(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti  sul
  rendiconto delle regioni e delle province autonome per  l'esercizio
  2021 
 
    Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e  seguenti,  legge  23  dicembre
2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, del  decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213. 
    1. La Sezione delle autonomie approva annualmente le linee  guida
per la relazione del Collegio dei revisori dei conti  sul  rendiconto
delle  regioni  e  delle  province  autonome,  in  conformita'   alle
disposizioni di cui all'art. 1, comma  3,  decreto-legge  10  ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2012, n. 213. 
    La suddetta disposizione estende alle regioni la disciplina  gia'
prevista per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario  (art.
1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266),  in
forza della quale gli organi di  revisione  degli  enti  territoriali
sono tenuti ad inviare alle  Sezioni  regionali  di  controllo  della
Corte dei conti una  relazione  sul  bilancio  di  previsione  e  sul
rendiconto,  in  conformita'  ai   criteri   e   alle   linee   guida
unitariamente definite dalla Sezione  delle  autonomie.  Ai  fini  di
quanto  previsto  dal  richiamato  art.  1,  comma  3,   del   citato
decreto-legge n. 174 del 2012,  le  Sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti, ai sensi del successivo comma 4  del  medesimo
articolo, verificano altresi' che «i rendiconti delle regioni tengano
conto anche delle partecipazioni in societa' controllate e alle quali
e' affidata la gestione di  servizi  pubblici  per  la  collettivita'
regionale  e  di  servizi  strumentali  alla  regione,  nonche'   dei
risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario
nazionale». 
    La  valorizzazione  dell'autonomia  degli  enti  territoriali  si
correla al rafforzamento dei controlli, connotati  dai  caratteri  di
neutralita'  e  indipendenza,  intestati  alla   Corte   dei   conti,
magistratura che «risultando inserita sia tra gli organi di  garanzia
della legalita' e del buon andamento dell'azione amministrativa e  di
tutela degli equilibri di finanza pubblica (art. 100, secondo  comma,
Cost.), sia tra gli organi giurisdizionali (art. 103, secondo  comma,
Cost.), gode di una doppia investitura che deriva  dalla  centralita'
del  ruolo  di  garante  della  corretta  gestione  delle   pubbliche
risorse»,  nel  cui  svolgimento  «le   funzioni   di   controllo   e
giurisdizionali, seppur complementari quanto a  finalita'  perseguite
(tutela delle  pubbliche  risorse),  rimangono  per  la  Costituzione
distinte, sia sul piano organizzativo - istituzionale, sia sul  piano
operativo - funzionale» (Corte conti,  Sezioni  riunite  in  sede  di
controllo, deliberazione 14 aprile 2022, n. 5/SSRRCO/QMIG/22). 
    La giurisprudenza  costituzionale  ha  configurato  il  sindacato
della Corte dei conti sui bilanci degli enti locali, degli  enti  del
servizio sanitario nazionale  e  delle  regioni  quale  controllo  di
legittimità-regolarita'  (Corte  cost.,  sentenze  n.   60/2013,   n.
40/2014, n. 157/2020), indicandone i  confini  con  riferimento  alle
prerogative  della  potesta'  legislativa  regionale  (Corte   cost.,
sentenza n. 39/2014) e ribadendo la legittimazione  della  Corte  dei
conti, nell'ambito di tale controllo, a  sollevare  le  questioni  di
legittimita' costituzionale (Corte cost., ex  plurimis,  sentenze  n.
244/1995, n. 181/2015,  n.  215/2021).  Il  Giudice  delle  leggi  ha
evidenziato,  altresi',  la  necessaria  funzione  di  accountability
svolta dai documenti di bilancio, in ordine alle modalita' di impiego
delle  risorse  e  dei  risultati  conseguiti,   in   ragione   della
responsabilita' democratica connessa al mandato degli amministratori,
la cui azione deve essere improntata anche al rispetto del  principio
dell'equita' intergenerazionale (Corte cost., sentenze  n.  184/2016,
n. 228/2017, n. 274/2017, n. 49/2018, n. 18/2019 e n. 115/2020). 
    Le  presenti  linee  guida  assicurano,  quindi,  il   necessario
coordinamento dell'attivita' di  controllo  che  si  inserisce  nella
«scansione temporale in cui si articola il ciclo del  bilancio»,  con
particolare riguardo a  quelle  prodromiche  alla  parificazione  del
rendiconto generale della regione (art. 1, comma 5, del decreto-legge
n. 174/2012), la cui peculiare funzione ha «natura di  controllo,  si
svolge con le formalita' della giurisdizione contenziosa della  Corte
dei conti (...) ed e' disciplinata dalle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214» (cfr.
Corte conti, Sezioni riunite in sede di controllo,  deliberazione  n.
5/SSRRCO/QMIG/22, cit.). 
    Secondo  quanto  previsto  dall'art.  41  del  regio  decreto  n.
1214/1934, alla decisione di parificazione e'  unita  una  relazione,
nella quale la Corte esprime le proprie valutazioni  sulle  dinamiche
della finanza regionale, prendendo in esame i  fenomeni  gestori  che
presentano maggiore rilevanza economico-finanziaria. Detta  relazione
e'  quindi  un  atto  del  giudizio   di   parifica   finalizzato   a
rappresentare all'assemblea legislativa  i  risultati  del  controllo
eseguito sull'attivita' amministrativa e sulla  gestione  finanziaria
globalmente considerata. 
    In tale quadro  ordinamentale  si  colloca,  pertanto,  il  ruolo
dell'organo di revisione delle regioni, istituito dall'art. 14, comma
1, lettera e), del decreto-legge n.  138  del  2011,  convertito  con
modificazioni dalla legge n.  148/2011,  la  cui  disciplina  risulta
applicabile ai fini del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  ai
sensi dell'art. 19-bis del citato decreto-legge  n.  138/2011,  anche
alle autonomie speciali, nel rispetto degli statuti e delle  relative
norme di attuazione. Infatti, il  Collegio  e'  organo  di  vigilanza
sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della  gestione
dell'ente (art. 72 del decreto legislativo n. 118/2011) ed  opera  in
raccordo con  la  Corte  dei  conti.  La  puntuale  compilazione  del
questionario da parte  dell'organo  di  revisione,  oltre  ad  essere
funzionale alle esigenze  informative  sottese  alle  presenti  linee
guida -  che  sono  chiaramente  indirizzate  ad  esprimere  la  loro
utilita' in sede di giudizio di parifica - agevolera'  gli  ulteriori
approfondimenti che potranno essere oggetto di specifica  istruttoria
da parte delle Sezioni regionali di controllo, anche di quelle aventi
sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province  autonome  che
pure  si  avvalgono,   nel   rispetto   dei   regimi   di   autonomia
differenziata,     delle      informazioni      risultanti      dalla
relazione-questionario che gli enti di rispettiva  competenza  devono
compilare. 
    Infine, le  informazioni  acquisite  attraverso  la  relazione  -
questionario sono di supporto per le stesse  funzioni  della  Sezione
delle autonomie, cui spetta riferire al  Parlamento  in  ordine  agli
andamenti complessivi della finanza regionale (art. 7, comma 7, legge
5 giugno 2003, n. 131). 
    2. Tradizionalmente,  le  linee  guida  in  esame  forniscono  un
ausilio per procedere  ai  controlli  sul  rispetto  dei  vincoli  di
finanza pubblica e  sulla  sostenibilita'  dell'indebitamento,  nella
fase in cui la proposta  di  rendiconto  della  giunta  regionale  si
approssima a essere approvata  con  legge  regionale,  in  quanto  la
pronuncia della Sezione regionale di controllo si  interpone  tra  la
fase  della  proposta  giuntale  e  la  legge  di  approvazione   del
rendiconto. In tale prospettiva, sono volte a  prevenire,  attraverso
il coordinamento delle attivita' di controllo sulle  regioni,  quelle
gestioni  contabili  le  cui  disfunzioni   siano   suscettibili   di
riverberarsi sul conto consolidato delle  amministrazioni  pubbliche,
vanificando la funzione di coordinamento dello Stato  finalizzata  al
rispetto degli obblighi euro unitari. 
    Giova ricordare che a partire dal 2021, ai fini del rispetto  dei
vincoli di finanza pubblica anche alle regioni a statuto ordinario si
applicano le disposizioni gia' previste (dal 2019) per le  regioni  a
statuto speciale, in  virtu'  delle  quali  rileva  un  risultato  di
competenza non negativo, cosi' come desumibile  dal  prospetto  della
verifica  degli  equilibri  allegato  al  rendiconto  della  gestione
previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n.  118/2011  (art.
1, commi 821 e 824, legge n. 145/2018). Come noto, le Sezioni riunite
in sede di controllo della Corte dei conti hanno  da  tempo  rilevato
(deliberazione   n.   20/SSRRCO/QMIG/2019)    che    la    disciplina
dell'equilibrio finanziario complessivo degli enti  territoriali,  di
cui al decreto legislativo n. 118/2011, si affianca alla normativa in
tema di  «pareggio  di  bilancio»  o  «saldo  di  finanza  pubblica»,
quest'ultimo funzionale all'osservanza degli obiettivi posti in  sede
europea, di cui agli articoli 9 e 10  della  legge  n.  243/2012.  In
ragione della  differente  impostazione  e  delle  diverse  finalita'
perseguite dai due plessi normativi, i  rispettivi  saldi  finanziari
rimangono  separati  sotto  il  profilo  concettuale.  La   questione
dell'impatto degli equilibri richiesti dalla legge n. 243/2012  sulle
operazioni di indebitamento degli enti territoriali e le  conseguenti
coperture per spese di investimento, che nel sistema di  contabilita'
finanziaria sono appunto sostenute con entrate da  indebitamento,  e'
stata poi oggetto di ulteriore analisi da parte delle stesse  Sezioni
riunite in sede di approvazione del Rapporto di  coordinamento  della
finanza pubblica 2020 (deliberazione n. 6/SSRRCO/RCFP/2020). In  tale
ultima deliberazione,  le  Sezioni  riunite  hanno  ribadito  che  il
vincolo dettato dalla legge rinforzata, posto su un  diverso  livello
rispetto agli equilibri definiti dal decreto legislativo n. 118/2011,
si affianca all'equilibrio individuale ma, in  quanto  rispondente  a
criteri ed esigenze  derivanti  dagli  impegni  assunti  dallo  Stato
italiano in sede europea, assume una valenza sistemica che  trascende
il  singolo   ente,   rappresentando   un'aggregazione   di   rilievo
macroeconomico riferita all'ambito territoriale dell'intera  regione.
Il rispetto  di  tale  complessivo  saldo  regionale  costituisce  il
presupposto legittimante l'avvio, a  livello  di  singolo  ente,  dei
procedimenti finalizzati all'attivazione di nuovo indebitamento. 
    Oltre a considerare i consueti  aspetti  di  indagine  ricompresi
nell'ambito delle verifiche  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti
quali, tra gli altri, l'applicazione degli istituti di armonizzazione
contabile, la verifica delle corrette modalita' di classificazione  e
imputazione della spesa nonche' della complessiva affidabilita' delle
scritture contabili, le presenti linee guida si soffermano, anche per
l'esercizio   2021,   sui   controlli   riguardanti    gli    effetti
dell'emergenza pandemica (che ha caratterizzato  tutto  l'esercizio),
oltre a presentare alcuni rilevanti profili di novita' dettati  dalla
necessita' di monitorare l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (di seguito, PNRR). 
    Le Sezioni riunite della Corte  dei  conti  hanno  analizzato  il
complessivo stato  di  attuazione  del  PNRR  nella  prima  relazione
semestrale  (deliberazione  n.  4/SSRRCO/REF/2022),  con   prevalente
riguardo, sul piano  operativo,  al  versante  delle  amministrazioni
centrali. 
    Questa Sezione, nelle linee guida per la relazione  del  Collegio
dei revisori dei conti sui bilanci di  previsione  per  gli  esercizi
2022-2024 (deliberazione n. 3/SEZAUT/2022/INPR) ha dato ampio risalto
all'impatto  del  PNRR  sui  bilanci  e  sulla  gestione  degli  enti
territoriali,  con  riferimento  all'analisi  dell'adeguatezza  della
struttura di governance delle  regioni  e  delle  province  autonome,
nonche' con riguardo alla  richiesta  di  valutazione  da  parte  del
Collegio dei revisori in ordine alla presenza di un idoneo sistema di
contabilita' direzionale in grado di supportare i  vertici  regionali
nella verifica, «in corso d'opera», sullo  stato  di  attuazione  dei
programmi finanziati con risorse del PNRR. 
    Non c'e' dubbio che per garantire la piena ed efficace attuazione
del PNRR  deve  essere  significativamente  potenziata  la  capacita'
operativa degli enti. Per quanto riguarda le risorse umane necessarie
all'attuazione dei singoli progetti, l'art. 1 del decreto-legge n. 80
del 2021 ha previsto modalita' speciali sia per  il  reclutamento  di
personale a tempo determinato, sia per il conferimento  di  incarichi
di collaborazione.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 novembre 2021, attuativo del  suddetto  decreto-legge  n.
80, nel ripartire le risorse  finanziare  europee,  ha,  allo  stesso
tempo, previsto l'adozione entro il 31 dicembre 2021, da parte  delle
regioni,  di  Piani  territoriali  dedicati  alla  ricognizione   dei
fabbisogni di specifiche professionalita' e all'individuazione  delle
principali criticita' organizzativo-procedurali da  semplificare  per
conseguire efficacemente gli obiettivi nei tempi programmati. 
    Premesso che a tali Piani  territoriali  e'  stato  dedicato  uno
specifico focus nell'ambito della citata relazione  semestrale  delle
Sezioni riunite sullo stato di attuazione del PNRR, si evidenzia  che
nei quesiti preliminari della prima sezione del questionario allegato
alle presenti linee guida, sono stati  esaminati  tali  profili,  con
riguardo alla congruita' delle ricognizioni effettuate dagli enti  in
relazione alle potenziali  criticita'  gestionali  ed  amministrative
suscettibili di condizionare, negativamente, il raggiungimento  degli
obiettivi nei tempi previsti. Inoltre, sono stati richiesti  elementi
informativi con riguardo ad eventuali programmi di spesa e impegni di
bilancio a valere sulle risorse che finanziano le missioni  del  PNRR
assunti gia' nel corso dell'esercizio finanziario 2021. 
    Nel proseguire nell'illustrazione dei  principali  contenuti  del
questionario, si rileva che la seconda Sezione dello stesso,  recante
«Regolarita' della gestione  amministrativa  e  contabile»,  presenta
tradizionali  approfondimenti  sulle  materie  del  personale,  sulle
procedure di approvvigionamento di beni e servizi, sul pagamento  dei
debiti  commerciali,  sui   debiti   fuori   bilancio   nonche'   sul
monitoraggio delle spese  concernenti  incarichi  di  collaborazione,
consulenza, studio e ricerca. 
    Per quanto attiene alla  spesa  per  il  personale  e'  opportuno
rammentare che, con l'art. 33, comma 1, del decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, e' stato introdotto  un  nuovo  dispositivo  legislativo
incentrato sul concetto di sostenibilita'  finanziaria  della  spesa,
nonche' su una classificazione per fasce  demografiche  e  su  valori
soglia di spesa massima, correlati anche  alla  media  delle  entrate
correnti nel triennio (la disciplina di attuazione e'  contenuta  nel
decreto ministeriale 3 settembre 2019). 
    E'  quindi  significativa  la  valutazione   dell'impatto   della
descritta novita' legislativa sullo  specifico  aggregato  di  spesa,
anche in relazione  alla  sua  incidenza  rispetto  al  volume  delle
entrate correnti,  fermo  restando  il  rispetto  dell'equilibrio  di
bilancio, che, tra l'altro, nella sua dimensione  pluriennale,  forma
oggetto, nel richiamato art. 33, di specifica asseverazione da  parte
dell'organo di revisione. 
    A tale riguardo, nella Sezione II del questionario allegato, sono
stati  riprodotti  i  quesiti  attinenti  alla  considerazione  degli
effetti della novita' legislativa in questo settore di spesa. 
    Nella  stessa  Sezione  del  questionario,  sono  stati,   anche,
introdotti elementi di indagine con riguardo alla disciplina prevista
dall'art. 1, comma 870, della legge n. 178/2020 che  ha  previsto  la
facolta', nel 2021, di finanziare i trattamenti  economici  accessori
in deroga al limite previsto  dall'art.  23,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 75/2017. 
    Deve infine osservarsi che per quanto attiene alla  provvista  di
personale, pur nel rispetto  dei  vigenti  limiti  di  spesa,  se  ne
avverte la necessita' in  particolare  nelle  strutture  tecniche,  a
sostegno   della   capacita'   progettuale   delle    amministrazioni
territoriali,   ma   e'   anche   auspicabile    una    significativa
implementazione nelle posizioni dirigenziali attualmente scoperte  in
rilevante  misura,  con  conseguente  rischio  che   le   difficolta'
organizzative  possano  tradursi  in  ritardi  o  in  ostacoli   alla
realizzazione dei progetti in campo. 
    Inoltre, si e' posta attenzione  sui  profili  evidenziati  nella
sentenza n. 215/2021 della Corte costituzionale,  con  riguardo  alla
necessita' che la spesa per il personale dei gruppi consiliari, anche
se contenuta nei limiti massimi di cui all'art. 2, comma  1,  lettera
h), del decreto-legge n. 174 del 2012, rispetti,  in  ogni  caso,  il
vincolo di cui all'art. 9, comma 28,  del  decreto-legge  n.  78  del
2010, in quanto espressivo di un  principio  di  coordinamento  della
finanza pubblica. 
    Nella Sezione  III,  recante  «Gestione  contabile»,  particolare
attenzione e' stata dedicata al risultato  di  amministrazione,  alle
quote accantonate ai fondi, in particolar modo ai fondi correlati  ai
rischi da contenzioso ed alle perdite delle societa' partecipate. Tra
gli elementi di novita' piu' rilevanti si segnalano, poi,  i  quesiti
concernenti le anticipazioni di liquidita', alla luce  delle  novita'
introdotte dall'art. 1, comma 833, legge n. 178/2020 e dall'art.  21,
decreto-legge n. 73/2021. 
    La prima delle disposizioni indicate (art. 1, comma 833, legge n.
178/2020)  riguarda  l'utilizzo  di   anticipazioni   di   liquidita'
richieste dalla Regione per conto degli enti del  Servizio  sanitario
nazionale (con trasferimento delle relative risorse entro  i  termini
previsti dall'art. 1, comma 839, legge n. 178/2020) per far fronte ai
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati  alla  data
del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e obbligazioni per  prestazioni  professionali,  nonche'  a  obblighi
fiscali, contributivi e assicurativi.  La  seconda  norma  (art.  21,
decreto-legge n. 73/2021) prevede, poi, il rifinanziamento del  fondo
istituito dall'art. 115 del decreto-legge n. 34/2020 (originariamente
finalizzato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31
dicembre 2019, con restituzione dell'anticipazione fino ad un massimo
di trenta anni), spostando il riferimento temporale ai debiti  certi,
liquidi ed  esigibili  maturati  al  31  dicembre  2020.  Particolare
attenzione e' stata posta agli effetti del disposto di  cui  all'art.
1, commi 859 e seguenti, legge n. 145/2018, che  prevede,  a  partire
dal 2021, per le amministrazioni non statali, la costituzione  di  un
apposito Fondo di garanzia  debiti  commerciali  al  ricorrere  delle
condizioni  e   secondo   le   modalita'   normativamente   previste.
Originariamente, la norma statuiva che essa dovesse essere  applicata
dal gennaio 2020, tuttavia  l'art.  1,  comma  854,  della  legge  n.
160/2019 ne ha prorogato l'entrata in vigore al 2021. Detta misura  -
incentrata sulla verifica dell'indicatore di ritardo medio annuo  nei
pagamenti e sulla percentuale di riduzione, anno su anno, del  debito
commerciale residuo scaduto - mira ad incentivare  il  raggiungimento
dell'auspicato rispetto dei  termini  di  pagamento  da  parte  delle
pubbliche   amministrazioni.   Deve   soggiungersi   che    per    le
amministrazioni che adottano la contabilita'  finanziaria,  il  comma
862 prevede, in caso di mancato  rispetto  dei  vincoli  fissati  dal
comma 859, l'obbligo di accantonare una quota delle risorse stanziate
per la spesa per  l'acquisto  di  beni  e  servizi,  progressivamente
modulata  in  base  all'entita'  dell'inadempimento,  nel  Fondo   di
garanzia debiti commerciali, sul  quale  non  e'  possibile  disporre
impegni e pagamenti, che a  fine  esercizio  confluisce  nella  quota
accantonata  del  risultato  di  amministrazione.  Nell'ambito  della
Sezione III e' stato dato rilievo anche all'informazione  concernente
l'accantonamento   nella   quota   vincolata   del    risultato    di
amministrazione, per la parte non utilizzata, delle risorse  ricevute
dallo Stato per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, secondo  quanto
previsto dall'art. 1, comma 823, legge n. 178/2020. 
    La Sezione IV, concernente «Sostenibilita'  dell'indebitamento  e
rispetto dei vincoli», conferma i tradizionali  quesiti  sullo  stock
del debito, sulla sua composizione e  sul  rispetto  dei  vincoli  di
indebitamento.  Elementi  di   rilievo   sono   rappresentati   dalla
valutazione  delle  operazioni  di  rinegoziazione  di   mutui,   con
specifico riguardo alla congruita'  della  valutazione  economica  di
tale operazione, nonche' in riferimento alla destinazione a spese  di
investimento delle economie eventualmente conseguite. In tale Sezione
e' stato inserito un focus sulla destinazione (settore e sottosettore
di   intervento   di   cui   all'elenco   della   Banca   dati   MOP)
dell'indebitamento acceso nell'esercizio 2021. 
    Nella Sezione V,  dedicata  agli  «Organismi  partecipati»,  sono
stati confermati alcuni ineludibili quesiti, tra i quali  quelli  sul
rispetto dei vincoli di «scopo pubblico» del Tusp (art. 4,  comma  1)
nella ricognizione per il mantenimento di partecipazione  societarie,
nonche' della conciliazione dei rapporti debitori e creditori tra  la
regione ed i propri organismi partecipati. Nel contempo, si e'  posta
una rinnovata attenzione sul fenomeno  della  costituzione  di  nuove
societa' o  sull'acquisizione  di  partecipazioni  in  societa'  gia'
costituite, sia con riguardo al rispetto dell'obbligo di trasmissione
dell'atto deliberativo alla Sezione  di  controllo  della  Corte  dei
conti territorialmente competente, sia per quanto concerne il profilo
della verifica della congruita' dell'onere motivazionale  a  supporto
della scelta, in tal senso, dell'ente. 
    Come innanzi evidenziato, nella Sezione VI, dedicata al  rispetto
dei vincoli di finanza pubblica, i nuovi quesiti riflettono l'entrata
a «regime», per tutte le regioni, della disciplina di cui all'art. 1,
comma 824, della legge n. 145/2018, secondo quanto previsto dall'art.
1, comma 821, della medesima legge n. 145,  per  cui  a  partire  dal
2021, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche
alle  regioni  a  statuto  ordinario  si  applicano  le  disposizioni
previste gia' dal 2019 per le regioni a statuto  speciale,  province,
citta' metropolitane e comuni, secondo cui gli enti si considerano in
equilibrio in presenza di un risultato di  competenza  non  negativo,
cosi' come desumibile dal prospetto della verifica  degli  equilibri.
Per le RSO,  quindi,  dall'esercizio  esaminato,  non  sussiste  piu'
l'obbligo di certificazione del rispetto del pareggio di  bilancio  e
la conseguente  trasmissione  della  certificazione  al  MEF-RGS.  Il
monitoraggio dell'equilibrio fra entrate e spese finali a livello  di
comparto regionale viene effettuato anche dal  MEF.  Con  riferimento
alle novita' introdotte dal decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  in  data  23  dicembre  2021  (certificazione   degli
investimenti  realizzati  dalle  regioni  nel  2021),  nella  cennata
Sezione VI e' stato richiamato il rispetto della correlata normativa. 
    Nella Sezione VII, destinata agli approfondimenti  sul  «Servizio
sanitario regionale», e' stata riconfermata la parte, introdotta  nel
precedente questionario, interamente dedicata all'emergenza pandemica
ancora in corso nel 2021. 
    Tra i vari, nuovi, quesiti di  questa  Sezione  si  segnalano,  a
titolo  esemplificativo,   quelli   concernenti   il   raggiungimento
dell'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021 anche attraverso
l'utilizzo delle entrate di cui al payback  relativo  all'anno  2019,
oggetto di  pagamento  con  riserva,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 286,  della  legge  n.  234/2021,  nonche'  quelli
sull'impatto della gestione COVID  sul  risultato  di  esercizio  del
conto economico consolidato della regione.  In  considerazione  della
sensibile  riduzione  delle   prestazioni   sanitarie,   diagnostiche
ambulatoriali  ed  ospedaliere,  differite  a  causa   dell'emergenza
sanitaria, sono stati inseriti nuovi quesiti volti  a  monitorare  il
grado di recupero delle prestazioni sanitarie non erogate. L'art.  26
del decreto-legge n. 73/2021 ha prorogato le  principali  deroghe  ai
tetti di  spesa  disposte  con  la  prima  legislazione  emergenziale
(decreti-legge n. 18, n. 34 e n. 104 del 2020),  in  materia  sia  di
assunzioni  a  tempo  determinato  che   di   trattamento   economico
accessorio del personale medico-infermieristico, nonche' di  acquisto
di prestazioni sanitarie dagli enti privati accreditati  al  Servizio
sanitario nazionale, disponendo per gli enti che hanno  ottenuto  una
valutazione positiva, da parte del Ministero della salute, in  ordine
all'efficace implementazione delle misure di contrasto della pandemia
nel  corso  del  2020,  la  possibilita'  di  utilizzare  in  maniera
flessibile i fondi di bilancio  destinati  a  tale  finalita'  e  non
spesi, nel corso dell'esercizio, destinandoli al recupero delle liste
di attesa. 
    Infine, nella Sezione VIII, recante  «Analisi  fondi  per  eventi
sismici del 2016», sono stati confermati i quesiti  delle  precedenti
edizioni, concernenti la gestione dei fondi  destinati  alle  quattro
regioni interessate dagli eventi sismici del  2016  (Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria). 
    La Sezione IX, intitolata «Note»,  come  di  consueto,  e'  stata
dedicata all'inserimento di eventuali informazioni integrative  utili
alla miglior comprensione delle risposte fornite ai quesiti contenuti
nelle precedenti Sezioni. 
    A differenza  dei  precedenti  questionari,  anche  per  esigenze
correlate al  nuovo  sistema  di  informatizzazione  «Limesurvey»,  i
quadri contabili solitamente collocati dopo la parte dei quesiti sono
stati inseriti nelle Sezioni pertinenti. Si segnala, altresi', che la
distinzione  tra   dati   provvisori   e   definitivi   e'   fornita,
preliminarmente, in sede di compilazione della scheda anagrafica. 
    3. Lo schema di relazione del Collegio dei revisori dei conti sul
rendiconto 2021  delle  regioni  e  province  autonome  e'  volto  ad
integrare le informazioni contabili presenti nella Banca  dati  della
pubblica   amministrazione   (BDAP),   comunicate   dagli   enti   in
ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art.  13  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
    Va ribadita l'importanza della correttezza e della  tempestivita'
dei flussi informativi in BDAP, nel  rispetto  dei  termini  previsti
dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n.  113/2016.  Tale
obbligo di trasmissione e' funzionale,  altresi',  alla  elaborazione
dei  flussi  informativi  necessari  al  consolidamento   dei   conti
pubblici,  per  la  quale   e'   essenziale   assicurare   la   piena
corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i  documenti  contabili
approvati e gestiti dagli organi di governo e consiliari o  elaborati
dai software gestionali dei singoli enti. 
    E' compito specifico dei Revisori dei conti presso le  regioni  e
le province  autonome  verificare  che  i  canali  informativi  sopra
richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle
competenti strutture amministrative la  necessita'  di  integrare  le
informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee. 
    A tal fine, i Revisori si devono registrare nel  sistema  BDAP  -
Bilanci armonizzati,  per  accedere  in  visualizzazione  a  tutti  i
documenti contabili dell'ente di  competenza  in  esso  presenti.  La
registrazione potra' essere eseguita sia dal Presidente del  Collegio
dei revisori (PCR), sia dai collaboratori del Collegio  dei  revisori
(CCR) e dovra' essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova
Registrazione» presente nella sezione  «Area  operatori  BDAP»  della
home page di BDAP: https://openbdap.mef.gov.it 
    Per qualsiasi supporto  di  tipo  tecnico  alla  registrazione  e
all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza
tecnica» all'interno della home page. 
    Per    procedere,     invece,     alla     compilazione     della
relazione-questionario il Collegio dei revisori deve entrare nel sito
della     Corte     dei     conti,      area      Servizi,      link:
https://servizionline.corteconti.it  e  accedere   alla   piattaforma
denominata «Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID di
2° livello. 
    Al riguardo, si evidenzia che, da quest'anno, tutti i questionari
allegati alle linee  guida  emanate  dalla  Sezione  delle  autonomie
saranno acquisiti attraverso la  citata  piattaforma.  All'utente  si
presentera' l'elenco dei questionari disponibili per la  compilazione
e saranno altresi' visibili, nella  stessa  schermata,  tutti  quelli
gia' inviati. Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione. 
    Appena i questionari saranno disponibili, ne sara'  data  notizia
attraverso specifica comunicazione sul portale FITNET/ Con.Te. 
    Gli  utenti  della  Corte  dei  conti  potranno   interrogare   i
questionari inviati in un'apposita area del sistema Con.Te. 
    I nuovi utenti non ancora profilati sul  sistema  FITNET,  sempre
provvisti di utenza SPID di 2° livello, al primo accesso  al  sistema
saranno indirizzati alla procedura di profilazione. 
    La procedura  informatica  guidera'  l'utente  alla  compilazione
della richiesta di abilitazione  al  nuovo  profilo,  attraverso  una
pagina di registrazione che indichera' «step by step» le fasi tramite
le quali completare l'accesso. 
    Per qualsiasi criticita'  inerente  allo  SPID  sara'  necessario
contattare  l'assistenza  tecnica  del  proprio   provider,   mentre,
nell'applicativo «Questionari Finanza Territoriale»  sara'  possibile
contattare l'assistenza, attraverso l'apposito link visibile in  ogni
pagina del programma. 
    Occorre, altresi', evidenziare  che,  per  esigenze  legate  allo
sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile  on-line
potra' mostrare talune  differenze  di  carattere  meramente  formale
rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.  La  Sezione
delle  autonomie  comunichera'  la  data  dalla  quale   sara'   resa
disponibile agli utenti la versione on-line. 
              Parte di provvedimento in formato grafico