(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                Tracciabilita' dei flussi finanziari 
 
    1. Le parti assumono gli obblighi  relativi  alla  tracciabilita'
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13  agosto  2010,
n. 136 e successive modificazioni. 
    2. In particolare, Rai Com utilizza, a tal fine, uno o piu' conti
correnti bancario postali dedicati alle  commesse  pubbliche,  accesi
presso banche o presso la societa' Poste italiane S.p.a. 
    3. Rai Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente
dedicato o, nel caso di conto  corrente  gia'  esistente,  dalla  sua
prima  utilizzazione  in  operazioni  finanziarie  relative  ad   una
commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi  dello  stesso
nonche' le generalita' ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso. Rai Com si impegna, altresi', a  comunicare  ogni
eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. 
    4. Rai Com, in relazione alle attivita'  oggetto  della  presente
convenzione, si impegna al rispetto  degli  obblighi,  relativi  alla
tracciabilita' dei flussi finanziari anche  nel  caso  di  ricorso  a
eventuali fornitori terzi di forniture o servizi, cosi' come previsto
dal succitato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e  successive
modificazioni. 
    5. Le parti adempiono agli  obblighi  relativi  all'utilizzo  del
bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di  incasso  o
di pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilita'  delle
operazioni, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,  n.  136  e
successive modificazioni. 
    6. La  presente  convenzione  si  intendera'  risolta,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modificazioni, in caso di mancato  utilizzo  del  bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la
piena tracciabilita' dei pagamenti. 
    7.  Al  fine  di  assicurare   l'effettiva   tracciabilita'   dei
pagamenti, Rai Com si impegna altresi' ad emettere  le  fatture  alla
provincia di cui al precedente art. 7 della presente convenzione  nel
rispetto della forma e dei contenuti prescritti dal decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, recante «misure urgenti per la  competitivita'  e
la giustizia sociale».