n. 228/2017, n. 274/2017, n. 49/2018, n. 18/2019 e n. 115/2020).
Le presenti linee guida assicurano, quindi, il necessario
coordinamento dell'attivita' di controllo che si inserisce nella
«scansione temporale in cui si articola il ciclo del bilancio», con
particolare riguardo a quelle prodromiche alla parificazione del
rendiconto generale della regione (art. 1, comma 5, del decreto-legge
n. 174/2012), la cui peculiare funzione ha «natura di controllo, si
svolge con le formalita' della giurisdizione contenziosa della Corte
dei conti (...) ed e' disciplinata dalle disposizioni di cui agli
articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214» (cfr.
Corte conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n.
5/SSRRCO/QMIG/22, cit.).
Secondo quanto previsto dall'art. 41 del regio decreto n.
1214/1934, alla decisione di parificazione e' unita una relazione,
nella quale la Corte esprime le proprie valutazioni sulle dinamiche
della finanza regionale, prendendo in esame i fenomeni gestori che
presentano maggiore rilevanza economico-finanziaria. Detta relazione
e' quindi un atto del giudizio di parifica finalizzato a
rappresentare all'assemblea legislativa i risultati del controllo
eseguito sull'attivita' amministrativa e sulla gestione finanziaria
globalmente considerata.
In tale quadro ordinamentale si colloca, pertanto, il ruolo
dell'organo di revisione delle regioni, istituito dall'art. 14, comma
1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011, la cui disciplina risulta
applicabile ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai
sensi dell'art. 19-bis del citato decreto-legge n. 138/2011, anche
alle autonomie speciali, nel rispetto degli statuti e delle relative
norme di attuazione. Infatti, il Collegio e' organo di vigilanza
sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione
dell'ente (art. 72 del decreto legislativo n. 118/2011) ed opera in
raccordo con la Corte dei conti. La puntuale compilazione del
questionario da parte dell'organo di revisione, oltre ad essere
funzionale alle esigenze informative sottese alle presenti linee
guida - che sono chiaramente indirizzate ad esprimere la loro
utilita' in sede di giudizio di parifica - agevolera' gli ulteriori
approfondimenti che potranno essere oggetto di specifica istruttoria
da parte delle Sezioni regionali di controllo, anche di quelle aventi
sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che
pure si avvalgono, nel rispetto dei regimi di autonomia
differenziata, delle informazioni risultanti dalla
relazione-questionario che gli enti di rispettiva competenza devono
compilare.
Infine, le informazioni acquisite attraverso la relazione -
questionario sono di supporto per le stesse funzioni della Sezione
delle autonomie, cui spetta riferire al Parlamento in ordine agli
andamenti complessivi della finanza regionale (art. 7, comma 7, legge
5 giugno 2003, n. 131).
2. Tradizionalmente, le linee guida in esame forniscono un
ausilio per procedere ai controlli sul rispetto dei vincoli di
finanza pubblica e sulla sostenibilita' dell'indebitamento, nella
fase in cui la proposta di rendiconto della giunta regionale si
approssima a essere approvata con legge regionale, in quanto la
pronuncia della Sezione regionale di controllo si interpone tra la
fase della proposta giuntale e la legge di approvazione del
rendiconto. In tale prospettiva, sono volte a prevenire, attraverso
il coordinamento delle attivita' di controllo sulle regioni, quelle
gestioni contabili le cui disfunzioni siano suscettibili di
riverberarsi sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche,
vanificando la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al
rispetto degli obblighi euro unitari.
Giova ricordare che a partire dal 2021, ai fini del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica anche alle regioni a statuto ordinario si
applicano le disposizioni gia' previste (dal 2019) per le regioni a
statuto speciale, in virtu' delle quali rileva un risultato di
competenza non negativo, cosi' come desumibile dal prospetto della
verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione
previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011 (art.
1, commi 821 e 824, legge n. 145/2018). Come noto, le Sezioni riunite
in sede di controllo della Corte dei conti hanno da tempo rilevato
(deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019) che la disciplina
dell'equilibrio finanziario complessivo degli enti territoriali, di
cui al decreto legislativo n. 118/2011, si affianca alla normativa in
tema di «pareggio di bilancio» o «saldo di finanza pubblica»,
quest'ultimo funzionale all'osservanza degli obiettivi posti in sede
europea, di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 243/2012. In
ragione della differente impostazione e delle diverse finalita'
perseguite dai due plessi normativi, i rispettivi saldi finanziari
rimangono separati sotto il profilo concettuale. La questione
dell'impatto degli equilibri richiesti dalla legge n. 243/2012 sulle
operazioni di indebitamento degli enti territoriali e le conseguenti
coperture per spese di investimento, che nel sistema di contabilita'
finanziaria sono appunto sostenute con entrate da indebitamento, e'
stata poi oggetto di ulteriore analisi da parte delle stesse Sezioni
riunite in sede di approvazione del Rapporto di coordinamento della
finanza pubblica 2020 (deliberazione n. 6/SSRRCO/RCFP/2020). In tale
ultima deliberazione, le Sezioni riunite hanno ribadito che il
vincolo dettato dalla legge rinforzata, posto su un diverso livello
rispetto agli equilibri definiti dal decreto legislativo n. 118/2011,
si affianca all'equilibrio individuale ma, in quanto rispondente a
criteri ed esigenze derivanti dagli impegni assunti dallo Stato
italiano in sede europea, assume una valenza sistemica che trascende
il singolo ente, rappresentando un'aggregazione di rilievo
macroeconomico riferita all'ambito territoriale dell'intera regione.
Il rispetto di tale complessivo saldo regionale costituisce il
presupposto legittimante l'avvio, a livello di singolo ente, dei
procedimenti finalizzati all'attivazione di nuovo indebitamento.
Oltre a considerare i consueti aspetti di indagine ricompresi
nell'ambito delle verifiche del Collegio dei revisori dei conti
quali, tra gli altri, l'applicazione degli istituti di armonizzazione
contabile, la verifica delle corrette modalita' di classificazione e
imputazione della spesa nonche' della complessiva affidabilita' delle
scritture contabili, le presenti linee guida si soffermano, anche per
l'esercizio 2021, sui controlli riguardanti gli effetti
dell'emergenza pandemica (che ha caratterizzato tutto l'esercizio),
oltre a presentare alcuni rilevanti profili di novita' dettati dalla
necessita' di monitorare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (di seguito, PNRR).
Le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno analizzato il
complessivo stato di attuazione del PNRR nella prima relazione
semestrale (deliberazione n. 4/SSRRCO/REF/2022), con prevalente
riguardo, sul piano operativo, al versante delle amministrazioni
centrali.
Questa Sezione, nelle linee guida per la relazione del Collegio
dei revisori dei conti sui bilanci di previsione per gli esercizi
2022-2024 (deliberazione n. 3/SEZAUT/2022/INPR) ha dato ampio risalto
all'impatto del PNRR sui bilanci e sulla gestione degli enti
territoriali, con riferimento all'analisi dell'adeguatezza della
struttura di governance delle regioni e delle province autonome,
nonche' con riguardo alla richiesta di valutazione da parte del
Collegio dei revisori in ordine alla presenza di un idoneo sistema di
contabilita' direzionale in grado di supportare i vertici regionali
nella verifica, «in corso d'opera», sullo stato di attuazione dei
programmi finanziati con risorse del PNRR.
Non c'e' dubbio che per garantire la piena ed efficace attuazione
del PNRR deve essere significativamente potenziata la capacita'
operativa degli enti. Per quanto riguarda le risorse umane necessarie
all'attuazione dei singoli progetti, l'art. 1 del decreto-legge n. 80
del 2021 ha previsto modalita' speciali sia per il reclutamento di
personale a tempo determinato, sia per il conferimento di incarichi
di collaborazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 novembre 2021, attuativo del suddetto decreto-legge n.
80, nel ripartire le risorse finanziare europee, ha, allo stesso
tempo, previsto l'adozione entro il 31 dicembre 2021, da parte delle
regioni, di Piani territoriali dedicati alla ricognizione dei
fabbisogni di specifiche professionalita' e all'individuazione delle
principali criticita' organizzativo-procedurali da semplificare per
conseguire efficacemente gli obiettivi nei tempi programmati.
Premesso che a tali Piani territoriali e' stato dedicato uno
specifico focus nell'ambito della citata relazione semestrale delle
Sezioni riunite sullo stato di attuazione del PNRR, si evidenzia che
nei quesiti preliminari della prima sezione del questionario allegato
alle presenti linee guida, sono stati esaminati tali profili, con
riguardo alla congruita' delle ricognizioni effettuate dagli enti in
relazione alle potenziali criticita' gestionali ed amministrative
suscettibili di condizionare, negativamente, il raggiungimento degli
obiettivi nei tempi previsti. Inoltre, sono stati richiesti elementi
informativi con riguardo ad eventuali programmi di spesa e impegni di
bilancio a valere sulle risorse che finanziano le missioni del PNRR
assunti gia' nel corso dell'esercizio finanziario 2021.
Nel proseguire nell'illustrazione dei principali contenuti del
questionario, si rileva che la seconda Sezione dello stesso, recante
«Regolarita' della gestione amministrativa e contabile», presenta
tradizionali approfondimenti sulle materie del personale, sulle
procedure di approvvigionamento di beni e servizi, sul pagamento dei
debiti commerciali, sui debiti fuori bilancio nonche' sul
monitoraggio delle spese concernenti incarichi di collaborazione,
consulenza, studio e ricerca.
Per quanto attiene alla spesa per il personale e' opportuno
rammentare che, con l'art. 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e' stato introdotto un nuovo dispositivo legislativo
incentrato sul concetto di sostenibilita' finanziaria della spesa,
nonche' su una classificazione per fasce demografiche e su valori
soglia di spesa massima, correlati anche alla media delle entrate
correnti nel triennio (la disciplina di attuazione e' contenuta nel
decreto ministeriale 3 settembre 2019).
E' quindi significativa la valutazione dell'impatto della
descritta novita' legislativa sullo specifico aggregato di spesa,
anche in relazione alla sua incidenza rispetto al volume delle
entrate correnti, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di
bilancio, che, tra l'altro, nella sua dimensione pluriennale, forma
oggetto, nel richiamato art. 33, di specifica asseverazione da parte
dell'organo di revisione.
A tale riguardo, nella Sezione II del questionario allegato, sono
stati riprodotti i quesiti attinenti alla considerazione degli
effetti della novita' legislativa in questo settore di spesa.
Nella stessa Sezione del questionario, sono stati, anche,
introdotti elementi di indagine con riguardo alla disciplina prevista
dall'art. 1, comma 870, della legge n. 178/2020 che ha previsto la
facolta', nel 2021, di finanziare i trattamenti economici accessori
in deroga al limite previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017.
Deve infine osservarsi che per quanto attiene alla provvista di
personale, pur nel rispetto dei vigenti limiti di spesa, se ne
avverte la necessita' in particolare nelle strutture tecniche, a
sostegno della capacita' progettuale delle amministrazioni
territoriali, ma e' anche auspicabile una significativa
implementazione nelle posizioni dirigenziali attualmente scoperte in
rilevante misura, con conseguente rischio che le difficolta'
organizzative possano tradursi in ritardi o in ostacoli alla
realizzazione dei progetti in campo.
Inoltre, si e' posta attenzione sui profili evidenziati nella
sentenza n. 215/2021 della Corte costituzionale, con riguardo alla
necessita' che la spesa per il personale dei gruppi consiliari, anche
se contenuta nei limiti massimi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
h), del decreto-legge n. 174 del 2012, rispetti, in ogni caso, il
vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del
2010, in quanto espressivo di un principio di coordinamento della
finanza pubblica.
Nella Sezione III, recante «Gestione contabile», particolare
attenzione e' stata dedicata al risultato di amministrazione, alle
quote accantonate ai fondi, in particolar modo ai fondi correlati ai
rischi da contenzioso ed alle perdite delle societa' partecipate. Tra
gli elementi di novita' piu' rilevanti si segnalano, poi, i quesiti
concernenti le anticipazioni di liquidita', alla luce delle novita'
introdotte dall'art. 1, comma 833, legge n. 178/2020 e dall'art. 21,
decreto-legge n. 73/2021.
La prima delle disposizioni indicate (art. 1, comma 833, legge n.
178/2020) riguarda l'utilizzo di anticipazioni di liquidita'
richieste dalla Regione per conto degli enti del Servizio sanitario
nazionale (con trasferimento delle relative risorse entro i termini
previsti dall'art. 1, comma 839, legge n. 178/2020) per far fronte ai
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data
del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e obbligazioni per prestazioni professionali, nonche' a obblighi
fiscali, contributivi e assicurativi. La seconda norma (art. 21,
decreto-legge n. 73/2021) prevede, poi, il rifinanziamento del fondo
istituito dall'art. 115 del decreto-legge n. 34/2020 (originariamente
finalizzato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31
dicembre 2019, con restituzione dell'anticipazione fino ad un massimo
di trenta anni), spostando il riferimento temporale ai debiti certi,
liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2020. Particolare
attenzione e' stata posta agli effetti del disposto di cui all'art.
1, commi 859 e seguenti, legge n. 145/2018, che prevede, a partire
dal 2021, per le amministrazioni non statali, la costituzione di un
apposito Fondo di garanzia debiti commerciali al ricorrere delle
condizioni e secondo le modalita' normativamente previste.
Originariamente, la norma statuiva che essa dovesse essere applicata
dal gennaio 2020, tuttavia l'art. 1, comma 854, della legge n.
160/2019 ne ha prorogato l'entrata in vigore al 2021. Detta misura -
incentrata sulla verifica dell'indicatore di ritardo medio annuo nei
pagamenti e sulla percentuale di riduzione, anno su anno, del debito
commerciale residuo scaduto - mira ad incentivare il raggiungimento
dell'auspicato rispetto dei termini di pagamento da parte delle
pubbliche amministrazioni. Deve soggiungersi che per le
amministrazioni che adottano la contabilita' finanziaria, il comma
862 prevede, in caso di mancato rispetto dei vincoli fissati dal
comma 859, l'obbligo di accantonare una quota delle risorse stanziate
per la spesa per l'acquisto di beni e servizi, progressivamente
modulata in base all'entita' dell'inadempimento, nel Fondo di
garanzia debiti commerciali, sul quale non e' possibile disporre
impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota
accantonata del risultato di amministrazione. Nell'ambito della
Sezione III e' stato dato rilievo anche all'informazione concernente
l'accantonamento nella quota vincolata del risultato di
amministrazione, per la parte non utilizzata, delle risorse ricevute
dallo Stato per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, secondo quanto
previsto dall'art. 1, comma 823, legge n. 178/2020.
La Sezione IV, concernente «Sostenibilita' dell'indebitamento e
rispetto dei vincoli», conferma i tradizionali quesiti sullo stock
del debito, sulla sua composizione e sul rispetto dei vincoli di
indebitamento. Elementi di rilievo sono rappresentati dalla
valutazione delle operazioni di rinegoziazione di mutui, con
specifico riguardo alla congruita' della valutazione economica di
tale operazione, nonche' in riferimento alla destinazione a spese di
investimento delle economie eventualmente conseguite. In tale Sezione
e' stato inserito un focus sulla destinazione (settore e sottosettore
di intervento di cui all'elenco della Banca dati MOP)
dell'indebitamento acceso nell'esercizio 2021.
Nella Sezione V, dedicata agli «Organismi partecipati», sono
stati confermati alcuni ineludibili quesiti, tra i quali quelli sul
rispetto dei vincoli di «scopo pubblico» del Tusp (art. 4, comma 1)
nella ricognizione per il mantenimento di partecipazione societarie,
nonche' della conciliazione dei rapporti debitori e creditori tra la
regione ed i propri organismi partecipati. Nel contempo, si e' posta
una rinnovata attenzione sul fenomeno della costituzione di nuove
societa' o sull'acquisizione di partecipazioni in societa' gia'
costituite, sia con riguardo al rispetto dell'obbligo di trasmissione
dell'atto deliberativo alla Sezione di controllo della Corte dei
conti territorialmente competente, sia per quanto concerne il profilo
della verifica della congruita' dell'onere motivazionale a supporto
della scelta, in tal senso, dell'ente.
Come innanzi evidenziato, nella Sezione VI, dedicata al rispetto
dei vincoli di finanza pubblica, i nuovi quesiti riflettono l'entrata
a «regime», per tutte le regioni, della disciplina di cui all'art. 1,
comma 824, della legge n. 145/2018, secondo quanto previsto dall'art.
1, comma 821, della medesima legge n. 145, per cui a partire dal
2021, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche
alle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni
previste gia' dal 2019 per le regioni a statuto speciale, province,
citta' metropolitane e comuni, secondo cui gli enti si considerano in
equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo,
cosi' come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri.
Per le RSO, quindi, dall'esercizio esaminato, non sussiste piu'
l'obbligo di certificazione del rispetto del pareggio di bilancio e
la conseguente trasmissione della certificazione al MEF-RGS. Il
monitoraggio dell'equilibrio fra entrate e spese finali a livello di
comparto regionale viene effettuato anche dal MEF. Con riferimento
alle novita' introdotte dal decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze in data 23 dicembre 2021 (certificazione degli
investimenti realizzati dalle regioni nel 2021), nella cennata
Sezione VI e' stato richiamato il rispetto della correlata normativa.
Nella Sezione VII, destinata agli approfondimenti sul «Servizio
sanitario regionale», e' stata riconfermata la parte, introdotta nel
precedente questionario, interamente dedicata all'emergenza pandemica
ancora in corso nel 2021.
Tra i vari, nuovi, quesiti di questa Sezione si segnalano, a
titolo esemplificativo, quelli concernenti il raggiungimento
dell'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021 anche attraverso
l'utilizzo delle entrate di cui al payback relativo all'anno 2019,
oggetto di pagamento con riserva, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 1, comma 286, della legge n. 234/2021, nonche' quelli
sull'impatto della gestione COVID sul risultato di esercizio del
conto economico consolidato della regione. In considerazione della
sensibile riduzione delle prestazioni sanitarie, diagnostiche
ambulatoriali ed ospedaliere, differite a causa dell'emergenza
sanitaria, sono stati inseriti nuovi quesiti volti a monitorare il
grado di recupero delle prestazioni sanitarie non erogate. L'art. 26
del decreto-legge n. 73/2021 ha prorogato le principali deroghe ai
tetti di spesa disposte con la prima legislazione emergenziale
(decreti-legge n. 18, n. 34 e n. 104 del 2020), in materia sia di
assunzioni a tempo determinato che di trattamento economico
accessorio del personale medico-infermieristico, nonche' di acquisto
di prestazioni sanitarie dagli enti privati accreditati al Servizio
sanitario nazionale, disponendo per gli enti che hanno ottenuto una
valutazione positiva, da parte del Ministero della salute, in ordine
all'efficace implementazione delle misure di contrasto della pandemia
nel corso del 2020, la possibilita' di utilizzare in maniera
flessibile i fondi di bilancio destinati a tale finalita' e non
spesi, nel corso dell'esercizio, destinandoli al recupero delle liste
di attesa.
Infine, nella Sezione VIII, recante «Analisi fondi per eventi
sismici del 2016», sono stati confermati i quesiti delle precedenti
edizioni, concernenti la gestione dei fondi destinati alle quattro
regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 (Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria).
La Sezione IX, intitolata «Note», come di consueto, e' stata
dedicata all'inserimento di eventuali informazioni integrative utili
alla miglior comprensione delle risposte fornite ai quesiti contenuti
nelle precedenti Sezioni.
A differenza dei precedenti questionari, anche per esigenze
correlate al nuovo sistema di informatizzazione «Limesurvey», i
quadri contabili solitamente collocati dopo la parte dei quesiti sono
stati inseriti nelle Sezioni pertinenti. Si segnala, altresi', che la
distinzione tra dati provvisori e definitivi e' fornita,
preliminarmente, in sede di compilazione della scheda anagrafica.
3. Lo schema di relazione del Collegio dei revisori dei conti sul
rendiconto 2021 delle regioni e province autonome e' volto ad
integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della
pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in
ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestivita'
dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti
dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016. Tale
obbligo di trasmissione e' funzionale, altresi', alla elaborazione
dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti
pubblici, per la quale e' essenziale assicurare la piena
corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili
approvati e gestiti dagli organi di governo e consiliari o elaborati
dai software gestionali dei singoli enti.
E' compito specifico dei Revisori dei conti presso le regioni e
le province autonome verificare che i canali informativi sopra
richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle
competenti strutture amministrative la necessita' di integrare le
informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee.
A tal fine, i Revisori si devono registrare nel sistema BDAP -
Bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i
documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La
registrazione potra' essere eseguita sia dal Presidente del Collegio
dei revisori (PCR), sia dai collaboratori del Collegio dei revisori
(CCR) e dovra' essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova
Registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della
home page di BDAP: https://openbdap.mef.gov.it
Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e
all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza
tecnica» all'interno della home page.
Per procedere, invece, alla compilazione della
relazione-questionario il Collegio dei revisori deve entrare nel sito
della Corte dei conti, area Servizi, link:
https://servizionline.corteconti.it e accedere alla piattaforma
denominata «Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID di
2° livello.
Al riguardo, si evidenzia che, da quest'anno, tutti i questionari
allegati alle linee guida emanate dalla Sezione delle autonomie
saranno acquisiti attraverso la citata piattaforma. All'utente si
presentera' l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione
e saranno altresi' visibili, nella stessa schermata, tutti quelli
gia' inviati. Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione.
Appena i questionari saranno disponibili, ne sara' data notizia
attraverso specifica comunicazione sul portale FITNET/ Con.Te.
Gli utenti della Corte dei conti potranno interrogare i
questionari inviati in un'apposita area del sistema Con.Te.
I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FITNET, sempre
provvisti di utenza SPID di 2° livello, al primo accesso al sistema
saranno indirizzati alla procedura di profilazione.
La procedura informatica guidera' l'utente alla compilazione
della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una
pagina di registrazione che indichera' «step by step» le fasi tramite
le quali completare l'accesso.
Per qualsiasi criticita' inerente allo SPID sara' necessario
contattare l'assistenza tecnica del proprio provider, mentre,
nell'applicativo «Questionari Finanza Territoriale» sara' possibile
contattare l'assistenza, attraverso l'apposito link visibile in ogni
pagina del programma.
Occorre, altresi', evidenziare che, per esigenze legate allo
sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on-line
potra' mostrare talune differenze di carattere meramente formale
rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La Sezione
delle autonomie comunichera' la data dalla quale sara' resa
disponibile agli utenti la versione on-line.
Parte di provvedimento in formato grafico