(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Linee guida per la raccolta fondi degli enti del  terzo  settore,  ai
  sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
 
§ 1. Introduzione 
 
    La legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la
riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per  la  disciplina
del servizio civile universale», ha previsto, al  fine  di  sostenere
l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono,  anche  in  forma
associata, a perseguire il bene  comune,  ad  elevare  i  livelli  di
cittadinanza attiva, di coesione e di protezione  sociale,  favorendo
la partecipazione, l'inclusione e il pieno  sviluppo  della  persona,
un'operazione di riordino e di revisione  organica  della  disciplina
vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di
un apposito Codice. Sulla base  di  quanto  previsto  dalla  predetta
fonte, il legislatore  delegato  e'  intervenuto  a  disciplinare  le
misure agevolative e di sostegno economico in favore degli  enti  del
Terzo settore, dovendo, tra l'altro, tenere  presente  il  dichiarato
fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi,
i comportamenti donativi delle persone e degli enti. 
    In attuazione della delega, con il decreto legislativo  3  luglio
2017, n. 117, e' stato cosi' adottato il  codice  del  Terzo  settore
(d'ora in poi codice o CTS), nel quale  e'  contenuta  la  disciplina
sostanziale degli enti del Terzo settore, sicche' si puo' oggi a buon
titolo parlare nell'ordinamento giuridico italiano dell'esistenza  di
un diritto del Terzo settore. 
    L'art. 4, comma 1, del codice contiene la definizione di ente del
Terzo  settore  (ETS),  individuando   i   seguenti   requisiti   che
cumulativamente devono sussistere affinche' un ente collettivo  possa
essere ricondotto all'interno del perimetro del Terzo settore: 
      a)   l'appartenenza   ad   una   categoria   tipica   di    ETS
(organizzazione di volontariato, associazione di promozione  sociale,
ente filantropico, impresa sociale,  inclusa  quella  di  cooperativa
sociale,  rete  associativa,  societa'  di  mutuo  soccorso)  o,   in
alternativa, l'assunzione  della  forma  giuridica  di  associazione,
riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione o di altro  ente  di
carattere privato diverso dalle societa' (cd. ETS «atipici»); 
      b) l'indipendenza da pubbliche  amministrazioni,  formazioni  e
associazioni politiche, sindacali, di categoria, ecc. 
      c) lo svolgimento in via esclusiva o principale di una  o  piu'
attivita' di interesse generale (elencate in ventisei voci  nell'art.
5 del codice), in forma non solo gratuita, volontaria o erogativa, ma
anche mutualistica o imprenditoriale; 
      d) il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche  o  di
utilita' sociale; 
      e) l'assenza di fine lucrativo; 
      f) l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo  settore
(RUNTS). 
    Pertanto, uno degli elementi caratterizzanti l'ETS e' rinvenibile
nello svolgimento, in via esclusiva  o  principale,  di  una  o  piu'
attivita' di interesse generale, attraverso un evidente  collegamento
con il principio di  sussidiarieta'  orizzontale  espresso  nell'art.
118, comma 4, della Costituzione, quale  criterio  propulsivo  ed  in
coerenza  del  quale  deve  svilupparsi  il  rapporto  tra  autorita'
pubbliche e soggetti privati.  Dalla  definizione  codicistica  sopra
richiamata emerge la stretta relazione tra il profilo  dell'attivita'
di  interesse  generale  esercitata  dall'ETS  e  l'assenza  di  fini
lucrativi. 
    Muovendo da tali considerazioni, il codice esplicita  all'art.  1
le finalita' perseguite con l'introduzione  della  nuova  disciplina,
identificantesi nel sostegno all'autonoma iniziativa dei cittadini in
forma associata, nonche', nel successivo art. 2, nella promozione  al
loro sviluppo e nel favor per l'apporto originale fornito  dagli  ETS
al  perseguimento  delle  finalita'  civiche,  solidaristiche  e   di
utilita' sociale. 
    In questa prospettiva, il codice individua molteplici strumenti e
misure finalizzati a creare le condizioni affinche' il Terzo  settore
possa  autonomamente  crescere  sia   in   termini   di   empowerment
organizzativo che  con  riguardo  all'implementazione  della  propria
capacita' operativa. In tal senso, devono pertanto essere considerate
tutte le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del CTS. Ad esse
deve essere aggiunto l'istituto della raccolta fondi, configurato dal
legislatore  delegato  quale  strumento  diretto   a   garantire   la
sostenibilita' dello scopo sociale e della stessa organizzazione  che
lo persegue. 
 
§ 2.La raccolta fondi nel codice del Terzo settore 
 
    L'attivita' di riordino attuata dal codice del Terzo  settore  ha
consentito,  tra  l'altro,  di  ottenere  per  la  prima  volta   una
definizione formale di raccolta fondi all'art. 7 del codice stesso. 
    Sebbene infatti la raccolta fondi  sia  divenuta  nel  tempo  una
delle modalita' privilegiate  dagli  ETS  per  il  reperimento  delle
risorse  necessarie  al   perseguimento   delle   proprie   finalita'
istituzionali, non esisteva  nel  preesistente  quadro  normativo  di
riferimento una definizione o tantomeno un riconoscimento formale  di
tale attivita'. 
    In precedenza, infatti, il tema  della  raccolta  fondi  non  era
disciplinato sotto il profilo sostanziale: il decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), all'art. 143, comma
3, lettera a), stabilisce  che  non  concorrono  in  ogni  caso  alla
formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi ai medesimi
enti  pervenuti  a   seguito   di   raccolte   pubbliche   effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di
servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze  o
campagne di sensibilizzazione. Sul punto, l'art. 20 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   sulla
disciplina tributaria degli  enti  non  commerciali  e  delle  Onlus,
impone agli enti non commerciali che effettuino raccolte pubbliche di
fondi,  indipendentemente  dalla  redazione  del  rendiconto  annuale
finanziario, un obbligo specifico di redazione,  entro  quattro  mesi
dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito e  separato  rendiconto
dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le  entrate
e le  spese  relative  a  ciascuna  delle  celebrazioni,  ricorrenze,
campagne di sensibilizzazione, in  occasione  delle  quali  e'  stata
effettuata la raccolta pubblica di fondi. Detto rendiconto  specifico
deve inoltre essere accompagnato da una relazione illustrativa. 
    Il nostro ordinamento, in un costante processo di  valorizzazione
del Terzo settore, ha invece dimostrato il  forte  interesse  per  la
materia, dedicando  alla  raccolta  fondi  non  solo  uno  dei  primi
articoli del codice (art. 7), ma anche altre norme di  dettaglio  che
consentono a tutti i  soggetti  coinvolti  di  operare  con  maggiore
certezza nel delicato ambito della raccolta fondi. Difatti il  codice
tratta la materia sia per quanto riguarda la disciplina fiscale (art.
79, comma 4, lettera a) e comma 5-bis; art. 89, comma  18),  che  per
quanto attiene agli obblighi di rendicontazione (art.  48,  comma  3;
art. 87, comma 6). 
    Per una migliore chiarezza espositiva, si riporta di  seguito  il
testo del sopra citato art. 7 del codice: 
      «1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle  attivita'
ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di
finanziare  le  proprie  attivita'  di  interesse   generale,   anche
attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di
natura non corrispettiva. 
      2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attivita'  di
raccolta fondi anche  in  forma  organizzata  e  continuativa,  anche
mediante sollecitazione  al  pubblico  o  attraverso  la  cessione  o
erogazione di beni o servizi di  modico  valore,  impiegando  risorse
proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto  dei
principi di verita', trasparenza e correttezza  nei  rapporti  con  i
sostenitori e il pubblico, in conformita' a linee guida adottate  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la
cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo
settore». 
    Le presenti linee guida costituiscono pertanto  attuazione  della
previsione dell'art. 7, comma 2 del codice: in  esse  il  tema  della
raccolta fondi viene trattato sotto il  profilo  sostanziale,  mentre
sul  profilo  fiscale  la  competente   amministrazione   finanziaria
interverra' con specifici documenti di prassi, circolari  o  atti  di
indirizzo. 
    L'esegesi del testo normativo consente di  fissare  gli  elementi
caratterizzanti   l'istituto.   Innanzitutto,   sotto   il    profilo
soggettivo, l'attivita' di raccolta fondi e'  esercitabile  da  tutti
gli ETS indicati nell'art. 4, comma 1, del  codice,  con  conseguente
ampliamento della  perimetrazione  che  non  e'  piu'  limitata  alla
nozione  fiscale  di  ente  non  commerciale,  ricomprendendovi,   ad
esempio, anche le imprese sociali. Altro elemento riguarda il profilo
teleologico: le risorse raccolte  devono  essere  destinate  al  fine
esclusivo di sostenere finanziariamente  le  attivita'  di  interesse
generale, con conseguente esclusione della possibilita' di  impiegare
i fondi cosi' raccolti per finanziare le  attivita'  diverse  di  cui
all'art. 6 del codice. 
    Inoltre, la  norma  chiarisce  che  per  la  realizzazione  della
raccolta fondi l'ETS puo' impiegare sia risorse proprie che di terzi.
Di conseguenza,  l'ETS  potra'  ricorrere  al  personale  interno,  o
avvalersi di volontari, nel rispetto dell'art. 17 del codice,  oppure
delegare in tutto o in parte a soggetti terzi la realizzazione  della
racconta  fondi  anche  avvalendosi  di  figure   specializzate   nel
fundraising.  Con  particolare  riguardo  all'impiego  di   personale
interno  all'ETS,  dovra'   essere   rispettato   il   principio   di
incompatibilita' (ex art. 17, comma 5 del codice) tra  lo  status  di
volontario e quello di lavoratore della medesima organizzazione. Come
esplicitato nella nota del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali n. 2088  del  27  febbraio  2020  (1)  ,  la  sussistenza  di
qualsiasi  forma  di  rapporto  di  lavoro  con  l'ETS  preclude   al
lavoratore di svolgere attivita' di volontariato per il medesimo ETS.
Il lavoratore dell'ETS potra' pertanto partecipare  allo  svolgimento
di  attivita'  riconducibili  alla  raccolta   fondi   esclusivamente
nell'ambito del rapporto di lavoro in essere con l'ETS e nel rispetto
delle  mansioni  e  dell'orario  di  lavoro  previsti  dal  CCNL   di
riferimento. 
    Sia nel caso di gestione all'interno dell'organizzazione dell'ETS
dell'attivita' di raccolta fondi, sia nel diverso caso di affidamento
a terzi di tutta o  di  parte  di  essa,  le  spese  complessivamente
sostenute per la realizzazione dell'evento o  della  campagna  devono
tendere ad essere congruamente inferiori  ai  fondi  raccolti,  fatte
salve  cause  non  prevedibili  che  compromettono  il   buon   esito
dell'attivita'. 
    Un ulteriore  elemento  di  forte  discontinuita'  rispetto  alla
disciplina previgente riguarda il profilo temporale. Difatti,  se  il
TUIR all'art. 143 regolamenta  ai  fini  fiscali  le  raccolte  fondi
aventi il carattere dell'occasionalita', con l'art. 7 del  CTS  viene
viceversa riconosciuta in maniera esplicita agli ETS la  facolta'  di
realizzare detta attivita' anche in forma organizzata e continuativa. 
    Qualora vengano svolte attivita' di intrattenimento (2) in  forma
occasionale o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o  campagne
di sensibilizzazione, l'art. 82,  comma  9,  del  CTS  stabilisce  la
debenza dell'imposta sugli intrattenimenti  per  le  imprese  sociali
costituite in forma societaria, rimanendo esenti dal tributo tutti  i
restanti ETS,  incluse  le  cooperative  sociali,  a  condizione  che
dell'attivita' sia data  comunicazione  preventiva  alla  SIAE  o  al
diverso soggetto preposto alla tutela del diritto d'autore. 
    Per quanto concerne la modalita' di  svolgimento  della  raccolta
fondi,   questa,   indipendentemente   dall'occasionalita'   o   meno
dell'evento, potra' essere effettuata anche  mediante  sollecitazione
al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni  o  servizi
di modico valore. 
    La  modalita'  di  raccolta  potra'  quindi  essere  sia  privata
(indirizzata al singolo potenziale donatore) che pubblica. 
    In caso di sollecitazione rivolta al pubblico  gli  ETS  dovranno
attenersi al rispetto dei principi che saranno meglio esplicitati nel
corso delle presenti linee guida,  con  riferimento  alle  specifiche
modalita' di raccolta che prevedono una  sollecitazione  al  pubblico
(cfr. infra, al §5) con  particolare  riguardo  all'osservanza  delle
norme in materia di  privacy.  Inoltre,  dovranno  essere  rispettate
forme di pubblicita' e trasparenza sulla raccolta fondi in  grado  di
consentire  il  trasferimento  di  informazioni  il  piu'   possibile
complete in sede di sollecitazione.  Nel  rispetto  dei  principi  di
comunicazione  eticamente   responsabile,   correttezza   gestionale,
trasparenza e verita' i donatori hanno diritto  a  essere  rispettati
nella propria libera  volonta'  e  a  non  essere  indotti  a  donare
attraverso   eccessive   pressioni,   sollecitazioni   o    strumenti
pubblicitari ingannevoli, non veritieri o lesivi della dignita' della
persona. 
    La raccolta fondi potra' materialmente  avvenire  sia  attraverso
l'erogazione liberale (di danaro o beni in natura), sia  mediante  il
pagamento di un corrispettivo a  fronte  di  una  cessione  da  parte
dell'ETS di beni o servizi di modico valore. 
    Dal punto di vista del  donatore/contribuente  (persone  fisiche,
enti e societa'), l'art. 83 del codice riconosce la  detraibilita'  e
deducibilita' delle liberalita' in danaro o natura disposte a  favore
degli ETS, secondo modalita' e  limiti  individuati  con  il  decreto
ministeriale del 28 novembre 2019 in materia di  erogazioni  liberali
in natura a favore degli enti del Terzo settore (3) . 
     Il riferimento esplicito alla cessione da parte dell'ETS di beni
o servizi di modico valore assume invece rilievo fiscale  per  l'ETS,
in quanto ai sensi del gia' richiamato art. 79, comma, 4 lettera  a),
del codice  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  i  fondi
pervenuti a seguito di raccolte occasionali anche mediante offerte di
beni o servizi di modico valore. 
    Nella raccolta fondi il soggetto erogatore e' messo a  conoscenza
dal beneficiario che i fondi pervenuti saranno destinati ad uno scopo
ben individuato. L'ETS in questa fase evidenzia  le  finalita'  della
raccolta al fine di portare a conoscenza dell'erogante se detti fondi
sono diretti alle attivita' di interesse generale  dell'ente  o  sono
mirati a specifici progetti. Elementi, questi, che  invece  non  sono
generalmente rinvenibili nello svolgimento delle attivita' diverse di
cui all'art. 6 del codice. 
    L'art. 7 del CTS dispone esplicitamente cha la raccolta fondi  e'
infatti finalizzata al finanziamento  delle  attivita'  di  interesse
generale. L'ETS sara' pertanto tenuto a  rispettare  la  funzione  di
strumentalita'  dell'attivita'  di  raccolta  fondi   rispetto   alla
realizzazione delle attivita' statutarie di interesse generale, anche
limitando le spese relative all'organizzazione  dell'evento  che  non
potranno essere superiori o prossime ai ricavi della raccolta,  salvo
che si verifichino fatti che possano compromettere la buona  riuscita
dell'iniziativa, non individuabili a priori.  In  tale  ultimo  caso,
l'ente sara' tenuto a  indicare  nel  rendiconto  e  nella  relazione
illustrativa le motivazioni per le quali i  costi  sostenuti  per  la
realizzazione dell'evento sono stati superiori ai ricavi. 
    Pertanto, l'ETS deve individuare e quantificare il rapporto tra i
fondi raccolti e la loro destinazione, prevedendo che i costi totali,
sia amministrativi sia per l'attivita'  di  raccolta  fondi,  debbano
essere contenuti entro limiti ragionevoli  tali  da  consentire  che,
dedotti tali costi, residui, comunque, una congrua quota di fondi  da
destinare ai progetti e alle attivita' per cui la stessa campagna  e'
stata attivata. 
    Tenuto conto di quanto sopra, i fondi  raccolti  dovranno  quindi
essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finanziare
i progetti e le attivita' di interesse generale per cui  la  raccolta
fondi e' stata attivata. 
    Tali vincoli dovranno essere rispettati dall'ETS anche qualora la
raccolta sia organizzata e continuativa e anche laddove l'ETS  decida
di avvalersi di terzi nell'organizzazione della raccolta. 
    La rendicontazione dell'attivita' di  raccolta  fondi  nella  sua
dimensione dinamica  e'  un  obbligo  informativo  che  afferisce  al
rapporto tra l'ETS ed il sovventore, inteso sia come singolo soggetto
che fornisce il  suo  apporto  all'attivita'  di  interesse  generale
svolta dall'ETS, che come la piu' generale platea dei consociati.  La
duplicita' della dimensione esplicativa  dell'attivita'  di  raccolta
fondi costituisce pertanto il naturale campo  di  applicazione  degli
obblighi di trasparenza ed accountability previsti dalla legge delega
che ha assoggettato, all'art. 3, comma 1,  lettera  a),  gli  ETS  ad
«obblighi di trasparenza e di  informazione,  anche  verso  i  terzi,
attraverso forme di  pubblicita'  dei  bilanci  e  degli  altri  atti
fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel  suo  sito
internet istituzionale», imponendo altresi',  all'art.  4,  comma  1,
lettera d), che le forme e modalita' di amministrazione  e  controllo
degli  enti  siano  ispirate  tra  gli  altri  al   principio   della
trasparenza e,  alla  lettera  g)  che  gli  «obblighi  di  controllo
interno, di rendicontazione,  di  trasparenza  e  d'informazione  nei
confronti  degli  associati,  dei  lavoratori  e  dei  terzi»   siano
«differenziati  anche   in   ragione   della   dimensione   economica
dell'attivita' svolta e dell'impiego di risorse pubbliche». 
    Gli enunciati principi di trasparenza e  rendicontazione  trovano
una significativa esplicazione nell'art. 87, comma 6, del codice,  il
quale  prevede  uno  specifico  obbligo  di  rendicontazione  per  le
raccolte fondi. Tale disposizione prevede che  «gli  enti  del  Terzo
settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5,  che  effettuano
raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del  bilancio
redatto ai sensi dell'art. 13, un  rendiconto  specifico  redatto  ai
sensi del  comma  3  dell'art.  48,  tenuto  e  conservato  ai  sensi
dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dal quale  devono  risultare,  anche  a  mezzo  di  una
relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le
spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze  o  campagne
di sensibilizzazione di cui all'art. 79,  comma  4,  lettera  a).  Il
presente comma si applica anche ai  soggetti  che  si  avvalgono  del
regime forfetario di cui all'art. 86». 
    L'art. 48, comma 3, del codice stabilisce che «i rendiconti delle
raccolte  fondi  svolte  nell'esercizio  precedente   devono   essere
depositati entro il 30 giugno di ogni anno.» 
    Il comma 4 aggiunge che «in caso di mancato o incompleto deposito
nel rispetto dei termini previsti,  l'ufficio  del  registro  diffida
l'ente  del  Terzo  settore  ad   adempiere   all'obbligo   suddetto,
assegnando un termine non superiore  a  centottanta  giorni,  decorsi
inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro.» 
    Si fa presente che ai sensi dell'art. 13 del codice, gli ETS sono
tenuti a depositare il bilancio di esercizio presso il registro unico
nazionale del Terzo settore, salvo che essi  non  siano  iscritti  al
registro  delle  imprese:  in  questo  caso,  infatti,  l'obbligo  di
deposito va adempiuto presso detto  registro.  L'art.  48,  comma  3,
prevede altresi' l'obbligo del deposito del rendiconto della raccolta
fondi,  il  cui  adempimento  deve  intendersi  perfezionato  ove  il
rendiconto medesimo sia redatto in conformita'  alle  presenti  linee
guida ed incluso nel bilancio depositato ai sensi delle sopra  citate
disposizioni. 
    Al fine di agevolare gli enti del Terzo settore nell'assolvimento
degli obblighi di rendicontazione  delle  raccolte  fondi,  e'  stato
predisposto un modello di rendiconto  allegato  alle  presenti  linee
guida. 
    Il  deposito  dei  rendiconti,  oltre  ad  assolvere  alla  sopra
descritta  funzione  di  pubblicita'  -  notizia,  pone  in   risalto
l'ulteriore  aspetto  della  raccolta  fondi  che  involge  anche  il
rapporto tra l'ETS e le  pubbliche  amministrazioni  a  vario  titolo
competenti al controllo. 
    Tale  controllo  compete  all'amministrazione   finanziaria,   in
relazione al rispetto della relativa disciplina ed  al  possesso  dei
requisiti prescritti per fruire delle agevolazioni fiscali, ai  sensi
dell'art. 94 del codice, e agli uffici del registro  unico  nazionale
del Terzo settore, ai fini della sussistenza e della  permanenza  dei
requisiti   necessari   all'iscrizione    al    medesimo    registro,
all'effettivo perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e
di utilita' sociale, nonche' in ordine all'adempimento degli obblighi
derivanti dall'iscrizione  al  registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore, ex art. 93, comma 1, lettere a), b) e  c)  del  codice.  Sul
punto, fermo restando pertanto sotto il profilo fiscale il potere  di
verifica  e  accertamento  dell'amministrazione  finanziaria  di  cui
all'art. 94 del CTS, si rileva che ai sensi del richiamato art. 7 gli
ETS sono tenuti a rispettare i  principi  di  verita'  trasparenza  e
correttezza nella raccolta fondi. Nel caso in cui  si  riscontrassero
elementi tali da far ritenere potenzialmente violati  i  principi  di
cui sopra, i competenti uffici del registro unico nazionale del terzo
settore possono disporre ulteriori  controlli  e  accertamenti  anche
mediante accessi presso la sede legale  dell'ETS  e  acquisizione  di
documentazione ai sensi dell'art. 93, all'esito dei quali adottare  i
relativi provvedimenti. 
 
§.3 Finalita' delle linee guida 
 
    Con le presenti linee guida si  intende  offrire  agli  enti  del
Terzo settore  uno  strumento  di  orientamento  nella  realizzazione
dell'attivita' di raccolta  fondi,  e  contribuire  a  migliorare  il
rapporto di fiducia fra i cittadini e gli enti stessi. 
    Le linee guida si configurano  come  un  documento  «aperto»,  in
grado di sviluppare gli spunti di riflessione che dovessero  emergere
dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei  soggetti
pubblici e privati coinvolti nell'attivita' di raccolta fondi. 
    Come gia' chiarito sopra, le presenti linee guida sono rivolte  a
tutti gli enti del Terzo settore, indipendentemente dalla loro  forma
giuridica, dimensione, missione, attivita' e classificazione come ETS
commerciale o non commerciale. 
    Le indicazioni fornite  dalle  linee  guida  sono  finalizzare  a
orientare l'attivita' di raccolta fondi coerentemente con i  principi
di  verita',  trasparenza  e  correttezza  richiamati   espressamente
dall'art. 7 del codice e di seguito esplicati. 
 
§.4 Principi 
 
    I principi cardine volti a tutelare  i  donatori,  i  destinatari
delle donazioni e gli stessi ETS sono individuati dall'art. 7 del CTS
in trasparenza, verita'  e  correttezza.  Dalla  previsione  di  tali
principi  nella  fonte  normativa  di  rango  primario  discende   il
carattere  precettivo  per  gli  ETS  del  contenuto   del   presente
paragrafo. 
Trasparenza 
    La trasparenza ha la  finalita'  di  rendere  conto  dell'operato
complessivo dell'ente del Terzo settore anche mediante la  diffusione
delle   informazioni   e   l'accessibilita'   della    documentazione
predisposta per la raccolta fondi. 
    In particolare, e' virtuoso per l'ETS esporre ai donatori e altri
portatori di interesse (stakeholder), alcuni elementi che  compongono
l'attivita' di raccolta: 
      1) oltre  alla  figura  del  legale  rappresentante  dell'ente,
l'indicazione degli uffici e/o di almeno una persona  di  riferimento
da contattare per ottenere informazioni sulla raccolta; 
      2) l'indicazione della durata delle raccolte e del loro  ambito
territoriale  e  qualora   tecnicamente   possibile,   dell'ammontare
progressivo dei proventi raccolti; 
      3) le categorie di beneficiari, gli enti privati o le attivita'
di interesse generale dell'ETS ai quali saranno destinati i  proventi
ottenuti; 
      4) qualora la raccolta sia effettuata per  realizzare  progetti
specifici,   l'indicazione:   a)   dell'obbiettivo   dei   fondi   da
raccogliere; b) della destinazione delle risorse raccolte, qualora il
progetto enunciato non possa essere realizzato c) della  destinazione
delle eccedenze, qualora fosse superato l'obbiettivo del progetto; d)
dei tempi previsti per la realizzazione del progetto; 
      5) l'indicazione delle modalita' con cui eseguire la  donazione
e di eventuali benefici fiscali di cui il donatore puo' fruire; 
    Ulteriore  profilo   atto   a   garantire   la   trasparenza   e'
l'accessibilita', intesa come diritto del donatore e del destinatario
della donazione a reperire informazioni  sulla  raccolta  fondi  e  a
riceverle se richieste. 
    I donatori e i  beneficiari  della  donazione  hanno  diritto  di
ricevere (o di poter facilmente accedere a)  complete  ed  esaurienti
informazioni sull'iniziativa di raccolta fondi. 
    In tal senso  l'ETS  dovra'  predisporre  modalita'  e  strumenti
idonei a rispondere alle richieste di informazione e comunque fornire
ai donatori, parallelamente all'assolvimento degli obblighi verso  le
amministrazioni  vigilanti,   un'informazione   chiara,   diretta   e
facilmente  comprensibile  sull'utilizzo  della  sua  donazione,  sul
progetto cui e' destinata e/o sulle principali attivita' dell'ETS. 
    Ai fini della trasparenza dovra'  altresi'  essere  osservata  la
disposizione di cui all'art. 46 del codice  di  autodisciplina  della
comunicazione commerciale in vigore dal 2 maggio 2018, applicabile  a
«qualunque messaggio volto a sensibilizzare il pubblico  su  temi  di
interesse sociale, anche specifici, o che sollecita,  direttamente  o
indirettamente, il volontario apporto di contribuzioni  di  qualsiasi
natura, finalizzate  al  raggiungimento  di  obiettivi  di  carattere
sociale». In base a tale norma dovranno essere  resi  noti  autore  e
beneficiario della richiesta e l'obiettivo  sociale  che  si  intende
perseguire con la stessa.  I  promotori  di  detti  messaggi  possono
esprimere liberamente le proprie opinioni sul tema trattato, ma  deve
risultare chiaramente che trattasi di opinioni dei medesimi promotori
e non di fatti accertati. Tale disposizione  prevede  inoltre  che  i
messaggi  non  devono:  sfruttare  indebitamente  la  miseria   umana
nuocendo alla  dignita'  della  persona,  ne'  ricorrere  a  richiami
scioccanti  tali  da   ingenerare   ingiustificatamente   allarmismi,
sentimenti di paura o di grave turbamento; colpevolizzare o addossare
responsabilita' a  coloro  che  non  intendano  aderire  all'appello;
presentare in modo esagerato  il  grado  o  la  natura  del  problema
sociale  per  il  quale  l'appello  viene  rivolto;  sovrastimare  lo
specifico  o  potenziale  valore   del   contributo   all'iniziativa;
sollecitare i minori ad offerte di denaro.» 
Verita' 
    L'ETS e' tenuto a diffondere attraverso i mezzi di  comunicazione
informazioni   che   devono   essere   veritiere,   applicandosi   le
disposizioni relative alla pubblicita' ingannevole di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b), della legge n. 145/2007. 
Correttezza 
    L'attivita' di raccolta fondi deve essere orientata  da  principi
di correttezza. Viene quindi richiesto  all'ETS  di  comportarsi  con
lealta' ed onesta' sia nei confronti del donatore che  nei  confronti
del beneficiario della donazione. 
    In particolare, nei confronti del  donatore  e  del  beneficiario
dovra' essere garantito il rispetto  della  privacy,  soprattutto  in
ordine al trattamento dei  dati  personali  secondo  quanto  previsto
dall'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, e  dal  regolamento
europeo sulla privacy, GDPR 2016/679. 
    Nelle attivita' di comunicazione e  di  raccolta  fondi  si  deve
evitare il ricorso a informazioni suggestive o lesive della  dignita'
e del decoro delle persone fisiche beneficiarie  dei  proventi  della
raccolta fondi. 
    Gli ETS non devono porre in essere  comportamenti  discriminatori
nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori. In
ossequio   ai   principi   fondamentali   di   uguaglianza   e    non
discriminazione sanciti dalla Carta costituzionale non  sono  ammesse
discriminazioni in base al genere, alla  razza,  all'ideologia  e  al
credo religioso a  meno  che  la  specifica  preferenza  accordata  a
determinate categorie di destinatari,  nonche'  l'identificazione  di
peculiari  caratteristiche  dei  collaboratori,   siano   interamente
funzionali al perseguimento della missione. 
 
§.5 Tecniche di raccolta fondi 
 
    Nelle pagine che seguono si cerchera' di  offrire  un  quadro  di
massima, non esaustivo ne' cogente, sulle diverse tecniche attraverso
le quali procedere alla raccolta fondi (4) . 
Raccolta fondi attraverso il direct mail 
    Si definisce direct mail qualsiasi tipo di comunicazione  diffuso
per  via  postale,  tra   cui   lettere   personalizzate,   materiali
promozionali  (per  esempio  depliant,  brochure,   flyer-volantino),
questionari,  messaggi  non   indirizzati   o   non   personalizzati,
consegnati nelle portinerie o inseriti nelle cassette postali. 
    Le organizzazioni che inviano materiale promozionale a  indirizzi
postali identificati devono assicurarsi che le banche dati di cui  si
servono per la spedizione siano aggiornate in modo da includere  solo
le persone che abbiano fornito  in  precedenza  consenso  espresso  e
specifico  all'invio  di  materiale  informativo  e  non  lo  abbiano
revocato successivamente. 
    Nella comunicazione deve  essere  fatto  espresso  richiamo  alla
normativa sulla privacy e devono essere indicate le  finalita'  della
raccolta, gli strumenti attraverso i quali effettuare  le  donazioni,
con    indicazione    dei    benefici    fiscali,    gli    indirizzi
dell'organizzazione   da   contattare   per   ricevere   informazioni
ulteriori. 
Raccolta fondi attraverso il telefono (telemarketing) 
    Il telemarketing e'  una  modalita'  di  raccolta  di  donazioni,
promesse di adesioni, beni, servizi e altro ancora, a sostegno  della
causa,   della   missione,   delle   attivita'   o    dei    progetti
dell'organizzazione stessa attraverso l'uso del telefono. 
    Il telemarketing puo'  svolgersi  con  modalita'  inbound,  cioe'
ricevendo le chiamate presso l'organizzazione  o  presso  l'eventuale
call center che opera per conto della stessa, normalmente  a  seguito
dell'invio da parte dell'organizzazione di  materiali  informativi  e
promozionali all'utenza. 
    L'altra modalita', detta outbound, consiste nell'effettuazione di
telefonate da parte dell'organizzazione o del call center a donatori,
soci, simpatizzanti i cui nominativi sono presenti nella  banca  dati
dell'organizzazione, a tutti  coloro  che  comunque  abbiano  fornito
consenso al trattamento dei propri dati personali 
    Il telemarketing deve essere gestito dall'ETS  nel  rispetto  del
principio di trasparenza. Si raccomanda quindi di rendere visibile il
numero telefonico del chiamante e  di  comunicare  con  chiarezza  le
generalita' dell'operatore e dell'ente. 
    Inoltre, gli operatori dovranno, su  richiesta,  informare  sullo
scopo della telefonata  e  delle  modalita'  di  effettuazione  delle
donazioni, sugli importi richiesti ed i benefici  fiscali  collegati,
sui recapiti dell'ente con indicazione del referente  della  raccolta
al quale chiedere informazioni. Dovranno altresi'  essere  comunicate
le informazioni richieste  dalla  normativa  vigente  in  materia  di
privacy. 
Raccolta fondi attraverso il face-to-face 
    Il face to face e' una tecnica di raccolta  fondi  per  acquisire
donatori regolari ovvero persone che hanno deciso di  donare  tramite
domiciliazione  bancaria/postale  o   carta   di   credito.   Avviene
attraverso  il  contatto  diretto  tra  operatore   (dialogatore)   e
potenziale donatore. 
    Il  face  to  face  si  puo'  praticare  per  strada,  in  centri
commerciali, aeroporti, stazioni, porta a porta, etc.  richiedendo  i
necessari  permessi,  direttamente  dall'ETS  o  per  il  tramite  di
soggetti terzi. 
    Il  dialogatore  deve  avere  almeno  18  anni  e   deve   essere
adeguatamente formato con particolare riguardo alla  normativa  sulla
privacy. Per osservare le  regole  di  trasparenza  e  accessibilita'
delle  informazioni  i  dialogatori  dovranno  essere  dotati  di  un
tesserino di riconoscimento che indichi le proprie generalita'  e  la
denominazione dell'ETS beneficiario e/o dell'agenzia di riferimento. 
Direct response television (DRTV) 
    E' una tecnica di raccolta fondi - al pari del  face  to  face  -
utilizzata prevalentemente per acquisire donatori regolari.  Consiste
in una pubblicita' televisiva (spot) che,  nel  rispetto  dei  citati
principi di trasparenza, verita' e correttezza, sollecita il pubblico
televisivo a rispondere direttamente all'appello dell'ETS, di  solito
chiamando un numero di telefono o visitando un sito web, mediante  la
sottoscrizione di donazioni ricorrenti  a  valere  su  domiciliazione
bancaria/postale o carta di credito. 
Raccolta fondi attraverso gli eventi 
    Gli ETS possono organizzare raccolte fondi in occasione di eventi
sportivi, culturali, ricreativi o di altro genere. 
    Gli eventi possono essere organizzati direttamente dall'ETS o per
conto di questo da un'agenzia o ente esterno, oppure  possono  essere
organizzati esclusivamente da un soggetto terzo in  piena  autonomia.
In  quest'ultimo  caso  l'ETS  non  si   occupa   dell'organizzazione
dell'evento ma si limita a  riceverne  il  beneficio  economico  e  a
gestire le modalita' di comunicazione del marchio e del nome. 
    Nel caso in cui l'evento sia organizzato  da  terzi,  sara'  cura
dell'ETS valutare la compatibilita' tra l'attivita' svolta dal  terzo
e la mission dell'ETS e  redigere  per  iscritto  le  condizioni  del
rapporto tra i due soggetti. 
    Nel caso in cui l'ETS sia chiamato ad organizzare l'evento dovra'
pianificare  la  manifestazione,  la  logistica,  prevedere   polizze
assicurative per rischi collegati all'evento, stipulare contratti con
fornitori, artisti e altri. L'ETS dovra' verificare e rispettare  gli
adempimenti burocratici (licenze, permessi e altro)  gli  adempimenti
alle normative di sicurezza e alle norme di pubblico spettacolo e gli
adempimenti   fiscali   (tasse   comunali,   SIAE,    etc.)    legati
all'organizzazione dell'evento. L'ETS dovra'  pubblicizzare  l'evento
indicando finalita'  della  raccolta,  modalita'  di  versamento  dei
contributi, recapiti dell'ETS per consentire al donatore di  chiedere
e ottenere informazioni sull'evento stesso. 
    Qualora, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, gli
ETS somministrino bevande e  alimenti  avvalendosi  della  deroga  al
possesso dei requisiti sulla sicurezza alimentare prevista  dall'art.
70 del CTS, dovranno in ogni  caso  prestare  particolare  attenzione
alle scadenze dei prodotti somministrati, alla loro  conservazione  e
alle  condizioni  minime  di  igiene  nelle  fasi  di   preparazione,
somministrazione e smaltimento dei prodotti medesimi. 
Raccolta fondi attraverso gli eventi di piazza 
    Si   tratta   di   raccolte   pubbliche   occasionali   in    cui
l'organizzazione raccoglie fondi prevalentemente  mediante  l'offerta
di beni di modico valore. 
    Anche in questo caso l'ETS dovra' verificare se siano  necessarie
autorizzazioni  preventive  per  l'occupazione  di  spazi   pubblici,
nonche' limitare lo svolgimento della raccolta a un  numero  limitato
di  giorni  evitando,  se  possibile,  di   sovrapporsi   ad   eventi
organizzati da altri enti e di utilizzare  per  le  vendite  prodotti
analoghi a  quelli  tradizionalmente  utilizzati  da  altri  ETS  che
possano ingenerare confusione nei donatori. 
    Come gia' chiarito in introduzione,  e'  preferibile  offrire  il
bene solidale ad un prezzo superiore al suo valore medio di mercato. 
    Anche in questo caso l'ETS dovra' munire gli operatori di  idonei
elementi distintivi di riconoscimento, utilizzando volontari. 
    In caso di ricorso a soggetti esterni dovra' essere stipulato  un
accordo formale per iscritto e gli eventuali  emolumenti  corrisposti
al terzo per la prestazione dovranno essere specificati e resi noti. 
Raccolta fondi attraverso merchandising 
    Tra le attivita' tradizionali di raccolta fondi degli ETS  vi  e'
la cessione di beni di modico valore (gadget o altri prodotti,  anche
alimentari, talvolta donati dalle aziende come forma di sostegno alle
attivita' di interesse generale dell'ETS) contraddistinti dal marchio
dell'ETS apposto sul  bene  e/o  caratterizzante  il  contesto  delle
attivita' di promozione della vendita: il merchandising. 
    Nel caso  degli  ETS,  il  merchandising  consente  non  solo  di
raccogliere fondi a sostegno delle attivita'  di  interesse  generale
dell'ETS, ma anche di veicolare tra il pubblico  dei  sostenitori  il
messaggio  intrinsecamente  associato  all'attivita'   di   interesse
generale dell'ETS  medesimo  attraverso  un  bene  di  modico  valore
solitamente di uso comune: una maglietta, una tazza,  un  cappellino,
un portachiavi, ma anche un bene  di  consumo,  il  cui  packaging  o
labbelling di accompagnamento racconti come l'acquisto di  quel  bene
rappresenti una  forma  di  sostegno  delle  attivita'  di  interesse
generale dell'ETS. La volonta' espressa dall'acquirente di  sostenere
le attivita' di interesse generale dell'ETS attraverso l'acquisto del
merchandising caratterizza questa particolare  forma  di  transazione
rispetto una normale compravendita di beni. 
    L'attivita' di vendita del merchandising avviene solitamente  (ma
non esclusivamente)  attraverso  il  coinvolgimento  di  volontari  e
sostenitori  in  contesti  pubblici:   e'   questa   una   forma   di
coinvolgimento  e  partecipazione  al  sostegno  delle  attivita'  di
interesse generale particolarmente  gratificante  per  chi  partecipa
attivamente a tali attivita' e apprezzata dal pubblico. 
    L'attivita' di vendita di merchandising  puo'  essere  svolta  in
forma occasionale o continuativa, con diverse conseguenze  sul  piano
fiscale (non assoggettamento dei ricavi  a  tassazione  qualora  tale
attivita'  sia  svolta  dall'ETS  in  forma  occasionale,  ai   sensi
dell'art. 79, comma 4, lettera a), del CTS) (5) . 
    Per la vendita di merchandising in forma continuativa vi  possono
essere, per esempio: (a) la gestione di siti per la vendita in  forma
elettronica (on-line shopping); (b) l'organizzazione di punti vendita
fisici organizzati all'interno delle sedi dell'ETS o in  altri  spazi
fisici in uso all'ETS o a terzi (c.d. corner shop e charity shop). 
    Anche questa  forma  di  sostegno  alle  attivita'  di  interesse
generale deve essere improntata al rispetto dei criteri  generali  di
trasparenza, verita' e  correttezza.  Particolare  attenzione  dovra'
quindi essere prestata: 
      all'indicazione della destinazione dei fondi raccolti con  tale
attivita' (sostegno complessivo alle attivita' di interesse  generale
dell'ETS o a un particolare progetto o programma dell'ETS); 
      alla provenienza del bene oggetto di vendita  (in  particolare,
privilegiando,  quanto  piu'  possibile,  filiere  equo-solidali   di
produzione dei beni, cosi' che la ricaduta di  tale  attivita'  possa
risultare doppiamente premiante, sia per l'ETS, sia  per  i  soggetti
coinvolti nella filiera); 
      all'eventuale indicazione, se del caso, che i beni  o  prodotti
sono stati donati da terzi produttori/distributori; 
      al rispetto  della  normativa  applicabile  sul  lavoro,  anche
rispetto al contrasto dello sfruttamento del lavoro  minorile,  sulla
qualita'  e  sulla  sicurezza  dei  prodotti,  sul   commercio,   sul
trattamento dei dati personali degli acquirenti, ecc. e alla relativa
disciplina fiscale. 
Raccolta fondi attraverso i salvadanai 
    Si tratta di una modalita' di raccolta ancora poco  diffusa,  che
non prevede la presenza  di  un  operatore  nel  luogo  in  cui  sono
collocati i salvadanai. 
    Qualora le organizzazioni decidessero di utilizzare i  salvadanai
per la raccolta fondi, esse sono invitate  a  mettere  in  pratica  i
comportamenti di seguito indicati: a) predisporre l'elenco dei luoghi
di esposizione dei salvadanai; b)  predisporre  un  calendario  della
raccolta; c) sigillare con cura i contenitori salvadanai  attribuendo
ad essi un numero progressivo e riportando gli estremi  dell'ETS  che
effettua la raccolta, e la finalita'; d) aprire i contenitori in  una
data stabilita e redigere contestualmente il verbale di versamento in
cassa del contenuto. 
Raccolta fondi dalle imprese for profit 
    L'ETS  puo'  raccogliere  fondi  dalle  imprese  for  profit  sia
direttamente che  per  il  loro  tramite  da  dipendenti  e  clienti.
Preliminarmente l'ETS potra' stabilire  i  criteri  di  scelta  delle
imprese a cui chiedere donazioni, valutando la tipologia di impresa e
la composizione societaria e la compatibilita' dei principi e  valori
dell'impresa con quelli dell'ETS. 
    Le modalita'  di  collaborazione  possono  essere  molteplici.  A
titolo  esemplificativo  e  non   esaustivo:   erogazioni   liberali,
donazione di  beni  e  servizi,  donazione  di  tempo  da  parte  dei
dipendenti dell'azienda, payroll  giving,  cause  related  marketing,
eventi e raccolta verso i clienti. 
    L'ETS  e  l'impresa  potranno  redigere  accordi  scritti   sulle
modalita' della collaborazione, prevedendo tempistica e modalita'  di
versamento dei fondi da parte dell'impresa, rendiconto sull'attivita'
svolta da parte dell'ETS con i fondi raccolti, modalita' di  utilizzo
del  marchio,  logo  e   nome   dell'organizzazione,   modalita'   di
comunicazione dell'accordo all'esterno,  durata  e  condizioni  della
collaborazione, regolamentazione del rapporto ai fini privacy  e  del
trattamento dei dati personali. 
Raccolta fondi per attivita' di sostegno a distanza 
    Si tratta di raccolte fondi consistenti nell'erogazione periodica
da parte di persone fisiche o di enti di una definita somma di denaro
a favore di un ETS affinche' la  impieghi  per  la  realizzazione  di
progetti o programmi di cooperazione e solidarieta', internazionale o
nazionale, che  abbiano  come  destinatari  una  o  piu'  persone  (o
comunita') svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali,
fisiche, psichiche; promuovano il contesto familiare e le  formazioni
sociali,  precisamente   identificate;   favoriscano   la   relazione
interpersonale tra sostenitori e beneficiari. 
Raccolta fondi attraverso i lasciti testamentari 
    L'ETS che vuole  ricorrere  a  questa  forma  di  raccolta  fondi
dovrebbe predisporre opuscoli o diffondere a mezzo web  o  attraverso
il sistema radio televisivo informazioni sulle modalita' con le quali
e'  possibile  disporre  lasciti  testamentari,  la  differenza   tra
patrimonio  disponibile  e  quote  di  legittima,  la   facolta'   di
modificare  sempre  le   proprie   disposizioni   testamentarie,   la
possibilita' di vincolare il lascito alla realizzazione  di  un  dato
progetto, rappresentando pero', in tale ultimo caso la necessita'  di
indicare nel testamento la possibilita' di impieghi  alternativi  nei
limiti delle attivita' di interesse generale svolte dall'ETS, qualora
il  progetto  non  fosse  piu'  realizzabile  dopo  il  decesso   del
disponente. 
Raccolta fondi attraverso numerazioni solidali 
    Si tratta di una modalita' di raccolta fondi  sulla  quale  il  2
febbraio   2018   e'   intervenuta   l'AGCOM   con   il   codice   di
autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per
le raccolte fondi telefoniche per fini benefici di  utilita'  sociale
(redatto ai  sensi  dell'art.  22,  comma  7,  dell'allegato  a  alla
delibera n. 8/15/cir e successive modificazioni ed integrazioni  come
integrato dalla delibera 17/17/cir), ivi inclusi i servizi innovativi
tra i quali  l'acquisizione  dei  dati  personali  dei  donatori  nel
rispetto delle indicazioni del Garante privacy del  24  ottobre  2018
(prot. 31454/115526). 
    Si rimanda pertanto al codice per la definizione delle  modalita'
di raccolta fondi mediante questo strumento. 
Raccolta fondi attraverso donazioni on-line 
    Gli ETS  possono  ricorrere  anche  a  forme  di  raccolta  fondi
on-line. 
    A titolo esemplificativo, sono molto diffuse  le  raccolte  fondi
tramite  form  sui  siti  web  degli  ETS,  pagine  di  donazione  su
piattaforme esterne  all'ETS  (crowdfunding,  personal  fundraising),
promozione della raccolta sui motori di ricerca e sui social media. 
    Dovra' essere posta particolare attenzione a: 
      modalita' di utilizzo del  logo  e  degli  elementi  distintivi
dell'ETS, in forma chiara,  corretta  e  riconoscibile  sui  siti  di
proprieta' e sui social media; 
      corretta comunicazione  della  missione  dell'ETS  e  finalita'
della raccolta fondi destinata alle attivita' d'interesse generale; 
      indicazione chiara  degli  strumenti  di  pagamento  online  in
modalita' sicura e protetta; 
      massima trasparenza nella gestione  dei  fondi  precedentemente
raccolti attraverso gli stessi strumenti  negli  esercizi  precedenti
(es: pagine dedicate alla destinazione dei fondi,  bilancio  sociale,
ecc.); 
      gestione dei dati raccolti  tramite  form  on-line  rigorosa  e
rispettosa  delle  norme  vigenti  in  materia  di  tutela  dei  dati
personali. 
 
Allegato 1 - Schema di rendiconto e relazione illustrativa 
 
    Il codice del Terzo settore ha previsto per gli ETS che ricorrono
all'attivita' di raccolta fondi precisi obblighi di  rendicontazione,
al fine di tutelare la  fede  pubblica,  garantire  trasparenza  alle
attivita' stesse e consentire agli organi preposti la vigilanza. 
    In particolare, l'art. 87, comma 6, dispone  che  «Gli  enti  del
Terzo settore non commerciali  di  cui  all'art.  79,  comma  5,  che
effettuano raccolte pubbliche di fondi  devono  inserire  all'interno
del bilancio redatto ai sensi dell'art. 13  un  rendiconto  specifico
redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 48,  tenuto  e  conservato  ai
sensi dell'art. 22 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo  di
una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le  entrate
e le spese relative  a  ciascuna  delle  celebrazioni,  ricorrenze  o
campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 79,  comma  4,  lettera
a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che  si  avvalgono
del regime forfetario di cui all'art. 86» (i.e. ODV e APS). 
    Per una corretta predisposizione del bilancio  gli  ETS  dovranno
fare riferimento alle indicazioni contenute nel decreto  ministeriale
n. 39 del 5 marzo 2020 di  adozione  della  modulistica  di  bilancio
degli ETS, ai sensi dell'art.  13,  comma  3  del  codice  del  Terzo
settore. (6) Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che gli
obblighi di rendicontazione si atteggiano diversamente, a seconda che
l'attivita' di raccolta fondi abbia il carattere  dell'abitualita'  o
dell'occasionalita'. Difatti, nel primo caso, va ricordato che sia il
rendiconto gestionale (modello B allegato al decreto citato)  che  il
rendiconto per cassa (modello D) contemplano la  specifica  macrovoce
C)  nella  quale  devono  essere  riportati  i  corrispondenti   dati
contabili relativi all'attivita'  di  raccolta  fondi,  da  ascrivere
secondo la ricordata summa divisio tra attivita' abituale e attivita'
occasionale. Se pertanto tutti  gli  ETS  devono  fornire  l'evidenza
contabile   dell'attivita'   di   raccolta   fondi   complessivamente
realizzata, gli ETS che adottano il rendiconto gestionale (in  quanto
tenuti per  specifico  obbligo  di  legge,  avendo  ricavi,  rendite,
proventi o entrate comunque denominate  non  inferiori  a  220.000,00
euro , o per scelta  volontaria,  pur  non  rientrando  nei  suddetti
parametri) nella relazione di missione al punto 24), forniranno anche
una descrizione di detta attivita', come riportata  nella  sezione  C
del rendiconto gestionale, comprensiva pertanto anche della  raccolta
fondi abituale. Gli ETS che adottano il rendiconto  per  cassa  -  in
coerenza con il principio direttivo di graduazione degli obblighi  di
rendicontazione  e  di  trasparenza  in  ragione   della   dimensione
economica  dell'attivita'  svolta  espresso  nell'art.  4,  comma  1,
lettera g), della legge n. 106/2016 - si  limiteranno,  in  relazione
all'attivita' di raccolta fondi abituale, a compilare  la  pertinente
voce di bilancio del rendiconto medesimo. 
    Viceversa,  non  sussiste  nessuna  differenziazione  di   regime
giuridico della  rendicontazione  dell'attivita'  di  raccolta  fondi
occasionale: difatti, l'ETS, indipendentemente dalla  sue  dimensioni
economiche, dovra' allegare ai rendiconti delle singole attivita'  di
raccolta fondi occasionali, redatti secondo lo schema  allegato,  una
relazione  illustrativa  nella  quale  dovra'   fornire   una   breve
descrizione di ciascuna delle iniziative intraprese, della  modalita'
di svolgimento dell'evento, del luogo in  cui  si  e'  svolto,  delle
finalita' perseguite e dei costi sostenuti. 
    In particolare, l'ETS dovra' descrivere le  voci  di  costo/spesa
indicate nel rendiconto della singola raccolta di fondi  occasionale.
A tal fine, se significativo per la comprensione dell'andamento della
raccolta, occorrera' fornire ulteriori informazioni  in  merito  agli
elementi  di  costo/spesa.  A  titolo  esemplificativo,  in  caso  di
acquisto di beni, l'ente indichera' il  numero  e  la  tipologia  dei
beni; in relazione alle spese di allestimento, l'ente indichera' se i
costi/spese sono stati  sostenuti  per  noleggio  di  stand,  affitto
locali, pagamento suolo pubblico,  per  affidamento  a  terzi,  ecc.;
specifichera' se sono stati sostenuti costi/spese per  la  promozione
dell'iniziativa (stampa brochure, passaggi  radio  televisivi  ecc.);
dovranno  infine  essere  indicati  costi   ulteriori   eventualmente
sostenuti. 
    In relazione ai  beni  ricevuti  in  donazione  con  la  raccolta
occasionale, nel rendiconto deve essere riportato  il  corrispondente
valore in danaro stimato in coerenza con  le  disposizioni  contenute
nel gia' citato decreto ministeriale 28 novembre  2019  e  risultante
dal documento  di  cui  all'art.  4  dello  stesso  decreto.  Per  le
erogazioni liberali in natura, l'ETS dovra' indicare la tipologia  di
beni raccolti e il corrispondente valore  economico,  determinato  ai
sensi  dell'art.  9  del  Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. Si evidenzia che il valore  dei  beni  ricevuti  potra'
altresi'  essere  determinato  sulla  base  dei  seguenti,  ulteriori
criteri, contemplati dal richiamato decreto ministeriale 28  novembre
2019: 
      il valore derivante da una perizia giurata di stima; 
      nel caso di erogazione  liberale  avente  ad  oggetto  un  bene
strumentale, il residuo valore fiscale all'atto del trasferimento; 
      nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui
all' art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, il  minore  tra  il
valore determinato ai sensi del comma  1  dell'art.  3  del  medesimo
decreto ministeriale e quello determinato applicando le  disposizioni
dell'art. 92 del TUIR. 
    Nella  relazione  illustrativa  dovranno  essere   esplicate   in
dettaglio le macrovoci inserite all'interno  di  ciascun  rendiconto,
specificando, ad esempio, con riferimento alle entrate il numero e il
prezzo  dei  beni  di  modico  valore  venduti,  la  distinzione  tra
elargizioni ricevute da persone fisiche o persone  giuridiche  (altre
associazioni, societa' ecc.), oppure con  riferimento  alle  voci  di
uscita il numero e il  costo  unitario  dei  beni  di  modico  valore
acquistati, eventuali rimborsi per volontari, spese  di  cancelleria,
noleggio stand, utenze, assicurazioni ecc. 
    Al fine di facilitare l'attivita'  di  rendicontazione  da  parte
degli ETS si riporta il modello di rendiconto delle singole attivita'
di  raccolta   fondi   occasionali   e   della   relativa   relazione
illustrativa. 
    I criteri di compilazione dei suddetti rendiconti sono di seguito
illustrati: 
 
+---------------------+------------------+--------------------------+
|                     |ETS con ricavi,   |                          |
|                     |rendite, proventi |ETS con ricavi, rendite,  |
|                     |o entrate comunque|proventi o entrate        |
|                     |denominate NON    |comunque denominate       |
|Tipologia di raccolta|inferiori a       |inferiori a 220.000,00    |
|fondi                |220.000,00 euro   |euro                      |
+---------------------+------------------+--------------------------+
|                     |                  |I relativi dati andranno  |
|                     |                  |indicati sub lettera C)   |
|                     |                  |del rendiconto di cassa   |
|                     |                  |oppure sub lettera C) del |
|                     |                  |rendiconto gestionale e   |
|                     |I relativi dati   |nella relazione di        |
|                     |andranno indicati |missione coerentemente    |
|                     |sub lettera C) del|alla facolta' esercitata  |
|                     |rendiconto        |dall'ETS di redigere      |
|                     |gestionale e nella|alternativamente il       |
|Raccolte fondi non   |relazione di      |rendiconto per cassa o il |
|occasionali          |missione          |bilancio di esercizio.    |
+---------------------+------------------+--------------------------+
|                     |                  |I rendiconti delle singole|
|                     |                  |attivita' occasionali di  |
|                     |                  |raccolta fondi devono     |
|                     |                  |essere allegati al        |
|                     |I rendiconti delle|rendiconto per cassa      |
|                     |singole attivita' |previsto dall'art. 13,    |
|                     |occasionali di    |comma 2 del CTS oppure    |
|                     |raccolta fondi    |allegati al bilancio di   |
|                     |devono essere     |esercizio predisposto ai  |
|                     |allegati al       |sensi dell'art. 13 comma 1|
|                     |bilancio di       |del CTS, in particolare   |
|                     |esercizio         |alla relazione di         |
|                     |predisposto ai    |missione, coerentemente   |
|                     |sensi dell'art. 13|alla facolta' esercitata  |
|                     |comma 1 del CTS,  |dall'ETS di redigere      |
|                     |in particolare    |alternativamente il       |
|Raccolte fondi       |alla relazione di |rendiconto per cassa o il |
|occasionali          |missione          |bilancio di esercizio.    |
+---------------------+------------------+--------------------------+
 
 
RENDICONTO DELLA  SINGOLA  RACCOLTA  PUBBLICA  DI  FONDI  OCCASIONALE
REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, COMMA 6 E DELL' ARTICOLO 79, COMMA
4, LETTERA A), DEL D.LGS. 3 AGOSTO 2017 N. 117 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA  INIZIATIVA  DI  RACCOLTA  FONDI
OCCASIONALE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

(1) https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2
    020/Nota-direttoriale-n-2088-del-27-febbraio-2020.pdf 

(2) Ai fini dell'individuazione delle attivita' di intrattenimento si
    veda  la  tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente   della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 

(3) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020 

(4) Si e' operato un aggiornamento  delle  buone  prassi  individuate
    dall'ex Agenzia del Terzo Settore nelle  linee  guida  pubblicate
    nel 2011. 

(5) La citata lettera a) fa  riferimento  al  non  assoggettamento  a
    tassazione  dei  ricavi   da   raccolte   occasionali,   e   solo
    indirettamente al fatto che  quelle  continuative  sono,  invece,
    tassate 

(6) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2020, n. 102