Art. 6. Commissione paritetica 1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, sara' istituita un'apposita commissione paritetica che, ferma restando l'autonomia editoriale della Rai, avra' il compito di: a) monitorare l'attivita' di programmazione dei palinsesti ed esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche degli stessi nonche' monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attivita' oggetto del presente accordo, anche in relazione agli obiettivi preventivati. La commissione avra' piena visibilita' sul programma di investimenti, riferito alla sede Rai di Bolzano, ivi compreso il budget preventivo riferito ai fondi oggetto della presente convenzione, potendo altresi' formulare suggerimenti in merito; b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata della stessa; c) effettuare, salvo quanto previsto nell'art. 1, valutazioni in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, proponendo altresi' eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonche' della distribuzione giornaliera dei programmi, tenuto conto della vigente normativa in materia, nonche' dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n 691 e successive modificazioni ed integrazioni; d) vigilare sull'adeguato impiego del personale utilizzato nell'adempimento delle attivita' oggetto della presente convenzione con particolare riferimento alla sostituzione del personale stesso nel periodo estivo; a tale scopo Rai Com si impegna sin d'ora a prestare il massimo sforzo in termini di celerita' della tempistica relativa ad eventuali sostituzioni del medesimo; e) vigilare sul corretto e trasparente utilizzo del corrispettivo di cui al successivo art. 7 per le attivita' e gli obiettivi previsti dalla presente convenzione. A tale scopo Rai Com fornira' alla commissione un documento contabile da cui potranno evincersi nel dettaglio tutte le spese e i costi relativi alla programmazione oggetto della presente convenzione; f) esprimere le proprie osservazioni in ordine alle priorita' di utilizzo della cassa di cui all'art. 8 istituita al fine di gestire ed assolvere le esigenze della sede Rai di Bolzano. 2. La commissione e' composta da cinque rappresentanti della provincia e da cinque rappresentanti di Rai e di Rai Com, come segue: per PAB: i. segretario generale della Provincia autonoma di Bolzano; ii. direttore di Dipartimento Europa, innovazione, ricerca e comunicazione, universita', musei; iii. direttrice dell'Agenzia di stampa e comunicazione; iv. direttore della RAS - Radiotelevisione azienda speciale della Provincia autonoma di Bolzano; v. rappresentante Presidente Provincia autonoma di Bolzano. per Rai e Rai Com: i. direttore accordi, bandi e partnership di Rai Com; ii. direttore della sede Rai di Bolzano; iii. coordinatore responsabile dei programmi in lingua tedesca; iv. rappresentante dei programmi in lingua ladina; v. rappresentante Rai indicato dall'amministratore delegato Rai. Ogni membro della commissione, per la partecipazione alle singole sedute della commissione, puo', all'occorrenza, designare un membro supplente. 3. Le riunioni della commissione si terranno ogni tre mesi e le spese inerenti al suo funzionamento sono a carico delle parti, ciascuno per la parte inerente i propri rappresentanti. 4. Delle decisioni assunte dalla commissione a seguito di ciascuna riunione, dovra' essere data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria, anche mediante l'invio di eventuali verbali o altra documentazione.