(Allegato-Linee guida)
                                                             Allegato 
 
LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO  DI  REVISIONE  DEI  COMUNI,
  DELLE CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL RENDICONTO 2021 PER
  L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA  166  E  SEGUENTI  DELLA  LEGGE  23
  DICEMBRE 2005, N. 266. 
 
    1. Le «Linee guida», con l'unito questionario  per  le  relazioni
sul  bilancio  consuntivo  degli  enti  locali,  che  gli  organi  di
revisione economico-finanziaria devono inviare alle sezioni regionali
di  controllo,  costituiscono  un  essenziale   strumento   operativo
finalizzato alle verifiche del rispetto dell'equilibrio di  bilancio,
dei   vincoli   di   finanza   pubblica   e   della    sostenibilita'
dell'indebitamento  da   parte   di   comuni,   province   e   citta'
metropolitane. 
    Rappresentano,  quindi,  un  riferimento  per  le  attivita'   di
controllo demandate ai collegi dei  revisori  dei  conti  degli  enti
locali, nell'ottica di una piu' efficace e sinergica cooperazione tra
gli organi preposti al controllo interno ed esterno, oltre che per le
sezioni regionali di  controllo,  comprese  quelle  delle  regioni  a
statuto speciale e  delle  due  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, come ausilio alle verifiche ad esse intestate. 
    La proposta di questionario e'  stata  elaborata  dal  gruppo  di
lavoro con la fattiva partecipazione dei rappresentanti delle sezioni
territoriali, compatibilmente con  le  esigenze  organizzative  e  la
ristrettezza dei tempi a  disposizione.  Quindi  il  questionario  e'
stato trasmesso alle  sezioni  regionali,  oltre  che  alle  maggiori
associazioni rappresentative di enti territoriali (ANCI ed  UPI).  In
tal modo sono state acquisite, per tempo, proposte di  modifiche  e/o
integrazioni adeguatamente valutate compatibilmente con  le  esigenze
di carattere generale e di coordinamento. I  criteri  forniti  mirano
infatti ad  assicurare,  tra  l'altro,  l'uniformita'  nell'esercizio
delle attivita' di competenza  per  l'unitarieta'  d'indirizzo  nelle
funzioni attribuite alla Corte. 
    2. Le presenti «Linee guida» intervengono in un quadro di finanza
pubblica rimasto in parte caratterizzato dall'emergenza sanitaria. 
    Nella definizione del questionario allegato alle presenti  «Linee
guida», pertanto, pur avendo cercato di conservare,  per  la  maggior
parte delle sezioni, l'impostazione  delle  precedenti  edizioni,  e'
stato dedicato uno specifico spazio alla rilevazione di  informazioni
sui principali interventi normativi introdotti per  far  fronte  alle
conseguenze dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia virale da
COVID-19. 
    Nel 2020 si e', infatti, verificata una  transitoria  alterazione
del normale rapporto di composizione  delle  entrate  per  via  delle
misure compensative della  perdita  di  gettito  (contabilizzate  nei
trasferimenti) e l'assegnazione delle risorse a valere sui fondi  per
le funzioni degli  enti  (prima  fondamentali,  poi  indistinte).  La
legislazione emergenziale, come noto, ha tuttavia  influenzato  anche
la gestione  amministrativa  e  finanziaria  degli  enti  locali  per
l'esercizio 2021. 
    La legge di bilancio 2021 (legge  n.  178/2020)  e  i  successivi
provvedimenti   d'urgenza   finalizzati   alla   ripresa    economica
(decreto-legge n. 41/2021; decreto-legge n. 59/2021; decreto-legge n.
77/2021) hanno in  effetti  rinnovato  e  rifinanziato  alcuni  degli
interventi  a  sostegno  della  finanza  locale  emanati  nel   2020,
intervenendo sulla consistenza  delle  risorse  finanziarie  correnti
attraverso il potenziamento delle  quote  perequative  del  Fondo  di
solidarieta' comunale (FSC) la cui dotazione  si  e'  attestata,  nel
2021, a 6,8 miliardi di euro (cfr. legge n. 178/2020, art.  1,  comma
794). 
    I commi 822-823, della richiamata legge n.  178/2020,  hanno  poi
previsto un incremento di 500 milioni di euro per l'anno  2021  della
dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli
enti locali, ai fini del ristoro della perdita  di  gettito  connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021. 
    Inoltre,  e'  stato  disciplinato  il  graduale   recupero   alle
spettanze comunali, sottoposte a tagli da parte del decreto-legge  n.
66/2014, in materia di revisione della spesa; per le  province  e  le
citta'  metropolitane,  sono  stati  istituiti  due  fondi   distinti
rispetto al previgente Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR). 
    Ulteriori elementi di  potenziale  ripresa  nell'andamento  delle
entrate, dipendono poi dal graduale superamento degli  effetti  della
sospensione della riscossione di carichi  pregressi,  per  via  della
cessazione delle fattispecie di esenzione dal pagamento  dei  tributi
propri, e del forte rallentamento delle  attivita'  di  accertamento,
liquidazione e riscossione. 
    Una qualche influenza negativa,  che  il  questionario  tenta  di
intercettare attraverso  la  previsione  di  una  specifica  domanda,
tuttavia, proviene dall'annullamento dei  carichi  tributari  fino  a
5.000 euro a favore delle persone fisiche e giuridiche con un reddito
2019 fino a 30.000 euro (cfr. art. 4, comma 4, del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41). 
    Sul  fronte   dell'indebitamento,   infine,   venendo   meno   la
sospensione  delle  rate  di  mutuo  e  scontati  gli  effetti  delle
rinegoziazioni e  delle  altre  misure  di  alleggerimento  del  peso
finanziario  del  debito,   dovrebbero   riprendere   gli   andamenti
precedenti alla crisi pandemica. I controlli  hanno  conseguentemente
lo scopo di verificare se il  trend  antecedente  al  2020  tenda  ad
essere ripristinato. 
    3. Il questionario, poi, si fa  carico  di  monitorare  le  nuove
modalita' di contabilizzazione del FAL. 
    Le  integrazioni  al  questionario  mirano   in   particolare   a
verificare la corretta applicazione, da parte degli enti  locali,  in
sede di rendiconto 2021, delle nuove previsioni di cui all'art.52 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73  (conv.  dalla  legge  23  luglio
2021, n.  106),  in  continuita'  con  le  modifiche  e  integrazioni
apportate al questionario sul bilancio di previsione 2022 - 2024. 
    La nuova disposizione, che opera a partire  dall'esercizio  2021,
detta una specifica disciplina per il ripiano del  maggior  disavanzo
registrato   dagli   enti   locali,   in   occasione    dell'avvenuta
ricostituzione del Fondo anticipazioni liquidita' (FAL) a  rendiconto
2019, in attuazione  dell'art.  39-ter,  comma  1,  decreto-legge  n.
162/2019.  L'art.  52,  comma  1-bis,  del  richiamato  decreto-legge
n.73/2021 prevede che il maggior disavanzo  registrato  a  rendiconto
2019,  rispetto   all'esercizio   precedente   e   al   netto   delle
anticipazioni  rimborsate  nel  corso  dell'esercizio   2020,   venga
ripianato, a decorrere dal 2021, in quote costanti entro  il  termine
massimo  di dieci  anni;   per   la   contabilizzazione   del   Fondo
anticipazioni di liquidita', al fine di superare  definitivamente  le
censure di incostituzionalita' che hanno  interessato  la  previgente
normativa di cui all'art. 39-ter,  commi  2  e  3,  decreto-legge  n.
162/2019 (cfr. Corte  cost.  n.  80/2021  e  n.  4/2020),  a  partire
dall'esercizio 2021, e' prevista: a)  l'iscrizione  nel  bilancio  di
previsione del rimborso annuale delle anticipazioni di liquidita' nel
titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei  prestiti);  b)  la
riduzione, in sede di rendiconto, per  un  importo  pari  alla  quota
annuale  rimborsata  con  risorse  di   parte   corrente,   del   FAL
accantonato;  c)  l'iscrizione   della   quota   del   risultato   di
amministrazione  liberata  a  seguito   della   riduzione   del   FAL
nell'entrata del bilancio dell'esercizio  successivo  come  «Utilizzo
del fondo anticipazione di liquidita'», in deroga ai limiti  previsti
dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145;
d) l'obbligo di dare evidenza, nella nota  integrativa,  allegata  al
bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione  allegata  al
rendiconto, della  copertura  delle  spese  riguardanti  le  rate  di
ammortamento delle  anticipazioni  di  liquidita',  che  non  possono
essere finanziate con l'utilizzo del FAL stesso. 
    L'art. 52, comma 1 e 1-quater, statuisce, infine, per l'esercizio
2021, l'istituzione di un fondo volto a  sostenere  gli  enti  locali
che, a seguito della ricostituzione del FAL, abbiano  registrato,  al
31 dicembre 2019, un peggioramento del disavanzo di  amministrazione,
rispetto all'esercizio 2018, superiore al 10% delle entrate  correnti
accertate,  risultante  dal  rendiconto  2019  inviato   alla   BDAP,
prevedendo  che  a  seguito  dell'utilizzo  dell'intero  importo  del
contributo eventualmente ottenuto in sede di riparto del Fondo di cui
al comma 1,  il  maggior  ripiano  del  disavanzo  (conseguente  alla
ricostruzione del FAL)  applicato  al  bilancio  di  previsione  2021
(primo esercizio del piano decennale) rispetto a quanto previsto  dal
comma 1-bis (dal piano decennale),  possa  non  essere  applicato  al
bilancio degli esercizi successivi. 
    4. Specifiche  domande  sono  state  poi  formulate  al  fine  di
verificare,  come  di  consueto,  la  regolarita'  del   calcolo,   a
rendiconto,  dell'accantonamento   al   Fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita'. 
    Viene in rilievo al riguardo l'art. 107-bis del decreto-legge  n.
18/2020 che ha previsto che, a decorrere dal rendiconto  2020  e  dal
bilancio di previsione 2021, per gli  enti  di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  la  possibilita'  di
quantificazione  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  delle
entrate  dei  titoli  1   e   3,   accantonato   nel   risultato   di
amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la
percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati  del
2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. 
    Sempre in relazione al FCDE  si  e'  tenuto  conto,  anche  nelle
tabelle che evidenziano la scomposizione dell'eventuale disavanzo  di
amministrazione, del disposto dell'art.39-quater del decreto-legge n.
162/2019 a norma del quale l'eventuale maggiore disavanzo  emerso  in
sede di approvazione del rendiconto 2019, derivante dal passaggio dal
metodo di calcolo semplificato del FCDE al  metodo  ordinario,  «puo'
essere ripianato in non piu'  di  quindici  annualita',  a  decorrere
dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti». 
    5. Particolare attenzione inoltre e' stata dedicata alla verifica
sulla tempestivita' dei pagamenti e sul  corretto  accantonamento  al
fondo  garanzia  debiti  commerciali  in  presenza  delle  condizioni
previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018, e secondo  le
modalita' ivi indicate, richiedendo di specificare se la  percentuale
di accantonamento al Fondo sia stata determinata, secondo  i  criteri
fissati dall'art. 1, commi 862 e 863, della  legge  n.  145/2018,  al
netto  degli  «stanziamenti  di  spesa  che  utilizzano  risorse  con
specifico vincolo di  destinazione»,  riferita  solo  ai  vincoli  di
destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e  da
prestiti, per i quali operano i limiti  di  utilizzazione  prescritti
dal combinato disposto degli articoli 195 e 222 del TUEL. 
    6. In sostanza, per l'esercizio 2021,  il  questionario  mira  ad
agevolare la verifica, da parte degli organi interni di  revisione  e
delle sezioni regionali, della sana gestione, focalizzando  l'analisi
sull'esigenza di ripristinare i  parametri  finanziari  di  carattere
ordinario  e  sui   principali   aspetti   strutturali   a   presidio
dell'equilibrio di bilancio. 
    Al fine di neutralizzare e/o evidenziare per  tempo  gli  effetti
negativi del trascinamento di componenti  finanziarie  positive  «non
ordinarie» annidate nei resti di amministrazione, e  del  conseguente
effetto di «mascheramento» di potenziali  criticita'  strutturali  di
bilancio,  si  e'  reso  necessario  focalizzare   l'attenzione   sui
trasferimenti statali  ricevuti  nel  corso  del  biennio  2020/2021,
chiedendo  conto  del  rispetto  degli  obblighi  di   certificazione
previsti rispettivamente dall'art. 39, comma 2, del decreto-legge  n.
104/2020 e dall'art. 1, comma 827, della legge n.  178/2020  e  della
concordanza dei dati oggetto di certificazione con quelli esposti nel
conto consuntivo. Al riguardo e' opportuno rammentare che le  risorse
aggiuntive rimangono vincolate al ristoro della  perdita  di  gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  che  le  risorse
non utilizzate alla fine  di  ciascun  esercizio  confluiscono  nella
quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere
svincolate ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, che consente, in deroga alla normativa vigente, di
impiegare le risorse svincolate per interventi volti ad attenuare  la
crisi  del  sistema  economico  regionale  derivante  dagli  effetti,
diretti e indiretti, dell'epidemia in corso. 
    7. In relazione, invece, alle  misure  di  flessibilizzazione  di
bilancio si e' proceduto ad aggiornare i quesiti gia'  presenti  alla
luce della normativa che impatta sul rendiconto 2021 ed a  formularne
di nuovi, al fine di verificare il corretto  utilizzo  delle  risorse
resesi  disponibili  per  le   deroghe   disposte   dalla   normativa
emergenziale (art. 109, comma 2, del decreto-legge n.  18/2020,  come
modificato dall'art. 30, comma 2-bis, del decreto-legge  n.  41/2021,
in  relazione  all'utilizzo  della  quota   libera   di   avanzo   di
amministrazione per il  finanziamento  della  spesa  corrente  e  del
menzionato  art.  109,  comma  2,  ultimo  capoverso,  in   relazione
all'utilizzo dei proventi delle concessioni e delle sanzioni del T.U.
dell'Edilizia). 
    8. Anche la sezione relativa agli organismi partecipati e'  stata
aggiornata in modo da adeguare i controlli alle novita' normative  ed
agevolare una maggiore articolazione delle risposte. 
    In linea con le precedenti edizioni del questionario,  una  prima
serie  di  domande  e'  volta  a   verificare   l'adempimento   delle
prescrizioni  (anche  di  carattere  informativo)   in   materia   di
ricognizione   e   razionalizzazione   delle   partecipazioni    (con
particolare  riferimento  al  rispetto  dei  vincoli  in  materia  di
acquisto e  mantenimento  di  partecipazioni  e  dei  relativi  oneri
motivazionali, cosi'  come  ai  profili  inerenti  al  personale)  in
relazione a quanto previsto dal decreto  legislativo  n.  175/2016  e
dalla legge n. 244/2007. 
    Segue un approfondimento in ordine al rispetto  della  disciplina
in materia di divieto di soccorso  finanziario  (art.  14,  comma  5,
TUSP) e degli obblighi di riduzione del compenso degli amministratori
nelle partecipate che abbiano registrato perdite reiterate (art.  21,
comma 3, TUSP), al netto di quelle relative al  2020  (in  virtu'  di
quanto previsto ex decreto-legge n. 77/2021). 
    Come gia' richiesto nell'ambito del questionario sul bilancio  di
previsione,  il  revisore  dovra'  poi  specificare  se  le  societa'
partecipate dall'ente abbiano registrato perdite nel 2020 e nel  2021
e, in caso affermativo, se dette  societa'  si  siano  avvalse  della
facolta' prevista dall'art. 6, comma 2, decreto-legge n.  23/2020,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni  (il  quale  consente   il
congelamento,  per   il   successivo   quinquennio,   delle   perdite
significative emerse nell'esercizio 2020 e nell'esercizio  2021,  con
conseguente sterilizzazione degli obblighi consequenziali,  in  primo
luogo  in  termini   di   ricapitalizzazione   o,   alternativamente,
trasformazione o messa in liquidazione). 
    Nel caso in cui la societa' sia stata ricapitalizzata  a  seguito
di riduzione del capitale al di sotto del minimo  legale,  occorrera'
specificare se l'ente, nel procedere in tal senso, abbia  avuto  cura
di valutare la futura redditivita' della societa' (cio' evidentemente
al fine di far emergere  interventi  estemporanei  di  soccorso,  non
giustificabili, se non in caso di societa'  in  grado  di  assicurare
risultati  operativi   positivi   anche   in   assenza   di   apporti
straordinari). 
    Il focus e' esteso anche a organismi diversi da quelli societari,
con articolate richieste al revisore di riferire su aziende  speciali
o istituzioni riferibili all'ente. 
    Sono state  poi  riproposte  le  domande  in  ordine  ai  servizi
pubblici locali e ai  relativi  affidamenti  in  relazione  a  quanto
previsto dal decreto-legge  n.  138/2011,  nonche'  quelle  volte  ad
appurare se l'ente abbia implementato un sistema informativo idoneo a
rilevare   correttamente   i   rapporti   finanziari,   economici   e
patrimoniali con gli organismi partecipati  e/o  a  far  emergere  (e
correggere)  eventuali  difetti  di  riconciliazione  e  incongruenze
(art.147-quater, comma 2, TUEL). 
    Infine, una domanda e' dedicata a rilevare eventuali  ritardi  di
pagamento dell'ente nei confronti di organismi partecipati. 
    9. Tenuto conto dello specifico focus sulle  risorse  ascrivibili
al  PNRR  ed  al  PNC  contenuto  nelle  linee  guida  sul   bilancio
previsionale 2022/2024, e in considerazione del trascurabile  rilievo
finanziario delle effettive realizzazioni nell'esercizio 2021, si  e'
ritenuto di non formulare specifiche domande in materia. 
    In questa sede, tuttavia, vale la pena di richiamare l'attenzione
sull'obbligo di istituzione di specifici capitoli  per  l'allocazione
delle risorse del PNRR (decreto ministeriale 11 ottobre 2021, art. 3,
comma 3), del PNC e delle corrispondenti spese destinate  a  ciascuna
di quelle finalita' e sulla circostanza che, trattandosi di  progetti
finanziati  a   rendicontazione,   il   prerequisito   dell'eventuale
formazione del  fondo  pluriennale  vincolato  risiede  nell'avvenuta
acquisizione dell'anticipazione del 10% prevista dall'art. 9, commi 6
e 7,  del  decreto-legge  n.  152/2021.  Infine,  pare  rilevante  la
distinzione tra interventi gia' finanziati ed attivi prima dell'avvio
del Piano e rifinanziati con fondi  PNRR  e/o  PNC  che,  come  tali,
possono generare la liberazione delle precedenti risorse, rispetto  a
quelli rientranti ab origine tra le progettualita' previste nel Piano
stesso. Il tema della cosiddetta riconversione puo' in effetti essere
oggetto di specifico approfondimento da parte delle sezioni regionali
al fine di monitorare la  variazione  delle  destinazioni  (ad  altri
investimenti o a spese correnti) delle risorse  gia'  precedentemente
accertate e/o incassate e/o il  loro  eventuale  mancato  utilizzo  e
conseguente  evidenziazione  contabile  (ad  esempio   negli   avanzi
vincolati) ed incidenza sugli equilibri. 
    10. Particolare attenzione e' stata infine dedicata alla verifica
della trasparente rappresentazione del risultato di  amministrazione,
della  sua  scomposizione,  dell'eventuale   disavanzo,   delle   sue
componenti e delle modalita' di ripiano nel bilancio  degli  esercizi
successivi secondo i tempi e le modalita' ordinarie di  cui  all'art.
188 TUEL  e/o  dettate  da  norme  derogatorie.  Cio'  attraverso  la
conservazione delle tabelle gia' presenti nella  precedente  edizione
del questionario e l'implementazione di ulteriori prospetti volti  ad
agevolare ed abbreviare le istruttorie  delle  sezioni  regionali  di
controllo su aspetti ritenuti di preminente rilievo. 
    11.  Lo  schema  di  relazione  dell'Organo  di   revisione   sul
rendiconto 2021 e'  volto  ad  integrare  le  informazioni  contabili
presenti nella Banca  dati  della  pubblica  amministrazione  (BDAP),
comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi  di  trasmissione
di cui all'art.13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con  riguardo
non solo agli schemi di bilancio allegati al decreto  legislativo  n.
118/2011, ai dati contabili analitici ed al piano degli indicatori  e
dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori  previsti  a
corredo dei predetti documenti contabili. 
    Va ribadita l'importanza della correttezza e della  tempestivita'
dei flussi informativi in BDAP, nel  rispetto  dei  termini  previsti
dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n.  113/2016.  Tale
obbligo di trasmissione e' funzionale, altresi', all'elaborazione dei
flussi informativi necessari al consolidamento  dei  conti  pubblici,
per la quale e' essenziale assicurare  la  piena  corrispondenza  dei
dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e  gestiti
dagli organi  di  governo  e  consiliari  o  elaborati  dai  software
gestionali dei singoli enti. 
    E'  compito  specifico  dei  revisori  verificare  che  i  canali
informativi sopra richiamati  siano  adeguatamente  alimentati  dagli
enti,  segnalando  alle  competenti   strutture   amministrative   la
necessita' di integrare le informazioni  mancanti  o  di  rettificare
quelle erronee. 
    A tal fine, va ribadita la necessita' che i revisori provvedano a
registrarsi    al    sistema    BDAP    -     Bilanci     armonizzati
(https://openbdap.mef.gov.it/), per  accedere  in  visualizzazione  a
tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. 
    Per    procedere,     invece,     alla     compilazione     della
relazione-questionario l'Organo di revisione deve  entrare  nel  sito
della     Corte     dei     conti,      area      Servizi,      link:
https://servizionline.corteconti.it/  e  accedere  alla   piattaforma
dedicata ai questionari di finanza territoriale «Questionari  finanza
territoriale», tramite utenza Spid di II livello. 
    Al riguardo, si evidenzia che, da quest'anno, tutti i questionari
allegati alle linee  guida  emanate  dalla  Sezione  delle  autonomie
saranno  acquisiti  attraverso  la  nuova  piattaforma   «Questionari
finanza  territoriale».  All'utente  si  presentera'   l'elenco   dei
questionari  disponibili  per  la  compilazione  e  saranno  altresi'
visibili, nella stessa schermata, tutti quelli gia' inviati. Non sono
ammesse differenti modalita' di trasmissione. Gli utenti della  Corte
dei conti potranno interrogare i questionari inviati  in  un'apposita
area del sistema Con.Te. Si fa presente, inoltre, che i dati relativi
alle annualita' precedenti al 2021 non saranno  precompilati  e  che,
quindi, dovranno  essere  inseriti  facendo  comunque  riferimento  a
quanto inserito nel questionario del consuntivo 2020 disponibile  sul
sistema CONTE. 
    I nuovi utenti non ancora profilati sul  sistema  FITNET,  sempre
provvisti di utenza Spid di II livello, al primo accesso  al  sistema
saranno indirizzati alla  procedura  di  profilazione.  La  procedura
informatica guidera' l'utente alla compilazione  della  richiesta  di
abilitazione   al   nuovo   profilo,   attraverso   una   pagina   di
registrazione, che indichera' «step by step» le fasi tramite le quali
completare l'accesso. Per qualsiasi  criticita'  inerente  allo  Spid
sara'  necessario  contattare  l'assistenza   tecnica   del   proprio
Provider, mentre, nell'applicativo «Questionari finanza territoriale»
sara'  possibile  contattare   l'assistenza,   attraverso   il   link
«Assistenza». Occorre, altresi', evidenziare che, per esigenze legate
allo sviluppo del  software,  la  relazione-questionario  disponibile
on-line potra' mostrare  talune  differenze  di  carattere  meramente
formale rispetto alla versione pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale.
La Corte comunichera' la data dalla quale sara' resa disponibile agli
utenti la versione on-line.