(Allegato)
 
                                                             Allegato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
           Disposizioni in materia di assetti proprietari 
                   di banche e altri intermediari 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                               INDICE 
 
PARTE I 
PRINCIPI GENERALI E OBBLIGHI DI AUTORIZZAZIONE 
CAPO I PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE 
  1.   PREMESSA 
  2.   FONTI NORMATIVE 
  3.   DEFINIZIONI 
  4.   AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 
  5.   SCISSIONE TRA TITOLARITA' DELLE  PARTECIPAZIONI  ED  ESERCIZIO
DEI DIRITTI DI VOTO 
  6    TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO 
  7.   PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
CAPO  II  MODALITA'  DI  CALCOLO  DELLE  PARTECIPAZIONI,  NOZIONE  DI
CONTROLLO E INFLUENZA NOTEVOLE 
  1.   MODALITA' DI CALCOLO DELLE PARTECIPAZIONI 
  2.   NOZIONE DI CONTROLLO E INFLUENZA NOTEVOLE 
CAPO III PARTECIPAZIONI INDIRETTE 
  1.   MODALITA' DI CALCOLO DELLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE 
  2    CRITERIO DEL CONTROLLO 
  3.   CRITERIO DEL MOLTIPLICATORE 
  4.   CASI DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI AGGREGAZIONE 
  4.1. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 
CAPO IV AZIONE DI CONCERTO 
  1.   AZIONE DI CONCERTO 
  2.   PRESUNZIONI E INDICI DI CONCERTO 
  3.   MODIFICA E RINNOVO DEGLI ACCORDI 
CAPO V ACQUISIZIONE O INCREMENTO INVOLONTARIO DI  UNA  PARTECIPAZIONE
QUALIFICATA 
  1.   ACQUISIZIONI O INCREMENTI INVOLONTARI 
CAPO VI CASI DI ESENZIONE DAL CALCOLO DELLE PARTECIPAZIONI 
  1.   CASI DI ESENZIONE DAL CALCOLO DELLE PARTECIPAZIONI 
PARTE II 
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE 
CAPO I PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE 
  1.   PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 
  1.1. OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E DI SCAMBIO 
  1.2. STRUMENTI FINANZIARI SOGGETTI A CONVERSIONE IN PARTECIPAZIONI 
  1.3. MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO 
  1.4. SEMPLIFICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 
  2.   INFORMAZIONI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE 
CAPO II AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
  1.   COMUNICAZIONE DI AVVIO, TERMINI E SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO 
  2.   CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
PARTE III 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE 
  1.   PRINCIPI GENERALI 
  1.1. SOCIETA' FIDUCIARIE 
  1.2. SOCIETA' DI INVESTIMENTO SEMPLICE 
  2.   CRITERI  PER  LA  VALUTAZIONE  DELLA  QUALITA'  DEL  CANDIDATO
ACQUIRENTE E DELLA SOLIDITA' FINANZIARIA DEL PROGETTO DI ACQUISIZIONE 
  2.1. REPUTAZIONE DEL CANDIDATO ACQUIRENTE 
  2.2. ONORABILITA', CORRETTEZZA, PROFESSIONALITA'  E  COMPETENZA  DI
COLORO  CHE  SVOLGERANNO  FUNZIONI  DI  AMMINISTRAZIONE  E  DIREZIONE
NELL'IMPRESA VIGILATA 
  2.3. SOLIDITA' FINANZIARIA DEL CANDIDATO ACQUIRENTE 
  2.4. RISPETTO  DEI  REQUISITI  PRUDENZIALI  DA  PARTE  DELL'IMPRESA
VIGILATA 
  2.5. RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 
  3.   MODALITA' PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E  DEI
CRITERI DI CORRETTEZZA E COMPETENZA 
PARTE IV 
INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI AUTORIZZAZIONE 
  1.   SOSPENSIONE DEI DIRITTI DI VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI 
  2.   OBBLIGO DI ALIENAZIONE 
  3.   MANCANZA SOPRAVVENUTA  O  MODIFICA  DEI  PRESUPPOSTI  E  DELLE
CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 
  4.   ACCERTAMENTO DELLE SITUAZIONI DI SOSPENSIONE  DEL  DIRITTO  DI
VOTO 
PARTE V 
COMUNICAZIONI 
  1.   COMUNICAZIONI RIGUARDANTI L'ACQUISIZIONE,  L'INCREMENTO  O  LA
CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 
  2.   COMUNICAZIONI RIGUARDANTI GLI ACCORDI DI VOTO 
  3.   COMUNICAZIONI IN CASO DI MANCANZA SOPRAVVENUTA O  DI  MODIFICA
DEI   PRESUPPOSTI   E    DELLE    CONDIZIONI    PER    IL    RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE 
  4.   OMESSE COMUNICAZIONI 
PARTE VI 
ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE VIGILATE 
  1.  INFORMAZIONI AI SOGGETTI INTERESSATI 
  2.  INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE 
ALLEGATO 1 
 
 
                               PARTE I 
 
           PRINCIPI GENERALI E OBBLIGHI DI AUTORIZZAZIONE 
 
 
                               CAPO I 
 
             PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
1. Premessa 
 
  La normativa europea stabilisce regole  procedurali  e  criteri  di
valutazione armonizzati che la Banca  Centrale  Europea  (BCE)  e  le
Autorita' di vigilanza nazionali devono  osservare  nei  procedimenti
inerenti  all'autorizzazione  all'acquisizione  o  all'incremento  di
partecipazioni  qualificate  nelle  imprese  operanti   nel   settore
finanziario; l'obiettivo e' assicurare che la vigilanza sugli assetti
proprietari delle imprese finanziarie sia  svolta  in  modo  uniforme
all'interno del mercato unico, secondo modalita' chiare e trasparenti
e in base a requisiti omogenei, di natura esclusivamente prudenziale. 
  La normativa europea di riferimento e'  contenuta  nelle  direttive
2013/36/UE (cd. CRD), 2014/65/UE (c.d. MiFID  II),  2009/65/EC  (c.d.
UCITS), 2011/61/UE (c.d. AIFMD), 2009/110/EC (c.d. EMD), 2015/2366/UE
(c.d. PSD II) e nel regolamento (UE) n. 575/2013 (cd.  CRR),  nonche'
negli  Orientamenti  emanati  congiuntamente   dalle   Autorita'   di
Vigilanza europee nei settori bancario,  finanziario  e  assicurativo
(EBA, ESMA, EIOPA); questi  ultimi  forniscono  criteri  e  indirizzi
applicativi per il rilascio  dell'autorizzazione  all'acquisizione  o
all'incremento di partecipazioni qualificate da parte delle Autorita'
competenti. 
  La disciplina degli assetti  proprietari  persegue  l'obiettivo  di
evitare che dall'acquisizione o dalla  detenzione  di  partecipazioni
rilevanti possa derivare un pregiudizio alla gestione sana e prudente
degli intermediari vigilati. Per questa  ragione  essa  prevede,  tra
l'altro, l'obbligo di autorizzazione preventiva  all'acquisizione  di
una partecipazione qualificata, nonche' obblighi di comunicazione  in
merito alle partecipazioni qualificate o ad altri  profili  rilevanti
della gestione aziendale (es. accordi che regolino  o  da  cui  possa
derivare l'esercizio concertato del voto negli intermediari  vigilati
o in societa' che li controllano). 
  La  disciplina  prevede  che  l'Autorita'  competente  valuti,  ove
opportuno secondo il principio di proporzionalita', la  qualita'  del
candidato acquirente e  la  solidita'  finanziaria  del  progetto  di
acquisizione sulla base dei  seguenti  criteri:  la  reputazione  del
candidato   acquirente;   l'onorabilita',    la    correttezza,    la
professionalita'  e  la  competenza  di   coloro   che,   a   seguito
dell'acquisizione,  svolgeranno   funzioni   di   amministrazione   e
direzione nell'intermediario; la solidita' finanziaria del potenziale
acquirente; la capacita' dell'intermediario di rispettare  a  seguito
dell'acquisizione  le  disposizioni  che  ne  regolano   l'attivita';
l'idoneita' della struttura del gruppo del  potenziale  acquirente  a
consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la  mancanza  di  un
fondato sospetto che l'acquisizione sia  connessa  ad  operazioni  di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
  In attuazione del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385
(TUB), e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (TUF),  le
presenti disposizioni individuano tra l'altro - in conformita' con le
previsioni europee  -  i  criteri  di  calcolo  delle  partecipazioni
qualificate, i casi di influenza notevole e acquisizione involontaria
di una  partecipazione  qualificata,  le  presunzioni  di  azione  di
concerto, le regole  procedurali  e  i  criteri  di  valutazione  dei
progetti di acquisizione o incremento di  partecipazioni  qualificate
in  un  intermediario,  nonche'   gli   obblighi   di   comunicazione
riguardanti le partecipazioni. 
  Le  presenti  disposizioni  si  applicano  in  conformita'  con  il
Regolamento (UE)  n.  1024/2013  (RMVU)  e  il  Regolamento  (UE)  n.
468/2014  della  Banca  Centrale  Europea  (RQMVU),  secondo   quanto
previsto dall'articolo  6-bis  del  TUB  in  materia  di  riparto  di
competenze  tra  Banca  Centrale  Europea  e   Banca   d'Italia   per
l'esercizio della supervisione sulle banche. 
 
2. Fonti normative 
 
  La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni del  TUB  e  del
TUF: 
    - art. 1, comma 2, lett. h-quater, del TUB e art. 1, comma 6-bis,
del TUF, che definiscono le partecipazioni come le azioni, le quote e
gli   altri   strumenti   finanziari   che   attribuiscono    diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.  2351,  ultimo
comma, del codice civile; 
    - artt. 6 e 6-bis del TUB, che disciplinano  i  rapporti  con  il
diritto dell'Unione europea e la partecipazione della Banca  d'Italia
al SEVIF e al MVU, nonche' i poteri della Banca d'Italia  nell'ambito
di quest'ultimo; 
    - Titolo II, Capo III, del TUB, che disciplina le  partecipazioni
al capitale delle banche; 
    - art. 25 del TUB, che prevede che  i  partecipanti  al  capitale
delle  banche  titolari  di  partecipazioni  qualificate   possiedano
requisiti di  onorabilita'  e  soddisfino  criteri  di  competenza  e
correttezza e attribuisce al Ministro dell'economia e  delle  finanze
il compito di individuare, con  decreto  adottato  sentita  la  Banca
d'Italia, i requisiti ed i criteri che  i  partecipanti  al  capitale
devono soddisfare; 
    - art. 26 del TUB, che disciplina i  requisiti  e  i  criteri  di
idoneita' degli esponenti aziendali delle banche; 
    - artt. 51 e 66 del TUB,  concernenti  la  vigilanza  informativa
sulle banche e  sui  soggetti  inclusi  nell'ambito  della  vigilanza
consolidata; 
    - art. 61, comma 5, del TUB,  che  prevede  l'applicazione  delle
disposizioni del Titolo II, Capi III e IV, del TUB, alle societa'  di
partecipazione  finanziaria  e  alle   societa'   di   partecipazione
finanziaria mista capogruppo, salvo quanto previsto dall'articolo 67-
bis del TUB; 
    - artt. 108, comma 4, e 109, comma 3,  lett.  b),  del  TUB,  che
disciplinano la vigilanza informativa sugli intermediari finanziari e
sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata; 
    - art. 110 del TUB, che prevede che agli intermediari  finanziari
si applicano, tra l'altro, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 61, commi 4 e 5,  e  64  del
TUB; 
    - art. 114-undecies del TUB, che prevede  che  agli  istituti  di
pagamento si  applicano,  tra  l'altro,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 139 e  140  del
TUB; 
    - art. 114-quinquies.3 del TUB, che prevede che agli istituti  di
moneta elettronica  (IMEL)  si  applicano,  tra  l'altro,  in  quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52,
139 e 140 del TUB; 
    -  artt.  139  e  140  del  TUB,  che  prevedono,  tra   l'altro,
l'applicazione  di  sanzioni   amministrative   pecuniarie   per   la
violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni in banche,
in   societa'   di   partecipazione   finanziaria   e   societa'   di
partecipazione  finanziaria  mista  capogruppo  e   in   intermediari
finanziari; 
    - Parte II, Titolo I, Capo II, del TUF, che prevede la disciplina
applicabile agli esponenti aziendali e ai partecipanti al capitale di
SIM, SGR, SICAV e SICAF; 
    - art. 35-undecies, comma 1-ter, del TUF,  che  prevede  che,  in
deroga all'articolo 35- bis, comma 1, lettera e), del TUF, i titolari
di partecipazioni qualificate in societa'  di  investimento  semplice
(SiS)  rispettano  i  soli   requisiti   di   onorabilita'   previsti
dall'articolo 14 del TUF; 
    - art. 189  del  TUF,  che  prevede  l'applicazione  di  sanzioni
amministrative pecuniarie per la  violazione  delle  disposizioni  in
materia di partecipazioni in SIM, SGR, SICAV e SICAF; 
    - art. 199, comma 2, del  TUF,  che  prevede  che  alle  societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966,  si  applica,
in quanto compatibile, l'art. 110 del TUB; 
  nonche' dalle seguenti disposizioni: 
    - Regolamento (UE) n. 1024/2013 del  Consiglio,  del  15  ottobre
2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in
merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli  enti
creditizi (RMVU); 
    - Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea,  del
16 aprile 2014 che istituisce il quadro di  cooperazione  nell'ambito
del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e  le
autorita' nazionali competenti e con le autorita' nazionali designate
(RQMVU); 
    - Regolamento delegato (UE) n. 2017/1946 che integra le direttive
2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per
quanto  riguarda  le  norme  tecniche  di  regolamentazione  relative
all'elenco esauriente di  informazioni  che  i  candidati  acquirenti
devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una
partecipazione qualificata in un'impresa di investimento; 
    - Direttiva (UE) 2013/36 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi  e
sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle  imprese  di
investimento (CRD), come modificata da ultimo  dalla  Direttiva  (UE)
2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019; 
    - Regolamento (UE) n.  575/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai  requisiti  prudenziali  per
gli  enti  creditizi  e  le  imprese  di  investimento  (CRR),   come
modificato da ultimo dal Regolamento  (UE)  2019/876  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019; 
    - Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati  degli  strumenti  finanziari
(MiFID II); 
    - Regolamento (UE) n.  600/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari
(MiFIR); 
    - Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 novembre 2015 relativa ai servizi  di  pagamento  nel  mercato
interno (PSD II); 
    - Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione  dell'uso  del  sistema
finanziario a fini di  riciclaggio  e  finanziamento  del  terrorismo
(AMLD); 
    - Direttiva (CE) 2009/110 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  16  settembre  2009,  concernente  l'avvio,  l'esercizio  e   la
vigilanza  prudenziale  dell'attivita'  degli  istituti   di   moneta
elettronica (EMD); 
    - Direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi,
che modifica le direttive (CE) 2003/41 e 2009/65 e i regolamenti (CE)
1060/2009 e (UE) 1095/2010 (AIFMD); 
    - Direttiva (CE) 2009/65 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento  delle  disposizioni
legislative, regolamentari e  amministrative  in  materia  di  taluni
organismi  d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (OICVM)
(UCITS); 
    - Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del  15  dicembre  2004,  sull'armonizzazione   degli   obblighi   di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui  valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; 
    -  Orientamenti  comuni  per  la   valutazione   prudenziale   di
acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate  nel  settore
finanziario, emanati congiuntamente da  EBA,  ESMA  ed  EIOPA  il  20
dicembre 2016 (JC/GL/2016/01); 
    - d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della  direttiva
(CE) 2005/60 concernente la  prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo nonche'  della  direttiva
(CE) 2006/70 che ne reca misure di esecuzione; 
    - regolamento del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  di
attuazione dell'articolo 25 del  TUB,  in  materia  di  requisiti  di
onorabilita' e criteri di competenza e correttezza  dei  partecipanti
al capitale di  banche,  societa'  di  partecipazione  finanziaria  e
societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo, intermediari
finanziari, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica; 
    - regolamento del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  di
attuazione dell'articolo 14 del  TUF,  in  materia  di  requisiti  di
onorabilita' e criteri di competenza e correttezza  dei  partecipanti
al capitale di SIM, SGR, SICAV e SICAF; 
    - decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  del  23
novembre  2020,  n.  169,  recante  il  "Regolamento  in  materia  di
requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli
esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari,  dei
confidi, degli istituti di  moneta  elettronica,  degli  istituti  di
pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti"; 
    - Disposizioni  della  Banca  d'Italia  sulle  informazioni  e  i
documenti  da  trasmettere  alla  Banca  d'Italia   nell'istanza   di
autorizzazione  all'acquisto  di   una   partecipazione   qualificata
(Provvedimento del 26 ottobre 2021); 
    - Regolamento della Banca d'Italia recante  l'individuazione  dei
termini e delle unita' organizzative  responsabili  dei  procedimenti
amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della  Banca
d'Italia e della Unita' di informazione finanziaria per l'Italia,  ai
sensi degli articoli 2 e 4 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni (Provvedimento del 21 luglio 2021); 
    - Regolamento della Banca d'Italia recante l'individuazione delle
modalita' di trasmissione delle istanze e delle notifiche relative ad
alcuni  procedimenti  di  vigilanza  nell'ambito  del  Meccanismo  di
vigilanza unico (Provvedimento del 9 dicembre 2021). 
 
3. Definizioni 
 
  Ai fini della presente disciplina si definiscono: 
    - "Autorita' competente": per le banche e le SIM di classe 1,  la
Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia, a seconda dei casi  e  in
coerenza con quanto stabilito dal RMVU e  dal  RQMVU;  per  le  altre
imprese vigilate, la Banca d'Italia; 
    - "banca": la  banca  o  la  societa'  capogruppo  di  un  gruppo
bancario, nonche' le societa'  di  partecipazione  finanziaria  e  le
societa' di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 69.2
del TUB; 
    - "candidato acquirente": la  persona  fisica  o  giuridica  che,
direttamente o indirettamente, intende  acquisire  o  incrementare  a
qualsiasi titolo - anche di concerto con altre  persone  e  anche  in
assenza  di  acquisti  di   partecipazioni   -   una   partecipazione
qualificata in  un'impresa  vigilata,  oppure  intende  detenere  una
partecipazione  qualificata  in  un'impresa  vigilata  a  seguito  di
raggiungimento  o  superamento  involontario  di  una  delle   soglie
indicate nella definizione di "partecipazione qualificata"; 
    - "controllo": il controllo come definito  dall'articolo  23  del
TUB; 
    - "controparte centrale": il soggetto indicato  nell'articolo  2,
punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 4 luglio 2012 (EMIR); 
    - "impresa  vigilata":  la  banca,  l'intermediario  finanziario,
l'istituto di pagamento, l'istituto di moneta elettronica, la SIM, la
SGR, la SICAV, la SICAF,  in  cui  il  candidato  acquirente  intende
acquisire o incrementare una partecipazione qualificata; 
    - "incremento di una partecipazione  qualificata":  l'aumento  di
una partecipazione qualificata che attribuisce una quota dei  diritti
di voto o del capitale nell'impresa vigilata pari o superiore al 20%,
30% o 50%, o che consenta di esercitare il controllo sull'impresa; 
    -  "influenza  notevole":   il   potere   di   partecipare   alla
determinazione delle politiche finanziarie e  operative  dell'impresa
vigilata, senza averne il controllo; 
    - "intermediari finanziari": gli intermediari iscritti  nell'albo
di cui all'articolo 106 del TUB, ivi inclusi i confidi  iscritti  nel
medesimo albo e le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199, comma
2,  del  TUF  iscritte  nella  sezione  separata  dell'albo  di   cui
all'articolo  106  del  TUB,  e  le  societa'  capogruppo  di  gruppi
finanziari di cui all'articolo 109 del TUB; 
    - "partecipazioni": le azioni, le quote  e  gli  altri  strumenti
finanziari che attribuiscono  diritti  amministrativi  o  comunque  i
diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; 
    -   "partecipazione   qualificata":   le    partecipazioni    che
attribuiscono, direttamente  o  indirettamente,  almeno  il  10%  dei
diritti di voto o del capitale dell'impresa vigilata o che consentono
di esercitare un'influenza notevole sulla gestione  dell'impresa,  ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 36,  del  CRR,  nonche'  le
partecipazioni   che   consentono   di   esercitare   il    controllo
sull'impresa; 
    - "TUB": decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  (Testo
unico delle leggi in materia  bancaria  e  creditizia)  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    - "TUF": decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni  in  materia  di  intermediazione  finanziaria)  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  Ai fini delle presenti Disposizioni, per le imprese vigilate cui si
applicano gli articoli 15 e ss. del TUF: 
    -  l'espressione  "istanza  di  autorizzazione"  va  intesa  come
"comunicazione   preventiva"   e,   conseguentemente,   l'espressione
"soggetto  istante"  va  riferita  al  soggetto   che   presenta   la
comunicazione preventiva; 
    - le espressioni "autorizzazione preventiva" e "provvedimento  di
accoglimento" vanno intese come "nulla osta" oppure come "decorso del
termine  entro  il  quale   l'Autorita'   competente   puo'   vietare
l'acquisizione"; 
    -  l'espressione  "provvedimento  di  rigetto"  dell'istanza   di
autorizzazione   va   intesa    come    "divieto"    al    compimento
dell'acquisizione o dell'incremento. 
  Ove  non  diversamente  specificato,   ai   fini   delle   presenti
disposizioni si applicano le definizioni contenute nel TUB e nel TUF. 
 
4. Ambito di applicazione delle disposizioni 
 
  Le presenti disposizioni disciplinano gli  obblighi  di  preventiva
autorizzazione per coloro ("candidati acquirenti") che intendono: 
    a) acquisire a qualsiasi  titolo  partecipazioni  qualificate  in
un'impresa  vigilata,  tenuto  conto  delle  azioni  o   quote   gia'
possedute; 
    b) incrementare  le  partecipazioni  qualificate  gia'  possedute
quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera
il 20%, 30% o 50% e, in ogni caso, quando  l'incremento  comporta  il
controllo dell'impresa vigilata stessa; 
    c) acquisire  in  una  societa'  che  detiene  le  partecipazioni
indicate alla lettera a): 
      1) il controllo; 
      2) una quota dei diritti di voto o del  capitale,  quando,  per
effetto dell'acquisizione, e' integrato uno  dei  casi  indicati  nel
Capo III, paragrafo 3 ("Criterio del moltiplicatore"); 
    d) acquisire a  qualsiasi  titolo,  in  assenza  di  acquisti  di
partecipazioni, anche per il tramite di un  contratto  con  l'impresa
vigilata  o  di  una  clausola  del  suo  statuto,  il  controllo   o
l'influenza notevole sull'impresa vigilata, o una quota  dei  diritti
di voto o del capitale almeno pari al 10%, 20%,  30%  o  50%,  tenuto
conto delle partecipazioni gia' possedute. 
  L'obbligo  di  autorizzazione  preventiva  si  applica  a  tutti  i
candidati acquirenti che si  trovino  in  una  delle  situazioni  che
precedono: 
    i) direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 22  del
TUB e 15, comma 4, del TUF, e secondo quanto indicato nel Capo III; 
    ii) da soli o di concerto, ai sensi degli articoli 22-bis del TUB
e 15-bis del TUF, e secondo quanto indicato nel Capo IV. 
  Le presenti disposizioni non  si  applicano  con  riferimento  alle
partecipazioni nel capitale di istituti  di  pagamento  che  prestano
esclusivamente  il  servizio  di  informazione  sui  conti   di   cui
all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1, numero 8, del TUB. 
 
5. Scissione tra titolarita' delle partecipazioni  ed  esercizio  dei
diritti di voto 
 
  Nei casi di  scissione  tra  titolarita'  delle  partecipazioni  ed
esercizio dei relativi diritti di voto, sono soggetti  agli  obblighi
di  autorizzazione  sia  il  titolare  della  partecipazione  sia  il
soggetto cui sono attribuiti o  spetteranno  i  relativi  diritti  di
voto. 
  Gli obblighi autorizzativi,  quindi,  ricadono  anche  in  capo  al
soggetto che non e' titolare della  partecipazione,  ma  a  cui  sono
attribuiti - direttamente o indirettamente - i diritti  di  voto  per
effetto, ad esempio, di una delle seguenti fattispecie o combinazione
delle stesse: 
    a) un  accordo  che  prevede  il  trasferimento  provvisorio  dei
diritti di voto; 
    b) il deposito delle partecipazioni a titolo di garanzia,  sempre
che il depositario possa esercitare liberamente i diritti di  voto  e
dichiari la volonta' di esercitarli; 
    c) pegno o usufrutto di partecipazioni; 
    d) delega per l'esercizio  dei  diritti  di  voto,  con  e  senza
deposito delle partecipazioni, purche' il delegato abbia  margini  di
discrezionalita' e  non  siano  previste  istruzioni  specifiche  del
delegante. 
  Nel caso di  azioni  oggetto  di  operazioni  di  prestito  titoli,
riporto o pronti  contro  termine,  gli  obblighi  di  autorizzazione
ricadono sia sul prestatore, sul riportato o sul venditore a termine,
sia sul prestatario, sul riportatore o sull'acquirente a termine. Gli
obblighi di autorizzazione non sorgono in  capo  al  prestatario,  al
riportatore o all'acquirente a termine nel caso previsto dal Capo VI,
paragrafo 1, lettera a), purche' lo stesso non eserciti il diritto di
voto. 
  Se le partecipazioni in un'impresa vigilata o i diritti di  voto  a
esse relativi sono acquisiti - direttamente o indirettamente - per il
tramite di un trust, il trustee e'  sempre  soggetto  all'obbligo  di
autorizzazione  preventiva.  Anche  il  disponente  (settlor)   e   i
beneficiari  (beneficiaries)  sono  tenuti,  insieme  al  trustee,  a
richiedere l'autorizzazione preventiva, salvo che il trustee dimostri
all'Autorita' competente, anche sulla base della disciplina legale  e
convenzionale applicabile, che essi  non  possono  esercitare  alcuna
influenza sull'esercizio dei diritti (amministrativi e  patrimoniali)
inerenti alle partecipazioni ne' direttamente o indirettamente (1  ),
ne' in ragione della percezione di vantaggi patrimoniali. 
  In caso  di  partecipazioni  oggetto  di  intestazione  fiduciaria,
l'autorizzazione e' richiesta sia dal  soggetto  fiduciante  sia  dal
fiduciario;  il  fiduciario  calcola  le  soglie  sommando  tutte  le
partecipazioni  possedute  nella  stessa  impresa  vigilata,  incluse
quelle possedute per conto di soggetti diversi.  I  controllanti  del
fiduciario sono tenuti a richiedere l'autorizzazione,  salvo  che  il
fiduciario  dimostri  all'Autorita'  competente,  sulla  base   della
disciplina legale e convenzionale concretamente applicabile, che essi
non possono esercitare - neppure indirettamente  -  alcuna  influenza
sulla gestione dei diritti inerenti alle partecipazioni. 
 
__________ 
  (1 )  A  titolo  esemplificativo,  la  possibilita'  di  esercitare
indirettamente un'influenza sull'esercizio dei diritti inerenti  alle
partecipazioni puo' configurarsi nel caso in cui al disponente  o  ai
beneficiari sia attribuito un potere di revoca del trustee. 
 
6. Trasferimenti infragruppo 
 
  Quando una partecipazione qualificata  in  un'impresa  vigilata  e'
trasferita tra due o piu' soggetti appartenenti a un medesimo gruppo,
sono sottoposti  agli  obblighi  di  autorizzazione  i  soggetti  non
precedentemente autorizzati a detenere una partecipazione qualificata
nell'impresa vigilata e il soggetto che  acquisisce  direttamente  la
partecipazione qualificata  nell'impresa  vigilata.  Il  soggetto  al
vertice del gruppo e gli altri soggetti appartenenti al  gruppo  gia'
autorizzati a detenere una  partecipazione  qualificata  nell'impresa
vigilata non sono sottoposti agli obblighi di autorizzazione. 
 
7. Procedimenti amministrativi 
 
  Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi  alle
Disposizioni: 
    - autorizzazione all'acquisizione o incremento di  partecipazioni
qualificate  in  banche,   intermediari   finanziari,   istituti   di
pagamento,  istituti  di  moneta  elettronica,  societa'   fiduciarie
(termine: 60 giorni lavorativi) (2 ); 
    - sospensione o  revoca  dell'autorizzazione  all'acquisizione  o
incremento di  partecipazioni  qualificate  in  banche,  intermediari
finanziari, istituti di pagamento, istituti  di  moneta  elettronica,
societa' fiduciarie (termine: 120 giorni); 
    - sospensione del  diritto  di  voto  dei  soci  partecipanti  ad
accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana  e  prudente
gestione di banche, intermediari finanziari, istituti  di  pagamento,
istituti di moneta elettronica,  societa'  fiduciarie  (termine:  120
giorni); 
    -  divieto  di  acquisizione  o  incremento   di   partecipazioni
qualificate nel capitale di SIM, SGR,  SICAV  e  SICAF  (termine:  60
giorni lavorativi); 
    - sospensione del diritto di  voto  e  degli  altri  diritti  che
consentono di influire su SIM, SGR, SICAV  e  SICAF,  quando  vengono
meno  o  si  modificano  i  presupposti  e  le  condizioni   previsti
dall'articolo 15, comma 2, del TUF (termine: 120 giorni); 
    - obbligo di alienazione di partecipazioni  qualificate  in  SIM,
SGR, SICAV e SICAF (termine: 120 giorni). 
 
__________ 
  (2 ) Il termine per la conclusione del procedimento di acquisizione
o incremento di  partecipazioni  qualificate  in  banche  si  computa
secondo  il  calendario  della  Banca  centrale  europea   ai   sensi
dell'articolo 2, paragrafo 28, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della
Banca centrale europea. 
 
                               CAPO II 
 
MODALITA' DI CALCOLO DELLE PARTECIPAZIONI,  NOZIONE  DI  CONTROLLO  E
                         INFLUENZA NOTEVOLE 
 
1. Modalita' di calcolo delle partecipazioni 
 
  Le partecipazioni indicate nel Capo I, paragrafo 4, lett.  a),  b),
c) e d), sono calcolate aggregando tutte le partecipazioni  acquisite
o detenute sia  direttamente  sia  indirettamente  (1  ),  secondo  i
seguenti metodi. L'autorizzazione preventiva e' richiesta  quando  il
raggiungimento   o   il    superamento    delle    soglie    discende
dall'applicazione anche di uno solo di essi. 
    1)  Un  primo  calcolo  e'  effettuato   con   riferimento   alla
percentuale di capitale sociale da acquisire, ponendo  al  numeratore
il numero delle azioni da acquisire e  quelle  gia'  possedute  e  al
denominatore il numero totale di azioni emesse dall'impresa vigilata. 
    2) Un secondo calcolo e' effettuato ponendo,  al  numeratore,  la
somma dei diritti di voto da acquisire e dei  diritti  di  voto  gia'
posseduti e, al denominatore, tutti i diritti  di  voto  esercitabili
nell'impresa vigilata. A questi fini, si  considerano  i  diritti  di
voto,  anche  se  sospesi,  limitati  a   particolari   argomenti   o
subordinati al verificarsi di particolari condizioni. Non rileva  che
i diritti di voto siano limitati a una  misura  massima  o  ne  siano
previsti scaglionamenti. 
    3) Un terzo calcolo e' effettuato se l'impresa vigilata ha emesso
azioni con diritto di  voto  limitato  a  particolari  argomenti  che
assumano rilievo per la gestione sociale  (2  ).  Questo  calcolo  e'
effettuato  con  riferimento  a  ciascun  argomento  sul  quale  sono
attribuiti diritti di voto, ponendo - al numeratore - le  azioni  con
diritto di voto da acquisire e quelle gia' possedute che votano sullo
stesso argomento e - al denominatore - tutte le azioni con diritto di
voto che votano sullo stesso argomento emesse dall'impresa vigilata. 
  Nel caso in cui l'impresa vigilata abbia emesso azioni con  diritto
di voto subordinato al verificarsi di una condizione  sospensiva  non
ancora avverata o di una condizione  risolutiva  gia'  avveratasi,  i
calcoli di cui ai numeri 2 e 3 sono effettuati ponendo al  numeratore
e al denominatore soltanto le azioni  che  attribuiscono  diritti  di
voto non condizionati. 
  Le  modalita'  di  calcolo  indicate  nel  presente  paragrafo   si
applicano,  per  quanto  compatibili,   anche   alle   partecipazioni
rappresentate da quote di s.r.l. Per le imprese  vigilate  costituite
in forma  di  societa'  cooperativa  il  calcolo  e'  effettuato  con
riferimento al capitale sociale. 
  Le azioni proprie  possedute  -  direttamente  o  indirettamente  -
dall'impresa vigilata non sono computate al denominatore ai fini  dei
calcoli di cui al presente paragrafo (3 ). 
  Ad eccezione dei casi di esonero di cui al Capo III, paragrafo 4, e
al Capo VI, il candidato acquirente  somma  tutte  le  partecipazioni
possedute - direttamente, indirettamente o di  concerto  -  e  quelle
gestite (4 ). 
  Nell'ipotesi di piu' operazioni di acquisto  e  vendita  realizzate
nel  medesimo  giorno,  la  partecipazione  da  considerare  ai  fini
dell'assolvimento degli obblighi di autorizzazione, nonche' di quelli
di comunicazione  ai  sensi  della  Parte  V,  e'  quella  risultante
dall'ultima operazione effettuata. 
  Nelle ipotesi  di  maggiorazione  del  diritto  di  voto  ai  sensi
dell'articolo 127- quinquies del TUF oppure di emissione di azioni  a
voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351, comma 4, del codice civile,
il calcolo e' effettuato tenendo conto del numero di diritti di  voto
riferiti alle azioni acquisite o detenute. 
  Le modalita' di  calcolo  di  cui  al  presente  paragrafo  non  si
applicano alle partecipazioni rappresentate da  strumenti  finanziari
che  attribuiscono  diritti  amministrativi  o  comunque  i   diritti
previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;  questi
rilevano solo se il loro possesso configura un'ipotesi  di  influenza
notevole (cfr. paragrafo 2). 
 
__________ 
  (1   )   Le   partecipazioni   indirette    rilevanti    ai    fini
dell'aggregazione   delle   partecipazioni   acquisite   o   detenute
direttamente e indirettamente sono quelle calcolate  sulla  base  sia
del criterio del  controllo  sia  del  criterio  del  moltiplicatore,
secondo quanto previsto dal Capo III. 
  (2 ) Si considerano di rilievo per la gestione sociale le  delibere
di: modifica dello statuto; nomina e revoca degli  organi  sociali  e
dei   liquidatori;   approvazione   del   bilancio   di    esercizio;
distribuzione   degli    utili;    distribuzione    delle    riserve;
autorizzazione all'acquisto delle azioni  proprie  o  della  societa'
controllante; autorizzazione alla concessione di prestiti o  garanzie
per l'acquisto o  la  sottoscrizione  di  azioni  proprie;  esercizio
dell'azione  sociale  di  responsabilita',  rinuncia  o   transazione
all'esercizio di tale azione; aumento di capitale con esclusione  del
diritto di opzione; autorizzazione al compimento  di  operazioni  per
cui la legge, i regolamenti o lo  statuto  impongono  una  preventiva
approvazione assembleare o da cui discenda il diritto di recesso  per
i soci o parte di essi; autorizzazione e approvazione  delle  ipotesi
previste dagli articoli 104, 107 e 114-bis del  TUF,  in  materia  di
passivity rule, approvazione dell'OPA  preventiva,  approvazione  dei
piani di remunerazione basati su strumenti finanziari  per  tutto  il
personale;  scioglimento  della  societa';  revoca  dello  stato   di
liquidazione;   approvazione   di   operazioni   straordinarie   (es.
trasformazioni, fusioni e scissioni). 
  (3 ) E' opportuno che le imprese vigilate prevedano adeguate  forme
di   pubblicita'   dell'ammontare   di   azioni   proprie    detenute
indirettamente, qualora gia' non forniscano questa  informazione  nel
bilancio. 
  (4 ) Si intendono per "partecipazioni gestite": 
    a) le azioni, i cui diritti di  voto  possono  essere  esercitati
discrezionalmente dai gestori, di pertinenza: i) degli OICR  gestiti,
anche sulla base di una delega, salvo che l'esercizio del diritto  di
voto sia attribuito al gestore che ha istituito  gli  OICR  medesimi;
ii) degli OICR istituiti, salvo che l'esercizio del diritto  di  voto
sia attribuito al gestore; 
    b) le azioni  i  cui  diritti  di  voto  siano  discrezionalmente
attribuiti  dal  cliente  ai  soggetti  abilitati  nell'ambito  della
prestazione del servizio di gestione di portafogli. 
 
2. Nozione di controllo e influenza notevole 
 
  Il controllo sussiste nelle ipotesi indicate nell'articolo  23  del
TUB. 
  La possibilita' di esercitare un'influenza notevole  su  un'impresa
vigilata e' soggetta ad autorizzazione preventiva quando essa  deriva
da: 
    - l'acquisizione di partecipazioni inferiori alla soglia del  10%
del capitale o dei diritti  di  voto  dell'impresa  vigilata,  tenuto
anche conto delle partecipazioni gia' possedute; 
    - l'acquisto di strumenti finanziari  che  attribuiscono  diritti
amministrativi o comunque  i  diritti  previsti  dall'articolo  2351,
comma 5, codice civile; 
    - un contratto con l'impresa vigilata  o  una  clausola  del  suo
statuto. 
  Per  verificare  la  sussistenza   dell'influenza   notevole   sono
considerate  le  caratteristiche  dell'assetto  proprietario  e   del
governo  societario  dell'impresa  vigilata,  nonche'  le   relazioni
esistenti  tra  quest'ultima,  altri  partecipanti  e  il   candidato
acquirente, alla luce dei seguenti indici e di ogni altra circostanza
rilevante: 
    a)  il  grado  di  frammentazione  dell'azionariato  dell'impresa
vigilata (5 ); 
    b) salve le presunzioni di  concerto  previste  al  Capo  IV,  la
presenza di rapporti, anche di natura  negoziale,  tra  il  candidato
acquirente e altri partecipanti dell'impresa vigilata, che consentono
di esercitare, anche congiuntamente con questi  ultimi,  un'influenza
notevole sull'impresa vigilata; 
    c) la circostanza che il candidato acquirente  sia  in  grado  di
nominare almeno un componente dell'organo con funzione di gestione  o
dell'organo con  funzione  di  supervisione  strategica  dell'impresa
vigilata (6 ); 
    d) la circostanza che il candidato acquirente  sia  in  grado  di
incidere (7 ) - pur senza che si venga a configurare  una  situazione
di controllo di fatto o  di  controllo  congiunto  -  sull'assunzione
delle  decisioni  di  natura  strategica  dell'impresa  vigilata,  in
particolare per quanto concerne le singole operazioni (organizzative,
gestionali  e  finanziarie)  di   carattere   strategico,   i   piani
industriali e finanziari, nonche' gli argomenti  di  rilievo  per  la
gestione sociale individuati nel paragrafo 1 (8 ); 
    e) la circostanza che il candidato acquirente sia  un  componente
dell'organo con funzione di amministrazione,  direzione  o  controllo
dell'impresa vigilata o del soggetto che la controlla (9 ); 
    f) la  presenza  di  transazioni  ricorrenti  e,  in  ogni  caso,
rilevanti tra il candidato acquirente e l'impresa vigilata (10 ); 
    g)  lo  scambio  di  personale  manageriale  e  la  fornitura  di
informazioni  tecniche  essenziali  tra  il  candidato  acquirente  e
l'impresa vigilata; 
    h) il possesso di strumenti finanziari partecipativi in misura  o
di tipologia tale da  conferire  il  potere  di  nominare  almeno  un
componente dell'organo con funzione di  gestione  o  dell'organo  con
funzione  di  supervisione  strategica  dell'impresa  vigilata  o  di
partecipare alla determinazione delle decisioni di natura  strategica
per l'impresa vigilata stessa (cfr. anche lett. d); 
    i) l'attribuzione al singolo socio, ai sensi dell'articolo  2468,
comma 3, del codice civile, di  particolari  diritti  patrimoniali  o
amministrativi che consentano di esercitare poteri analoghi a  quelli
indicati alla lett. h) o di compiere le operazioni di cui alle  lett.
f) e g). 
 
__________ 
  (5 ) E' ad esempio possibile che l'influenza notevole derivi  dalla
circostanza che le altre partecipazioni siano  detenute  da  soggetti
che non esercitano, anche per previsione  statutaria  o  per  vincolo
regolamentare, alcuna influenza sulla gestione dell'impresa vigilata. 
  (6 ) Non costituisce di per se' indice  di  influenza  notevole  il
fatto di esprimere uno o  piu'  componenti  in  rappresentanza  della
minoranza. 
  (7 ) Anche per effetto dell'esercizio di eventuali diritti di veto. 
  (8 ) Non costituisce di per se' indice  di  influenza  notevole  la
formulazione di osservazioni, commenti e suggerimenti  da  parte  dei
soci di minoranza in occasione delle decisioni degli  organi  sociali
(in merito, ad esempio, alla politica dei dividendi). 
  (9 ) Nel caso in  cui  il  candidato  acquirente  sia  una  persona
giuridica, puo' rilevare la circostanza che un componente dell'organo
con funzione di amministrazione, direzione o controllo del  candidato
acquirente  sia  anche  componente  dell'organo   con   funzione   di
amministrazione, direzione o controllo dell'impresa vigilata. 
  (10 ) Per transazioni rilevanti si intendono almeno le  "operazioni
di maggiore rilevanza" come definite nelle Disposizioni  della  Banca
d'Italia in materia di attivita' di rischio e conflitti di  interesse
nei confronti di soggetti collegati. 
 
                              CAPO III 
 
                      PARTECIPAZIONI INDIRETTE 
 
1. Modalita' di calcolo delle partecipazioni indirette 
 
  Ai sensi degli articoli 22 del TUB e  15,  comma  4,  del  TUF,  il
calcolo delle partecipazioni  indirette  e'  effettuato  secondo  due
criteri: il criterio del controllo e il criterio del moltiplicatore. 
  Con riguardo alle partecipazioni indirette  in  banche,  SIM,  SGR,
SICAV e SICAF: 
    - i criteri del controllo e del moltiplicatore  si  applicano  su
ciascun  livello  di  ciascuna  catena   partecipativa   dell'impresa
vigilata; 
    - il criterio del moltiplicatore si applica anche qualora vi  sia
un  partecipante  diretto  che  esercita  il  controllo  sull'impresa
vigilata o qualora sia stato individuato  un  partecipante  indiretto
sulla base del criterio del controllo. 
  Con  riguardo  alle  partecipazioni   indirette   in   intermediari
finanziari, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica: 
    - il criterio del controllo si  applica  su  ciascun  livello  di
ciascuna catena partecipativa dell'impresa vigilata; 
    - il criterio del moltiplicatore si applica con riferimento  alle
partecipazioni nel soggetto  che  esercita,  in  ultima  istanza,  il
controllo sull'impresa vigilata;  il  criterio  si  applica  altresi'
qualora non vi sia nessun  partecipante,  diretto  o  indiretto,  che
esercita il controllo sull'impresa. 
  Schemi  esemplificativi  dell'applicazione  dei  due  criteri  sono
forniti nell'Allegato 1. 
 
2. Criterio del controllo 
 
  Nel  calcolo  della  partecipazione   si   considerano   anche   le
partecipazioni acquisite o  comunque  possedute  per  il  tramite  di
societa'  controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
persona, ivi incluso il caso in cui le partecipazioni sono  acquisite
o possedute per il tramite di societa'  controllate  da  due  o  piu'
soggetti che agiscono di concerto (1 ). Si applicano  la  nozione  di
controllo contenuta nell'articolo 23 del TUB  e  le  presunzioni  ivi
indicate. 
  Quando la partecipazione qualificata e'  acquisita  o  incrementata
indirettamente per il tramite di societa' controllate, sono  soggetti
all'obbligo  di  autorizzazione  preventiva,   oltre   al   candidato
acquirente posto al vertice della catena partecipativa e al candidato
acquirente diretto, anche tutti i  soggetti  intermedi  della  catena
partecipativa, fermo restando quanto stabilito nella Parte  II,  Capo
I,   paragrafo   1.4   ("Semplificazioni   per    la    presentazione
dell'istanza"), e nella Parte  III,  paragrafo  1  ("Criteri  per  la
valutazione dell'istanza di autorizzazione. Principi generali"). 
  L'entita' della partecipazione nell'impresa vigilata del  candidato
acquirente  indiretto  individuato  sulla  base  del   criterio   del
controllo  si  considera  pari   all'entita'   della   partecipazione
nell'impresa vigilata del candidato acquirente (o  del  partecipante)
da esso controllato. 
 
__________ 
  (1 ) Ai fini della sussistenza dell'azione di concerto rilevano  le
presunzioni e gli indici di cui al Capo IV,  riferiti  alla  societa'
controllata. 
 
3. Criterio del moltiplicatore 
 
  Un soggetto che  non  sia  individuato  come  candidato  acquirente
indiretto di una  partecipazione  qualificata  nell'impresa  vigilata
sulla base del criterio del controllo previsto dal paragrafo  2  puo'
essere comunque individuato come candidato  acquirente  indiretto  di
una  partecipazione  qualificata  sulla   base   del   criterio   del
moltiplicatore. 
  A questo fine, nel calcolo della partecipazione si  considerano  le
partecipazioni acquisite o comunque possedute in una impresa vigilata
per il tramite di societa', anche non controllate, che hanno  diritti
di voto o quote di capitale nell'impresa stessa, tenendo conto  della
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. 
  Il  calcolo  e'  effettuato  attraverso  la  moltiplicazione  delle
percentuali delle partecipazioni lungo la  catena  partecipativa.  Ad
esito del calcolo, si considera come candidato  acquirente  indiretto
il soggetto per il quale il prodotto sia pari o superiore al 10%. 
  Si  considera,  altresi',  candidato  acquirente   indiretto   chi,
direttamente o indirettamente, esercita il  controllo  sul  candidato
acquirente individuato sulla base del calcolo che precede  (2  ).  In
questo  caso  l'entita'   della   partecipazione   del   controllante
nell'impresa   vigilata   si   considera   pari   all'entita'   della
partecipazione  nell'impresa  vigilata   del   candidato   acquirente
indiretto individuato sulla base del criterio del  moltiplicatore  (3
). 
 
__________ 
  (2 ) Tale previsione  si  applica  anche  con  riferimento  a  chi,
direttamente o indirettamente, esercita il controllo su un  candidato
acquirente  indiretto,  individuato  sulla  base  del  criterio   del
moltiplicatore, di partecipazioni  qualificate  in  un  intermediario
finanziario, in un istituto di pagamento o in un istituto  di  moneta
elettronica. 
  (3 ) Con riguardo  alle  partecipazioni  acquisite  o  detenute  in
soggetti che agiscono  di  concerto  di  cui  al  Capo  IV,  ai  fini
dell'individuazione di un candidato acquirente indiretto il  criterio
del moltiplicatore si applica tenendo conto solo della partecipazione
del singolo soggetto che agisce di concerto. 
 
4. Casi di esonero dall'obbligo di aggregazione 
 
  In deroga a quanto previsto dal Capo II, paragrafo 1, relativamente
all'obbligo di aggregazione delle partecipazioni acquisite e detenute
direttamente e indirettamente, un soggetto non e' tenuto ad aggregare
le partecipazioni detenute o acquisite in un'impresa vigilata con  le
partecipazioni  indirette  nella  stessa   impresa   vigilata,   come
calcolate ai sensi del paragrafo 2 del  presente  Capo,  acquisite  o
detenute per il tramite di un soggetto abilitato da esso controllato,
che  acquisisce  o  detiene  partecipazioni   nell'impresa   vigilata
nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva  del
risparmio o di gestione di portafogli, a condizione che (4 ): 
    i) il soggetto abilitato eserciti i diritti di voto inerenti alla
partecipazione  nell'impresa  vigilata  in  modo  indipendente  (5  )
rispetto al soggetto controllante e ai soggetti appartenenti  al  suo
gruppo; o 
    ii) i diritti di voto  detenuti  nell'ambito  della  gestione  di
portafogli siano  esercitati  secondo  le  istruzioni  impartite  per
iscritto o mediante mezzi elettronici dai  clienti  del  servizio  di
gestione di portafogli. 
  Ai soggetti abilitati di Stati terzi tali previsioni si applicano a
condizione che la legislazione dello Stato  di  appartenenza  preveda
condizioni equivalenti a quelle sopra disposte, idonee ad  assicurare
che i diritti inerenti alle partecipazioni gestite  siano  esercitati
in modo indipendente e che, in caso di conflitto  di  interessi,  non
siano considerati gli interessi del controllante (o di altra societa'
dallo stesso controllata) del soggetto abilitato. 
  L'obbligo di aggregazione delle partecipazioni dirette e  indirette
non si applica altresi' in capo al soggetto che detiene o  acquisisce
partecipazioni indirette nell'impresa vigilata -  come  calcolate  ai
sensi  del   paragrafo   3   del   presente   Capo   ("Criterio   del
moltiplicatore") - per  il  tramite  di  un  soggetto  abilitato  non
controllato che  acquisisce  o  detiene  partecipazioni  nell'impresa
vigilata  nell'ambito  della  prestazione  dei  servizi  di  gestione
collettiva del risparmio o di gestione di portafogli. 
 
__________ 
  (4 ) Qualora le condizioni che seguono non siano soddisfatte,  puo'
comunque venire in rilievo quanto previsto dal Capo V della  presente
Parte. 
  (5 ) Tale condizione ricorre quando: 
    a) il soggetto controllante o un soggetto facente parte  del  suo
gruppo non  puo'  interferire  -  attraverso  istruzioni,  dirette  o
indirette, o in alcun  altro  modo  -  nell'esercizio  da  parte  del
soggetto  abilitato  dei  diritti  di  voto  detenuti  nella  impresa
vigilata nell'ambito dei servizi di gestione collettiva del risparmio
o di gestione di portafogli; e 
    b) il soggetto abilitato adotti, applichi e mantenga procedure  e
misure organizzative, debitamente formalizzate, volte  ad  assicurare
che: 
      - i diritti di voto relativi alla partecipazione nella  impresa
vigilata siano esercitati dal soggetto abilitato in modo indipendente
rispetto al soggetto controllante  e  agli  altri  soggetti  del  suo
gruppo; 
      - le persone che decidono come esercitare  i  diritti  di  voto
agiscano in modo indipendente rispetto  al  soggetto  controllante  e
agli altri soggetti del suo gruppo; 
      -  non  vi  siano  scambi  di  informazione  tra  il   soggetto
abilitato, da un lato, e il soggetto controllante e le altre societa'
del  gruppo,  dall'altro,  relativi  alle  decisioni   del   soggetto
abilitato in materia di modalita' di esercizio dei  diritti  di  voto
delle partecipazioni detenute. 
 
4.1. Obblighi di informazione 
  Per applicare l'esonero previsto dal paragrafo 4 del presente Capo,
il soggetto che controlla uno o  piu'  soggetti  abilitati  trasmette
alla Banca d'Italia: 
    a) un elenco aggiornato dei soggetti abilitati  controllati,  con
indicazione delle relative Autorita' di vigilanza  o,  se  del  caso,
menzione  dell'assenza  di  Autorita'  che  esercitano  funzioni   di
vigilanza; 
    b) con riferimento a ciascun soggetto abilitato  controllato,  un
attestato che certifica che: 
      - il soggetto controllante  non  interferisce  in  alcun  modo,
neppure impartendo istruzioni dirette o indirette, nell'esercizio dei
diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite; 
      - il soggetto abilitato esercita i  diritti  di  voto  relativi
alle  partecipazioni  gestite  in  modo  indipendente  dal   soggetto
controllante. 
  Il soggetto che controlla uno o piu' soggetti  abilitati  trasmette
alla Banca  d'Italia,  su  richiesta  di  quest'ultima,  informazioni
idonee a comprovare che: 
    i) la propria  struttura  organizzativa  e  quella  dei  soggetti
abilitati consentono l'esercizio indipendente  dei  diritti  di  voto
inerenti  alle  partecipazioni  gestite.  A  tal  fine,  il  soggetto
controllante e il  soggetto  abilitato  adottano  apposite  procedure
scritte volte a prevenire la circolazione di informazioni tra di essi
in relazione all'esercizio dei diritti di voto; 
    ii) le persone alle quali competono le decisioni sulle  modalita'
di esercizio dei diritti di voto agiscono in modo indipendente; 
    iii) l'attivita' di gestione  a  proprio  favore  e'  svolta  dal
soggetto  abilitato  controllato  sulla   base   di   una   relazione
contrattuale che preveda un normale rapporto di clientela. 
  Gli obblighi di informazione previsti dal presente paragrafo non si
applicano  al  soggetto  che  detiene  o  acquisisce   partecipazioni
indirette  nell'impresa  vigilata  -  come  calcolate  ai  sensi  del
paragrafo 3 del presente Capo ("Criterio del moltiplicatore")  -  per
il tramite di un soggetto abilitato non controllato che acquisisce  o
detiene  partecipazioni  nell'impresa  vigilata   nell'ambito   della
prestazione dei servizi di gestione collettiva  del  risparmio  o  di
gestione di portafogli. 
 
                               CAPO IV 
 
                         AZIONE DI CONCERTO 
 
1. Azione di concerto 
 
  E'  soggetta  ad  autorizzazione  preventiva  l'acquisizione  o  la
detenzione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che,  in  base
ad  accordi  in  qualsiasi  forma  conclusi,  ancorche'  invalidi   o
inefficaci,  intendono  esercitare  in  modo  concertato  i  relativi
diritti, quando  tali  partecipazioni,  cumulativamente  considerate,
raggiungono o superano le soglie indicate nel Capo  I,  paragrafo  4,
oppure comportano  la  possibilita'  di  esercitare  il  controllo  o
un'influenza notevole. In questi casi, tutti coloro che  agiscono  di
concerto sono soggetti all'obbligo di  autorizzazione  preventiva  ai
sensi del Capo I, paragrafo 4, fermo restando quanto  previsto  dalla
Parte  II,  Capo  I,   paragrafo   1.4   ("Semplificazioni   per   la
presentazione dell'istanza"). 
  Ai fini del presente Capo, la verifica  del  raggiungimento  o  del
superamento delle  soglie  indicate  nel  Capo  I,  paragrafo  4,  e'
condotta - secondo  le  modalita'  di  calcolo  delle  partecipazioni
individuate  nel  Capo  II  -  con  riferimento  alla   somma   delle
partecipazioni nell'impresa vigilata dei  soggetti  che  agiscono  di
concerto (1 ), anche in assenza di acquisti nel capitale dell'impresa
vigilata  oppure   quando   l'acquisizione   o   l'incremento   della
partecipazione sono effettuati da uno solo dei soggetti (2 ). 
 
__________ 
  (1 ) In caso di patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di
voto nell'impresa vigilata, ai fini della verifica del raggiungimento
o  superamento  delle  soglie  si   considerano   le   partecipazioni
complessivamente detenute dagli aderenti  al  patto,  salvo  che  gli
aderenti dimostrino la non  sussistenza  del  concerto  relativamente
alle partecipazioni non conferite nel patto. 
  (2  )  Ai  fini  degli  obblighi   di   autorizzazione   preventiva
all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione  qualificata,
la sussistenza di un'azione di concerto rileva anche tra soggetti che
acquisiscono  o  detengono  partecipazioni   indirette   nell'impresa
vigilata, calcolate sulla base del  criterio  del  controllo  secondo
quanto previsto nel Capo III, paragrafo 2 ("Criterio del controllo").
La sussistenza  di  un'azione  di  concerto  non  rileva  invece  tra
soggetti che esercitano congiuntamente il controllo su  un  candidato
acquirente  indiretto  individuato  sulla  base  del   criterio   del
moltiplicatore. 
 
2. Presunzioni e indici di concerto 
 
  Si presume che agiscano di concerto, anche in assenza  di  acquisti
di partecipazioni e salvo prova contraria: 
    a) gli aderenti a un patto, ancorche' invalido o inefficace: 
      1)  avente  per  oggetto  l'esercizio  del  diritto   di   voto
nell'impresa vigilata; 
      2) avente per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto
di un'influenza dominante sull'impresa vigilata; 
    b) una societa' e i soggetti che in  essa  svolgono  funzioni  di
amministrazione e direzione; 
    c) un soggetto e il coniuge, la persona legata in unione civile o
in convivenza di fatto, gli affini e i parenti in linea  retta  e  in
linea collaterale entro il secondo grado nonche' i figli del  coniuge
e del convivente. 
  Ai   fini   degli    obblighi    di    autorizzazione    preventiva
all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione  qualificata,
le fattispecie di cui  alle  precedenti  lettere  a)  e  b)  assumono
rilievo anche congiuntamente. 
  Per  verificare  la  sussistenza  di  un'azione  di  concerto  sono
altresi' considerati almeno i seguenti indici: 
    a) la presenza di schemi di voto uniformi e ricorrenti  da  parte
di due o piu' soggetti nell'impresa vigilata (3 ); 
    b) patti che istituiscono obblighi  di  preventiva  consultazione
tra  due  o  piu'  soggetti  per  l'esercizio  del  diritto  di  voto
nell'impresa vigilata; 
    c) la cooperazione tra due o piu' partecipanti, anche  attraverso
la presentazione di liste di candidati, per la nomina dei  componenti
dell'organo con funzione di gestione o dell'organo  con  funzione  di
supervisione strategica dell'impresa vigilata (4 ); 
    d) l'utilizzo da parte di uno o piu' soggetti della stessa  fonte
di finanziamento per l'acquisizione o l'incremento di  partecipazioni
nell'impresa vigilata; 
    e) la circostanza che  le  partecipazioni  nell'impresa  vigilata
siano acquisite o detenute da societa' sottoposte a comune controllo. 
  La  cooperazione  tra  piu'  soggetti  non  configura  di  per  se'
un'azione di concerto: 
    i)  in  presenza  di  accordi  che  hanno  ad  oggetto  il   solo
trasferimento  di  partecipazioni  o  che  prevedono   obblighi   e/o
limitazioni relativamente al trasferimento o alla  sottoscrizione  di
partecipazioni (5 ); 
    ii)  nell'ambito  del  dialogo  tra  l'impresa  vigilata   e   la
generalita' dei soci; 
    iii) in caso di esercizio congiunto da parte dei soci dei diritti
previsti dal TUB (art. 70, comma 7), dal TUF (artt. 126-bis,  127-ter
e 157) e dal codice civile (artt. 2367, comma 1, 2377, comma 3, 2388,
comma 4, 2393-bis, 2396, 2407, comma 3, 2408, comma 2, 2409, comma 1,
2409-decies, comma 1, 2409-quaterdecies, comma 1,  2409-noviesdecies,
2434-bis, 2476, commi 3 e 5, 2477, comma 3, 2479, comma 1,  2479-ter,
comma 4, 2487, comma 4, 2489, comma 2); 
  iv) laddove due o piu' soggetti si accordino in qualsiasi forma per
votare allo stesso modo su specifici punti all'ordine del  giorno  di
una  singola  assemblea  (6  ),  purche'  diversi  dalla  nomina  dei
componenti dell'organo con funzione di  gestione  o  dell'organo  con
funzione di supervisione strategica (7 ). 
 
__________ 
  (3 ) Questo indice  puo'  assumere  rilevanza  in  concreto  quando
l'impresa  vigilata  presenti   caratteristiche   di   concentrazione
dell'azionariato. 
  (4 ) Ai fini  della  sussistenza  di  un'azione  di  concerto,  non
rilevano di per se' la cooperazione tra partecipanti per la nomina di
uno o piu' componenti  in  rappresentanza  della  minoranza  ne'  gli
accordi per la presentazione di liste  per  l'elezione  degli  organi
sociali, sempre che  tali  liste  candidino  un  numero  di  soggetti
inferiore  alla  meta'  dei  componenti  da  eleggere  oppure   siano
programmaticamente preordinate all'elezione di  rappresentanti  della
minoranza. 
  (5 ) Vi rientrano, ad esempio, i patti che conferiscono diritti  di
prelazione o gradimento e le clausole di drag-along e di tag-along. 
  (6 ) A titolo esemplificativo, puo' trattarsi di accordi  tra  soci
per respingere proposte in materia di operazioni con parti  correlate
oppure  per  approvare  o   respingere   proposte   in   materia   di
remunerazione  degli  amministratori,  acquisizione  o  cessione   di
rapporti giuridici, aumento o  riduzione  di  capitale,  acquisto  di
azioni  proprie,  distribuzione  di  dividendi,  nomina,   revoca   o
remunerazione dei revisori  dei  conti,  bilancio  sociale,  politica
aziendale in tema di fattori  ambientali,  sociali  e  di  governance
(ESG) o di conformita' a  norme  o  codici  di  condotta  applicabili
all'impresa vigilata. 
  (7 ) E' fatto salvo quanto previsto dalla nota 4. 
 
3. Modifica e rinnovo degli accordi 
 
  L'obbligo di preventiva autorizzazione si applica anche al soggetto
che aderisce agli accordi  di  cui  al  paragrafo  1  in  un  momento
successivo a quello della loro conclusione, fermo restando  l'obbligo
di preventiva autorizzazione in capo a tutti gli aderenti all'accordo
qualora, per effetto dell'adesione del  soggetto,  si  verifichi  una
delle situazioni individuate nel Capo I, paragrafo 4. 
  In  caso  di  rinnovo  degli  accordi,  l'obbligo   di   preventiva
autorizzazione  non  si  applica  agli  aderenti   all'accordo   gia'
autorizzati ai sensi del paragrafo 1 (8 ). 
 
__________ 
  (8 ) Con riferimento ad accordi per la nomina dei componenti  degli
organi sociali ciclicamente stipulati  tra  gli  stessi  soggetti  in
occasione del rinnovo degli organi, nel caso degli accordi successivi
al primo gli aderenti non sono  soggetti  all'obbligo  di  preventiva
autorizzazione, salvo che siano venuti meno o si siano  modificati  i
presupposti o le condizioni in base ai quali e' stata  rilasciata  la
precedente autorizzazione o che, per  effetto  dell'incremento  della
partecipazione di uno o piu' aderenti agli accordi, si verifichi  una
delle situazioni individuate nel Capo I, paragrafo 4. Fermo  restando
quanto precede, qualora agli accordi successivi al  primo  aderiscano
anche soggetti ulteriori, l'obbligo di preventiva  autorizzazione  si
applica solo a questi ultimi. 
 
                               CAPO V 
 
ACQUISIZIONE  O  INCREMENTO  INVOLONTARIO   DI   UNA   PARTECIPAZIONE
                             QUALIFICATA 
 
1. Acquisizioni o incrementi involontari 
 
  Gli obblighi di autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di
una partecipazione qualificata in un'impresa  vigilata  si  applicano
anche nei casi in cui  un  soggetto  raggiunga  o  superi  le  soglie
autorizzative di cui al Capo I, paragrafo 4, a causa  di  eventi  che
non sono noti ne'  riconducibili  al  soggetto.  In  questi  casi  si
applica quanto  previsto  dalla  Parte  II,  Capo  I  ("Presentazione
dell'istanza di autorizzazione"). 
  Gli obblighi di autorizzazione non  si  applicano  se  il  soggetto
intende ridurre senza indugio la propria partecipazione al  di  sotto
della soglia autorizzativa raggiunta  o  superata  involontariamente,
fermo restando l'obbligo di  comunicazione  all'Autorita'  competente
previsto dalla Parte V. 
  Il  raggiungimento  o  il  superamento  involontario  delle  soglie
autorizzative puo' essere riconducibile, in  via  esemplificativa,  a
uno dei seguenti eventi: 
    - acquisto  diretto  o  indiretto  di  azioni  proprie  da  parte
dell'impresa vigilata; 
    -  operazioni  sul  capitale  non  proporzionali   (ad   esempio,
riduzione del capitale da attuarsi mediante riscatto o  riacquisto  e
successivo annullamento); 
    - esercizio del diritto di recesso da parte dei soci; 
    - acquisizione in via indiretta di una partecipazione qualificata
ai sensi del Capo III, paragrafo 3, per effetto  dell'acquisizione  o
dell'incremento  di  una  partecipazione   qualificata   nell'impresa
vigilata da parte di una societa' in  cui  il  soggetto  detiene  una
partecipazione senza averne il controllo (1 ); 
    - acquisizione di  una  partecipazione  qualificata  per  effetto
dell'aggregazione  delle  partecipazioni  indirette   in   un'impresa
vigilata acquisite o detenute per il tramite di uno o  piu'  soggetti
abilitati controllati che  acquisiscono  o  detengono  partecipazioni
nell'impresa vigilata nell'ambito della prestazione  dei  servizi  di
gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli. 
  Resta fermo che fino al rilascio  dell'autorizzazione  non  possono
essere esercitati i diritti di  voto  eccedenti  le  soglie  previste
dalle presenti disposizioni o, in caso di conseguimento del controllo
o della possibilita'  di  esercitare  un'influenza  notevole,  quelli
relativi all'intera partecipazione detenuta. 
 
__________ 
  (1 ) In  particolare,  puo'  aversi  raggiungimento  o  superamento
involontario  delle  soglie  autorizzative  in  caso  di  fusioni   o
scissioni cui prenda parte una societa' in cui  il  soggetto  detiene
una partecipazione senza averne il controllo, oppure nell'ipotesi  in
cui l'acquisizione in via indiretta di una partecipazione qualificata
ai sensi del Capo III, paragrafo 3, derivi dall'aggregazione  di  una
pluralita' di partecipazioni acquisite o detenute per il  tramite  di
societa' non controllate, che  hanno  diritti  di  voto  o  quote  di
capitale in un'impresa vigilata. 
 
                               CAPO VI 
 
         CASI DI ESENZIONE DAL CALCOLO DELLE PARTECIPAZIONI 
 
1. Casi di esenzione dal calcolo delle partecipazioni 
 
  Ai   fini   degli    obblighi    di    autorizzazione    preventiva
all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione  qualificata,
non si considerano le partecipazioni in un'impresa vigilata: 
    a)  acquisite  esclusivamente  al  fine  della  compensazione   e
liquidazione  delle  operazioni  aventi  ad   oggetto   le   predette
partecipazioni entro il ciclo di negoziazione; 
    b) detenute dalle controparti centrali, oggetto delle  operazioni
da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive (1 ), nei limiti
temporali richiesti per il completamento di dette procedure; 
    c)  detenute  nell'ambito  della  prestazione  del  servizio   di
custodia, purche' i diritti di voto inerenti  a  tali  partecipazioni
possano essere esercitati soltanto  secondo  istruzioni  fornite  per
iscritto o con mezzi elettronici dai soggetti cui spetta  il  diritto
di voto; 
    d) acquisite o cedute da parte di una banca o  di  un'impresa  di
investimento che agisce in qualita' di market maker in relazione agli
strumenti finanziari oggetto dell'attivita' di market making, purche'
la banca o l'impresa di investimento: 
      1. sia autorizzata a svolgere il servizio  di  negoziazione  in
conto proprio; 
      2. non intervenga  nella  gestione  dell'impresa  vigilata  ne'
eserciti su di essa alcuna influenza  al  fine  dell'acquisizione  di
tali partecipazioni o del sostegno del prezzo delle stesse; 
      3. sia in grado di identificare le partecipazioni  detenute  ai
fini dell'attivita' di market making - mediante modalita' che possano
essere oggetto di  verifica  da  parte  dell'Autorita'  competente  -
oppure mediante la detenzione  delle  stesse  in  un  apposito  conto
separato; 
    e)  detenute  da  una  banca  o  da  un'impresa  di  investimento
nell'ambito del  servizio  di  sottoscrizione  e/o  collocamento  con
assunzione a fermo oppure con assunzione di  garanzia  nei  confronti
dell'emittente, di cui all'articolo 1, comma 5, punto  c),  del  TUF,
purche': 
      1. i diritti di voto connessi  alla  partecipazione  non  siano
esercitati o altrimenti utilizzati  per  intervenire  nella  gestione
dell'impresa vigilata; 
      2.  dette   partecipazioni   siano   cedute   entro   un   anno
dall'acquisizione o dall'incremento; 
    f) detenute nel portafoglio di negoziazione (2 ) di una  banca  o
di un'impresa di investimento, purche': 
      1. i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute  nel
portafoglio di negoziazione non superino il 5% dei  diritti  di  voto
dell'impresa vigilata (3 ); e 
      2. la banca o l'impresa di investimento assicuri che i  diritti
inerenti alle partecipazioni detenute nel portafoglio di negoziazione
non siano esercitati o altrimenti utilizzati  per  intervenire  nella
gestione dell'impresa vigilata; 
    g) acquisite ai fini di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e delle relative  norme
tecniche di attuazione, purche' i diritti di  voto  inerenti  a  tali
partecipazioni non siano esercitati  ne'  altrimenti  utilizzati  per
intervenire nella gestione dell'impresa vigilata; 
    h) se l'impresa vigilata e' una banca, acquisite o ricevute dalle
banche centrali appartenenti al Sistema europeo delle Banche Centrali
(SEBC) nell'esercizio delle loro  funzioni  di  autorita'  monetarie,
comprese le partecipazioni sotto forma di pegno, di operazioni pronti
contro termine o contratti simili di liquidita' acquisite o  ricevute
a  fini  di  politica  monetaria  o  nell'ambito  di  un  sistema  di
pagamento. L'esenzione opera a condizione che le suddette  operazioni
siano di  breve  durata  e  che  i  diritti  di  voto  inerenti  alla
partecipazione non siano esercitati; 
    i) acquisite  in  via  temporanea  sulla  base  di  un  programma
negoziale predefinito, a condizione che il  candidato  acquirente  si
impegni a cedere le partecipazioni entro  7  giorni  (4  )  e  a  non
esercitare i diritti di voto e gli altri diritti  che  consentono  di
influire sull'impresa vigilata inerenti alle partecipazioni acquisite
in via temporanea. Il soggetto che acquisisce  le  partecipazioni  in
via temporanea  comunica  all'Autorita'  competente  l'intenzione  di
avvalersi dell'esenzione prima che abbia luogo l'acquisizione. 
 
__________ 
  (1  )  Per  procedure  esecutive  si  intendono  le  procedure   di
esecuzione coattiva disciplinate dai regolamenti  di  mercato  o  dei
sistemi di  garanzia,  oppure  definite  su  base  consensuale  dagli
operatori, aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni che non  sono
state  regolate  nei   termini   previsti   per   mancata   consegna,
rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante. 
  (2 ) La definizione di "portafoglio di negoziazione"  e'  contenuta
nell'articolo 4, paragrafo 1, punto (86), del CRR. 
  (3 ) Le modalita' di calcolo della percentuale sono quelle indicate
nel Capo II, paragrafo 1. 
  (4 ) Qualora il cessionario, per effetto  della  cessione,  diventi
titolare di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata,  il
soggetto che acquisisce le  partecipazioni  in  via  temporanea  puo'
avvalersi  dell'esenzione  solo  se  il  cessionario  abbia  ottenuto
l'autorizzazione    all'acquisizione    o    all'incremento     della
partecipazione qualificata. 
 
 
                              PARTE II 
 
                   PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE 
 
                               CAPO I 
 
            PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE 
 
1. Presentazione dell'istanza 
 
  L'istanza di autorizzazione e' presentata all'Autorita'  competente
prima  dell'acquisizione  o  dell'incremento   della   partecipazione
qualificata in un'impresa vigilata (1 ). 
  Il candidato  acquirente  parte  di  un  contratto  da  cui  derivi
l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificata (2  )
assicura che l'efficacia del  contratto,  se  stipulato  prima  della
conclusione del procedimento di autorizzazione, sia subordinata  alla
condizione sospensiva che l'autorizzazione sia ottenuta (3 ). (4 ) 
  In deroga a quanto precede, nei casi previsti dalla Parte I, Capo V
("Acquisizione  o  incremento  involontario  di  una   partecipazione
qualificata"), l'istanza di  autorizzazione  puo'  essere  presentata
successivamente   all'acquisizione   o    all'incremento    di    una
partecipazione   qualificata.   In   questi   casi,   l'istanza    di
autorizzazione e' presentata non appena  si  verifichi  l'evento  che
comporta   l'acquisizione   o   l'incremento    involontario    della
partecipazione qualificata o, se successivo, nel momento  in  cui  il
candidato acquirente ne viene a conoscenza. 
 
__________ 
  (1 )  Nei  casi  di  cui  alla  Parte  I,  Capo  IV,  l'istanza  di
autorizzazione e' presentata prima della conclusione dell'accordo per
l'esercizio concertato dei diritti relativi alle  partecipazioni  cui
l'accordo si riferisce. 
  (2 ) Sono ricompresi i patti aventi  per  oggetto  l'esercizio  del
diritto di voto nell'impresa vigilata o  aventi  per  oggetto  o  per
effetto  l'esercizio  anche  congiunto  di   un'influenza   dominante
sull'impresa vigilata (cfr. Parte I, Capo IV). 
  (3 ) In caso di  assenza  della  condizione  sospensiva,  viene  in
rilievo quanto previsto dall'articolo 24 del TUB e  dall'articolo  16
del TUF. 
  (4 ) In caso di cessione di beni o rapporti giuridici a un soggetto
terzo nell'ambito della  risoluzione,  resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 41 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 
 
1.1. Offerte pubbliche di acquisto e di scambio 
  In caso di offerta pubblica di acquisto o di scambio (OPA  o  OPS),
l'istanza di autorizzazione  e'  presentata  prima  della  promozione
dell'offerta, in tempo utile per lo svolgimento del  procedimento  di
autorizzazione secondo quanto previsto dal  Capo  II  della  presente
Parte. 
 
1.2. Strumenti finanziari soggetti a conversione in partecipazioni 
  Il soggetto che detiene strumenti finanziari di un'impresa vigilata
oggetto di conversione automatica in partecipazioni al verificarsi di
eventi relativi all'andamento dell'impresa stessa (es., riduzione del
coefficiente di capitale al di sotto di una  determinata  soglia)  e'
tenuto a presentare  istanza  di  autorizzazione  all'acquisizione  o
all'incremento di una  partecipazione  qualificata  in  quell'impresa
vigilata qualora, ad esito della conversione, si venga a  trovare  in
una delle situazioni individuate nella Parte I, Capo I, paragrafo  4.
L'istanza di autorizzazione e'  presentata  prima  che  si  verifichi
l'evento che  determina  la  conversione  o,  qualora  cio'  non  sia
possibile (5 ), immediatamente dopo la conversione. 
  Il soggetto che detiene strumenti finanziari che  attribuiscono  il
diritto di convertire tali strumenti in partecipazioni di  un'impresa
vigilata  oppure  di  sottoscrivere   o   acquistare   partecipazioni
dell'impresa stessa e' tenuto a presentare istanza di  autorizzazione
all'acquisizione o all'incremento di una  partecipazione  qualificata
in quell'impresa vigilata qualora, ad esito della conversione,  della
sottoscrizione o dell'acquisto, si  venga  a  trovare  in  una  delle
situazioni individuate nella Parte I, Capo I, paragrafo 4.  L'istanza
di autorizzazione e' presentata prima dell'esercizio del  diritto  di
conversione, sottoscrizione o acquisto. 
 
__________ 
  (5 ) Ad esempio, in caso  di  non  prevedibilita'  dell'evento  che
determina la conversione. 
 
1.3. Maggiorazione del diritto di voto 
  Qualora lo statuto dell'impresa vigilata preveda  la  maggiorazione
del diritto di voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF,  il
soggetto che ha ottenuto l'iscrizione nell'elenco previsto dal  comma
2  del  medesimo  articolo  e'  tenuto  a   presentare   istanza   di
autorizzazione   all'acquisizione    o    all'incremento    di    una
partecipazione qualificata nell'impresa vigilata se  ad  esito  della
maggiorazione del diritto di voto verra'  a  trovarsi  in  una  delle
situazioni individuate nella Parte I, Capo I, paragrafo 4.  L'istanza
di  autorizzazione  e'  presentata  prima  che  sia   conseguita   la
maggiorazione del diritto di voto, che avviene al termine del periodo
continuativo previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 1, del  TUF,
e comunque in tempo utile per  lo  svolgimento  del  procedimento  di
autorizzazione secondo quanto previsto dal  Capo  II  della  presente
Parte. 
 
1.4. Semplificazioni per la presentazione dell'istanza 
  Nel caso di partecipazioni  qualificate  acquisite  o  incrementate
indirettamente (cfr. Parte I, Capo III), l'istanza di  autorizzazione
puo' essere presentata dal soggetto posto  al  vertice  della  catena
partecipativa anche per conto: i) del candidato  acquirente  diretto;
ii) dei soggetti interposti tra il candidato acquirente  indiretto  e
il candidato acquirente diretto o il partecipante diretto. 
  Nel caso di azione di concerto (cfr. Parte I, Capo  IV),  l'istanza
di autorizzazione puo' essere presentata  da  uno  dei  soggetti  che
agiscono di concerto anche per conto degli altri. 
  Nei casi di  scissione  tra  titolarita'  delle  partecipazioni  ed
esercizio dei diritti di voto (cfr. Parte I, Capo  I,  paragrafo  5),
l'istanza di autorizzazione puo' essere  presentata  da  un  soggetto
anche per conto dell'altro o degli altri. 
 
2. Informazioni da allegare all'istanza di autorizzazione 
 
  Il candidato acquirente fornisce all'Autorita' competente tutti gli
elementi   necessari    a    consentire    un'adeguata    valutazione
dell'operazione. A questi fini, l'istanza di autorizzazione  contiene
le informazioni indicate nelle Disposizioni di vigilanza della  Banca
d'Italia in  materia  di  informazioni  e  documenti  da  trasmettere
nell'istanza di autorizzazione o, nel caso delle  SIM,  indicate  nel
Regolamento delegato (UE) 2017/1946. 
  Per agevolare  i  candidati  acquirenti  nell'individuazione  delle
informazioni da fornire al momento della presentazione  dell'istanza,
puo' essere opportuno che questi, soprattutto in caso  di  operazioni
atipiche o complesse, prendano contatto  con  l'Autorita'  competente
prima di presentare l'istanza (c.d. pre-notifica). 
 
                               CAPO II 
 
                AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
 
1. Comunicazione di avvio, termini e sospensione del procedimento 
 
  Entro  due  giorni  lavorativi  dalla  ricezione  dell'istanza   di
autorizzazione l'Autorita' competente invia al  candidato  acquirente
la comunicazione di avvio del procedimento.  Nella  comunicazione  e'
attestata l'avvenuta ricezione dell'istanza di autorizzazione e delle
informazioni richieste ed e' indicato il termine di  conclusione  del
procedimento. 
  Se l'istanza di autorizzazione e' irregolare  o  incompleta,  entro
due giorni lavorativi dalla sua ricezione l'Autorita'  competente  ne
da'  comunicazione  al  candidato  acquirente,  indicando  le   cause
dell'irregolarita' o dell'incompletezza e gli eventuali  documenti  o
informazioni  mancanti  (1  ).  Entro  due  giorni  lavorativi  dalla
ricezione  dell'istanza  regolarizzata  o   completata,   l'Autorita'
competente invia al candidato acquirente la  comunicazione  di  avvio
del procedimento. 
  Dopo l'avvio del procedimento, l'Autorita' competente puo' chiedere
al candidato acquirente informazioni integrative, qualora le  ritenga
necessarie ai fini della valutazione. 
  Il procedimento puo' essere sospeso,  non  oltre  il  cinquantesimo
giorno lavorativo dal suo  avvio,  per  una  sola  volta,  fino  alla
ricezione delle  informazioni  integrative  da  parte  del  candidato
acquirente. 
  Il termine massimo di sospensione e' di: i) 30 giorni lavorativi se
il candidato acquirente risiede in uno Stato terzo o e' soggetto alla
regolamentazione  di  uno  Stato  terzo  oppure  non  e'  una  banca,
un'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  come  definite
dall'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), del  d.lgs.  7  settembre
2005,  n.  209  (Codice  delle  assicurazioni  private),   una   SIM,
un'impresa di  investimento  dell'Unione  europea,  una  societa'  di
gestione del risparmio, una SICAV, una SICAF, un gestore di FIA o  un
OICVM autorizzato in un  altro  Stato  dell'Unione  europea;  ii)  20
giorni lavorativi negli altri casi. 
  Entro due giorni  lavorativi  dalla  ricezione  delle  informazioni
integrative oppure dalla scadenza del termine massimo di  sospensione
senza che queste informazioni siano pervenute, l'Autorita' competente
comunica per iscritto  al  candidato  acquirente  la  riapertura  dei
termini del procedimento. 
  Resta fermo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n.
285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima,  Titolo  I,  Capitolo  2,  per
l'ipotesi in cui il procedimento di cui alla presente Parte si svolga
contestualmente a uno dei procedimenti previsti dall'articolo  60-bis
del  TUB  aventi  a  oggetto  l'autorizzazione  di  una  societa'  di
partecipazione  finanziaria  o  di  una  societa'  di  partecipazione
finanziaria mista capogruppo ovvero l'esenzione dall'assunzione della
qualifica di capogruppo. 
  Nel corso del procedimento, l'Autorita' competente puo'  effettuare
approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o acquisire
pareri, anche non obbligatori, di altre amministrazioni  o  autorita'
nazionali ed estere. In tali  casi,  i  termini  di  conclusione  del
procedimento non sono sospesi. 
  La  valutazione  dell'acquisizione   o   dell'incremento   di   una
partecipazione qualificata forma oggetto di consultazione  preventiva
con le autorita' competenti dello Stato in cui ha sede  il  candidato
acquirente qualora quest'ultimo sia: 
    1.  una  banca,  un'impresa  di  assicurazione,   un'impresa   di
riassicurazione, un'impresa di investimento o un gestore  autorizzati
in un altro Stato membro o in un settore diverso  da  quello  cui  si
riferisce il progetto di acquisizione o di incremento; 
    2. l'impresa madre di una delle societa' del punto 1,  oppure  la
persona fisica o giuridica che le controlla. 
  La  valutazione  dell'acquisizione   o   dell'incremento   di   una
partecipazione qualificata  puo'  formare  oggetto  di  consultazione
preventiva con le autorita' competenti dello Stato in cui ha sede  il
candidato  acquirente,  qualora  quest'ultimo  sia  un  istituto   di
pagamento o un istituto di moneta elettronica autorizzato in un altro
Stato membro. 
  La consultazione con altre autorita' non e' motivo  di  sospensione
dei termini di conclusione del procedimento. 
 
__________ 
  (1 ) Nella comunicazione l'Autorita' competente puo' riservarsi  di
indicare  al  candidato  acquirente   gli   eventuali   documenti   o
informazioni  mancanti   con   una   successiva   comunicazione,   da
effettuarsi entro 10 giorni lavorativi. 
 
2. Conclusione del procedimento 
 
  Il provvedimento di autorizzazione o diniego e' rilasciato entro 60
giorni  lavorativi  dalla  data  della  comunicazione  di  avvio  del
procedimento  (2  ).  Il  mancato  rilascio  del   provvedimento   di
autorizzazione o diniego entro questo termine  equivale  al  rilascio
dell'autorizzazione ("silenzio assenso") (3 ).  Il  provvedimento  di
autorizzazione o di diniego, completo delle relative motivazioni,  e'
comunicato nei modi di legge al candidato acquirente entro due giorni
lavorativi dalla sua adozione e, in ogni caso, entro la scadenza  del
termine di conclusione del procedimento. 
  Il provvedimento di autorizzazione puo': 
    i)  fissare   un   termine   massimo   per   il   perfezionamento
dell'acquisizione o dell'incremento della partecipazione  qualificata
oggetto dell'istanza. Decorso il termine indicato  nel  provvedimento
di  autorizzazione  senza  il  perfezionamento  dell'acquisizione   o
dell'incremento della  partecipazione  qualificata,  l'autorizzazione
cessa di avere efficacia; 
    ii) prevedere determinati obblighi  o  condizioni  a  carico  del
candidato acquirente, eventualmente formalizzando  nel  provvedimento
specifiche  dichiarazioni  di  impegno   rilasciate   dal   candidato
acquirente (4 ). 
 
__________ 
  (2 ) In considerazione della  scansione  dei  tempi  e  delle  fasi
procedurali previste dalla disciplina europea, al procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione  all'acquisizione  o  all'incremento  di
partecipazioni qualificate in banche, SIM, SGR, SICAV e SICAF non  si
applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  (3 ) In caso di acquisizione o  incremento  di  una  partecipazione
qualificata ai sensi del TUF, l'Autorita' competente puo'  comunicare
che nulla osta all'operazione anche prima della scadenza del termine. 
  (4 ) In questo ambito possono  rilevare  dichiarazioni  di  impegno
relative, ad esempio, alla politica  di  distribuzione  di  dividendi
dell'impresa  vigilata  o  al  sostegno  finanziario  aggiuntivo  nei
confronti dell'impresa vigilata per lo sviluppo operativo e/o in caso
di problemi di liquidita' o adeguatezza patrimoniale. 
 
 
                              PARTE III 
 
      CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE 
 
1. Principi generali 
 
  Il provvedimento di autorizzazione  o  diniego  all'acquisizione  o
all'incremento  di  una  partecipazione  qualificata  in   un'impresa
vigilata e' rilasciato quando ricorrono condizioni atte  a  garantire
la gestione sana e prudente dell'impresa  vigilata.  A  questo  scopo
sono valutate la qualita' del candidato  acquirente  e  la  solidita'
finanziaria  del  progetto  di  acquisizione   o   incremento   della
partecipazione qualificata, sulla base dei seguenti criteri: 
    1) la  reputazione  del  candidato  acquirente,  intesa  come  il
possesso dei  requisiti  di  onorabilita'  e  la  sua  correttezza  e
competenza professionale (cfr. paragrafo 2.1); 
    2) il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' e
il rispetto dei criteri di  correttezza  e  competenza  da  parte  di
coloro che, in esito  all'operazione  di  acquisizione  o  incremento
della   partecipazione   qualificata,   svolgeranno    funzioni    di
amministrazione e direzione  nell'impresa  vigilata  (cfr.  paragrafo
2.2); 
    3) la solidita' finanziaria del candidato acquirente,  avendo  in
particolare riguardo al tipo di attivita' dell'impresa vigilata o del
gruppo cui essa eventualmente appartiene o  di  cui  entrera'  a  far
parte (cfr. paragrafo 2.3); 
    4) la capacita' dell'impresa  vigilata  o  del  gruppo  cui  essa
eventualmente appartiene di rispettare, a seguito  dell'acquisizione,
i requisiti prudenziali  e  le  disposizioni  di  vigilanza,  nonche'
l'idoneita' della struttura del gruppo  del  candidato  acquirente  a
consentire l'esercizio  di  una  vigilanza  efficace  e  uno  scambio
effettivo di informazioni (cfr. paragrafo 2.4); 
    5) l'assenza di un fondato sospetto che  sia  in  corso  o  abbia
avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio  di  proventi
di attivita'  illecite  o  di  finanziamento  del  terrorismo  o  che
l'operazione  di  acquisizione  o  incremento  della   partecipazione
qualificata possa aumentarne il rischio (cfr. paragrafo 2.5). 
  La valutazione e' condotta in capo a tutti  i  soggetti  a  cui  si
applicano gli obblighi di autorizzazione, identificati secondo quanto
descritto nella Parte I. 
  Fermo restando  quanto  previsto  dalla  disciplina  di  attuazione
dell'articolo 25 del TUB e dell'articolo 14 del TUF con riguardo alla
valutazione  dell'onorabilita'  e  della  correttezza  del  candidato
acquirente, la valutazione per  il  rilascio  dell'autorizzazione  e'
condotta secondo  il  principio  di  proporzionalita';  rilevano,  in
particolare,  la  natura  del  candidato  acquirente  (es.,  soggetto
vigilato o non vigilato; persona giuridica o fisica), l'entita' della
partecipazione (es., di controllo, minoritaria), la  durata  prevista
della sua detenzione, la tipologia di impresa vigilata  (es.,  banca,
gestore,  intermediario  finanziario,  IMEL)  e  il  ruolo  da   essa
ricoperto nell'eventuale gruppo di appartenenza  (es.,  capogruppo  o
societa' controllata) (1 ). 
  Con riferimento ai candidati acquirenti  indiretti  nell'ambito  di
una catena partecipativa che siano imprese vigilate,  la  valutazione
per   il   rilascio   dell'autorizzazione   puo'   essere    condotta
limitatamente al candidato  acquirente  indiretto  posto  al  vertice
della catena partecipativa e al candidato acquirente diretto. 
  Per i soggetti gia' autorizzati a detenere  in  via  indiretta  una
partecipazione qualificata nell'impresa vigilata che acquisiscono una
partecipazione diretta nella stessa impresa (2 ), la valutazione  per
il rilascio dell'autorizzazione e' condotta avendo  riguardo  solo  a
eventuali modifiche dei presupposti  e  delle  condizioni  alla  base
dell'autorizzazione gia' rilasciata. 
  Nel  caso  di  acquisizione  o  incremento  di  una  partecipazione
qualificata in SICAV o SICAF eterogestite, la valutazione e' condotta
sulla  base  dei  soli  criteri  di  cui  ai  numeri  1),  2),  4)  -
limitatamente alla capacita' dell'impresa vigilata o del  gruppo  cui
essa   eventualmente   appartiene   di    rispettare,    a    seguito
dell'acquisizione, i  requisiti  prudenziali  e  le  disposizioni  di
vigilanza - e 5). Di conseguenza, i candidati acquirenti sono  tenuti
a presentare  la  documentazione  pertinente  esclusivamente  a  tali
criteri. 
  Resta ferma la possibilita' dell'Autorita' competente di richiedere
ulteriori elementi informativi, laddove  questi  risultino  necessari
per disporre di un quadro completo dell'operazione di acquisizione  o
di incremento di una partecipazione qualificata. 
 
__________ 
  (1 ) In caso di azione di concerto, la valutazione per il  rilascio
dell'autorizzazione - qualora il numero  degli  aderenti  all'accordo
sia particolarmente elevato -  puo'  essere  limitata,  tenuto  conto
delle particolari circostanze del caso, agli  aderenti  in  grado  di
incidere in misura  determinante  sugli  assetti  di  potere  interni
all'accordo o sulle sue regole di funzionamento. 
  (2 ) Ad es., nei casi di  trasferimenti  infragruppo  di  cui  alla
Parte I, Capo I, paragrafo 6. 
 
1.1. Societa' fiduciarie 
  Con  riferimento  alle  partecipazioni  qualificate   in   societa'
fiduciarie di cui all'articolo  199,  comma  2,  del  TUF,  la  Banca
d'Italia, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia
di antiriciclaggio e di contrasto al  finanziamento  del  terrorismo,
valuta la  qualita'  del  candidato  acquirente,  tenendo  conto  del
probabile  grado   d'influenza   di   quest'ultimo   sulla   societa'
fiduciaria. 
  La valutazione e' condotta sulla base dei seguenti criteri: 
    a) la reputazione del candidato acquirente (3 ), ivi compreso  il
possesso dei requisiti di onorabilita' di  cui  all'articolo  25  del
TUB, la correttezza  e  la  competenza  professionale  del  candidato
acquirente; 
    b)  la  professionalita'  e  onorabilita'  e  la  correttezza   e
competenza professionale  di  coloro  che,  in  esito  alla  prevista
acquisizione, svolgeranno funzioni  di  amministrazione  e  direzione
nella societa' fiduciaria; 
    c) la  capacita'  della  societa'  fiduciaria  di  rispettare  le
disposizioni in materia antiriciclaggio; 
    d)  l'assenza  di  motivi  ragionevoli  per  sospettare  che,  in
relazione alla prevista acquisizione, sia  in  corso  o  abbia  avuto
luogo un'operazione o un tentativo  di  riciclaggio  di  proventi  di
attivita' illecite  o  di  finanziamento  del  terrorismo  o  che  la
prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio. 
  Il  candidato  acquirente  e'  quindi  tenuto   a   presentare   la
documentazione pertinente esclusivamente a tali criteri. 
 
__________ 
  (3 ) La reputazione  e'  valutata  con  particolare  riferimento  a
fattispecie rilevanti sotto il profilo antiriciclaggio. 
 
1.2. Societa' di investimento semplice 
  Con riferimento alle  partecipazioni  qualificate  in  societa'  di
investimento  semplice  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera
i-quater,   del   TUF   ("SiS"),   l'Autorita'   competente    valuta
esclusivamente il rispetto da  parte  del  candidato  acquirente  dei
requisiti di onorabilita'  previsti  dall'articolo  14  del  TUF.  Di
conseguenza, il  candidato  acquirente  e'  tenuto  a  presentare  la
documentazione pertinente esclusivamente a tali requisiti. 
 
2. Criteri per la valutazione della qualita' del candidato acquirente
e della solidita' finanziaria del progetto di acquisizione 
 
2.1. Reputazione del candidato acquirente 
  La  valutazione  della  reputazione  del  candidato  acquirente  e'
condotta sulla base della disciplina di attuazione degli articoli  25
del TUB e 14 del TUF (4 ). 
 
__________ 
  (4 ) L'Autorita' competente valuta ogni circostanza  rilevante  che
attiene alla correttezza del candidato acquirente nei comportamenti e
nelle relazioni d'affari tenendo conto, tra l'altro, delle situazioni
penalmente   rilevanti   che   non   rientrano   nella    valutazione
dell'onorabilita', di eventuali sanzioni amministrative, di rigetti o
revoche di autorizzazioni. 
 
2.2. Onorabilita',  correttezza,  professionalita'  e  competenza  di
coloro  che  svolgeranno  funzioni  di  amministrazione  e  direzione
nell'impresa vigilata 
  Il possesso di requisiti di onorabilita' e  professionalita'  e  il
rispetto di criteri di correttezza e competenza sono  valutati  sulla
base della disciplina di attuazione degli articoli 26 del  TUB  e  13
del  TUF,  in  capo  a  coloro  che,  in  esito  all'acquisizione   o
all'incremento della partecipazione qualificata, svolgeranno funzioni
di amministrazione e direzione nell'impresa vigilata, se noti. 
 
2.3. Solidita' finanziaria del candidato acquirente 
  La solidita' finanziaria del candidato acquirente e del progetto di
acquisizione  o  incremento  della  partecipazione   qualificata   e'
valutata avendo riguardo alla capacita' del candidato acquirente di: 
    a)  finanziare  il  progetto,  che  deve  essere   economicamente
sostenibile; 
    b) assicurare le risorse finanziarie necessarie per  il  regolare
esercizio dell'attivita' dell'impresa vigilata nel medio termine (per
un periodo di almeno tre anni); 
    c)  mantenere  in  un  prossimo  futuro  (di  norma,  tre   anni)
un'equilibrata struttura economico-patrimoniale e finanziaria  (5  ).
La medesima  valutazione  e'  compiuta  con  riferimento  anche  alla
struttura economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa vigilata. 
  A questi fini sono valutati, tra l'altro: 
    1.  la  situazione  economico-patrimoniale  e   finanziaria   del
candidato  acquirente  e  delle  societa'  da  questo   eventualmente
controllate, nonche' i  rapporti  di  indebitamento  complessivamente
intrattenuti dal candidato acquirente; 
    2. l'ammontare della partecipazione qualificata  da  acquisire  o
incrementare in rapporto  al  patrimonio  netto  e  al  totale  delle
attivita'   e   delle   passivita'   del   candidato   acquirente   e
dell'eventuale gruppo di appartenenza; 
    3. le fonti di finanziamento dell'acquisizione o dell'incremento.
Nel caso di finanziamento con indebitamento,  l'Autorita'  competente
valuta la sostenibilita' del  finanziamento,  le  eventuali  garanzie
rilasciate ai soggetti finanziatori e  i  riflessi  sulla  situazione
economico-finanziaria  del  candidato   acquirente   e   dell'impresa
vigilata  nella  quale  si  intende  acquisire  o   incrementare   la
partecipazione  qualificata,  anche  tenuto  conto  delle   eventuali
dichiarazioni di impegno del  candidato  acquirente  ai  sensi  della
Parte II, Capo II. Quando il  candidato  acquirente  e'  una  persona
giuridica, particolare riguardo viene prestato al patrimonio netto  e
al grado di liquidita' dell'attivo; 
    4. i  rapporti  di  natura  economica  in  essere  o  attesi  con
l'impresa vigilata. Assumono particolare  rilevanza:  i  rapporti  di
indebitamento e gli altri rapporti, anche di natura economica, che il
candidato acquirente e le societa'  da  questo  controllate  hanno  o
intendono stabilire con l'impresa vigilata in cui intendono acquisire
o incrementare la partecipazione qualificata e con le altre  societa'
appartenenti al gruppo  della  stessa,  anche  al  fine  di  valutare
l'eventuale sussistenza di  situazioni  di  confitto  d'interessi;  i
rapporti  in  essere  tra  il  candidato  acquirente  e  coloro   che
nell'impresa vigilata detengono partecipazioni qualificate o in  essa
ricoprono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. In caso
di candidato acquirente persona giuridica (e di societa'  controllate
dal candidato acquirente persona fisica) rilevano  anche  i  rapporti
tra l'impresa vigilata e  coloro  che  detengono  partecipazioni  nel
candidato acquirente  che,  a  tenore  delle  presenti  disposizioni,
sarebbero soggette ad autorizzazione, o che in esso svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo. 
  La valutazione e' condotta tenendo in considerazione: i)  l'entita'
della  partecipazione  qualificata  che  si   intende   acquisire   o
incrementare  in  relazione  alle  caratteristiche  della   struttura
proprietaria  dell'impresa  vigilata;  ii)  il  grado  di   influenza
esercitabile a  seguito  dell'acquisizione  o  dell'incremento  della
partecipazione qualificata;  iii)  la  natura,  le  dimensioni  e  la
complessita' dell'impresa vigilata, anche in relazione  alla  natura,
alle dimensioni e alla complessita' del candidato acquirente; iv)  la
finalita'  dell'acquisizione  (es.  investimento  strategico   o   di
portafoglio), tenuto anche conto  dell'entita'  della  partecipazione
qualificata  che  il  candidato  acquirente   intende   acquisire   o
incrementare rispetto al suo portafoglio complessivo; v)  l'orizzonte
temporale dell'acquisizione e l'intenzione del  candidato  acquirente
di incrementare ulteriormente o ridurre la partecipazione  nel  medio
termine  (di  norma,  tre  anni);  e  vi)  la  natura  del  candidato
acquirente  (impresa  vigilata;  altra  persona  giuridica;   persona
fisica) e dell'operazione di acquisizione (6 ). Nel caso  in  cui  il
candidato acquirente  intenda  acquisire  il  controllo  dell'impresa
vigilata, la solidita' finanziaria  e'  valutata  avendo  particolare
riguardo agli obiettivi finanziari prefissati,  avuto  riguardo  alla
strategia indicata nel piano industriale di cui alla Parte F, Sezione
II, delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia  in  materia
di informazioni  e  documenti  da  trasmettere  alla  Banca  d'Italia
nell'istanza di autorizzazione  all'acquisto  di  una  partecipazione
qualificata. 
  Nel  caso  in  cui  la  partecipazione  qualificata  in  un'impresa
vigilata e' acquisita o incrementata  da  un  gestore  attraverso  un
organismo  di  investimento  collettivo  del  risparmio  (OICR),   la
verifica  della  solidita'  finanziaria  e'  effettuata  in  capo   a
quest'ultimo, ad eccezione della valutazione  di  cui  al  precedente
punto 4, che  e'  effettuata  con  riferimento  sia  al  gestore  sia
all'organismo di investimento collettivo. 
  Qualora il candidato acquirente sia  una  societa'  fiduciaria,  la
solidita' finanziaria e' valutata con riferimento al solo fiduciante,
ad eccezione della valutazione di cui al precedente punto 4,  che  e'
effettuata con  riferimento  sia  al  fiduciante  sia  alla  societa'
fiduciaria. Qualora la partecipazione  qualificata  sia  acquisita  o
incrementata per il tramite di un trust, la solidita' finanziaria  e'
valutata con  riferimento  alla  situazione  patrimoniale  del  trust
stesso; la valutazione di cui al precedente punto 4 e' effettuata con
riferimento  al  trustee  e,  se   non   esentati   dall'obbligo   di
autorizzazione ai sensi della Parte I, Capo I, paragrafo 5, anche con
riferimento al disponente e ai beneficiari. 
  Nel caso di azione di concerto ai sensi della  Parte  I,  Capo  IV,
l'Autorita'  competente  valuta  la  solidita'  finanziaria  in  modo
unitario con riferimento all'insieme dei  soggetti  che  agiscono  di
concerto. 
 
__________ 
  (5  )  Ai  fini  di  questa  valutazione,  si  considera  anche  la
probabilita' che  il  candidato  acquirente  incorra  in  difficolta'
finanziarie durante il processo di  acquisizione  o  in  un  prossimo
futuro. 
  (6 ) Con riferimento alla natura  del  candidato  acquirente,  puo'
rilevare anche la circostanza che questi  sia  un  fondo  di  private
equity o un hedge fund. Con riferimento alla  natura  dell'operazione
di acquisizione, puo'  rilevare  la  circostanza  che  si  tratti  di
un'operazione: in cui il candidato acquirente  o  l'impresa  vigilata
hanno  una  struttura  di  gruppo  complessa;  transfrontaliera;  che
comporta  modifiche  rilevanti  al  piano  industriale   dell'impresa
vigilata  o  un  considerevole  ricorso  all'indebitamento   per   il
finanziamento dell'operazione. 
 
2.4.  Rispetto  dei  requisiti  prudenziali  da  parte   dell'impresa
vigilata 
  La valutazione del progetto di acquisizione o di incremento di  una
partecipazione qualificata e'  volta  a  verificare  che,  a  seguito
dell'acquisizione  o  dell'incremento,  anche  tenuto   conto   degli
obiettivi  e  delle  strategie  di  medio   termine   del   candidato
acquirente, non siano pregiudicati: 
    a) la capacita' dell'impresa vigilata di continuare a  rispettare
nel medio termine (indicativamente, per  un  periodo  di  almeno  tre
anni), a livello individuale e consolidato, le  disposizioni  che  ne
regolano l'attivita' e i requisiti prudenziali ad essa applicabili; 
    b) l'esercizio di una vigilanza efficace sull'impresa vigilata  e
sull'eventuale gruppo di appartenenza. 
  Nel  caso  in  cui  la  partecipazione  qualificata  in  un'impresa
vigilata e' acquisita o incrementata  da  un  gestore  attraverso  un
organismo  di  investimento  collettivo  del  risparmio  (OICR),   la
valutazione del rispetto dei  requisiti  prudenziali  viene  condotta
avendo  riguardo  anche  alle  strategie  e   alle   tempistiche   di
investimento e disinvestimento dell'OICR  e  alla  sua  capacita'  di
sostenere impegni finanziari ulteriori (7 ). 
  Se a seguito dell'acquisizione l'impresa vigilata entra a far parte
di un gruppo, la struttura di quest'ultimo e' valutata per verificare
che: i) non pregiudichi lo scambio di  informazioni  fra  le  diverse
autorita' eventualmente chiamate  alla  vigilanza  sul  gruppo  e  la
chiara ripartizione  delle  responsabilita'  fra  di  esse;  ii)  non
risulti di ostacolo allo  svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza;
iii)  sia  adeguata  alla  natura  e  alle  dimensioni  del   gruppo.
L'Autorita' competente valuta altresi'  la  capacita'  del  candidato
acquirente  di  garantire  che  l'impresa  vigilata   abbia   assetti
organizzativi adeguati nell'ambito del gruppo  (8  ).  Se  al  gruppo
appartengono societa' insediate  all'estero,  l'Autorita'  competente
valuta anche  che  la  loro  localizzazione  o  le  attivita'  svolte
all'estero siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione
di vigilanza. 
  Nel caso di acquisizione di partecipazioni  superiori  al  50%  del
capitale  o  dei  diritti  di  voto   o   che   comunque   comportano
l'acquisizione  del  controllo,  la  valutazione  del  rispetto   dei
requisiti prudenziali viene condotta anche attraverso  l'analisi  del
piano  industriale  indicato  nel  paragrafo  precedente  (9  ).   Se
l'acquisizione  comporta  la  costituzione  di  un  gruppo  bancario,
finanziario o di SIM, il piano industriale deve contenere anche  dati
concernenti la capacita'  di  rispettare,  nel  continuo,  le  regole
prudenziali   in   materia   di   adeguatezza   patrimoniale   e   di
concentrazione  dei  rischi  a  livello  individuale  e  consolidato,
nonche'   l'adeguatezza   dell'assetto   di    governo    societario,
organizzativo e dei controlli interni  e  l'integrazione  dei  flussi
informativi nell'ambito del gruppo. 
  Nel  caso  di  acquisizione  di   partecipazioni   che   comportano
l'influenza notevole oppure comprese tra il 20% e il 50% del capitale
o dei diritti di  voto  dell'impresa  vigilata,  la  valutazione  del
rispetto dei requisiti prudenziali viene  condotta  anche  attraverso
l'analisi del documento che descrive le finalita' e gli obiettivi nel
medio periodo con riferimento  alle  linee  di  sviluppo  strategiche
dell'impresa  vigilata,  di  cui  alla  Parte  F,  Sezione  I,  delle
Disposizioni  di  vigilanza  della  Banca  d'Italia  in  materia   di
informazioni  e  documenti  da  trasmettere   alla   Banca   d'Italia
nell'istanza di autorizzazione  all'acquisto  di  una  partecipazione
qualificata. 
 
__________ 
  (7 ) Ai fini di questa valutazione si considera, ad esempio, se  la
politica di  investimento  o  il  regolamento  dell'OICR  preveda  la
possibilita' di liquidazione anticipata di  attivita',  emissione  di
nuove quote o azioni e/o ricorso alla leva finanziaria. 
  (8 ) A questo fine, l'Autorita'  competente  valuta  che  l'impresa
vigilata e il gruppo  abbiano  dispositivi  di  governance  chiari  e
trasparenti e una struttura organizzativa adeguata. 
  (9 ) In questo ambito, l'analisi del piano industriale tiene conto,
tra l'altro, delle ipotesi su cui esso si fonda e del loro  grado  di
attendibilita'. 
 
2.5. Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 
  La valutazione sul rischio di riciclaggio e  di  finanziamento  del
terrorismo e' condotta tenendo conto almeno dei seguenti elementi: 
    -  il  profilo  economico  del  candidato  acquirente  e  la  sua
compatibilita' con l'acquisizione; 
    - la provenienza dei fondi che si  intendono  impiegare,  incluse
almeno le attivita' che hanno generato i fondi (anche con riferimento
ad attivita' economiche pregresse e alla loro successione nel  tempo)
e le modalita' utilizzate per il loro trasferimento. In  particolare,
i  fondi  per  l'acquisizione  devono  essere  trasferiti  attraverso
istituzioni finanziarie soggette alla supervisione di autorita' dello
Spazio  Economico  Europeo  (SEE)  o  di  Stati   terzi   considerati
equivalenti, avuto riguardo al  grado  di  conformita'  ed  effettiva
attuazione delle  raccomandazioni  del  Gruppo  d'Azione  Finanziaria
Internazionale   (GAFI).   Le   evidenze    documentali    presentate
dall'istante devono permettere di  ricostruire,  a  ritroso  e  senza
soluzione di continuita', la provenienza dei fondi da utilizzare  per
l'acquisizione, nonche' tutti i trasferimenti effettuati (10 ); 
    - l'eventuale utilizzo di  strutture  complesse  o  opache  o  la
difficolta' di identificare con certezza il soggetto al vertice della
catena partecipativa; 
    - l'impatto  dell'acquisizione  sul  piano  industriale  e  sulla
struttura organizzativa dell'impresa vigilata (11 ); 
    - ogni altra circostanza idonea a determinare il fondato sospetto
che il candidato acquirente sia o sia stato coinvolto in operazioni o
tentativi di riciclaggio o di  finanziamento  del  terrorismo  o  che
l'acquisizione accresca il rischio che tali operazioni vengano  poste
in essere (12 ). 
  La valutazione di cui al presente paragrafo e' effettuata anche con
riferimento ai soggetti con cui il candidato  acquirente  intrattiene
stretti  legami  personali  o  d'affari,  nonche'  al  suo   titolare
effettivo, come individuato ai sensi del d.lgs. 231/2007. 
  L'autorizzazione non puo' essere rilasciata  se  sulla  base  degli
elementi  informativi  a  disposizione   dell'Autorita'   competente,
indipendentemente dalla sussistenza  di  una  sentenza  di  condanna,
sussiste il fondato sospetto che il candidato acquirente  sia  o  sia
stato coinvolto  in  operazioni  o  tentativi  di  riciclaggio  o  di
finanziamento del terrorismo (13 ), o che l'acquisizione accresca  il
rischio che tali operazioni vengano poste in essere. 
  L'operazione accresce il rischio di riciclaggio o di  finanziamento
del terrorismo - e quindi l'autorizzazione non puo' essere rilasciata
- al ricorrere, tra le altre, di una delle seguenti circostanze: 
    a) il candidato  acquirente  o  altre  societa'  del  gruppo  cui
quest'ultimo appartiene risiedono o hanno la sede legale in uno Stato
considerato  ad  alto  rischio  dal   Gruppo   d'Azione   Finanziaria
Internazionale (GAFI) (c.d. "lista nera"); 
    b) il candidato  acquirente  o  altre  societa'  del  gruppo  cui
quest'ultimo appartiene intrattengono relazioni personali o  d'affari
rilevanti in uno degli Stati di cui alla lettera a). 
  Fermo  restando  quanto  precede,   ai   fini   della   valutazione
sull'accrescimento del rischio di riciclaggio o di finanziamento  del
terrorismo si considera, altresi', se il candidato acquirente o altre
societa' del gruppo cui quest'ultimo appartiene risiedono,  hanno  la
sede legale o intrattengono relazioni personali o d'affari  rilevanti
in uno  Stato  individuato  dalla  Commissione  europea  come  avente
carenze strategiche nel proprio regime nazionale di  prevenzione  del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo tali da porre  minacce
significative al sistema finanziario dell'Unione. 
 
__________ 
  (10 ) La mancanza di documentazione  relativa  a  somme  di  modico
importo  non  determina  di  norma   il   rigetto   dell'istanza   di
autorizzazione. 
  (11 )  A  questi  fini,  si  valuta,  tra  l'altro,  se  a  seguito
dell'acquisizione e' previsto  che  l'impresa  vigilata  avvii  nuove
attivita' o modifichi la propria clientela  di  riferimento  in  modo
tale  da  determinare  un  piu'  elevato  rischio  di  riciclaggio  o
finanziamento del terrorismo. 
  (12  )  A  questi   fini,   rilevano   ad   esempio:   la   mancata
contabilizzazione  di  trasferimenti  di  capitali;  lo   spostamento
transfrontaliero della  sede  dell'ente;  frequenti  modifiche  della
composizione degli organi sociali e/o dell'assetto proprietario. 
  (13 ) Il coinvolgimento del candidato acquirente  in  operazioni  o
tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo rileva  ai
fini della valutazione di cui al presente paragrafo anche laddove  le
operazioni  o  i  tentativi  non  siano  connessi  -  direttamente  o
indirettamente - con l'acquisizione  di  partecipazioni  nell'impresa
vigilata. 
 
3. Modalita' per la verifica dei  requisiti  di  onorabilita'  e  dei
criteri di correttezza e competenza 
 
  La  verifica  dei  requisiti  di  onorabilita'  e  dei  criteri  di
correttezza e competenza  e'  condotta  individualmente  su  tutti  i
candidati acquirenti. 
  Se il candidato acquirente e' una persona fisica,  la  verifica  di
questi requisiti e criteri e' effettuata  dall'Autorita'  competente.
Se il candidato acquirente e' una persona giuridica, la verifica  dei
requisiti e dei criteri e' effettuata in capo ai soggetti individuati
nella disciplina di attuazione degli articoli 25 del TUB e 14 del TUF
ed e' svolta  in  prima  istanza  dall'organo  di  appartenenza,  che
delibera senza il voto del soggetto cui  la  verifica  si  riferisce;
l'astensione deve risultare dal verbale. Se l'organo e'  monocratico,
la valutazione e' effettuata dall'organo di controllo  o  dall'organo
con funzioni equivalenti. Il possesso dei requisiti e dei criteri  da
parte  del  direttore  generale  viene  accertato  dal  consiglio  di
amministrazione (14 ). 
  L'organo preposto alla  valutazione  acquisisce  la  documentazione
indicata nelle Disposizioni di  vigilanza  della  Banca  d'Italia  in
materia  di  informazioni  e  documenti  da  trasmettere  alla  Banca
d'Italia  nell'istanza  di   autorizzazione   all'acquisto   di   una
partecipazione qualificata. Il verbale e' di tipo analitico e  indica
puntualmente i documenti ricevuti  e  come  ciascuno  di  essi  abbia
contribuito   alle   valutazioni   effettuate.   E'   rimessa    alla
responsabilita' del medesimo organo la valutazione della  completezza
probatoria dei documenti. 
  L'organo preposto alla valutazione invia copia  del  verbale  della
delibera all'Autorita' competente, fermi  restando  gli  obblighi  di
trasmissione della documentazione e delle informazioni indicate nelle
Disposizioni  di  vigilanza  della  Banca  d'Italia  in  materia   di
informazioni  e  documenti  da  trasmettere   alla   Banca   d'Italia
nell'istanza di autorizzazione  all'acquisto  di  una  partecipazione
qualificata. 
  Successivamente al rilascio  dell'autorizzazione,  qualora  cambino
uno o piu' soggetti in relazione ai quali  deve  essere  condotta  la
verifica dei requisiti di onorabilita' e dei criteri di correttezza e
competenza, una nuova verifica  e'  effettuata  dall'organo  preposto
alla valutazione entro trenta giorni dalla nomina. 
  La  verifica  dei  requisiti  e  dei   criteri   di   onorabilita',
correttezza e competenza in capo ai soggetti di  nazionalita'  estera
(persone fisiche ed  esponenti  aziendali  dei  partecipanti  persone
giuridiche)  e'  effettuata  sulla  base  di   una   valutazione   di
equivalenza sostanziale (15 ). Nel caso  di  soggetti  diversi  dalle
persone fisiche, si  applicano  le  disposizioni  sopra  indicate  in
ordine alla competenza dell'organo amministrativo  e  alle  modalita'
per la verifica di requisiti e criteri. 
 
__________ 
  (14 ) In caso di adozione del modello  dualistico,  la  valutazione
viene condotta dal consiglio di gestione. 
  (15 ) Con  riferimento  ai  candidati  acquirenti  di  nazionalita'
estera che svolgono attivita' bancaria e  finanziaria,  l'equivalenza
si applica anche con riferimento al sistema di vigilanza. 
 
 
                              PARTE IV 
 
           INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI AUTORIZZAZIONE 
 
1. Sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti 
 
  Secondo quanto stabilito dagli articoli 24 del TUB e 14  e  16  del
TUF, se l'autorizzazione non e' stata richiesta (1 ) o non  e'  stata
concessa (2 ), non possono essere esercitati i diritti di voto e  gli
altri diritti  che  consentono  di  influire  sull'impresa  vigilata,
inerenti alle partecipazioni che eccedono la soglia -  come  indicata
nella Parte I,  Capo  I,  paragrafo  4  -  relativamente  alle  quali
l'autorizzazione non e'  stata  richiesta  o  ottenuta.  In  caso  di
partecipazione  che  comporta  la  possibilita'  di   esercitare   il
controllo  o   l'influenza   notevole   sull'impresa   vigilata,   la
sospensione dei diritti di voto si estende all'intera partecipazione.
Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il  diritto
di  voto  sono  computate  ai  fini   della   regolare   costituzione
dell'assemblea. 
  Nel   caso   in   cui   nel   provvedimento    di    autorizzazione
all'acquisizione o all'incremento di  una  partecipazione  sia  stato
fissato un termine massimo per  il  perfezionamento  dell'operazione,
secondo quanto stabilito nella Parte II,  Capo  II,  l'esercizio  del
diritto di voto inerente alle partecipazioni acquisite o incrementate
oltre tale termine e' sospeso. 
  Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai  contratti  o
dalle clausole statutarie per i quali l'autorizzazione non sia  stata
richiesta o non sia stata ottenuta. 
  Il diritto di voto e' inoltre sospeso nei casi previsti dalla Parte
V, paragrafo 4 ("Omesse comunicazioni"). 
  Nel caso di azione di concerto (cfr. Parte  I,  Capo  IV),  qualora
l'autorizzazione non sia stata richiesta o non sia stata concessa, la
sospensione dei diritti di voto si applica proporzionalmente a  tutti
gli aderenti all'accordo. 
  La deliberazione o il diverso  atto  adottati  con  il  voto  o  il
contributo determinanti delle partecipazioni oggetto  di  sospensione
del  diritto  di  voto  sono  impugnabili  secondo  quanto   previsto
dall'articolo 24, comma 2, del TUB e dagli articoli 14, commi 6 e  7,
e 16, comma 3, del TUF. 
 
__________ 
  (1 ) Nel caso delle imprese vigilate cui si applicano gli  articoli
15 e ss. del TUF, per  richiesta  di  autorizzazione  si  intende  la
comunicazione preventiva di cui all'articolo 15 del TUF. 
  (2 ) Nel caso delle imprese vigilate cui si applicano gli  articoli
15 e ss. del TUF,  per  mancata  concessione  dell'autorizzazione  si
intende  il  divieto  della  proposta  acquisizione  o  del  proposto
incremento da parte dell'Autorita' competente o  il  mancato  decorso
del termine  entro  il  quale  l'Autorita'  competente  puo'  vietare
l'acquisizione o l'incremento. 
 
2. Obbligo di alienazione 
 
  Con riguardo alle imprese vigilate cui si applicano gli articoli 19
e ss. del TUB, le partecipazioni per le  quali  l'autorizzazione  non
sia stata richiesta o non sia stata concessa,  o  relativamente  alle
quali  sia  scaduto  il  termine   massimo   per   l'acquisizione   o
l'incremento   eventualmente    fissato    nel    provvedimento    di
autorizzazione, secondo quanto stabilito nella  Parte  II,  Capo  II,
devono   essere   alienate:   in   caso   di   mancata    concessione
dell'autorizzazione, nel termine di 120 giorni dalla ricezione  della
comunicazione del provvedimento di rigetto oppure nel diverso termine
stabilito dall'Autorita' competente; negli altri  casi,  nel  termine
stabilito dall'Autorita' competente. 
  Con riguardo alle imprese vigilate cui si applicano gli articoli 15
e ss. del TUF,  l'Autorita'  competente  puo'  imporre  l'obbligo  di
alienare,   entro   il   termine   dalla   medesima   stabilito,   le
partecipazioni per le quali non sia stata effettuata la comunicazione
prevista  dall'articolo  15  del  TUF,  sia  intervenuto  il  divieto
dell'Autorita' competente o relativamente alle quali sia  scaduto  il
termine   massimo   per   l'acquisizione   o    l'incremento    della
partecipazione  qualificata  eventualmente  fissato,  secondo  quanto
stabilito nella Parte II, Capo II. In ogni caso,  qualora  non  siano
soddisfatti i requisiti di onorabilita' o i criteri di correttezza  o
competenza  di  cui  all'articolo  14  del  TUF,  le   partecipazioni
eccedenti le soglie indicate nella Parte  I,  Capo  I,  paragrafo  4,
devono essere alienate entro 120 giorni oppure  nel  diverso  termine
stabilito dalla Banca d'Italia o dalla Consob. 
 
3.  Mancanza  sopravvenuta  o  modifica  dei  presupposti   e   delle
condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 
 
  Con riguardo alle imprese vigilate cui si applicano gli articoli 19
e ss. del TUB, l'Autorita' competente puo' in ogni momento sospendere
o   revocare,   con    provvedimento    motivato,    l'autorizzazione
all'acquisizione o  incremento  di  una  partecipazione  qualificata,
quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni  in
base ai quali l'autorizzazione e' stata rilasciata. 
  La sospensione e' disposta dall'Autorita' competente quando vengano
meno  uno  o  piu'  presupposti  o  condizioni  in  base   ai   quali
l'autorizzazione e' stata rilasciata, il cui ripristino sia possibile
in tempi brevi da parte del soggetto interessato. 
  Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale  i
presupposti o le condizioni venuti meno devono essere ripristinati ed
e' comunicato al partecipante, all'impresa vigilata e alla  eventuale
capogruppo di quest'ultima. Resta ferma la possibilita' di  concedere
- anche su istanza di parte - una proroga del termine sopra  indicato
per giustificati motivi. Decorsi i termini indicati nel provvedimento
di sospensione o nell'eventuale proroga senza che i presupposti o  le
condizioni venuti meno siano stati ripristinati, l'autorizzazione  e'
revocata. 
  La revoca dell'autorizzazione e' disposta qualora il ripristino dei
requisiti o delle condizioni in base  ai  quali  l'autorizzazione  e'
stata  rilasciata  non  sia  possibile  in  tempi  brevi  oppure  sia
impossibile (3 ). 
  Il provvedimento di revoca puo' essere adottato anche a seguito  di
quello di sospensione ed e' comunicato al  partecipante,  all'impresa
vigilata e alla sua eventuale capogruppo. 
  Nel caso di azione di concerto  (cfr.  Parte  I,  Capo  IV),  se  i
presupposti o le condizioni in  base  ai  quali  l'autorizzazione  e'
stata  rilasciata  vengono  meno  per  uno  solo   dei   partecipanti
all'accordo, il provvedimento di  sospensione  o  revoca  ha  effetto
anche nei confronti di tutti gli altri, salvo che il  concerto  venga
meno (4 ). 
  In caso di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, si  applica
quanto previsto dal paragrafo 1 in tema di sospensione dei diritti di
voto e degli altri diritti. In caso di revoca dell'autorizzazione, si
applica anche quanto previsto dal paragrafo 2 in tema di  obbligo  di
alienazione. 
  Con riguardo alle imprese vigilate cui si applicano gli articoli 15
e ss. del TUF, l'Autorita' competente puo',  ai  sensi  dell'articolo
16, comma 2, del TUF, sospendere il  diritto  di  voto  e  gli  altri
diritti che  consentono  di  influire  sull'impresa  vigilata,  anche
derivanti da un  contratto  o  da  una  clausola  statutaria,  quando
vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni sulla base
dei  quali  l'Autorita'  competente  ha  effettuato  la   valutazione
prevista dall'articolo 15, comma 2,  del  TUF.  In  questi  casi,  si
applica quanto previsto dal paragrafo 2 in  materia  di  obblighi  di
alienazione. 
 
__________ 
  (3 ) Tra i motivi di revoca rientrano, tra  l'altro:  comportamenti
ripetuti volti a eludere la normativa; la  violazione  degli  impegni
eventualmente assunti ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione;  la
comunicazione di informazioni non veritiere. 
  (4 ) Ad esempio, il provvedimento di sospensione o  revoca  non  ha
effetto nei confronti degli  altri  partecipanti  all'accordo  se  il
partecipante per il  quale  sono  venuti  meno  i  presupposti  o  le
condizioni in base ai  quali  l'autorizzazione  e'  stata  rilasciata
aliena la partecipazione, sempre che, a seguito dell'alienazione, sia
ancora garantito il rispetto dei presupposti o  delle  condizioni  in
base ai quali l'autorizzazione e' stata rilasciata. 
 
4. Accertamento delle situazioni di sospensione del diritto di voto 
 
  Il presidente dell'assemblea di un'impresa vigilata,  in  relazione
ai   suoi   compiti   di   verifica   della   regolare   costituzione
dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammette o non ammette
al voto i soggetti che, sulla base  delle  informazioni  disponibili,
risultino  possedere  partecipazioni  relativamente  alle  quali   e'
prevista un'autorizzazione ai sensi della Parte I, Capo I,  paragrafo
4, o una comunicazione ai sensi della Parte V. 
  Dal verbale assembleare risultano: 
    a)  la  dichiarazione  del  presidente   che   attesti   che   ai
partecipanti  all'assemblea  e'  stato  richiesto  di  far   presente
eventuali situazioni di sospensione del  diritto  di  voto  ai  sensi
della disciplina vigente; 
    b)  la  menzione  dei  riscontri  effettuati  sulla  base   delle
informazioni disponibili per l'ammissione al voto; 
    c) l'indicazione per le singole delibere: 
      - dei  nominativi  partecipanti  all'assemblea,  anche  tramite
soggetti delegati, e delle relative partecipazioni; 
      - dei voti favorevoli,  contrari,  nulli  e  astenuti,  con  la
specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto  contrario  o
che si siano astenuti, ad eccezione delle votazioni assunte, ai sensi
di statuto, a scrutinio segreto. 
  Le   imprese   vigilate   conservano,   per   ogni   delibera,   la
documentazione inerente alla  verifica  della  regolare  costituzione
dell'assemblea  e  alle  modalita'  di  formazione   della   volonta'
assembleare. 
 
 
                               PARTE V 
 
                            COMUNICAZIONI 
 
1.  Comunicazioni  riguardanti  l'acquisizione,  l'incremento  o   la
cessione di partecipazioni 
 
  Ai sensi degli articoli 20, commi 1 e 3, del TUB, e  15,  comma  3,
del TUF, i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente,  da
soli  o  di  concerto,  partecipazioni  in  imprese  vigilate  (1   )
comunicano all'Autorita' competente e all'impresa vigilata: 
    a) il perfezionamento delle operazioni  per  le  quali  e'  stata
ottenuta l'autorizzazione ai sensi della Parte II o la  decisione  di
non concludere l'operazione autorizzata; 
    b)  l'acquisizione  o  l'incremento  di  una  partecipazione  che
comporti il raggiungimento o il superamento della soglia del  3%  del
capitale o dei diritti di voto dell'impresa vigilata,  nonche'  delle
soglie eccedenti il 10% nella misura di multipli del 5%, fatte  salve
quelle per cui e' richiesta  un'autorizzazione  preventiva  ai  sensi
della Parte II; 
    c) il raggiungimento del 100% del capitale o dei diritti di  voto
dell'impresa vigilata; 
    d) la riduzione della partecipazione posseduta  al  di  sotto  di
ciascuna delle soglie fissate per gli obblighi di  autorizzazione  di
cui alla Parte II o di comunicazione  di  cui  alla  presente  Parte,
anche per effetto del venir meno di un'azione di concerto; 
    e)  l'alienazione  di  una  partecipazione  in  esecuzione  degli
obblighi previsti dalla Parte IV; 
    f) le modificazioni della catena partecipativa tramite  la  quale
sono possedute partecipazioni qualificate in un'impresa  vigilata  (2
). Nella comunicazione vanno indicati i soggetti  interposti  tra  il
dichiarante al vertice della catena partecipativa e il  soggetto  che
partecipa direttamente al capitale dell'impresa vigilata. 
  Alle comunicazioni previste dalla presente Parte, si  applicano  le
semplificazioni   relative   alla   presentazione   dell'istanza   di
autorizzazione previste dalla Parte II, Capo I, paragrafo 1.4. 
  Le comunicazioni, ad eccezione di quella di cui  alla  lettera  d),
sono effettuate entro 10 giorni  dal  verificarsi  delle  circostanze
indicate alle lettere a), b), c), e) o  f).  Nel  caso  di  riduzione
della partecipazione ai sensi della lettera d), i soggetti  ne  danno
preventiva comunicazione all'Autorita' competente (3 ). 
  Nel caso in cui le circostanze indicate alle lettere che  precedono
si verifichino a causa di eventi che non sono noti ne'  riconducibili
ai soggetti (4 ), le comunicazioni sono effettuate  entro  10  giorni
dal verificarsi dell'evento o, se successivo, dal momento  in  cui  i
soggetti ne vengono a conoscenza. 
  Nel caso di imprese vigilate di nuova costituzione la comunicazione
e' effettuata entro 10 giorni dalla data di iscrizione all'albo (5 ). 
  Le comunicazioni sono inviate all'Autorita' competente,  unitamente
ad una nota di trasmissione nella quale i partecipanti forniscono  le
seguenti informazioni: 
    - dati identificativi e principali recapiti del dichiarante; 
    - dati identificativi dell'impresa vigilata; 
    -  numero  di  partecipazioni  nell'impresa   vigilata   detenute
direttamente dal dichiarante e percentuale  rispetto  al  totale  del
capitale sociale; 
    - numero di diritti di voto attribuiti dalla  partecipazione  cui
la comunicazione si riferisce; 
    - partecipazioni nell'impresa  vigilata  detenute  indirettamente
per  il  tramite  di  societa'  controllate,  societa',   anche   non
controllate,  che  hanno  diritti  di  voto  o  quote   di   capitale
nell'impresa vigilata, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta
dalla catena partecipativa,  societa'  fiduciarie  o  per  interposta
persona e percentuale rispetto al totale del capitale sociale; 
    - dati identificativi  delle  societa'  interposte  nella  catena
partecipativa con indicazione dell'ammontare delle partecipazioni che
il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale  di
ciascuna  societa'  interposta,  nonche'  il  tipo  di  rapporto   di
controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa  e  i
soggetti interposti; 
    - nel caso di partecipazioni nell'impresa  vigilata  detenute  da
societa' fiduciarie  per  conto  di  altri  soggetti,  le  fiduciarie
riportano i dati identificativi delle persone per conto  delle  quali
possiedono partecipazioni di un'impresa vigilata, nonche'  il  numero
delle partecipazioni possedute; 
    - nel  caso  di  partecipazioni  nell'impresa  vigilata  detenute
mediante un trust, il  trustee  riporta  i  dati  identificativi  del
disponente e dei beneficiari  nonche'  il  numero  di  partecipazioni
possedute attraverso il trust. 
  Con riguardo alle operazioni  di  cessione  di  partecipazioni,  il
dichiarante comunica altresi': 
    - l'ammontare delle partecipazioni oggetto di cessione; 
    -   le   controparti   dell'operazione    di    cessione    delle
partecipazioni; 
    - i termini, le modalita' e la presumibile  data  di  conclusione
dell'operazione. 
  Il dichiarante puo' indicare ogni  ulteriore  dato  e  informazione
relativi all'operazione. Copia della comunicazione e' trasmessa anche
all'impresa vigilata. 
 
__________ 
  (1 ) Le partecipazioni sono calcolate secondo quanto previsto dalla
Parte I, Capi II, III e IV. 
  (2 ) Restano  fermi  i  casi  in  cui  le  modifiche  della  catena
partecipativa sono soggette ad autorizzazione. 
  (3 ) Se la riduzione e'  dovuta  al  venir  meno  di  un'azione  di
concerto,  la  comunicazione  e'  effettuata  entro  10  giorni   dal
verificarsi della circostanza. 
  (4 ) Ad es., al ricorrere di  uno  degli  eventi  richiamati  nella
Parte I, Capo V. 
  (5 ) In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo
di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale
si e' conclusa. Tale termine coincide per le societa' per azioni  con
l'iscrizione   nel   registro   delle    imprese    dell'attestazione
dell'avvenuta variazione. 
 
2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto 
 
  Ogni accordo - in qualsiasi forma concluso, compresi quelli  aventi
forma di associazione - che regola o da cui comunque  possa  derivare
l'esercizio concertato del diritto di  voto  in  un'impresa  vigilata
oppure in una societa' che la controlla e'  comunicato  all'Autorita'
competente  (6  ).  Restano  fermi   gli   obblighi   di   preventiva
autorizzazione nei casi indicati nella Parte I, Capo IV. 
  Lo scioglimento dell'accordo, nonche' ogni variazione nei contenuti
dello stesso o nei soggetti aderenti  sono  comunicati  all'Autorita'
competente dagli aderenti o da uno solo di essi per  conto  di  tutti
gli altri. 
  L'Autorita'  competente,  al  fine   di   verificare   l'osservanza
dell'obbligo  di  comunicazione,  puo'  richiedere  informazioni   ai
soggetti comunque interessati. 
  Le  comunicazioni  sono  inviate  all'Autorita'  competente   dagli
aderenti all'accordo (7 ) o dai  legali  rappresentanti  dell'impresa
vigilata  cui  l'accordo  si  riferisce  (o  della  societa'  che  la
controlla), entro cinque giorni dalla stipula e comunque almeno dieci
giorni lavorativi prima della data fissata per  l'assemblea.  Qualora
l'accordo non sia concluso in  forma  scritta,  la  comunicazione  e'
effettuata entro cinque giorni  dall'accertamento  delle  circostanze
che ne rivelano l'esistenza. 
  La  comunicazione  include  una  sintesi  del  contenuto  e   delle
finalita' dell'accordo e  ne  riporta,  in  allegato,  il  testo,  se
l'accordo e' concluso in forma scritta. Essa indica, inoltre: 
    - il  numero,  le  generalita'  e  i  principali  recapiti  degli
aderenti all'accordo, in via diretta o indiretta; 
    - la quota del capitale  o,  se  diversa,  dei  diritti  di  voto
oggetto dell'accordo oppure, nel caso di imprese vigilate  costituite
in forma cooperativa, il numero degli aderenti rispetto al totale dei
soci; 
    - la quota di capitale o dei diritti di voto oggetto dell'accordo
riferibile ai singoli aderenti e le ulteriori partecipazioni, dirette
o indirette, detenute  dagli  aderenti  e  non  oggetto  dell'accordo
stesso; 
    - l'ammontare delle partecipazioni, qualunque ne  sia  l'entita',
detenute - direttamente o indirettamente - da ciascuno degli aderenti
nei 12 mesi precedenti la  stipula  dell'accordo,  nonche'  qualunque
variazione di tali partecipazioni intervenuta nel medesimo periodo; 
    -  l'eventuale  esistenza  di  legami,  di   tipo   familiare   o
patrimoniale, tra gli aderenti all'accordo; 
    - le eventuali intese,  tra  uno  o  piu'  aderenti  all'accordo,
relative a future operazioni dell'impresa vigilata a cui l'accordo si
riferisce o delle sue controllate. In  particolare,  vanno  descritti
gli obiettivi dell'intesa e indicati i nominativi delle parti. 
  Con riguardo alle imprese vigilate cui si applicano gli articoli 19
e ss. del TUB, quando dall'accordo deriva una concertazione del  voto
tale  da  pregiudicare  la  sana  e  prudente  gestione  dell'impresa
vigilata o l'esercizio della vigilanza, l'Autorita'  competente  puo'
sospendere il diritto di voto degli aderenti all'accordo. A tal fine,
sono valutati in concreto i  riflessi  dell'accordo  sulle  politiche
gestionali  dell'impresa  vigilata,   avuto   anche   riguardo   alle
caratteristiche degli aderenti all'accordo. Particolare attenzione e'
riservata  agli  accordi  che   prevedono   la   creazione   di   una
organizzazione stabile alla quale viene attribuita la  competenza  ad
esprimersi, in via continuativa, sulle scelte gestionali dell'impresa
vigilata. 
 
__________ 
  (6 ) L'obbligo di comunicazione si riferisce anche agli accordi che
istituiscono obblighi di preventiva  consultazione  tra  due  o  piu'
soggetti per l'esercizio del diritto di voto nell'impresa vigilata. 
  (7 )  Tale  previsione  si  ritiene  soddisfatta  anche  quando  la
comunicazione e' inviata da uno solo dei partecipanti all'accordo, in
nome e per conto di tutti gli altri. 
 
3. Comunicazioni in caso di mancanza sopravvenuta o di  modifica  dei
presupposti e delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 
 
  I soggetti che hanno gia' ottenuto l'autorizzazione a detenere  una
partecipazione  qualificata  ai  sensi  della  Parte  II   comunicano
all'Autorita' competente gli atti e i fatti idonei a far venire  meno
o modificare i presupposti e le condizioni sulla base  dei  quali  e'
stata rilasciata l'autorizzazione, entro 10 giorni dal verificarsi di
questi atti o fatti oppure, se successivo,  dal  momento  in  cui  il
soggetto ne viene a conoscenza. 
  Tra gli atti e fatti idonei  a  far  venire  meno  o  modificare  i
presupposti e le condizioni sulla base dei quali ai soggetti e' stata
rilasciata l'autorizzazione rientrano, tra l'altro: 
    i) eventi che determinano  il  venir  meno  della  scissione  tra
titolarita' delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto  (8
); 
    ii) la modifica significativa degli assetti di potere interni  ai
patti di cui alla Parte I, Capo IV, paragrafo 2, o delle loro  regole
di  funzionamento,  indipendentemente  da  eventuali  modifiche  alla
composizione degli aderenti al patto; 
    iii)  situazioni  sopravvenute  che  incidono  sul  possesso  dei
requisiti e criteri di idoneita' da parte dei soggetti (9 ). 
  Le comunicazioni contengono almeno le seguenti informazioni: 
    - la descrizione dell'atto o del fatto idoneo a far venire meno o
modificare i presupposti e le condizioni  sulla  base  dei  quali  e'
stata rilasciata l'autorizzazione. 
    - una  valutazione  dell'impatto  dell'atto  o  del  fatto  sulla
capacita' del partecipante di continuare a soddisfare i presupposti e
le  condizioni   sulla   base   dei   quali   e'   stata   rilasciata
l'autorizzazione. 
 
__________ 
  (8 ) Si fa riferimento, ad esempio, al  caso  in  cui  il  titolare
della partecipazione riacquisti l'esercizio dei  diritti  di  voto  a
seguito del venir meno dell'interdizione o  dell'inabilitazione  o  a
seguito   dell'estinzione   del   pegno   o   dell'usufrutto    sulle
partecipazioni. 
  (9 ) Qualora il soggetto sia una persona giuridica,  le  situazioni
che incidono sul possesso dei requisiti e  criteri  di  idoneita'  da
parte dei soggetti individuati nella disciplina di  attuazione  degli
articoli 25 del TUB e 14  del  TUF  -  anche  se  diversi  da  quelli
valutati in sede di rilascio dell'autorizzazione  all'acquisizione  o
all'incremento della partecipazione  qualificata  -  sono  comunicate
all'Autorita' competente dall'organo di appartenenza, previa verifica
di tali situazioni nei modi descritti nella Parte III, paragrafo 3. 
 
4. Omesse comunicazioni 
 
  Con riguardo alle partecipazioni per le quali siano state omesse le
comunicazioni di cui alla presente Parte, i diritti  di  voto  e  gli
altri diritti che consentono di influire  sull'impresa  vigilata  non
possono essere esercitati nei casi previsti dall'articolo  24,  comma
1, del TUB e dall'articolo 16, comma 1, del TUF. 
 
 
                              PARTE VI 
 
                 ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE VIGILATE 
 
1. Informazioni ai soggetti interessati 
 
  Le imprese vigilate forniscono ogni utile informazione ai  soggetti
interessati, in particolare  in  occasione  di  operazioni  complesse
quali quelle di aumento del capitale. Esse provvedono a pubblicizzare
in forma idonea l'avvenuta variazione del numero e/o della  tipologia
delle partecipazioni che compongono il proprio capitale. 
 
2. Informativa sulla compagine sociale 
 
  Le imprese vigilate comunicano all'Autorita' competente, appena  ne
abbiano   conoscenza,   le   acquisizioni   o   le   cessioni   delle
partecipazioni di cui alla Parte I, Capo I, paragrafo 4. 
  Le imprese vigilate comunicano annualmente all'Autorita' competente
l'elenco dei soci che possiedono partecipazioni pari o  superiori  al
2% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio.  La
comunicazione specifica altresi' l'eventuale emissione  di  categorie
di azioni e diritti patrimoniali e amministrativi connessi a ciascuna
categoria,  di  strumenti  finanziari  partecipativi  e  dei  diritti
patrimoniali  e  amministrativi  da  essi  attribuiti,   nonche'   di
obbligazioni convertibili in azioni. 
  Nel caso in cui l'impresa vigilata sia costituita  nella  forma  di
una s.r.l., la comunicazione deve altresi' specificare l'attribuzione
e il contenuto  di  diritti  particolari  di  alcuni  soci  ai  sensi
dell'articolo 2468, comma 3, codice civile. 
  La  comunicazione  annuale  e'  effettuata  entro   trenta   giorni
dall'approvazione  del  bilancio,  secondo  le  "Istruzioni  per   la
segnalazione annuale della compagine sociale", disponibile  sul  sito
web della Banca d'Italia (1 ). 
  L'obbligo di comunicazione annuale non si applica  alle  banche  di
credito cooperativo,  ne'  ai  confidi  iscritti  nell'albo  previsto
dall'articolo 106 del TUB. 
 
__________ 
  (1 ) 
  https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/
rilevazioni-vigilanza/libro-soci/Istruzioni-segnalazione-compagine-so
ciale.pdf