(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
                  Confezionamento ed etichettatura 
 
    Al momento della sua immissione al consumo,  ogni  confezione  di
formaggio «Taleggio» DOP, in  forme  intere  e/o  in  porzioni,  deve
recare la denominazione «Taleggio». 
    Deve inoltre recare il logo di  seguito  riprodotto  in  fig.  2,
avente il bordo interno di colore rosso, quello intermedio  bianco  e
quello esterno verde, con al centro l'acronimo CTT in nero  sotto  il
quale puo' essere inserito  il  numero  assegnato  dal  consorzio  di
tutela all'azienda titolare del marchio  commerciale.  Il  logo  puo'
essere stampato anche ad un solo colore. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Tale logo deve  essere  seguito  dagli  estremi  del  regolamento
relativo  alla  registrazione  della  DOP   «Taleggio»   segnatamente
«Regolamento (CE) n. 1107/96». Il predetto logo e'  stato  depositato
ai sensi di legge. 
    A tutela del consumatore, al fine di garantire l'autenticita' del
formaggio «Taleggio» DOP immesso sul  mercato  preconfezionato  e  in
porzioni  di  forma,  le  operazioni  di  porzionatura  e  successivo
confezionamento, devono avvenire nella zona geografica delimitata  di
cui all'art. 3. 
    Si precisa che il consorzio identifica con una numerazione da uno
al duecentonovantanove  i  soci  produttori,  e  dal  trecentouno  al
quattrocentonovantanove i soci stagionatori.