(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                       Detrazioni e penalita' 
 
    1. Nel caso in cui il numero di ore  di  trasmissione  effettuate
risulti essere inferiore rispetto al numero di ore indicate dall'art.
1 della presente convenzione, non dovuto a cause di  forza  maggiore,
la  fattura  deve  contenere,  in  detrazione  dall'importo  previsto
dall'art. 7, il valore di detta diminuzione  del  numero  di  ore  di
trasmissione, secondo i seguenti parametri: 
      a) euro 942,02 (novecentoquarantadue/02) per  ciascuna  ora  di
trasmissione radiofonica in lingua tedesca; 
      b)  euro  16.245,15  (sedicimiladuecentoquarantacinque/15)  per
ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca; 
      c) euro 1.812,76 (milleottocentododici/76) per ciascuna ora  di
trasmissione radiofonica in lingua ladina; 
      d) euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88)  per  ciascuna
ora di trasmissione televisiva in lingua ladina. 
    2. Superato il 10 per  cento  delle  ore  non  trasmesse  vengono
altresi' applicate le seguenti penali, salvo maggior danno: 
      a) euro 516,46  (cinquecentosedici/46)  per  ciascuna  ora  non
trasmessa dei programmi radiofonici in lingua  tedesca  e  ladina  da
applicare al numero di ore non  trasmesse,  quando  quest'ultimo  sia
superiore al 10 per cento del numero delle ore complessive; 
      b)  euro   5.164,57   (cinquemilacentosessantaquattro/57)   per
ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua tedesca
e ladina  da  applicare  al  numero  di  ore  non  trasmesse,  quando
quest'ultimo sia superiore al 10  per  cento  del  numero  delle  ore
complessive. 
    3. Resta inteso che tale  riduzione  delle  ore  di  trasmissione
effettuate rispetto a quelle pattuite con la presente convenzione non
da' luogo a responsabilita' alcuna a carico di Rai Com,  ma  soltanto
riduzione dell'importo di finanziamento, quando esso sia  determinato
da giustificate esigenze di modifica del palinsesto. 
    4. Una penale pari a euro  516,46  (cinquecentosedici/46)  verra'
applicata per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto
dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4, comma  1,  oltre  il
termine previsto dal medesimo articolo. 
    5. Il pagamento delle penalita' suindicate deve essere effettuato
entro un mese dalla relativa  richiesta  della  provincia.  Trascorso
tale termine, gli importi dovuti  saranno  detratti  dall'importo  di
finanziamento di cui al precedente art. 7. 
    6. Qualora il numero di ore di trasmissione effettuate in un anno
risulti essere inferiore al 50 per cento  delle  ore  complessive  di
trasmissione di cui all'art. 1, la  provincia  e  la  Presidenza  del
Consiglio potranno, previa notifica, disporre l'immediata risoluzione
della presente convenzione.