Art. 8. Confezionamento ed etichettatura Al momento della sua immissione al consumo, ogni confezione di formaggio «Taleggio» DOP, in forme intere e/o in porzioni, deve recare la denominazione «Taleggio». Deve inoltre recare il logo di seguito riprodotto in fig. 2, avente il bordo interno di colore rosso, quello intermedio bianco e quello esterno verde, con al centro l'acronimo CTT in nero sotto il quale puo' essere inserito il numero assegnato dal consorzio di tutela all'azienda titolare del marchio commerciale. Il logo puo' essere stampato anche ad un solo colore. Parte di provvedimento in formato grafico Tale logo deve essere seguito dagli estremi del regolamento relativo alla registrazione della DOP «Taleggio» segnatamente «Regolamento (CE) n. 1107/96». Il predetto logo e' stato depositato ai sensi di legge. A tutela del consumatore, al fine di garantire l'autenticita' del formaggio «Taleggio» DOP immesso sul mercato preconfezionato e in porzioni di forma, le operazioni di porzionatura e successivo confezionamento, devono avvenire nella zona geografica delimitata di cui all'art. 3. Si precisa che il consorzio identifica con una numerazione da uno al duecentonovantanove i soci produttori, e dal trecentouno al quattrocentonovantanove i soci stagionatori.