(Disciplinare-art. 8)
                               ART. 8 
 
  1. Ogni anno la nuova «Farina di Neccio della  Garfagnana  D.O.P.»,
e' commercializzata dal primo dicembre. 
  2.   La   «Farina   di   Neccio   della   Garfagnana   D.O.P.»   e'
commercializzata  in  sacchetti  sigillati,  di  materiale  per   uso
alimentare  conformemente   alle   leggi   vigenti,   riciclabile   o
compostabile, a  fondo  squadrato,  pluristrato  con  strato  esterno
cartaceo di colore Pantone N. 4026 C. 
  3. La capacita' delle confezioni e' di 0,500 e 1  chilogrammo.  Per
forniture non destinate al pubblico, la capacita' delle confezioni e'
superiore. 
  4. Ogni confezione unitaria, oltre alle  informazioni  obbligatorie
previste dalla normativa in materia di etichettatura e  presentazione
dei prodotti alimentari, deve riportare: 
    4.1 il logo della denominazione riportato all'articolo 9  seguito
immediatamente al di  sotto  dalla  dicitura  «Denominazione  Origine
Protetta» o l'acronimo D.O.P. e il simbolo  DOP  dell'Unione  Europea
nello stesso campo visivo, 
    4.2 il nome e l'indirizzo del confezionatore. 
  5. Alla denominazione «Farina di Neccio  della  Garfagnana  D.O.P.»
non deve essere aggiunto nessun aggettivo di  tipo  qualificativo  ad
essa riferito, ancorche' graficamente disgiunto. 
  6. Fermo restando il divieto  di  cui  al  precedente  comma,  sono
ammesse: 
    6.1 descrizioni a carattere  informativo  del  processo  e/o  del
prodotto  non  in  contrasto  con  quanto   previsto   dal   presente
disciplinare di produzione quali: "lenta essiccazione",  "macinata  a
pietra", "mulino ad acqua"; 
    6.2 indicazioni che facciano  riferimento  a  ragioni  sociali  o
marchi privati purche'  non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il
consumatore.