Art. 7. Corrispettivo 1. La provincia si impegna a versare a Rai Com, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina di cui all' art. 1, un importo annuo pari ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) inclusa IVA di legge. 2. Il pagamento dell'importo e' effettuato in ottemperanza al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, entro trenta giorni dalla data di ricezione delle fatture posticipate annue emesse da Rai Com alla Provincia autonoma di Bolzano, corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', sottoscritte da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l'indicazione delle ore trasmesse, di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive di ciascun anno di riferimento, di un riepilogo dettagliato dei costi. Copia della predetta documentazione sara' inviata da Rai Com anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Le fatture sono presentate da Rai Com in forma elettronica e riportano il codice identificativo di gara (CIG). Le fatture soddisfano i requisiti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale». 4. La provincia, in persona del responsabile della gestione della convenzione, prima di procedere all'erogazione del corrispettivo, verifichera' la congruita' tra le predette relazioni sul servizio svolto e le risultanze del centro di costo dedicato al servizio oggetto della presente convenzione, previsto dalla legge. 5. Ai fini del pagamento dei suddetti importi nei termini di cui alla normativa vigente il competente ispettorato territoriale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico fara' pervenire alla Provincia autonoma di Bolzano e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Ufficio territoriale di Governo e a Rai Com, la dichiarazione attestante l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione a ciascun anno di vigenza della convenzione medesima.