(Disciplinare-art. 5)
                               ART. 5 
 
  I castagneti da frutto destinati alla produzione di castagne per la
«Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. devono avere una  densita'
di piante in produzione non superiore alle 150 per ettaro. 
  I metati tradizionali conformi a quanto  riportato  nel  precedente
articolo devono essere situati  nella  zona  delimitata  ed  iscritti
nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6. I mulini  destinati
alla macinatura delle castagne secche da trasformare  in  «Farina  di
Neccio della Garfagnana» D.O.P., localizzati nella  zona  delimitata,
devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra e devono essere
iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6. 
  Le castagne prodotte nella zona delimitata  di  cui  all'art.  3  e
riconducibili alle varieta' di  cui  all'elenco  dell'art.  2  devono
essere  essiccate  nei  metati  tradizionali.   L'essiccazione   deve
avvenire a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno.
Le castagne devono essere immesse nel metato  in  quantita'  tali  da
formare uno strato compreso tra un minimo di 20 e un  massimo  di  90
centimetri, in modo che l'umidita' possa evaporare  onde  non  creare
ristagni all'interno di esso con sobbollimenti tali da lasciare  alle
castagne sapori sgradevoli. 
  Dopo un periodo di essiccazione, non inferiore a  quaranta  giorni,
le castagne dovranno essere pulite dallo loro buccia esterna, con  le
tradizionali  macchine  a  battitori,  ventilate  a  macchina  o  con
tecniche tradizionali e ripassate a mano per levare le parti impure. 
  La  resa  massima  delle  castagne  secche  pelate,  rispetto  alle
castagne crude non puo' superare il 30% in peso. 
  Il mulino non potra' macinare piu' di cinque quintali  di  castagne
secche al giorno per macina onde evitare che il riscaldamento  dovuto
alla elevata velocita' di lavorazione delle macine stesse, conferisca
al prodotto cattivi sapori oltre che una grana grossolana. 
  La «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. prima di essere posta
in commercio deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 
    fine sia al tatto che al palato, 
    umidita' massima del 13%, 
    colore che puo' variare dal bianco all'avorio scuro, 
    sapore dolce con un leggero retrogusto amarognolo, 
    profumo di castagne. 
  I produttori di castagne che intendono aderire alla D.O.P.  «Farina
di Neccio della Garfagnana» sono tenuti ad iscrivere i castagneti  in
un elenco gestito dall'organismo di controllo di cui all'articolo 7. 
  Le  domande  di  iscrizione  dei  castagneti   nell'elenco   devono
contenere gli estremi  atti  ad  individuare  la  proprieta'  e/o  il
possesso, gli estremi catastali desunti dagli estratti: il comune, il
numero di foglio, mappa  e  la  partita  catastale,  le  superfici  a
castagneto, il numero di piante ad ettaro e le varieta' presenti. 
  Tali domande devono essere presentate entro il 31 agosto  dell'anno
a decorrere dal quale si intende commercializzare il prodotto «Farina
di Neccio della Garfagnana» D.O.P. Entro la stessa data devono essere
presentate le domande intese ad approvare  eventuali  modifiche  alle
iscrizioni stesse. 
  La raccolta delle castagne deve avvenire tra il 1° ottobre e il  30
novembre di ogni anno. 
  Al soggetto gestore dell'elenco sono inoltre dichiarati: il  metato
presso il quale avverra' l'essiccazione,  la  quantita'  di  castagne
fresche poste ad essiccare, il giorno di inizio  dell'essiccazione  e
la resa finale in  castagne  secche  e  il  mulino  presso  il  quale
avverra' la molitura. 
  Il mugnaio avente il  mulino  iscritto  nell'apposito  elenco  deve
dichiarare al  soggetto  gestore  dell'albo,  per  ogni  partita:  il
produttore, il periodo  di  molitura  e  il  quantitativo  di  farina
prodotta. Il metato e il mulino dovranno  essere  scelti  tra  quelli
iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo comma. 
  La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione del titolo di
proprieta' e/o di possesso, il comune e la  localita'  di  ubicazione
degli immobili, il foglio catastale, il numero/i di particella/e. 
  I mulini che si intende abilitare alla trasformazione  di  castagne
in «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. devono  essere  adibiti
esclusivamente alla molitura delle castagne. 
  La domanda di iscrizione per i  metati  ed  i  mulini  deve  essere
presentata  entro  30  giorni  prima  dell'avvio  dell'attivita'   di
essiccazione  o  della  molitura  per  la  «Farina  di  Neccio  della
Garfagnana» D.O.P.