Art. 18. Esecutivita' 1. La presente convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, le parti si danno atto che la convenzione impegna Rai Com per la durata di cui al precedente art. 16 e diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio e la provincia dopo la registrazione da parte del competente organo di controllo.