(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                                Cassa 
 
    1. Una quota parte dell'importo annuale di cui al precedente art.
7, pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00), sara' impiegato per  la
gestione delle  spese  di  carattere  ordinario  della  sede  Rai  di
Bolzano, con  lo  scopo  di  aumentare  il  tasso  di  funzionalita',
efficienza e rendimento delle strutture  dedicate  alla  trasmissione
dei programmi in lingua tedesca e ladina. 
    2. Nella gestione delle risorse di cassa, Rai Com e' in ogni caso
tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilita' di cui alla legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonche' degli obblighi
in materia contabile di cui al comma 5 del precedente art. 7.