(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                        DISCIPLINARE TECNICO 
 
Indicazioni operative delle registrazioni in formato elettronico  dei
                             trattamenti 
 
1. Introduzione 
    Fermo   restando   quanto   gia'   espressamente   indicato   nel
disciplinare tecnico di cui al decreto del Ministero della  salute  8
febbraio 2019, il presente documento ha lo scopo  di  dare  ulteriori
indicazioni  operative  dei  servizi  resi  disponibili  dal  sistema
informativo per la tracciabilita' dei  medicinali  veterinari  e  dei
mangimi medicati, e in particolare dal sistema informativo  nazionale
per la farmacosorveglianza, in relazione alla fase  di  registrazione
dei trattamenti di medicinali in animali destinati alla produzione di
alimenti. 
 
2. I soggetti responsabili 
    2.1 Ministero della salute 
    Il Ministero della salute e'  responsabile  della  gestione,  del
coordinamento e della supervisione del  sistema  informativo  per  la
tracciabilita' dei  medicinali  veterinari  e  dei  mangimi  medicati
nonche' dell'assistenza tecnica ai diversi utenti. 
    2.2 Medici veterinari 
    I medici veterinari  raccolgono  le  informazioni  relative  alla
gestione dei medicinali, mangimi medicati e prodotti intermedi (dalla
prescrizione medica fino al trattamento,  ove  previsto,  inclusa  la
gestione delle scorte e delle rimanenze)  e  alimentano  con  i  dati
corrispondenti    il    sistema    informativo    nazionale     della
farmacosorveglianza. 
    I medici veterinari sono identificati con il codice fiscale e  il
numero  di  iscrizione  presso  l'albo  professionale  degli   ordini
provinciali. 
    Qualora responsabili/delegati della custodia e dell'utilizzazione
delle scorte di medicinali per: 
      impianti di allevamento e custodia di animali destinati o  meno
alla produzione di alimenti (artt. 81 e 82 del decreto  legislativo 6
aprile 2006, n. 193); 
      impianti  di  cura  degli  animali   (art.   84   del   decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193); 
      attivita' zooiatrica (art. 85 del decreto legislativo 6  aprile
2006, n. 193). 
      l'indicazione dell'autorizzazione alla tenuta delle  scorte  di
medicinali  veterinari  e'   fornita   dalle   competenti   Autorita'
regionali, provinciali o locali, in ottemperanza alle  richieste  del
Ministero della salute con note prot. nn. DGSAF/1927/P del 26 gennaio
2018 e DGSAF/13622/P  del  1°  giugno  2018  e  secondo  le  apposite
funzionalita'    del    sistema    informativo    nazionale     della
farmacosorveglianza. 
    Anche le anagrafiche degli altri impianti in cui vengono  curati,
allevati e custoditi professionalmente gli animali, diverse da quelle
di cui al punto 2.8, quali strutture veterinarie pubbliche e  private
di cui all'accordo Stato-Regioni del 26 novembre 2003 - Rep. Atti  n.
1868,  sono  fornite   dalle   competenti   Autorita'   regionali   o
provinciali, cosi' come l'autorizzazione alla tenuta delle scorte  di
medicinali veterinari, in ottemperanza alla richieste di cui sopra  e
secondo le apposite funzionalita' del sistema  informativo  nazionale
della farmacosorveglianza. 
    In virtu' anche del ruolo fondamentale di  collegamento  tra  gli
operatori e  l'autorita'  competente,  i  medici  veterinari  possono
assistere i proprietari e  detentori  degli  animali  destinati  alla
produzione di alimenti o fornire loro  supporto  nelle  attivita'  di
inserimento delle registrazioni dei trattamenti,  fermo  restante  le
responsabilita' in capo all'operatore e/o detentore. 
    Fatti salvi gli obblighi gia' previsti dall'art. 4, commi 2 e 3 e
dall'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo 16  marzo  2006,  n.
158, e' fatto  comunque  obbligo  a  tutti  i  medici  veterinari  di
provvedere con immediatezza agli  adempimenti  informatici  collegati
all'art. 81 (comma 2), 84 (comma 4), 85 (comma 1) e 86 (comma 2)  del
decreto  legislativo  6  aprile  2006,   n.   193,   correlati   alla
registrazione del trattamento, cosi' da consentire  agli  proprietari
e/o  detentori  il  rispetto  del  termine   di   48   ore   previsto
dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo  2006,  n.
158. 
    2.3 Proprietari e detentori d'impianti di allevamento e  custodia
di animali destinati alla produzione di alimenti 
    I detentori e proprietari di impianti di allevamento  e  custodia
di animali  destinati  alla  produzione  di  alimenti  raccolgono  le
informazioni  relative  ai  trattamenti  effettuati  con  medicinali,
mangime medicato e prodotti intermedi e  possono  alimentare,  con  i
dati  corrispondenti,  il   sistema   informativo   nazionale   della
farmacosorveglianza. 
    Tali impianti, con  i  relativi  detentori  e  proprietari,  sono
identificati  e  registrati  nella   Banca   dati   nazionale   (BDN)
dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute. Le  informazioni
registrate in BDN hanno valore ufficiale  e  vengono  utilizzate  dal
sistema di tracciabilita'. 
    Sono, altresi',  identificati  gli  allevatori  autorizzati  alla
produzione per autoconsumo di mangimi medicati, ai sensi dell'art. 4,
comma 5, del decreto legislativo n. 90/1993 e dell'art. 2 del decreto
ministeriale  16  novembre  1993,  nonche'  quelli  autorizzati   per
l'utilizzo di prodotti intermedi ai sensi  dell'art.  6  del  decreto
ministeriale 16 novembre 1993. 
    Qualora un soggetto interessato, pur avendone diritto, non  fosse
contemplato nelle corrispondenti anagrafi ed elenchi, puo' effettuare
richiesta di  registrazione/censimento  nelle  apposite  banche  dati
Banche dati nazionali e nel Sistema informativo sicurezza  alimentare
(SINVSA),  per  il  tramite   dei   servizi   veterinari   competenti
territorialmente. 
    Al proprietario e al  detentore  degli  animali  e'  permesso  di
operare, esclusivamente sugli  allevamenti  di  competenza,  per  gli
aspetti relativi agli obblighi di registrazione ai sensi  del  quadro
normativo vigente. 
    Il proprietario puo' decidere se operare nel sistema  informativo
nazionale per la farmacosorveglianza, direttamente o tramite  proprio
delegato, diverso dal detentore. A tal fine,  il  proprietario  e  il
detentore degli animali destinati alla produzione  di  alimenti  deve
registrare nel Sistema tale scelta, associando il medico  veterinario
per consentire di adempiere agli obblighi del presente decreto, fermo
restante le responsabilita' in suo capo. 
    Il  conferimento  della  delega,  da  parte  del   delegante,   e
l'accettazione da  parte  del  delegato,  non  sono  tacite  ma  sono
esplicite e documentabili. Il soggetto delegante registra nel sistema
anche le variazioni della scelta del proprio delegato. 
    Il delegato puo' essere: 
      i. il medico veterinario di cui all'articolo  4,  comma  2  del
decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017; 
      ii.  il  medico  veterinario  responsabile  della  custodia   e
dell'utilizzazione delle stesse ai sensi dell'articolo 81 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n.  193,  diverse  dalla  lettera  i)  del
presente comma. 
    In alternativa, anche il medico  veterinario  che  ha  emesso  la
prescrizione veterinaria puo' assistere il proprietario  o  detentore
degli animali destinati  alla  produzione  di  alimenti  o  fornirgli
supporto nelle  attivita'  di  inserimento  delle  registrazioni  dei
trattamenti collegati a quella specifica prescrizione veterinaria. In
questo ultimo caso, non vi  e'  necessita'  di  alcuna  associazione,
delega e accettazione a Sistema e il medico  veterinario  puo'  agire
soltanto sulla prescrizione veterinaria da  lui  emessa  senza  altra
visibilita' sull'intero registro dei trattamenti. 
    In relazione alla possibilita' per il  proprietario/detentore  di
delegare altre figure oltre il medico veterinario, fermo restando  la
necessita' di documentare opportunamente la delega al  momento  della
richiesta dell'account, il delegato deve essere  una  figura  interna
all'allevamento (es. addetto/impiegato), o con rapporto  diretto  con
l'allevatore  stesso  e  avere   comprovata   esperienza,   acquisita
attraverso percorsi formativi specifici e  continui,  verificati  dai
servizi veterinari. 
    2.4 Farmacisti operanti  presso  titolari  di  autorizzazione  al
commercio all'ingrosso autorizzati  alla  vendita  diretta  o  presso
rivenditori al dettaglio 
    I farmacisti alimentano il sistema  informativo  nazionale  della
farmacosorveglianza  con  i  dati  relativi  alle  dispensazioni   di
medicinali prescritti tramite la ricetta elettronica veterinaria. 
    Le attivita' in cui essi operano  sono  identificate  con  codice
identificativo univoco e registrate nelle banche dati  del  Ministero
della salute. 
    La richiesta di credenziali individuali per l'accesso al  sistema
REV, secondo le specifiche presenti  sul  sito  del  Ministero  della
salute,  e'  subordinata  alla  validazione  da  parte  dei   Servizi
veterinari competenti territorialmente. 
    Il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, all'art. 76,  commi
1 e 3 recitano rispettivamente: 
      «E'  fatto  divieto  di  fornire  medicinali  veterinari  senza
prescrizione medico-veterinaria ove  la  stessa  sia  prevista  dalle
norme vigenti [...]»; 
      «[...] la vendita di medicinali veterinari [...] prescritti per
animali  destinati  alla  produzione  di  alimenti  per   l'uomo   e'
effettuata soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinaria
[...]». 
    Per quanto sopra, e' fatto obbligo ai  farmacisti  di  provvedere
con immediatezza agli adempimenti informatici collegati  all'articolo
suddetto per consentire  all'operatore  e/o  detentore  o  al  medico
veterinario la registrazione del trattamento nel rispetto del termine
di 48 ore previsto dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158. 
    2.5 Personale qualificato operante presso operatori  del  settore
dei mangimi 
    Il  personale  qualificato  operante  presso  gli  operatori  del
settore dei mangimi alimenta il sistema informativo  nazionale  della
farmacosorveglianza con i dati relativi  alle  forniture  di  mangimi
medicati e/o di prodotti  intermedi  prescritti  tramite  la  ricetta
elettronica veterinaria. 
    Le premiscele medicate e i prodotti intermedi  possono,  infatti,
essere  venduti  direttamente   dietro   presentazione   di   ricetta
elettronica veterinaria a titolari di  allevamento  autorizzati  alla
produzione  di  mangimi  medicati  per   autoconsumo   aziendale   in
allevamento. 
    Tutti gli operatori del settore dei mangimi sono  identificati  e
registrati, con un numero univoco di identificazione, nel SINVSA  del
Ministero della salute. Le informazioni ivi registrate  hanno  valore
ufficiale e vengono utilizzate dal sistema di tracciabilita'. 
    Qualora un soggetto interessato, pur avendone diritto, non  fosse
contemplato nelle corrispondenti anagrafi ed elenchi, puo' effettuare
richiesta di registrazione/censimento in SINVSA, per il  tramite  dei
servizi veterinari competenti territorialmente. 
    L'operatore del settore dei mangimi puo' decidere se operare  nel
sistema   informativo   nazionale   per    la    farmacosorveglianza,
direttamente o tramite proprio delegato e richiedere  le  credenziali
per l'accesso, attraverso la funzionalita' di richiesta  account  dei
Servizi del sistema informativo  veterinario.  Con  tali  credenziali
puo'  operare  per  la  registrazione  dell'erogazione  del   mangime
medicato/prodotto intermedio prescritto tramite  ricetta  elettronica
veterinaria. 
    Ai sensi degli articoli 8 e  10  del  decreto  legislativo  marzo
1993, n. 90: 
      «La consegna di mangimi medicati agli allevatori o detentori di
animali ha luogo solo su prescrizione  di  un  veterinario  abilitato
alla professione»; 
      «I prodotti intermedi possono essere  venduti  solamente  [...]
dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria»; 
      «I prodotti  intermedi  possono  essere  venduti  direttamente,
dietro presentazione di ricetta medico veterinaria e per  l'esclusivo
consumo aziendale, solo ai titolari di allevamento  che  ne  facciano
richiesta al Ministero della sanita' [...]. 
    Per quanto sopra, e' fatto obbligo al personale  operante  presso
gli operatori del settore dei mangimi di provvedere con  immediatezza
agli  adempimenti  informatici  collegati  alla   registrazione   dei
trattamenti, per consentire all'operatore e/o detentore o  al  medico
veterinario il rispetto del termine di 48 ore  previsto  dal  decreto
legislativo 16 marzo 2006, n. 158. 
 
3. Sistema iformativo nazionale per la farmacosorveglianza 
    3.1 Modalita' di accesso al sistema informativo nazionale per  la
farmacosorveglianza 
    Gli utenti che alimentano e  utilizzano  il  sistema  informativo
nazionale per la farmacosorveglianza, devono identificarsi secondo le
specifiche indicate sul sito internet del Ministero della salute. 
    3.2  Servizi  a  disposizione  per  l'alimentazione  del  sistema
informativo nazionale per la farmacosorveglianza 
    Fermo  restante   quanto   gia'   espressamente   riportato   nel
disciplinare tecnico di cui al decreto del Ministero della  salute  8
febbraio   2019,   il   sistema   informativo   nazionale   per    la
farmacosorveglianza    consente    di    gestire    l'intero    ciclo
prescrizione-erogazione  di  medicinali,  dei  mangimi   medicati   e
prodotti intermedi  destinati  all'uso  in  veterinaria,  nonche'  di
registrare le informazioni relative alla  gestione  dei  trattamenti,
delle scorte e delle rimanenze. 
    I  soggetti  tenuti  all'alimentazione  del  sistema  informativo
nazionale per la farmacosorveglianza, per gli aspetti  specifici  del
presente disciplinare, sono: 
      medici veterinari; 
      proprietari e detentori di impianti di allevamento  e  custodia
di animali destinati alla produzione di alimenti; 
      farmacisti; 
      operatori del settore mangimi; 
      medici veterinari dei servizi veterinari regionali, provinciali
e locali. 
    Sono oggetto della raccolta, trasmissione e gestione tutti i dati
necessari  alla  completa   digitalizzazione   della   gestione   dei
medicinali veterinari e non, mangimi medicati  e  prodotti  intermedi
dalla  prescrizione   da   parte   del   medico   veterinario,   alla
dispensazione da parte del farmacista fino alla somministrazione agli
animali,  attraverso   l'introduzione   della   ricetta   veterinaria
elettronica  e  delle  registrazioni  dei  trattamenti   in   formato
esclusivamente elettronico. 
    Le responsabilita' di registrazione e/o di trasmissione dei  dati
sono in carico alle varie figure coinvolte in base a ruoli e  compiti
definiti dalla normativa vigente. 
    I principali  servizi  disponibili  per  la  raccolta,  gestione,
trasmissione  dei  dati  al  sistema  informativo  nazionale  per  la
farmacosorveglianza e per la consultazione degli  stessi  sono  stati
gia' descritti  nel  disciplinare  tecnico  di  cui  al  decreto  del
Ministero della salute 8 febbraio 2019, a cui si rimanda nei casi non
espressamente citati nel presente documento. 
    Pertanto,  di  seguito  si  riportano  solamente   gli   elementi
aggiuntivi o aggiornati: 
      a) Servizi per i medici veterinari: 
        servizio  per  la  compilazione  delle  ricette   veterinarie
elettroniche; 
        servizio  per  la  consultazione  delle  ricette  veterinarie
elettroniche (Registro ricette); 
        servizio   per   l'autorizzazione   e   consultazione   delle
sostituzioni di medicinali; 
        servizio per la gestione della scorta  propria  (Registro  di
carico e scarico scorta propria); 
        servizio per la consultazione della scorta propria del medico
veterinario (Registro di carico e scarico scorta propria); 
        servizio per la  gestione  della  scorta  autorizzata  presso
impianto  non  zootecnico  (Registro  di  carico  e  scarico   scorta
struttura); 
        servizio per la consultazione della scorta autorizzata presso
impianto  non  zootecnico  (Registro  di  carico  e  scarico   scorta
struttura); 
        servizio per la  gestione  della  scorta  autorizzata  presso
impianto  zootecnico   (Registro   di   carico   e   scarico   scorta
allevamento); 
        servizio per la consultazione della scorta autorizzata presso
impianto  zootecnico   (Registro   di   carico   e   scarico   scorta
allevamento); 
        servizio  per  la  gestione  della  scorta  fittizia   presso
impianto zootecnico (Registro di carico e scarico scorta fittizia); 
        servizio per la consultazione della  scorta  fittizia  presso
impianto zootecnico (Registro di carico e scarico scorta fittizia); 
        servizio per la registrazione dei trattamenti; 
        servizio per la consultazione del registro dei trattamenti; 
        servizio per la compilazione  e  modifica  di  un'indicazione
terapeutica; 
        servizio per la compilazione, modifica e duplicazione  di  un
protocollo terapeutico; 
        servizio per la consultazione  del  registro  dei  protocolli
terapeutici; 
        servizio per l'import dei campioni gratuiti; 
        servizio per  l'associazione  dei  medici  veterinari  a  una
struttura veterinaria; 
        servizio per la gestione di dati e  anagrafiche  di  supporto
alla compilazione della ricetta veterinaria elettronica. 
      b) Servizi per i proprietari e detentori di  animali  destinati
alla produzione di alimenti (DPA): 
        servizio  per  la  consultazione  delle  ricette  veterinarie
elettroniche (Registro ricette); 
        servizio per la consultazione della scorta autorizzata presso
impianto (Registro carico e scarico scorta impianto); 
        servizio per la  gestione  delle  rimanenze  presso  impianto
(Registro di carico e scarico scorta fittizia); 
        servizio per la consultazione dei protocolli terapeutici; 
        servizio per l'utilizzo di un protocollo terapeutico; 
        servizio per la registrazione dei trattamenti; 
        servizio per la consultazione del registro dei trattamenti; 
        servizio  per  l'associazione  dei  veterinari   all'impianto
zootecnico; 
        servizio per l'associazione  dei  veterinari  alla  rimanenza
degli impianti zootecnici; 
        servizio per la gestione di dati e  anagrafiche  di  supporto
alla compilazione della ricetta veterinaria elettronica. 
      c) Servizi  per  i  farmacisti  e  operatori  del  settore  dei
mangimi: 
        servizio per  l'accesso  e  visualizzazione  di  una  ricetta
veterinaria elettronica per medicinali o mangimi medicati e  prodotti
intermedi; 
        servizio per  l'accesso  e  visualizzazione  di  una  ricetta
veterinaria elettronica per medicinali o mangimi medicati e  prodotti
intermedi; 
        servizio per la registrazione dell'erogazione dei  medicinali
o mangimi medicati e prodotti intermedi  prescritti  tramite  ricetta
veterinaria elettronica. 
      d) Servizi per i servizi veterinari: 
        servizio per la gestione delle anagrafiche dei  veterinari  e
degli impianti autorizzati alla detenzione di scorte; 
        servizio per la gestione delle  anagrafiche  delle  strutture
veterinarie. 
    3.2.1 Servizio per  la  compilazione  delle  ricette  veterinarie
elettroniche 
    Il servizio consente ad un medico veterinario  di  predisporre  e
registrare una prescrizione veterinaria  elettronica  ai  fini  della
successiva  erogazione  dei  medicinali  o  dei  mangimi  medicati  e
prodotti intermedi prescritti da parte di un operatore autorizzato. 
    La prescrizione per medicinali puo' essere  predisposta  anche  a
fini di scorta propria o per una specifica struttura autorizzata. 
    I dati previsti per la corretta generazione di  una  prescrizione
medico-veterinaria elettronica comprendono: 
      Intestatario della ricetta: 
        per le prescrizioni destinate ad animali DPA: 
          identificativo     dell'azienda     zootecnica      (unita'
epidemiologica),  che  deve  risultare  presente  nelle  Banche  dati
nazioni (BDN) zootecniche del Ministero della salute; 
          identificativo  fiscale  del  proprietario  dell'animale  o
dell'allevamento; 
        per i pascoli, identificativo codice pascolo e identificativo
fiscale conduttore pascolo 
        per  le  prescrizioni  destinate  ad  animali  DPA  destinati
all'autoconsumo: 
          identificativo  fiscale  del  proprietario  dell'animale  o
dell'allevamento; 
        per prescrizioni destinate ad animali non DPA: 
          identificativo fiscale, nome e cognome del  proprietario  o
detentore dell'animale; 
          in caso di prescrizione destinata al trattamento di  equidi
non   DPA,    identificativo    dell'azienda    zootecnica    (unita'
epidemiologica), che deve risultare presente  nelle  BDN  zootecniche
del Ministero della salute; 
        per ricette destinate al rifornimento  della  scorta  propria
del medico veterinario: 
          numero  e  provincia  d'iscrizione   all'albo   provinciale
dell'ordine dei veterinari; 
          sara' possibile emettere la ricetta per rifornimento scorta
propria solo se la detenzione della scorta e'  stata  preventivamente
autorizzata  e  la  relativa  autorizzazione  e'   stata   registrata
dall'azienda sanitaria locale di competenza; 
          identificativo  fiscale  del  veterinario  (autorizzato   a
detenere la scorta) 
        per  ricette  destinate  al  rifornimento  della  scorta   in
impianto zootecnico: 
          identificativo dell'azienda zootecnica, che deve  risultare
presente nelle BDN zootecniche del Ministero della salute; 
          identificativo fiscale del proprietario dell'allevamento; 
          sara' possibile emettere la ricetta per rifornimento scorta
solo  se  la  detenzione  della  scorta  e'   stata   preventivamente
autorizzata  e  la  relativa  autorizzazione  e'   stata   registrata
dall'azienda sanitaria locale di competenza; 
        per  ricette  destinate  al  rifornimento  della  scorta   in
impianto non zootecnico: 
          identificativo dell'impianto  di  allevamento,  custodia  e
cura di  animali,  che  deve  risultare  presente  nella  Banca  dati
regionale animali d'affezione (SIRAAF); 
          sara' possibile emettere la ricetta per rifornimento scorta
solo  se  la  detenzione  della  scorta  e'   stata   preventivamente
autorizzata  e  la  relativa  autorizzazione  e'   stata   registrata
dall'azienda sanitaria locale di competenza. 
    Medicinale o mangime medicato e prodotto intermedio oggetto della
prescrizione e il relativo quantitativo; 
    Specie e numero di capi con relativa diagnosi, posologia,  durata
trattamento, tempi di attesa e categoria Classyfarm.  Per  le  specie
per le quali e' disponibile un'anagrafe nazionale che lo preveda,  la
prescrizione deve contenere il codice identificativo del gruppo o del
capo. 
    Eventuali informazioni aggiuntive, quali deroghe, note, ecc. 
    La ricetta veterinaria elettronica permette di redigere  un'unica
prescrizione contenente medicinali  veterinari,  mangimi  medicati  e
prodotti intermedi autorizzati con diversi regimi  di  dispensazione.
Per  ciascun  medicinale,  mangime  medicato  e  prodotto  intermedio
(singola riga), il sistema riflette i dettami normativi,  definendone
ad esempio il termine di validita' e/o il suo riutilizzo. 
    Il servizio, all'atto di conferma della prescrizione da parte del
medico veterinario, genera un numero di ricetta e  il  corrispondente
PIN. Il medico veterinario fornisce all'utilizzatore il numero  della
ricetta e il relativo PIN, che potranno essere quindi utilizzati  per
l'acquisto dei medicinali o mangimi medicati prescritti. 
    3.2.2 Servizio per la  consultazione  delle  ricette  veterinarie
elettroniche (Registro ricette) 
    Il servizio consente agli attori autorizzati (medici  veterinari,
utilizzatori, ecc.) di ricercare e consultare le ricette  veterinarie
elettroniche emesse di propria competenza. E'  possibile  interrogare
il sistema  attraverso  vari  parametri  di  ricerca  e  tra  i  dati
visualizzati vi e' anche il numero di ricetta e il relativo PIN. 
    L'elenco delle ricette, risultato della ricerca,  e'  esportabile
in formato aperto. 
    3.2.3  Servizio  per  l'autorizzazione  e   consultazione   delle
sostituzioni di medicinali 
    Il servizio consente ai  medici  veterinari  di  visualizzare  le
sostituzioni di medicinali effettuate dai farmacisti sulle ricette da
lui stesso emesse. Il medico  veterinario  libero  professista  puo',
quindi, autorizzare o rifiutare la sostituzione. 
    Il sistema non registra il movimento  di  carico  del  medicinale
sostituito nel  registro  di  carico  e  scarico  finche'  il  medico
veterinario non autorizza la sostituzione dello stesso. Non e' quindi
possibile registrare un trattamento dei capi di un farmaco sostituito
e non autorizzato o rifiutato dal medico veterinario. 
    Il medico veterinario puo' consultare e  interrogare  lo  storico
delle autorizzazioni delle sostituzioni dei medicinali. 
    L'elenco delle  sostituzioni  di  medicinali  da  autorizzare  e'
esportabile in formato aperto. 
    3.2.4 Servizio per la gestione della scorta propria (Registro  di
carico e scarico scorta propria) 
    Il servizio consente al medico veterinario  l'interrogazione,  la
visualizzazione e la gestione della giacenza dei medicinali  presenti
nella scorta propria. Selezionato un medicinale, il servizio permette
di visualizzare tutti i movimenti di carico e scarico che determinano
la giacenza attuale. 
    E' possibile interrogare il sistema attraverso vari parametri  di
ricerca. Il servizio permette anche di visualizzare i medicinali  che
hanno attualmente giacenza in scorta pari a zero. 
    Il servizio permette inoltre al medico veterinario di registrare,
modificare o eliminare le movimentazioni di  scarico  dei  medicinali
presenti nella scorta propria. 
    L'elenco delle  giacenze  e  delle  movimentazioni  di  carico  e
scarico dei medicinali e' esportabile in formato aperto. 
    3.2.5 Servizio per la  consultazione  della  scorta  propria  del
medico veterinario (Registro di carico e scarico scorta propria) 
    Il  servizio  consente  al  servizio  SSN  e  agli  altri  attori
eventualmente autorizzati di interrogare e visualizzare  la  giacenza
dei medicinali presenti nelle scorte proprie del medico  veterinario,
sul territorio di propria competenza. 
    Selezionato un medicinale il servizio  permette  di  visualizzare
tutti i movimenti di carico e scarico che hanno portato alla giacenza
attuale. 
    E' possibile interrogare il sistema attraverso vari parametri  di
ricerca. Il servizio permette anche di visualizzare i medicinali  che
hanno attualmente giacenza in scorta pari a zero. 
    L'elenco delle  giacenze  e  delle  movimentazioni  di  carico  e
scarico dei medicinali della scorta propria e' esportabile in formato
aperto. 
    3.2.6 Servizio per la gestione della  scorta  autorizzata  presso
impianto non zootecnico (Registro di carico e scarico struttura) 
    Il servizio consente al medico veterinario  l'interrogazione,  la
visualizzazione e la gestione della giacenza dei medicinali  presenti
nella scorta autorizzata presso gli impianti  di  detenzione  e  cura
degli animali. 
    Sono scorte di competenza del medico  veterinario  tutte  e  sole
quelle scorte per le quali e' responsabile della scorta,  o  delegato
dal responsabile della scorta. Selezionato un medicinale il  servizio
permette di visualizzare tutti i movimenti di carico  e  scarico  che
hanno portato alla giacenza attuale. 
    E' possibile interrogare il sistema attraverso vari parametri  di
ricerca. Il servizio permette anche di visualizzare i medicinali  che
hanno attualmente giacenza in scorta pari a zero. 
    Il servizio permette inoltre al medico veterinario di registrare,
modificare o eliminare le movimentazioni di  scarico  dei  medicinali
presenti nella scorta dell'impianto. 
    L'elenco delle  giacenze  e  delle  movimentazioni  di  carico  e
scarico dei medicinali e' esportabile in formato aperto. 
    3.2.7 Servizio per  la  consultazione  della  scorta  autorizzata
presso impianto non zootecnico (Registro di carico e  scarico  scorta
struttura) 
    Il servizio consente agli attori autorizzati (medico veterinario,
servizio  SSN,  proprietari  e  detentori  dell'impianto,  ecc.)   di
interrogare e visualizzare la giacenza dei medicinali presenti  nella
scorta autorizzata di detenzione e  cura  degli  animali  di  propria
competenza. 
    Selezionato un medicinale il servizio  permette  di  visualizzare
tutti i movimenti di carico e scarico che hanno portato alla giacenza
attuale. 
    E' possibile interrogare il sistema attraverso vari parametri  di
ricerca. Il servizio permette anche di visualizzare i medicinali  che
hanno attualmente giacenza in scorta pari a zero. 
    L'elenco delle  giacenze  e  delle  movimentazioni  di  carico  e
scarico dei medicinali e' esportabile in formato aperto. 
    3.2.8 Servizio per la gestione della  scorta  autorizzata  presso
impianto zootecnico (Registro di carico e scarico allevamento) 
    Il servizio consente al medico veterinario  l'interrogazione,  la
visualizzazione e la gestione della giacenza dei medicinali  presenti
nella scorta autorizzata presso gli impianti zootecnici. 
    Sono scorte di competenza del medico  veterinario  tutte  e  sole
quelle scorte per le quali e' responsabile della scorta,  o  delegato
dal responsabile della scorta. Selezionato un medicinale il  servizio
permette di visualizzare tutti i movimenti di carico  e  scarico  che
hanno portato alla giacenza attuale. 
    E' possibile interrogare il sistema attraverso vari parametri  di
ricerca. Il servizio permette anche di visualizzare i medicinali  che
hanno attualmente giacenza in scorta pari a zero. 
    Il servizio permette inoltre al medico veterinario di registrare,
modificare o eliminare le movimentazioni di  scarico  dei  medicinali
presenti nella scorta dell'impianto. 
    L'elenco delle  giacenze  e  delle  movimentazioni  di  carico  e
scarico dei medicinali e' esportabile in formato aperto. 
    3.2.9 Servizio per  la  consultazione  della  scorta  autorizzata
presso impianto zootecnico  (Registro  di  carico  e  scarico  scorta
allevamento) 
    Il servizio consente agli attori autorizzati (medico veterinario,
servizio  SSN,  proprietari  e  detentori  dell'impianto,  ecc.)   di
interrogare e visualizzare la giacenza dei medicinali presenti  nella
scorta autorizzata di propria competenza. 
    Selezionato un medicinale il servizio  permette  di  visualizzare
tutti i movimenti di carico e scarico che hanno portato alla giacenza
attuale. 
    E' possibile interrogare il sistema attraverso vari parametri  di
ricerca. Il servizio permette anche di visualizzare i medicinali  che
hanno attualmente giacenza in scorta pari a zero. 
    L'elenco delle  giacenze  e  delle  movimentazioni  di  carico  e
scarico dei medicinali e' esportabile in formato aperto. 
    3.2.10 Servizio per la  gestione  della  scorta  fittizia  presso
impianto zootecnico (Registro di carico e scarico scorta fittizia) 
    Il servizio consente al medico veterinario associato all'impianto
zootecnico, l'interrogazione, la visualizzazione e la gestione  della
giacenza dei medicinali presenti nella  scorta  fittizia  presso  gli
impianti zootecnici. 
    Selezionato un medicinale il servizio  permette  di  visualizzare
tutti i movimenti di carico e scarico che hanno portato alla giacenza
attuale. 
    E' possibile interrogare il sistema attraverso vari parametri  di
ricerca. Il servizio permette anche di visualizzare i medicinali  che
hanno attualmente giacenza in scorta pari a zero. 
    Il servizio permette inoltre al medico veterinario di registrare,
modificare o eliminare le movimentazioni di  scarico  dei  medicinali
presenti nella scorta fittizia dell'impianto. 
    L'elenco delle  giacenze  e  delle  movimentazioni  di  carico  e
scarico dei medicinali e' esportabile in formato aperto. 
    3.2.11 Servizio per la consultazione della  scorta  fittizia  per
impianti zootecnici (Registro di carico e scarico scorta fittizia) 
    Il servizio consente agli attori autorizzati (medico veterinario,
servizio  SSN,  proprietari  e  detentori  dell'impianto,  ecc.)   di
interrogare e visualizzare la giacenza dei medicinali presenti  nella
scorta fittizia degli impianti zootecnici di propria competenza. 
    Selezionato un medicinale il servizio  permette  di  visualizzare
tutti i movimenti di carico e scarico  che  determinano  la  giacenza
attuale. 
    E' possibile interrogare il sistema attraverso vari parametri  di
ricerca. Il servizio permette anche di visualizzare i medicinali  che
hanno attualmente giacenza pari a zero. 
    L'elenco delle  giacenze  e  delle  movimentazioni  di  carico  e
scarico dei medicinali e' esportabile in formato aperto. 
    3.2.12 Servizio per la registrazione dei trattamenti 
    Il   servizio   consente   al    medico    veterinario    e    al
proprietario/detentore degli animali,  per  le  rispettive  parti  di
competenza, di registrare nel Registro elettronico dei trattamenti  i
trattamenti  effettuati  sugli  animali  con  medicinali  e   mangimi
medicati o prodotti intermedi. 
    Le  parti  di   competenza   del   medico   veterinario   vengono
precompilate attraverso i seguenti servizi: 
      compilazione di una prescrizione veterinaria; 
      compilazione di una indicazione terapeutica; 
      compilazione preventiva di un protocollo terapeutico. 
    In esito alla precompilazione nel sistema  dei  dati  di  propria
competenza fatta dal medico veterinario,  l'allevatore  (proprietario
e/o detentore) o il medico veterinario  procede,  alla  registrazione
del trattamento  o  di  una  o  piu'  somministrazioni  indicando  le
quantita' di medicinale effettivamente utilizzate, la data di  inizio
e fine  del  trattamento  entro  le  tempistiche  vigenti  escludendo
eventuali capi o gruppi di animali non trattati. 
    Nel caso  di  registrazione  di  trattamenti  tramite  protocollo
terapeutico, e' oggetto di registrazione  anche  il  numero  di  capi
trattati e il quantitativo di medicinale  effettivamente  utilizzato;
per le specie per le quali e' disponibile un'anagrafe  nazionale,  la
registrazione deve inoltre contenere l'identificazione del  gruppo  o
univoca del capo. 
    3.2.13 Servizio per la consultazione del registro dei trattamenti 
    Il servizio consente agli attori autorizzati (medico veterinario,
detentore, proprietario, servizio SSN, ecc.) di  interrogare  i  dati
presenti nel Registro elettronico dei trattamenti  degli  allevamenti
zootecnici di propria competenza. 
    E' possibile interrogare il sistema attraverso vari parametri  di
ricerca, estraendo ad esempio i  dati  correttamente  registrati  nel
Registro dei trattamenti  elettronico,  per  un  determinato  periodo
temporale e per uno specifico animale/gruppo di animali. 
    L'elenco dei trattamenti risultato della ricerca, e'  esportabile
in formato aperto. 
    3.2.14 Servizio per la compilazione e modifica di  un'indicazione
terapeutica 
    Il  servizio  permette  al  medico  veterinario  di  compilare  e
modificare le indicazioni terapeutiche. 
    L'indicazione   terapeutica   e'   l'azione   che   permette   al
proprietario/detentore degli animali di  prelevare  dalla  scorta,  o
dalla  rimanenza,  e  somministrare  uno  specifico  medicinale  agli
animali a seguito di visita  clinica  effettuata  in  allevamento  da
parte del medico veterinario. Essa corrisponde alla compilazione,  da
parte del medico veterinario,  della  parte  di  sua  competenza  del
Registro dei trattamenti. 
    La compilazione e  utilizzo  delle  indicazioni  terapeutiche  si
applica nelle seguenti casistiche: 
      in aziende zootecniche autorizzate alla tenuta delle scorte, 
      in  aziende  zootecniche  non  autorizzate  alla  tenuta  delle
scorte, in caso di utilizzo di rimanenze; 
      impianti di cura degli animali  che  utilizzano  medicinali  su
animali DPA; 
      medici veterinari autorizzati  alla  tenuta  delle  scorte  per
attivita' zooiatrica per i medicinali somministrati ad animali DPA. 
    Sono oggetto di registrazione: 
      medicinale oggetto del trattamento e relativo quantitativo; 
      specie e numero  di  capi  con  relativa  diagnosi,  posologia,
durata trattamento, tempi di attesa e categoria  Classyfarm.  Per  le
specie per le quali  e'  disponibile  un'anagrafe  nazionale  che  lo
preveda, la prescrizione deve contenere l'identificazione del  gruppo
o univoca del capo; 
      eventuali informazioni aggiuntive, quali deroghe, note, ecc. 
    3.2.15 Servizio per la compilazione, modifica e  duplicazione  di
un protocollo terapeutico 
    Il  servizio  permette  al  medico  veterinario   di   compilare,
modificare e duplicare i protocolli terapeutici. 
    Nel caso di trattamento con medicinali veterinari per i quali  il
Riassunto delle caratteristiche del  prodotto  prevede  un  ulteriore
trattamento a distanza di settimane, un richiamo o un  intervallo  di
trattamento o in caso di  trattamento  programmato  e/o  di  diagnosi
ormai consolidata le cui evidenze sono documentate in allevamento, il
medico veterinario puo' redigere un protocollo terapeutico, che  deve
essere sottoscritto in azienda e  inserito  nel  Sistema  informativo
della farmacosorveglianza. 
    La predisposizione  di  un  Protocollo  terapeutico  permette  al
proprietario/detentore degli animali di  prelevare  dalla  scorta  il
medicinale indicato nel protocollo e somministrarlo agli animali. 
    La compilazione ed utilizzo dei protocolli terapeutici si applica
alle aziende zootecniche autorizzate alla tenuta delle scorte. 
    Nella  fase  di  compilazione  del  protocollo   da   parte   del
veterinario responsabile della scorta, o  dei  suoi  sostituti,  sono
oggetto di registrazione: 
      medicinale oggetto del trattamento; 
      specie dei capi da trattare con relativa  diagnosi,  posologia,
durata trattamento, tempi di attesa e categoria Classyfarm; 
      eventuali informazioni aggiuntive, quali deroghe, note, ecc. 
    3.2.16 Servizio per la consultazione del registro dei  protocolli
terapeutici 
    Il servizio consente agli attori autorizzati (medico veterinario,
detentore,  proprietario,  servizio  SSN,  ecc.)   di   ricercare   e
visualizzare i protocolli terapeutici delle  aziende  zootecniche  di
propria competenza. 
    E' possibile interrogare il sistema attraverso vari parametri  di
ricerca. 
    L'elenco dei protocolli terapeutici risultato  della  ricerca  e'
esportabile in formato aperto. 
    3.2.17 Servizio per import dei campioni gratuiti 
    Il servizio consente al medico veterinario di prendere in  carico
i campioni gratuiti di medicinale veterinario. 
    Il dettaglio delle modalita' operative e  dei  dati  gestiti  per
tale import e' descritto nella specifica sezione dedicata all'interno
del sito internet del Ministero della salute. 
    3.2.18  Servizio  per  l'associazione  dei  veterinari   ad   una
struttura veterinaria 
    Il  servizio  consente  ai  medici  veterinari  individuati  come
direttori  sanitari   delle   strutture   veterinarie   la   gestione
dell'elenco dei veterinari che operano  all'interno  delle  strutture
veterinarie. 
    Tale associazione permettera' poi nella fase di  emissione  delle
ricette,   solo   a   tali   veterinari,    di    poter    aggiungere
nell'intestazione della ricetta i dati identificativi della struttura
veterinaria  all'interno  della  quale  il  medico  veterinario   sta
operando. 
    3.2.19 Servizio per la gestione di dati e anagrafiche di supporto
alla compilazione della ricetta elettronica 
    Il servizio consente al medico veterinario  o  all'allevatore  di
gestire le anagrafiche di supporto alla  compilazione  della  ricetta
elettronica,  quali  ad  esempio  le  associazioni  delle   matricole
aziendali con le corrispondenti marche auricolari. 
    Il dettaglio delle modalita' operative di  gestione  e  dei  dati
gestiti per tali anagrafiche e' descritto  nel  manuale  operativo  e
nella specifica sezione dedicata all'interno del  sito  internet  del
Ministero della salute. 
    3.2.20 Servizio per l'associazione  dei  veterinari  all'impianto
zootecnico 
    Il servizio consente al proprietario o detentore degli animali di
associare un veterinario ad un impianto zootecnico per consentire  al
medico  veterinario  associato  la  gestione  delle   rimanenze   dei
medicinali e la compilazione di indicazioni terapeutiche. 
    Il proprietario o  detentore  degli  animali  puo'  aggiornare  e
modificare le associazioni in qualsiasi momento. 
    3.2.21 Servizio per l'utilizzo dei protocolli terapeutici 
    Il servizio permette all'allevatore (Proprietario e/o  Detentore)
o  al  medico  veterinario  associato  all'impianto   zootecnico   di
utilizzare un protocollo terapeutico per  registrare  un  trattamento
effettuato  sugli  animali.  La  predisposizione  di  un   protocollo
terapeutico permette al proprietario/detentore  degli  animali  o  al
medico veterinario di prelevare dalla scorta il  medicinale  indicato
nel protocollo e somministrarlo agli animali. 
    In esito alla precompilazione del  protocollo  terapeutico  fatta
nel sistema dal medico veterinario,  l'allevatore  (proprietario  e/o
detentore) procede, dopo  somministrazione,  alla  registrazione  del
trattamento entro le tempistiche vigenti. 
    Sono oggetto di registrazione: 
      protocollo terapeutico utilizzato: una o piu'  somministrazioni
indicando le quantita' di medicinale effettivamente utilizzate; 
      per ogni  somministrazione,  l'identificazione  del  gruppo  di
animali o dei singoli capi (in questa  fase  e'  possibile  escludere
eventuali capi o gruppi di animali non trattati); 
      la data di inizio e fine del trattamento entro  le  tempistiche
vigenti; 
      eventuali informazioni aggiuntive, note, ecc. 
    3.2.22 Servizio per l'accesso e visualizzazione  di  una  ricetta
veterinaria elettronica per medicinali o mangimi medicati e  prodotti
intermedi 
    Il  servizio  consente  al  farmacista,   che   esercita   presso
l'operatore economico del settore della vendita diretta di medicinali
veterinari, o all'operatore del settore mangimi, che esercita  presso
l'operatore economico del settore della vendita  diretta  di  mangimi
medicati e prodotti  intermedi,  di  recuperare  e  visualizzare  una
ricetta veterinaria elettronica al fine di procedere  alla  fornitura
dei medicinali o  mangimi  medicati  e  prodotti  intermedi  in  essa
prescritti. 
    All'atto di conferma  della  prescrizione  da  parte  del  medico
veterinario, viene generato un numero di  ricetta  elettronica  e  il
corrispondente   PIN   che   potranno   essere   quindi    utilizzati
dall'utilizzatore per l'acquisto dei medicinali prescritti.  Il  PIN,
che cambia da ricetta a ricetta, permette  di  garantire  l'opportuno
livello di privacy nell'accesso alle ricette. 
    La ricetta puo',  quindi,  essere  recuperata  dal  farmacista  o
dall'operatore del settore mangimi tramite i corrispondenti numero  e
PIN. 
    In alternativa, il farmacista o l'operatore del  settore  mangimi
puo' recuperare la ricetta tramite il corrispondente  PIN  e  i  dati
dell'intestatario della ricetta: 
      codice   dell'azienda   zootecnica    (codice    identificativo
dell'unita' epidemiologica), nel caso di ricette di tipo Prescrizione
veterinaria DPA o Prescrizione per scorta struttura zootecnica; 
      codice fiscale o partita iva  dell'intestatario  della  ricetta
nel caso di ricette di tipo  Prescrizione  veterinaria  PET  (animali
d'affezione) ed equidi NDPA; 
      codice fiscale dell'intestatario  della  ricetta  nel  caso  di
ricette di tipo Prescrizione veterinaria DPA  per  animali  destinati
all'autoconsumo; 
      codice della struttura nel caso di ricette di tipo  scorta  per
Struttura non zootecnica; 
      codice fiscale del medico veterinario nel caso  di  ricette  di
tipo Scorta propria. 
    3.2.23  Servizio  per  la   registrazione   dell'erogazione   dei
medicinali, mangimi medicati o prodotti intermedi prescritti  tramite
ricetta veterinaria elettronica 
    Il  servizio  consente  al   farmacista   che   esercita   presso
l'operatore economico del settore della vendita diretta di medicinali
veterinari o all'operatore del settore mangimi  che  esercita  presso
l'operatore economico del settore della vendita  diretta  di  mangimi
medicati  e  prodotti  intermedi,  la   registrazione   nel   Sistema
informativo   della    farmacosorveglianza    dei    dati    relativi
all'erogazione dei medicinali o mangimi medicati e prodotti intermedi
tramite ricetta veterinaria  elettronica  con  identificazione  della
data di vendita,  del  mittente,  del  medicinale  e  delle  relative
quantita', numero di lotto e data di scadenza. 
    La registrazione informatica dei dati relativi  alla  vendita  va
effettuata in tempo reale e va verificata  la  corretta  acquisizione
dei dati da parte del Sistema informativo  della  farmacosorveglianza
per consentire la visualizzazione del medicinale venduto nel registro
dei trattamenti del rispettivo operatore. 
    Sono oggetto di registrazione: 
      data di vendita (se non specificata coincide  con  la  data  di
trasmissione); 
      identificativo del mittente, cosi' come  previsto  nell'art.  3
del presente decreto; 
      identificativo, tramite A.I.C., del medicinale  e  le  relative
quantita' (numero confezioni); 
      lotto di produzione; 
      data di scadenza; 
      identificativo,  tramite  A.I.C.,  del  medicinale   prescritto
eventualmente sostituito nella vendita (solo nel caso di sostituzione
del medicinale); 
      eventuali informazioni utili all'identificazione del  documento
fiscale di accompagnamento della dispensazione: 
        o  tipologia  documento  di  vendita  (ad   esempio   Fattura
accompagnatoria, DDT, etc.); 
        o numero del documento. 
    Nell'apposita sezione dedicata all'interno del sito internet  del
Ministero della salute e' pubblicata la descrizione  delle  modalita'
operative  disponibili  per  l'invio  dei  dati  e   la   descrizione
funzionale del tracciato per la trasmissione dei  dati  attraverso  i
servizi web resi disponibili. 
    Sono altresi' disponibili tutti gli altri documenti tecnici utili
a effettuare la trasmissione, comprese le anagrafi da utilizzare. 
    3.2.24  Servizio  per  la  visualizzazione   e   modifica   delle
registrazioni dell'erogazione di  medicinali  o  mangimi  medicati  e
prodotti intermedi (Registro forniture) 
    Il  servizio  consente  al   farmacista   che   esercita   presso
l'operatore economico del settore della vendita diretta di medicinali
veterinari o all'operatore del settore mangimi  che  esercita  presso
l'operatore economico del settore della vendita  diretta  di  mangimi
medicati e prodotti intermedi, di interrogare i dati  registrati  nel
Sistema  informativo  della  farmacosorveglianza  relativamente  alla
vendita  di  medicinali  o  mangimi  medicati  e  prodotti  intermedi
prescritti tramite ricetta veterinaria elettronica. 
    Il servizio consente di verificare i dati registrati nei quali il
punto di vendita risulta mittente. 
    Con tale servizio e', quindi, possibile ottenere il dettaglio  di
tutti i dati di erogazione  dei  medicinali  registrati  nel  Sistema
informativo della farmacosorveglianza. 
    E', inoltre, possibile registrare modifiche e integrazioni a dati
gia' registrati nel Sistema  informativo  della  farmacosorveglianza,
con le modalita' e i vincoli descritti nel manuale operativo. 
    L'elenco delle  forniture  (vendita)  dei  medicinali  o  mangimi
medicati e prodotti intermedi e' esportabile in formato aperto. 
    3.2.25 Servizio per la gestione delle anagrafiche dei  veterinari
e degli impianti autorizzati alla detenzione di scorte 
    Il servizio consente al  Servizio  sanitario  nazionale  (Servizi
veterinari regionali, provinciali o delle Aziende  sanitarie  locali)
la gestione delle anagrafiche delle  autorizzazioni  alla  detenzione
delle scorte proprie dei medici veterinari e delle scorte presso  gli
impianti di detenzione e cura degli animali. 
    Il servizio permette inoltre di  definire  quali  sono  i  medici
veterinari responsabili/delegati della custodia e  dell'utilizzazione
delle scorte di medicinali per: 
      impianti di allevamento e custodia di animali destinati o  meno
alla produzione di alimenti (artt. 81 e 82 del decreto  legislativo 6
aprile 2006, n. 193); 
      impianti  di  cura  degli  animali   (art.   84   del   decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193); 
      attivita' zooiatrica (art. 85 del decreto legislativo 6  aprile
2006, n. 193). 
    Il dettaglio delle modalita' operative di  gestione  e  dei  dati
gestiti per tali anagrafiche e' descritto  nel  manuale  operativo  e
nella specifica sezione dedicata all'interno del  sito  internet  del
Ministero della salute. 
    3.2.26 Servizio per la gestione delle anagrafiche delle strutture
veterinarie 
    Il servizio consente al  Servizio  sanitario  nazionale  (Servizi
veterinari regionali, provinciali o delle Aziende  sanitarie  locali)
la gestione delle anagrafiche delle strutture veterinarie. 
    Il servizio permette, tra i vari dati gestiti, anche di associare
il direttore sanitario alla struttura veterinaria. 
    Il dettaglio delle modalita' operative di  gestione  e  dei  dati
gestiti per tali anagrafiche e' descritto  nel  manuale  operativo  e
nella specifica sezione dedicata all'interno del  sito  internet  del
Ministero della salute. 
    3.3 Modalita' di utilizzo del  sistema  informativo  in  casi  di
emergenze 
    Nel caso in cui, per cause di forza maggiore  (quali  ad  esempio
blackout, blocco  del  sistema  centrale,  ecc.),  fosse  impossibile
utilizzare le  modalita'  operative  digitali  per  la  gestione  del
medicinale veterinario e del mangime medicato e ci sia  l'urgenza  di
garantire  la  cura  agli  animali,  e'   possibile   utilizzare   in
alternativa  le   precedenti   modalita'   operative   cartacee.   La
registrazione digitale dei dati di propria competenza  va  effettuata
entro ventiquattro ore dal ripristino  della  corretta  funzionalita'
del sistema e per gli operatori/detentori e, se del caso per i medici
veterinari, entro ventiquattro ore dalla disponibilita' a sistema del
medicinale veterinario. 
    L'impossibilita' di utilizzo delle  registrazioni  digitali  deve
essere  comunicata,  per  le  casistiche  previste,   attraverso   le
modalita'  operative  descritte  nel  manuale  operativo,  nel  quale
potranno inoltre essere descritte ulteriori modalita' alternative  di
gestione  nell'impossibilita'   di   utilizzo   delle   registrazioni
digitali. 
    3.4 Manuale operativo 
    I   dettagli   operativi   del    Sistema    informativo    delle
farmacosorveglianza sono descritti nel  relativo  manuale  operativo,
che viene reso disponibile sul portale del Ministero della  salute  o
nelle note che lo aggiornano.