Art. 8. Cassa 1. Una quota parte dell'importo annuale di cui al precedente art. 7, pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00), sara' impiegato per la gestione delle spese di carattere ordinario della sede Rai di Bolzano, con lo scopo di aumentare il tasso di funzionalita', efficienza e rendimento delle strutture dedicate alla trasmissione dei programmi in lingua tedesca e ladina. 2. Nella gestione delle risorse di cassa, Rai Com e' in ogni caso tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonche' degli obblighi in materia contabile di cui al comma 5 del precedente art. 7.