Art. 9. Detrazioni e penalita' 1. Nel caso in cui il numero di ore di trasmissione effettuate risulti essere inferiore rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente convenzione, non dovuto a cause di forza maggiore, la fattura deve contenere, in detrazione dall'importo previsto dall'art. 7, il valore di detta diminuzione del numero di ore di trasmissione, secondo i seguenti parametri: a) euro 942,02 (novecentoquarantadue/02) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca; b) euro 16.245,15 (sedicimiladuecentoquarantacinque/15) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca; c) euro 1.812,76 (milleottocentododici/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina; d) euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina. 2. Superato il 10 per cento delle ore non trasmesse vengono altresi' applicate le seguenti penali, salvo maggior danno: a) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10 per cento del numero delle ore complessive; b) euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10 per cento del numero delle ore complessive. 3. Resta inteso che tale riduzione delle ore di trasmissione effettuate rispetto a quelle pattuite con la presente convenzione non da' luogo a responsabilita' alcuna a carico di Rai Com, ma soltanto riduzione dell'importo di finanziamento, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto. 4. Una penale pari a euro 516,46 (cinquecentosedici/46) verra' applicata per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4, comma 1, oltre il termine previsto dal medesimo articolo. 5. Il pagamento delle penalita' suindicate deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della provincia. Trascorso tale termine, gli importi dovuti saranno detratti dall'importo di finanziamento di cui al precedente art. 7. 6. Qualora il numero di ore di trasmissione effettuate in un anno risulti essere inferiore al 50 per cento delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 1, la provincia e la Presidenza del Consiglio potranno, previa notifica, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.