Allegato CONVENZIONE Per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito denominata anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del cons. Ferruccio Sepe, nella sua qualita' di capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, (codice fiscale n. 00390090215), di seguito indicata anche come «provincia», nella persona del dott. Arno Kompatscher, nella sua qualita' di Presidente della provincia e Rai Com S.p.a., societa' con unico socio, con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (CF e/o partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese 12865250158, REA n. RM 949207), capitale sociale di euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento esercitata dalla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. (di seguito anche «Rai», con sede a Roma, al viale Mazzini n. 14, c.f. e P.IVA n. 06382641006) di seguito indicata anche come «Rai Com», nella persona del dott. Angelo Teodoli, nella sua qualita' di amministratore delegato e legale rappresentante; di seguito denominate anche «Parti». CIG Premesso che che Rai Com agisce in qualita' di mandataria esclusiva senza rappresentanza della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la Rai ed il Ministero dello sviluppo economico ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare gli articoli 19 e 20 che prevedono che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano; Visto il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo unico», emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato Testo unico che specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilita', per la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 14 del Testo unico che prevede che la Provincia autonoma di Bolzano provvede alle finalita' del Testo unico, nell'ambito delle specifiche competenze ad essa spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampia a quelle gia' attribuite; Visto il comma 2, lettera f), dell'art. 45 del gia' menzionato Testo unico che conferma la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano; Visto l'art. 47 del sopramenzionato Testo unico che prevede, per la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il preciso obbligo di assicurare la trasparenza e la responsabilita' dell'utilizzo del finanziamento pubblico tramite la tenuta di una contabilita' separata per i ricavi derivanti dal gettito del canone e per l'attivita' di servizio pubblico; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, ha concesso alla Rai l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017; Visto l'art. 45 dell'anzidetto Testo unico, cosi' come modificato dalla legge «Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo», approvato in via definitiva dal Senato in data 22 dicembre 2015, che specifica che, per garantire la trasparenza e la responsabilita' dell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della societa' concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera c), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui; tale importo e' incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della Provincia autonoma di Bolzano; Visto il contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2018/2022, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopracitato Testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. e registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF - il 21 febbraio 2018, n. 1-118., che prevede all'art. 25 che la Rai assicura una programmazione rispettosa delle minoranze culturali e linguistiche nelle rispettive zone di appartenenza ed effettua, per conto del Consiglio dei ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche; nello specifico, in Provincia autonoma di Bolzano, la Rai si impegna, ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue tedesca e ladina; Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che prevede all'art. 8 che, tra le materie nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano ha potesta' di emanare norme legislative, vi rientrano le attivita' artistiche, culturali ed educative locali, da esercitare anche tramite i mezzi radiotelevisivi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, recante «norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive» che contiene disposizioni in merito alla sede Rai di Bolzano, tra le quali anche l'obbligo di appartenenza al rispettivo gruppo linguistico del personale incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina; Visto l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009 tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige, che stabilisce, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede Rai di Bolzano (punto 5 dell'accordo); Visto l'art. 2, commi 106-125, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che recepisce i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze; Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, rinvia agli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo e la Provincia autonoma di Bolzano, e il comma 125, secondo cui, fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 10 gennaio 2010; Vista la Convenzione stipulata in data 31 dicembre 2012 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e la Rai per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico in data 4 ottobre 2013; Vista la Convenzione stipulata in data 23 dicembre 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per, l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e Rai Com, quest'ultima nella qualita' di mandataria senza rappresentanza della Rai, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico in data 30 settembre 2016, registrato dalla Corte dei conti in data 30 novembre 2016 prev. n. 3136; Visto il prospetto presentato da Rai Com per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica in lingua tedesca e ladina per l'annualita' presentati da Rai Com in data 26 novembre 2021; Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192, che, a modifica del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, recante la direttiva 2001/7/UE in tema di ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni; Tenuto conto che Rai Com, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Provincia autonoma di Bolzano hanno convenuto di applicare il principio secondo cui quest'ultima dovra' corrispondere a Rai Com un importo pari al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione della programmazione in lingua tedesca e ladina; Tenuto conto che il nuovo atto convenzionale deve essere sottoscritto anche dalla Provincia autonoma di Bolzano che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 106-125, della citata legge n. 191/2009, assume gli oneri relativi alle trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina di competenza della sede Rai di Bolzano; Considerando che occorre procedere al rinnovo della convenzione triennale (2019, 2020 e 2021) sottoscritta il 20 aprile 2020 con scadenza alla data del 31 dicembre 2021 (di seguito «Precedente Convenzione»); Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 4 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle comunicazioni (ora dello sviluppo economico); Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Oggetto e valore delle premesse 1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza. 2. Rai Com si impegna a realizzare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano nella misura minima di: cinquemilatrecento ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca; settecentosessanta ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca; trecentocinquantadue ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina; cento ore di trasmissioni televisive in lingua ladina. Le trasmissioni informative saranno realizzate a cura delle locali redazioni giornalistiche della Testata giornalistica regionale, mentre la programmazione sara' assicurata dalle locali strutture di programmazione tedesca e ladina della Direzione coordinamento sedi regionali ed estere - sede di Bolzano. 3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere diffuse anche nella Val di Fassa. 4. I programmi devono riferirsi ad un'ampia gamma di programmazione, equilibrata, variata ed accessibile al territorio provinciale nel suo complesso e rispondere alle esigenze democratiche, culturali e sociali della popolazione altoatesina, inclusa quella di garantire il pluralismo e la diversita' culturale e linguistica. I programmi devono avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della vigente normativa in materia, ai sensi dell'art. 8, punto 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Nell'ambito del miglioramento dell'accessibilita' del servizio, con particolare riguardo agli utenti non udenti, Rai Com si impegna a garantire la sottotitolazione dell'edizione giornaliera del Tagesschau delle ore 20,00 e a sviluppare un progetto televisivo di carattere generalista specificamente realizzato con l'utilizzo del linguaggio dei segni. 6. Per garantire un'adeguata qualita' del servizio di cui al comma 2 del presente articolo, Rai Com si impegna sin d'ora a prestare il massimo sforzo in termini di celerita' della tempistica relativa ad eventuali sostituzioni del personale impegnato nell'attivita' oggetto della presente convenzione, partendo dall'attuale organico di quattro unita' per la programmazione in lingua ladina e ventitre unita' per la programmazione in lingua tedesca, preso concordemente atto di un fisiologico scostamento nei limiti del 10 per cento di tale misura. 7. Laddove, in ogni caso, venissero rilevate inadempienze o anche semplici disallineamenti rispetto agli obblighi editoriali e produttivi previsti nella presente convenzione chiaramente riconducibili alla carenza di personale, nei limiti dello scostamento del 10 per cento di cui sopra, il tema sara' affrontato in sede di commissione paritetica, organo che avra' il compito di indicare anche i necessari interventi che la Rai si impegna ad attuare nel rispetto dei meri tempi tecnici occorrenti. 8. Nel caso in cui le modalita' sopra individuate e concordate, la cui attuazione verra' monitorata puntualmente nel corso del primo anno di vigenza della presente convenzione, non dovesse dare i risultati di efficacia ed efficienza auspicati, le parti concordano di incontrarsi entro il semestre successivo per rivedere gli strumenti adottati e le modalita' della loro attuazione.