(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                              Varianti 
 
    1. Salvo quanto previsto nell'art.  1  e  fermo  restando  quanto
disposto ai successivi articoli  4  e  6,  eventuali  variazioni  nel
numero  delle  ore  di  trasmissione,  nonche'  della   distribuzione
giornaliera dei programmi devono  essere  preventivamente  concordate
tra le parti, tenendo conto della vigente normativa in materia, dello
statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  e  delle  norme  di
attuazione approvate con decreto del Presidente della  Repubblica  1°
novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.