(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                           Foro competente 
 
    1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole
tutte le controversie che dovessero insorgere in  applicazione  della
presente convenzione. 
    2. In caso di mancato accordo,  per  tutte  le  controversie  che
dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validita', l'efficacia,
l'esecuzione o  la  risoluzione  della  presente  convenzione,  sara'
competente il Foro di Roma.