(Linee guida-Linee guida)
LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  DEGLI  ENTI  DEL
  SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL BILANCIO  DI  ESERCIZIO  2021  (ai
  sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n.  266
  e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,
  convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213) 
 
    1. La Sezione delle autonomie approva annualmente le linee  guida
per la relazione del  collegio  sindacale  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale sul bilancio di esercizio,  in  conformita'  alle
disposizioni di cui all'art. 1, comma  3,  decreto-legge  10  ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2012, n. 213, che richiama  l'art.  1,  comma  170,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266. 
    In forza delle citate disposizioni, gli organi di revisione  sono
tenuti ad inviare alle Sezioni regionali di controllo  una  relazione
sul bilancio di esercizio, in conformita'  ai  criteri  unitariamente
definiti dalla Sezione delle autonomie, per consentire  le  verifiche
della magistratura  contabile  sull'equilibrio  economico-finanziario
degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, attraverso
l'esame  dei  principali  documenti  contabili  (bilancio  preventivo
economico annuale e bilancio di  esercizio,  ex  articoli  25  e  26,
decreto  legislativo  n.  118/2011),  con  specifico  riferimento  ai
vincoli   ed   alla   sostenibilita'   dell'indebitamento,    nonche'
all'assenza di irregolarita' suscettibili di incidere  negativamente,
anche in prospettiva, sull'equilibrio dinamico dei  bilanci  di  tali
enti. 
    L'accertamento,  da  parte  della  magistratura   contabile,   di
eventuali squilibri  economico-finanziari,  della  mancata  copertura
delle spese o della violazione delle norme finalizzate a garantire la
regolarita' della gestione finanziaria, determina l'obbligo, per  gli
enti  interessati,  di  adottare,   entro   i   termini   di   legge,
provvedimenti  idonei  a  rimuovere   le   irregolarita'   accertate,
ripristinando gli equilibri di bilancio. 
    Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174/2012,  la
mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi  o  l'inadeguatezza
degli stessi hanno l'effetto di precludere l'attuazione dei programmi
di spesa causativi  di  squilibri  finanziari.  L'applicazione  della
ricordata misura inibitoria, proprio per la capacita' di incidere  su
gestioni finalizzate alla  realizzazione  della  tutela  alla  salute
(cfr. deliberazione n. 13/SEZAUT/2014/INPR), deve conciliarsi  con  i
principi sanciti dall'art. 32 della  Costituzione,  la  cui  concreta
attuazione presuppone  l'effettuazione  della  spesa  necessaria  per
garantire l'erogazione di un servizio che sia espressione dei livelli
essenziali di assistenza  (cfr.  Corte  costituzionale,  sentenze  n.
275/2016, n. 169/2017, n. 62/2020, n.  157/2020).  Il  Giudice  delle
leggi  ha  osservato  che  la  determinazione,  il  finanziamento   e
l'erogazione  dei  LEA  compongono  un  sistema  articolato  «il  cui
equilibrio  deve  essere  assicurato  dalla  sinergica  coerenza  dei
comportamenti di tutti i soggetti  coinvolti  nella  sua  attuazione»
(cfr. Corte costituzionale, n. 62/2020 e n. 132/2021). 
    Nell'ambito di tale complesso quadro  ordinamentale,  in  cui  il
modello di governance della sanita' e' multilivello, le  linee  guida
in  esame  ed  il  correlato  questionario  intendono  assicurare  il
necessario coordinamento delle attivita'  di  controllo,  consentendo
alle Sezioni regionali della Corte dei conti ed  ai  singoli  collegi
sindacali di disporre di  uno  strumento  unitario  che  permetta  di
monitorare, in modo omogeneo, aspetti  particolarmente  significativi
della gestione degli enti sanitari. 
    Si tratta di un fondamentale modello di  verifiche,  fondato  sul
sinergico   raccordo   tra   controlli   interni   ed   esterni,   in
considerazione del rilevante ruolo svolto  dagli  enti  sanitari  nel
contrasto all'emergenza pandemica e  nell'ambito  dell'ammodernamento
del Servizio sanitario nazionale delineato dalla Missione 6  (Salute)
del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L' innovato paradigma di
assistenza e cura previsto dalle  due  componenti  della  missione  6
(prima componente:  «Reti  di  prossimita',  strutture  intermedie  e
telemedicina  per  l'assistenza  territoriale»;  seconda  componente:
«Innovazione,  ricerca  e  digitalizzazione  del  Servizio  sanitario
nazionale»)  intende,  tra   l'altro,   rimediare   alle   disparita'
territoriali nell'erogazione dei servizi, all'inadeguata integrazione
tra servizi ospedalieri e territoriali e si propone di  migliorare  i
tempi di attesa per le prestazioni di cura dei cittadini  (componente
1, missione 6). 
    Con riferimento allo sviluppo  dell'assistenza  territoriale  nel
Servizio sanitario nazionale, il recente decreto del  Ministro  della
salute 23 maggio 2022, n. 77, adottato ai sensi  dell'art.  1,  comma
274,  della  legge  n.  234/2021,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  ha  definito  in  modo  uniforme  per
l'intero   territorio   nazionale   degli    standard    qualitativi,
strutturali, tecnologici e  quantitativi  delle  strutture  sanitarie
dedicate all'assistenza territoriale, nel cui ambito le Regioni e  le
Province autonome dovranno  adottare  il  provvedimento  generale  di
programmazione  dell'assistenza   territoriale,   da   attuarsi,   in
concreto, da parte degli  enti  sanitari.  Sempre  nell'ambito  della
realizzazione della Missione 6, la disciplina  ministeriale  (decreto
Ministro della salute in data 5 aprile 2022,  recante  l'approvazione
dello schema di contratto istituzionale di sviluppo-CIS), ha previsto
che la Regione o la Provincia  autonoma,  quale  soggetto  attuatore,
possa esercitare il ruolo direttamente, ovvero «congiuntamente ed  in
solido con gli enti del servizio sanitario regionale  dalla  medesima
eventualmente delegati». 
    Occorre ribadire, infatti, che la  giurisprudenza  costituzionale
(si v., tra le tante, la gia' cit. Corte costituzionale  n.  62/2020)
ha  evidenziato  come  l'attuale  quadro  ordinamentale  delinei  una
«tutela multilivello» del diritto  alla  salute:  spetta  allo  Stato
(titolo  V,  art.  117,  comma  2,  lettera  m,  della  Costituzione)
determinare i livelli essenziali di  assistenza,  che  devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale,  e  vigilare  sulla  loro
effettiva  erogazione;  spetta,  invece,  alle  regioni,  nell'ambito
territoriale di  competenza,  organizzare  il  Servizio  sanitario  e
garantire le prestazioni e i servizi inclusi nei  livelli  essenziali
di assistenza - rispettando  standard  costituzionalmente  conformi -
attraverso gli enti del proprio Servizio sanitario regionale. 
    In tale prospettiva di stringente  realizzazione  delle  riforme,
attraverso la collaborazione fra  i  diversi  livelli  di  governo  e
amministrativi, le  presenti  linee  guida,  oltre  a  considerare  i
tradizionali aspetti di indagine ricompresi nella sfera di competenza
delle verifiche del collegio  sindacale,  modificano  l'approccio  ai
controlli sotto svariati profili,  confermando  nel  questionario  un
settore interamente dedicato  alle  sfide  dettate  dalla  perdurante
situazione   pandemica    («parte    terza»,    recante    «Normativa
emergenziale»),  in  continuita'  con  le  precedenti   linee   guida
(deliberazioni n. 18/SEZAUT/2020/INPR  e  n.  9/SEZAUT/2021/INPR),  e
prevedono un nuovo ambito di verifiche correlate all'attuazione degli
obiettivi e target del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  in
ambito sanitario («parte quinta», recante «PNRR»). 
    2. Il questionario e' stato, pertanto, suddiviso in cinque parti,
con un  campo  finale  per  eventuali  «annotazioni».  Le  principali
informazioni  richieste  riguardano,  nella  «parte  prima»,  recante
«Domande preliminari», le  verifiche  sulla  regolare  redazione  del
bilancio di esercizio 2021 (art. 26, decreto legislativo n. 118/2011)
e  del  bilancio  preventivo  economico  2022   (art.   25,   decreto
legislativo n.  118/2011),  sulla  corretta  tenuta  delle  scritture
contabili,  sul  rispetto  dell'equilibrio  economico  finanziario  e
patrimoniale,  sulle  eventuali   perdite   o   gravi   irregolarita'
riscontrate dal collegio sindacale, nonche' il  riscontro  effettuato
da parte dell'organo di revisione sulla congruita'  del  sistema  dei
controlli  interni.  Ai  compilatori  del  questionario  si   chiede,
altresi',  di  verificare  la  coerenza  tra  i  dati  del   bilancio
d'esercizio e quelli  del  modello  C.E.  (Conto  Economico),  quinta
comunicazione, inviato tramite il nuovo sistema informativo sanitario
(NSIS) al Ministero della salute, e del modello  C.E.  allegato  alla
nota integrativa. 
    La «parte seconda», recante «Conto economico» prevede  domande  e
prospetti riguardanti la situazione economica ed  approfondimenti  su
temi particolari, quali, ad esempio, quelli riguardanti le  verifiche
sul tetto della remunerazione delle funzioni non  tariffate,  nonche'
sul  suo  eventuale  superamento  per  i  maggiori  costi   correlati
all'emergenza da Covid-19. Alcuni quesiti insistono sulla  necessaria
tracciabilita'  dei  costi  imputabili   all'attivita'   intramoenia,
sull'eventuale esistenza di proroghe di contratti per  l'acquisto  di
beni e servizi, sul regolare acquisto  di  prestazioni  da  operatori
privati, sul valore della spesa farmaceutica, sul rispetto dei limiti
della spesa per il personale,  sull'esistenza  di  valide  misure  di
controllo  interno,  sull'appropriatezza   prescrittiva   in   ambito
ospedaliero e  territoriale,  nonche'  sulla  corretta  gestione  del
rischio sanitario (risk management). 
    La «parte  terza»,  recante  «Normativa  emergenziale»,  appunta,
nuovamente, l'attenzione sulla corretta contabilizzazione del  centro
di costo «Cov-20» da parte  degli  enti  sanitari  e,  nel  contempo,
prevede nuovi quesiti sul rafforzamento degli organici, attraverso le
misure straordinarie previste dall'art. 1, comma 5,  ultimo  periodo,
decreto-legge n. 34/2020, relativo al reclutamento  di  infermieri  a
decorrere dal 1° gennaio 2021. 
    Sono formulate, tra le altre,  richieste  di  informazioni  sulle
prestazioni programmate e non erogate nel corso degli anni 2020/2021,
nonche'  in  materia  di  riduzione  delle   liste   di   attesa   e,
segnatamente, sugli strumenti cui l'ente abbia fatto ricorso al  fine
di  recuperare   le   prestazioni   di   ricovero   ospedaliero,   di
specialistica ambulatoriale e di screening,  nonche'  sulla  corretta
applicazione  delle  maggiorazioni  tariffarie  per  le   prestazioni
sanitarie aggiuntive (art. 26, comma 1, decreto-legge n. 73/2021). 
    La «parte quarta» del questionario, recante «Stato patrimoniale»,
contiene vari approfondimenti attinenti alla  corretta  tenuta  degli
inventari, anche con riguardo ai  beni  trasferiti  dalla  Protezione
civile durante il periodo di  emergenza  pandemica;  seguono  quesiti
sulla regolare tenuta della contabilita' di magazzino, sulla corretta
gestione delle rimanenze, dei farmaci scaduti,  sulla  programmazione
delle scorte di magazzino, nonche' sulla valutazione  prudente  delle
passivita' potenziali. In tale ambito,  ampio  spazio  e'  dato  alla
tematica della  situazione  debitoria  dell'ente  sanitario,  con  la
richiesta di informazioni in ordine all'utilizzo delle  anticipazioni
di liquidita' al fine di far fronte ai pagamenti  dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture,  appalti
e obbligazioni per  prestazioni  professionali,  nonche'  a  obblighi
fiscali, contributivi  e  assicurativi.  Ai  compilatori  si  chiede,
altresi',  di  verificare  la  conformita'  dei  dati   dello   stato
patrimoniale  con  quelli  del  modello  S.P.  allegato   alla   nota
integrativa e di quello inviato al NSIS. Per quanto riguarda la parte
relativa alle partecipazioni, si chiede di riportare  l'elenco  degli
organismi partecipati dall'ente, la  quota  di  partecipazione  e  la
verifica della  coerenza  delle  informazioni  allegate  al  bilancio
d'esercizio  con  quelle  presenti   nella   banca   dati   del   MEF
-Dipartimento del Tesoro; 
    La  «parte  quinta»,  recante  «Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza-PNRR», contiene nuovi quesiti che mirano, preliminarmente,
a conoscere se l'ente sanitario sia stato individuato  come  soggetto
attuatore e, in tal caso, quali  programmi  d'investimento  abbia  in
essere  e  le  relative  fonti  di  finanziamento.  Occorre,  a   tal
proposito,  ricordare  che  la  Missione  6  del  PNRR  presenta  sue
specificita' attuative. Gli obiettivi principali  di  detta  Missione
riguardano il potenziamento della capacita' di prevenzione e cura del
Servizio  sanitario  nazionale a  beneficio  di  tutti  i  cittadini,
garantendo un accesso  equo  e  capillare  alle  cure  e  promuovendo
l'utilizzo di tecnologie innovative nella medicina. Il  miglioramento
delle prestazioni erogate sul territorio e' perseguito attraverso  il
potenziamento e la creazione  di  strutture  e  presidi  territoriali
(come le Case della  comunita'  e  gli  Ospedali  di  comunita'),  il
rafforzamento  dell'assistenza   domiciliare,   lo   sviluppo   della
telemedicina e l'assistenza remota  (con  l'attivazione  di  Centrali
operative territoriali), e una piu' efficace integrazione con tutti i
servizi socio-sanitari. A queste misure si affiancano progetti per il
rinnovamento  e  l'ammodernamento  del  parco  tecnologico  e   delle
attrezzatture per diagnosi e cura. 
    In   tale   contesto   assumono   un   rilievo    particolarmente
significativo i menzionati contratti istituzionali di sviluppo  (CIS)
sottoscritti da ogni regione e provincia autonoma  con  il  Ministero
della salute, ritenuti dal citato decreto 5 aprile 2022 «strumento di
attuazione  rafforzata  degli  interventi  finanziati  dal  PNRR   di
competenza  del  Ministero  della  salute».   All'interno   di   tali
contratti,   si   ricorda   la   facolta'   riconosciuta   ad    ogni
regione/provincia  autonoma  -   soggetti   attuatori   dei   singoli
interventi -  di  potersi  avvalere  dei  propri  enti  del  Servizio
sanitario  regionale  quali  soggetti  attuatori  esterni  per   dare
esecuzione agli interventi in base alla competenza  territoriale  dei
medesimi. Come esplicitato all'interno degli stessi CIS, infatti,  la
Regione/Provincia autonoma «direttamente ovvero congiuntamente ed  in
solido con gli enti del Servizio sanitario regionale  dalla  medesima
eventualmente delegati all'attuazione di specifici  interventi  [...]
garantisce il rispetto dell'obbligo di richiesta  e  indicazione  del
Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti  gli  atti  amministrativi  e
contabili» (art. 5, comma 1, decreto 5 aprile 2022): non mancano casi
in cui sono gli stessi enti del SSR a chiedere i CUP  per  i  singoli
interventi, curandone sotto la propria  responsabilita'  gli  aspetti
gestionali connessi e/o conseguenti  e  comunicando  detto  CUP  alla
Regione/Provincia autonoma. 
    A tale riguardo si  sottolinea  l'importanza  del  fatto  che  le
deleghe ai Soggetti attuatori esterni necessitano di  specifici  atti
negoziali    o    provvedimenti    amministrativi    emanati    dalla
regione/provincia autonoma in cui vengano precisate «le attivita'  da
realizzare  in  riferimento  a  quelle  indicate  nella   scheda   di
intervento approvata, i tempi, le modalita' e  i  reciproci  obblighi
relativi  all'attuazione  dell'intervento  in  questione,  verifiche,
monitoraggio e rendicontazione delle procedure e  spese  nonche'  dei
target e milestone, la modalita' di  trasferimento  delle  risorse  a
fronte delle spese sostenute, al fine di garantire  il  rispetto  dei
tempi, delle modalita' e degli obblighi relativi all'attuazione della
proposta in oggetto ferma rimanendo la  responsabilita'  congiunta  e
solidale che essa assume unitamente all'Ente delegato» (cfr. art.  5,
comma 2, Schema CIS, approvato con decreto 5 aprile 2022 cit.). 
    In relazione al ricordato ruolo svolto dagli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale nell'ambito dei progetti del Piano  nazionale  di
ripresa e Resilienza, vengono indagate le misure organizzative atte a
predisporre sistemi di governance efficaci per il conseguimento degli
obiettivi  nei  tempi  previsti  e  nel  rispetto  delle  regole  che
disciplinano le procedure nell'ambito del PNRR;  in  particolare,  se
sia stato individuato un responsabile dell'esecuzione  del  PNRR,  se
l'ente  abbia  previsto  il  reclutamento   di   personale   e/o   il
conferimento   di   incarichi    professionali    finalizzati    alla
realizzazione degli interventi, se i  sistemi  informativi  dell'ente
garantiscano la completa tracciabilita' delle operazioni  concernenti
l'utilizzo delle risorse del PNRR, se gli organi di controllo abbiano
adottato procedure specifiche, al  fine  di  prevenire  irregolarita'
contabili ed eventuali  frodi  nella  gestione  dei  fondi  collegati
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
    3. Resta ferma la facolta' delle Sezioni regionali di  controllo,
nell'ambito  delle  proprie  attivita',   di   effettuare   ulteriori
approfondimenti istruttori, ove ritenuti necessari  per  il  compiuto
esercizio delle funzioni ad esse attribuite. 
    Anche le Sezioni di controllo delle regioni a statuto speciale  e
delle due province autonome, nel rispetto  dei  regimi  di  autonomia
differenziata applicabili, sono chiamate a invitare alla compilazione
dei questionari, ai fini dell'alimentazione della  banca  dati  degli
enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a  livello
nazionale. Qualora la normativa di settore sia eventualmente  diversa
da  quella  nazionale,  citata  nel  questionario,  non  viene   meno
l'obbligo di compilazione, ed il collegio sindacale dovra'  precisare
la differente  disciplina  di  autonomia  speciale  applicata,  negli
appositi spazi riservati ai chiarimenti, dando evidenza degli effetti
prodotti dalla stessa in relazione ai profili di interesse richiamati
dal questionario. 
    4. Si elencano di seguito  gli  enti  sanitari  da  sottoporre  a
verifica, ferma restando la possibilita' per ogni  Sezione  regionale
di  controllo  della  Corte  dei  conti  di   individuare   ulteriori
strutture, sulla base della singola legislazione  regionale  e  della
concreta specificita' territoriale: 
      Aziende sanitarie locali; 
      Aziende socio-sanitarie territoriali; 
      Aziende sanitarie provinciali; 
      Aziende di tutela della salute; 
      Aziende ospedaliere; 
      Policlinici universitari; 
      Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 
      Agenzie regionali per l'emergenza sanitaria; 
      Gestioni sanitarie accentrate; 
      Aziende zero; 
      Ospedali classificati,  se  ritenuti  dalle  Sezioni  regionali
competenti  pienamente  equiparabili  agli  enti  sanitari   pubblici
regionali; 
      altri enti sanitari istituiti in ambito sanitario, in  aderenza
alle normative regionali, non compresi nell'elenco precedente. 
    5.  In  disparte  le  necessarie  innovazioni  del  questionario,
precedentemente evidenziate, e' stata perseguita la razionalizzazione
e  semplificazione   degli   oneri   informativi   a   carico   delle
amministrazioni e degli organi di controllo. A  tal  fine,  non  sono
state  richieste  informazioni  gia'  evincibili   da   banche   dati
pubbliche, quali, ad esempio, quelle concernenti i quadri relativi al
conto economico ed allo stato patrimoniale  disponibili  su  OpenBDAP
(https://openbdap.rgs.mef.gov.it)   o   riferibili    ad    eventuali
partecipazioni degli enti sanitari in altri organismi, trattandosi di
dati riscontrabili dalla banca dati Partecipazioni gestita dal MEF  -
Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it). 
    Nel ribadire l'importanza dei flussi informativi in BDAP e  nelle
altre  banche  dati  pubbliche  ai  fini  del  monitoraggio   e   del
coordinamento della finanza pubblica, si sottolinea come il  collegio
sindacale sia, comunque, tenuto a verificare  la  coerenza  dei  dati
presenti nella piattaforma Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro
e  in  OpenBDAP  con  quanto  risultante  dai   documenti   contabili
dall'ente, quanto meno a livello dei principali aggregati. 
    Al fine di fornire alla Sezioni regionali un quadro esaustivo, si
chiede  al  collegio  sindacale   di   trasmettere,   unitamente   al
questionario, anche la nota integrativa, la relazione sulla  gestione
e il parere del collegio sindacale reso sul bilancio d'esercizio. 
    Infine,  ai   compilatori   del   questionario   si   chiede   la
sottoscrizione di attestazioni finali,  distinte  a  seconda  che  la
relazione - questionario sia stata redatta  dal  collegio  sindacale,
per  gli  enti  dei  servizi  sanitari   regionali,   o   dal   terzo
certificatore per la Gestione  Sanitaria  Accentrata,  ove  istituita
(art. 22, comma 3, lettera d, decreto legislativo n. 118/2011), sulla
coerenza dei dati forniti con  le  evidenze  contabili  dell'ente  ed
anche  sull'eventuale  manifestazione  di  dissenso  all'interno  del
collegio sindacale. 
    Da quest'anno, il questionario allegato alle linee guida  per  la
relazione del collegio sindacale degli enti  del  Servizio  sanitario
nazionale emanate  dalla  Sezione  delle  autonomie  sara'  acquisito
attraverso la nuova piattaforma «Questionari SSN». 
    Per  procedere  alla  compilazione  della  relazione-questionario
l'Organo di revisione deve entrare nel sito della  Corte  dei  conti,
area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/  e  accedere
alla piattaforma dedicata al questionario «Questionari SSN»,  tramite
utenza SPID di 2° livello. Non sono ammesse differenti  modalita'  di
trasmissione. 
    Occorre, altresi', evidenziare  che,  per  esigenze  legate  allo
sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile  on-line
potra' mostrare talune  differenze  di  carattere  meramente  formale
rispetto  alla  versione  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale.  La
Sezione delle autonomie comunichera' la data dalla quale  sara'  resa
disponibile agli utenti la versione on-line.