Allegato A
LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE
DEI PREZZARI REGIONALI
27 giugno 2022
1. Premessa.
I prezzari regionali sono redatti ai sensi dell'art. 23, comma 7
del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti), il quale
prevede che gli stessi siano predisposti dalle regioni e dalle
province autonome territorialmente competenti, di concerto con le
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili (MIMS). Il presente documento contiene le Linee
guida per la determinazione dei prezzari, nel rispetto dell'autonomia
organizzativa di ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di
assicurarne «l'omogeneita' della formazione e dell'aggiornamento»,
come previsto dall'art. 29, comma 12 del decreto-legge n. 4/2022.
Per la redazione delle linee guida il MIMS ha inteso valorizzare
le buone pratiche gia' presenti sui diversi territori regionali e
cogliere l'opportunita' di utilizzare l'esperienza e la
professionalita' dei diversi soggetti coinvolti, in primo luogo
dell'ISTAT quale soggetto competente in materia di osservazione e
rilevazione di fenomeni economici. Le linee guida definiscono il
prezzario non come mero «listino dei prezzi», ma come strumento posto
a supporto dell'intera filiera degli appalti pubblici, al fine di
garantire la qualita' delle opere pubbliche, la sicurezza nei
cantieri e la congruita' del costo delle opere, tenendo conto delle
specificita' dei sistemi produttivi delle singole regioni (1) .
Per garantire la massima trasparenza e la funzione pubblica di
supporto i prezzari sono messi a disposizione a titolo gratuito sui
siti istituzionali - sito della regione o provincia autonoma
competente e MIMS tramite il Servizio contratti pubblici (SCP) -
insieme, ove possibile, alla descrizione analitica che porta alla
definizione del costo dell'opera da realizzare. Premesso che la
corretta definizione della composizione del costo di un'opera rientra
tra i compiti del progettista, la decisione di rendere evidente anche
il sistema della formazione di tale costo nasce dalla necessita' di
dare massima trasparenza all'intera metodologia utilizzata per
giungere al prezzo pubblicato e dalla volonta' di adottare criteri e
procedure omogenee in ogni fase di elaborazione del prezzario. Sempre
in ottica di garantire maggiore trasparenza, un migliore accesso alle
informazioni dei cittadini e la realizzazione di nuovi servizi e
prodotti, i prezzari regionali sono resi disponibili in formato open
data.
Al fine di assicurare l'omogeneita' della formazione e
dell'aggiornamento dei prezzari, le Linee guida contengono
indicazioni relative:
1) alla strutturazione e all'articolazione dei prezzari,
prevedendo anche l'utilizzo di definizioni comuni per garantire, nel
rispetto delle specificita' territoriali e merceologiche, una
maggiore fruibilita' e possibilita' di confronto dei prezzari
regionali;
2) alla costruzione di un sistema informativo da porre a
servizio del settore delle costruzioni in ambito nazionale, che
permetta il confronto e la fruibilita' dei contenuti dei prezzari in
termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento;
3) alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti
presso quali rilevare le informazioni e alle modalita' di
rilevazione;
4) alle tempistiche e alle modalita' per l'aggiornamento dei
prezzari in attuazione delle presenti linee guida e per la
progressiva pubblicazione dell'analisi;
5) ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le
regioni e le province autonome e il MIMS al fine di definire
istruzioni di dettaglio per l'omogeneizzazione dei prezzari e della
messa a sistema delle competenze comuni.
Istruzioni di dettaglio, in attuazione delle linee guida
contenute in questo documento, relative ai punti (1), (2), (3) e (4)
indicati sopra, sono demandati al tavolo di coordinamento (cfr.
sezione 6.1), composto da rappresentanti delle regioni, nell'ambito
della rete dei prezzari regionali, e del MIMS. Nelle more di tale
processo, i prezzari vigenti mantengono la loro efficacia e validita'
e l'aggiornamento straordinario previsto dall'art. 26 del
decreto-legge n. 50/2022 puo' essere effettuato con la metodologia e
le procedure previgenti.
Il resto del documento e' cosi' organizzato: la sezione 2
descrive una struttura-tipo dei contenuti del prezzario; la sezione 3
contiene la metodologia per la rilevazione dei prezzi; la sezione 4
definisce l'ambito di applicazione e i termini per la validita' dei
prezzari; la sezione 5 descrive in modo analitico la metodologia per
la definizione del costo di un'opera da realizzare; la sezione 6
prevede modalita' di collaborazione tra regioni, Ministero e attori
della filiera delle costruzioni che porti ad un maggior coordinamento
in materia di prezzari.
2. Struttura e contenuti del prezzario.
Il prezzario di riferimento e' codificato in termini di
lavorazioni e risorse.
Con il termine «lavorazioni» si intende il risultato di un
insieme di lavori necessari a realizzare un'opera che di per se'
esplichi una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio
e difesa ambientale.
Le lavorazioni sono classificate secondo «livelli successivi» e
la successione degli elementi che le compongono segue la struttura
del processo produttivo. A titolo indicativo, tali livelli possono
essere classificati in:
tipologia: individuazione di lavorazioni in ragione delle
proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche, prevalentemente
utilizzati per la costruzione di determinate opere;
capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della
classificazione delle attivita';
voce: classificazione subordinata al capitolo;
articolo: classificazione subordinata alla voce.
Con il termine «risorsa» si intende un elemento di costo che
costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un
servizio. Le risorse, a loro volta, possono essere articolate in:
famiglia: individuazione delle risorse umane, del prodotto e
attrezzature, in ragione delle opere e delle attivita' e, in
particolare:
risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attivita'
fisica o intellettuale dell'uomo (nella terminologia comune si
utilizza il termine manodopera);
attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni
strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti, ecc. (nella
terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti);
prodotto: risultato di un'attivita' produttiva dell'uomo,
tecnicamente ed economicamente definita; per estensione anche
eventuali materie prime impiegate direttamente nell'attivita'
produttiva delle costruzioni;
capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della
classificazione delle attivita';
voce: classificazione subordinata al capitolo;
articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento.
Al fine di applicare correttamente quanto contenuto nei prezzari
rivestono particolare importanza le norme generali dove si indicano
sia le norme di misurazione delle lavorazioni sia le indicazioni
sulle spese generali e i criteri di analisi da applicare, sia su
eventuali maggiorazioni da applicare in specifiche condizioni che
potrebbero scaturire da esigenze di particolari territori.
A titolo esemplificativo si riporta un possibile schema di
organizzazione del prezzario:
+----------------+--------------------------------------------------+
|Famiglia |RU - Risorse umane |
|risorse: |AT - Attrezzature |
| |PR - Prodotti |
+----------------+--------------------------------------------------+
| |01 - Nuove costruzioni edili02 - Ristrutturazioni |
| |edili |
|Tipologia opere:|03 - Restauri |
| |04 - Nuove costruzioni stradali |
| |05 - Opere marittime |
| |... |
+----------------+--------------------------------------------------+
Ai fini della realizzazione del sistema informativo di cui al
punto (2) delle premesse, i codici di transcodifica che metteranno in
relazione i contenuti dei prezzari regionali, saranno costruiti
mediante un codice alfanumerico, con funzioni identificative e di
ordinamento, articolato su piu' livelli e contenente un «prefisso»,
che indichi la regione o la provincia autonoma di appartenenza (come
riportato nella tavola sottostante) e un numero di due cifre che
indica l'anno a cui fanno riferimento i prezzi (22=2022; 23=2023;
24=2024; ecc.). Il prefisso deve anche prevedere la possibilita' di
identificare il prezzario e il suo eventuale aggiornamento
intervenuto in corso d'anno (cfr. sezione 6.1).
=====================================================================
| Territorio di | | Territorio di | |
| riferimento: | Sigla | riferimento: | Sigla |
+=========================+=========+======================+========+
|Abruzzo |ABR |Piemonte |PIE |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Basilicata |BAS |Puglia |PUG |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Calabria |CAL |Sardegna |SAR |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Campania |CAM |Sicilia |SIC |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Emilia-Romagna |EMR |Toscana |TOS |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Friuli-Venezia Giulia |FVG |Umbria |UMB |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Lazio |LAZ |Valle D'Aosta |VDA |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Liguria |LIG |Veneto |VEN |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Lombardia |LOM |Provincia di Trento |TRE |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Marche |MAR |Provincia di Bolzano |BOL |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Molise |MOL | | |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
Nei prezzari e' opportuno che, in modo progressivo, le voci di
elenco prezzi siano redatte anche secondo metodologie di codifica che
consentano una interazione diretta con i metodi e strumenti di
modellazione informativa (BIM).
La codifica potra' prevedere l'inserimento di una stringa di
testo che consenta, tramite una serie di tag, l'utilizzo e il
trasferimento, in modo automatico, sia delle voci di prezzo che dei
metadati associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione
digitale della progettazione.
La definizione e la costruzione del metodo e del sistema
informativo di transcodifica nonche' le indicazioni sul progressivo
adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e
strumenti di modellazione informativa (BIM) e' demandata al tavolo di
coordinamento (cfr. sezione 6.1).
3. I prezzi delle risorse e la metodologia di rilevazione.
Nell'ambito delle risorse rientrano, come descritto nella sezione
2, le risorse umane, le attrezzature e i prodotti. Di seguito si
riportano le procedure e i riferimenti per l'attribuzione del prezzo
di tali risorse che, fatta eccezione per le risorse umane, derivano
da una rilevazione dei costi di prodotti e attrezzature operata sul
territorio attraverso le metodologie riportate nella sezione 3.2.
3.1. Le risorse.
I costi delle risorse umane sono definite attraverso il costo del
lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e
delle differenti aree territoriali. In assenza del riferimento in
tabella, e' possibile riferirsi allo specifico contratto collettivo
applicabile. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il
costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo
del settore merceologico piu' vicino a quello preso in
considerazione. annualmente dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, e riportato in apposite tabelle.
Si fa presente che tale costo si riferisce a prestazioni
lavorative svolte in orario ordinario e, pertanto, non risultano
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Il costo delle attrezzature, definito tecnicamente «nolo», viene
determinato mediante una rilevazione operata seguendo le metodologie
riportate nella sezione 3.2. Si distingue in «nolo a freddo» e «nolo
a caldo» in funzione dei costi ricompresi in esso, secondo le
seguenti definizioni:
nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d'opera e/o
dell'attrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i
costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i
materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale
manutenzione e le assicurazioni R.C.;
nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per
il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti,
lubrificanti etc.), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C.
Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a
carico dell'operatore economico (inteso come il soggetto contraente
con la stazione appaltante).
I costi dei prodotti, determinati seguendo le metodologie
riportate nella sezione 3.2, riguardano la fornitura di prodotti
anche da costruzione conformi a quanto richiesto dalla normativa
tecnica vigente. Nel prezzo di riferimento dei prodotti si intendono
compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro
fornitura franco cantiere ed e' quindi comprensivo di tutti gli oneri
incluso il costo di trasporto.
3.2. La rilevazione dei costi dei prodotti e delle attrezzature.
La rilevazione dei costi e' l'attivita' attraverso la quale si
acquisiscono le informazioni e i dati relativi ai costi dei singoli
prodotti, e delle attrezzature. Tali dati vengono successivamente
elaborati al fine di ottenere un valore rappresentativo del prezzo
finale che si ottiene aggiungendo alla somma di tutti i costi il
valore delle spese generali e degli utili d'impresa. In relazione
alle specifiche tecniche dei prodotti e delle attrezzature, oggetto
di rilevazione e inserimento nel prezzario, si evidenzia la
necessita' che le stesse rispettino i requisiti e le limitazioni
previste in merito dalle vigenti norme, con particolare riferimento a
quanto disposto dall'art. 68 del Codice dei contratti.
La metodologia di rilevazione da utilizzare e', ove possibile,
quella «diretta», che prevede l'acquisizione dei dati e delle
informazioni direttamente dagli attori della filiera delle
costruzioni. La rilevazione va effettuata nel rispetto del segreto
statistico, attualmente tutelato, in particolare, dall'art. 9 del
decreto legislativo n. 322/1989, cosi' da garantire la circolazione
anonima dei dati tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nel
procedimento di approvazione del prezzario. Nell'ambito delle
procedure di rilevazione dei costi, in presenza di dati personali, si
richiama il rispetto delle norme di tutela inerenti da ultimo
disciplinato a livello europeo dal regolamento UE 2016/679 (GDPR -
General Data Protection Regulation), anche assicurando il rispetto
dei principi di necessita', pertinenza e non eccedenza, al fine di
limitare il trattamento a quei dati personali effettivamente
indispensabili rispetto agli obiettivi perseguiti.
L'attivita' di rilevazione deve consentire l'acquisizione, in
maniera affidabile, dei dati e delle informazioni minime atte a
costituire un riferimento rappresentativo del costo di un prodotto o
di un'attrezzatura. L'oggetto della rilevazione contiene:
una descrizione puntuale del prodotto o dell'attrezzatura
oggetto della rilevazione, comprensivo dei richiami a norme tecniche
o specifiche di prodotto ove applicabili, e delle informazioni utili
ad un'eventuale conversione in unita' di misura diverse;
il listino prezzi, ove presente, ufficiale e vigente nel
periodo di rilevazione, riportante esplicitamente l'articolo relativo
al prodotto o all'attrezzatura oggetto di rilevazione con il relativo
prezzo;
evidenze riguardanti la scontistica mediamente applicata
(rispetto al prezzo di listino vigente) al prodotto o
all'attrezzatura considerata nel periodo di rilevazione;
idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto
ai criteri ambientali minimi (CAM).
Per quanto concerne gli informatori selezionati nell'attivita' di
rilevazione e' necessario rispettare alcuni requisiti come i
seguenti:
la rilevazione deve essere diretta a operatori economici
selezionati (informatori) facenti parte della filiera del settore
delle costruzioni, dalla produzione alla filiera della
rivendita/magazzino;
gli informatori, distinti in base agli ambiti di operativita'
merceologica-territoriale e al diverso ruolo nella filiera degli
appalti, devono essere preferibilmente collocati e operativi sul
territorio regionale;
per ogni prodotto o attrezzatura per cui si effettua la
rilevazione si deve disporre, ove il mercato lo consenta, di un
numero congruo e rappresentativo di operatori.
In aggiunta a quanto sopra richiamato ogni regione o provincia
autonoma potra' attivare ulteriori azioni di controllo della qualita'
del dato fornito dagli informatori.
In merito alla procedura da seguire per la rilevazione dei costi,
di seguito si indica una serie di fasi atte a costituire
un'articolazione strutturata di passaggi finalizzati all'acquisizione
dei dati e delle informazioni necessarie:
1) selezione degli informatori, individuati secondo i requisiti
sopra elencati;
2) trasmissione della richiesta dei dati e delle informazioni
da fornire, nel rispetto del segreto statistico, del DGPR e del
codice dell'amministrazione digitale;
3) trattamento e verifica dei dati e delle informazioni
acquisiti;
4) rendicontazione dell'attivita'.
Con riferimento al periodo della rilevazione - nel rispetto della
previsione di un aggiornamento puntuale del prezzario entro il 31
dicembre dell'anno precedente alla sua validita' e tenuto conto delle
procedure di approvazione previste dalla norma nazionale e dai
singoli ordinamenti regionali - a esclusione delle specifiche
situazioni sotto richiamate - l'attivita' di acquisizione dei costi
dovrebbe svolgersi il piu' possibile a ridosso della parte finale
dell'anno e concludersi entro il 31 ottobre, al fine di disporre di
informazioni quanto piu' aggiornate possibile. Sono fatte salve le
tempistiche e le modalita' conseguenti ad un eventuale aggiornamento
intervenuto in corso d'anno, secondo quanto previsto nella sezione
6.1, ad esito del monitoraggio svolto dalle regioni e dalle province
autonome.
Al fine di favorire il monitoraggio dei costi di uno specifico
elenco di prodotti piu' rilevanti e di maggior impiego, la
Commissione infrastrutture, mobilita' e governo del territorio della
Conferenza delle regioni e delle province autonome si avvale di
ITACA.
Il monitoraggio di questi prodotti piu' rilevanti ha un duplice
obiettivo. Da un lato, quello di garantire un maggiore scambio
informativo tra le regioni, anche al fine di ridurre eventuali
difformita' nella modalita' di rilevazione e nei prezzi pubblicati.
Dall'altro lato, quello di permettere un monitoraggio infra-annuale
(e quindi piu' tempestivo) dell'evoluzione dei costi dei materiali,
in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei
costi dei prodotti e delle attrezzature.
A tali fine e' prevista la pubblicazione di una tabella
contenente tante righe quanti sono i prodotti e le attrezzature per
le quali e' svolta l'attivita' di monitoraggio e avente, invece, come
colonne:
la descrizione del prodotto o dell'attrezzatura;
l'unita' di misura;
il costo rilevato da ogni regione e provincia autonoma, al
netto delle spese generali (variabili dal 13% al 17%), dell'utile di
impresa (10%) e dell'IVA;
eventuali note.
Tale tabella permetterebbe di analizzare sia valori medi sia la
dispersione a livello territoriale per i prodotti considerati. La
disponibilita' di tale tabella per piu' periodi permetterebbe,
inoltre, di evidenziare le variazioni percentuali di ogni singola
voce rispetto al periodo precedente.
3.3. La determinazione dei prezzi di riferimento.
Successivamente alla fase di controllo dei dati e delle
informazioni acquisite, si procede alla determinazione del prezzo di
riferimento, che sara' soggetto ad approvazione, ai fini della sua
pubblicazione nel Prezzario. Il prezzo di riferimento viene
calcolato, a partire dai dati dalle informazioni acquisite,
attraverso metodologie analitiche ripercorribili. E' preferibile
utilizzare la media semplice come prezzo di riferimento; qualora i
dati raccolti siano caratterizzati da una elevata dispersione e/o
dalla presenza di valori anomali possono essere utilizzati indicatori
sintetici alternativi, quali l'utilizzo della mediana, della media
pesata (per la dimensione dell'informatore) e/o l'eliminazione dei
dati anomali.
Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'I.V.A.
4. Ambito oggettivo di applicazione e validita'.
Ai sensi dell'art. 23, comma 7 del Codice dei contratti i
prezzari, elaborati dalle regioni e dalle province autonome di
concerto con le articolazioni territoriali del MIMS, secondo quanto
previsto al comma 16, devono essere utilizzati ai fini della
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione
di un'opera. La concertazione tra ciascuna regione o provincia
autonoma, e la corrispondente articolazione territoriale del MIMS
avviene in sede di elaborazione del prezzario mediante la
partecipazione e l'espressione del parere, di rappresentanti del
provveditorato interregionale territorialmente competente nell'ambito
dei lavori svolti dagli organi/tavoli tecnici/commissioni all'uopo
costituiti dalle regioni o province autonome.
I prezzari cessano di avere validita' al 31 dicembre di ogni anno
e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:
1) nel caso di un progetto definitivo da porre a base di gara,
qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, si
potra' utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente al fine
della quantificazione del limite di spesa. Successivamente al 30
giugno si dovra' procedere alla revisione del progetto da porre a
base di gara utilizzando il prezzario vigente;
2) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara,
qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si dovra'
utilizzare l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale
precedente e qualora siano necessari «ulteriori prezzi», i medesimi
potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.
Per «approvazione intervenuta entro tale data» occorre intendere
la data di adozione dell'atto di approvazione del progetto posto a
base di gara, oppure la data della determina a contrarre.
E' opportuno procedere all'aggiornamento degli importi del
progetto qualora la pubblicazione del bando di gara o l'invio della
lettera d'invito avvenga con significativo ritardo rispetto alla data
in cui e' avvenuta l'approvazione del progetto e in un contesto in
cui i prezzi siano variati in misura marcata e tale da inficiare le
procedure d'appalto, al fine di garantire l'adeguatezza dei prezzi
nel momento in cui e' espletata la procedura di affidamento e la
successiva esecuzione dell'opera. Linee di indirizzo in tale
direzione potranno essere forniti dal tavolo di coordinamento (cfr.
sezione 6.1).
I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi
cosi' come dettagliatamente descritti e attengono a cantieri con
normale difficolta' di esecuzione. Pertanto, se non diversamente
indicato, essi non comprendono anche gli importi relativi a eventuali
opere connesse o complementari, indispensabili all'esecuzione delle
lavorazioni descritte. Tali ulteriori importi dovranno essere
determinati e computati separatamente.
Ferma restando, ove ammessa e autorizzata, la pubblicazione in
forme diverse del prezzario, la versione ufficiale e' esclusivamente
quella pubblicata nel BUR, sul sito della regione e della provincia
autonoma competente e del MIMS tramite SCP (Servizio contratti
pubblici).
5. La determinazione del prezzo a base di gara.
Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare e' calcolato
sulla base del computo metrico estimativo che comprende l'indicazione
delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi
unitari.
Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione e' ottenuto ricorrendo
alla descrizione analitica (la cosiddetta «analisi») delle attivita'
da fare, e attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con
le metodologie descritte nella sezione 3. Le analisi si riferiscono a
lavorazioni effettuate in condizioni di normale difficolta' di
esecuzione.
La descrizione analitica che porta alla definizione del costo
dell'opera da realizzare e' resa pubblica e consultabile, seguendo le
istruzioni definite dal tavolo di coordinamento (cfr. sezione 6.1).
5.1. La determinazione analitica del prezzo della singola
lavorazione.
Nel dettaglio, l'analisi del prezzo e' un procedimento attraverso
il quale e' possibile ottenere il valore di una lavorazione mediante
la definizione dei suoi componenti e delle incidenze necessarie per
la realizzazione dell'opera stessa, secondo la schematizzazione sotto
riportata:
1) costo primo diretto o costo tecnico (CT ) cosi' ripartito:
(a) costo per unita' di tempo del lavoro (RU);
(b) costo per unita' di misura di prodotti da costruzione
(PR);
(c) costo per unita' di tempo delle attrezzature (AT);
2) costo indiretto costituito da:
(d) spese generali (definite tra il 13% e il 17%) (SG);
3) costo figurativo (U):
(e) utili d'impresa pari al 10% (U).
Il prezzo viene determinato mediante le seguenti operazioni di
analisi:
applicando alle quantita' di prodotti, attrezzature e risorse
umane necessari per la realizzazione delle quantita' unitarie di ogni
voce, i rispettivi costi elementari;
aggiungendo la percentuale per spese generali;
aggiungendo una percentuale del 10% per l'utile dell'esecutore.
In definitiva il prezzo della lavorazione si ottiene, in
generale, considerando la seguente espressione:
Po = CT + SG + U
dove:
CT = (a) + (b) + (c);
SG = (0,13 ÷ 017) × CT ;
U = 0,10 × (CT + SG);
In definitiva il prezzo della lavorazione e' dato dalla seguente
relazione:
Po = (1,243 ÷ 1,287) × CT
E' necessario che all'interno dei prezzari per ogni prezzo
determinato sia indicata o consultabile la relativa analisi, ove
disponibile, attraverso un processo di pubblicazione graduale,
secondo le previsioni di cui al paragrafo 1.
Ove necessario, durante le fasi di gestione e aggiornamento dei
prezzari, si procedera' alla verifica quali-quantitativa delle
risorse impiegate, al fine di adeguare e mantenere aggiornate le
analisi alle tecnologie e alle normative piu' attuali. Nelle analisi
e' possibile, inoltre, evidenziare l'incidenza percentuale delle
risorse, con particolare riferimento alle risorse umane, e
l'incidenza degli oneri aziendali della sicurezza. L'incidenza di una
risorsa viene calcolata come il rapporto tra il costo complessivo
della medesima risorsa (risorsa umana, prodotti o attrezzature) e il
costo di riferimento della lavorazione.
Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'I.V.A.
5.2. Le spese generali.
Ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei contratti
pubblici), per «spese generali comprese nel prezzo dei lavori» e
percio' a carico dell'esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la
cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove
prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione
tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la
direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e
il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per
l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal
committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei
cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo
d'opera (cfr. parere Ministero delle infrastrutture n. 3292 del 3
agosto 2011);
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto
altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni,
capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta
del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o
dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino
al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e
l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura
da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per
risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;
l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle
opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del
decreto legislativo n. 81/2008, di cui e' indicata la quota di
incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti
previsti dall'art. 86, comma 3-bis del decreto legislativo n.
163/2006 e ai fini dell'art. 97, comma 5, lettera c) del decreto
legislativo n. 50/2016;
n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato
speciale di appalto.
Per comporre le nuove analisi dovranno essere utilizzate, per
quanto possibile, le risorse elementari previste nel prezzario. Resta
comunque nella facolta' del progettista la formulazione di prezzi
aggiuntivi, nel rispetto dei principi summenzionati, previa apposita
analisi prezzi, nei casi in cui il prezzario di riferimento non
contemplasse una lavorazione prevista in progetto.
5.3. Oneri aziendali della sicurezza soggetti a ribasso.
Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese
generali, ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010, sono ricomprese tutte le eventuali
predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto
strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione
delle singole categorie d'opera. In particolare, gli oneri aziendali
di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell'attivita' di
impresa, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 successive
modificazioni ed integrazioni, in quanto rappresentativi di un
obbligo ex lege di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del
datore di lavoro, sono compresi nell'ambito delle spese generali
riconosciute in ciascun articolo di prezzario e non direttamente
riconducibili alle voci di costo contemplate dall'allegato XV, punto
4, decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni. Tali oneri, come previsto all'art. 32, comma 4, del
succitato decreto del Presidente della Repubblica, essendo gia'
compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel
costo dell'opera, risultano una quota parte delle spese generali
stesse.
Si evidenzia la necessita' di una stretta collaborazione fra il
progettista dell'opera e il coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione al fine di provvedere ad individuare nel Piano di
sicurezza e coordinamento (PSC) quei costi della sicurezza non
compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, come
illustrato al paragrafo 5, cosi' come indicati al punto 4
dell'allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni, e da non assoggettare a ribasso.
5.4. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Con il termine di «costi della sicurezza» deve intendersi il
costo della sicurezza indicato nei sottoelencati documenti di
progetto:
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) (cfr. art. 100 e punto
4 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni);
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
(DUVRI);
stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto
(cfr. punto 4.1.2 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008
e successive modificazioni ed integrazioni).
Gli articoli contenuti nella tipologia «Sicurezza» (decreto
legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni),
se inseriti nei documenti progettuali sopra elencati, rappresentano
la quota di costo di un'opera da non assoggettare a ribasso d'asta
nelle offerte delle imprese. Nell'ambito del processo di adeguamento
del Prezzario regionale alle presenti linee guida, i relativi importi
comprenderanno unicamente la quota relativa alle spese generali (dal
13% al 17%). La quota di utile di impresa (10%) e' sempre esclusa in
quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per
legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla
logica concorrenziale di mercato.
Si sottolinea che i contenuti di tale tipologia, per quanto
indicativi delle possibili misure finalizzate alla sicurezza
cosiddetta «contrattuale», non possono essere ovviamente esaustivi di
tutte le potenziali previsioni progettuali e/o prescrizioni operative
in materia, essendo alcune di esse, qualora previste nel documento
progettuale specifico della sicurezza, direttamente stimabili
attraverso le voci di costo preesistenti nelle altre
tipologie/famiglie del prezzario. In tal caso qualora per la
definizione delle misure di sicurezza previste sia necessario
utilizzare ulteriori articoli presenti in tipologie diverse dalla
«sicurezza», si dovra' procedere ad un ricalcolo del prezzo
pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10%, per
omogeneita' con quanto operato con i prezzi della tipologia
«sicurezza». I costi cosi' stimati non saranno ribassabili e verranno
riconosciuti per le quantita' eseguite.
Analogamente, l'eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella
tipologia «sicurezza» per lavorazioni non finalizzate
specificatamente alla sicurezza, dovra' preventivamente prevedere
l'aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile
(coefficiente di moltiplicazione pari a 1,10) e i valori cosi'
stimati dovranno essere sottoposti a ribasso d'asta.
6. Organizzazione e attivita' di coordinamento.
Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, al fine di
consentire un efficace e organizzato sistema di formazione del
prezzario, le regioni si dotano di un modello organizzativo, da loro
presidiato e regolamentato secondo principi di semplificazione ed
efficientamento dell'azione amministrativa, che garantisca il
rispetto del principio di imparzialita' a cui deve ispirarsi la
pubblica amministrazione per l'approvazione di atti, quali il
prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati diversi e fra
loro potenzialmente confliggenti.
6.1. Il tavolo di coordinamento tra regioni e MIMS
E' costituito presso il MIMS un tavolo di coordinamento composto
da 5 rappresentanti delle regioni e delle province autonome,
individuati nell'ambito delle attivita' della rete dei prezzari, di
cui un rappresentante di ITACA, e di 5 rappresentanti del MIMS, con
le seguenti funzioni:
a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali al fine di
programmare l'attuazione progressiva delle presenti linee guida;
b) definizione aggiornata dei prodotti piu' rilevanti e delle
relative unita' di misura sui quali condividere l'attivita' di
monitoraggio;
c) condivisione dei risultati dell'attivita' di monitoraggio
sui costi dei prodotti piu' rilevanti, a seguito di specifica
rilevazione su base regionale;
d) definizione di criteri e modalita' per la eventuale
revisione anticipata dei prezzari - a fronte di variazioni
eccezionali di alcuni materiali piu' rilevanti - e per la
pubblicazione delle analisi;
e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e
all'articolazione del prezzario di cui al paragrafo 1, di contenuti e
risorse al fine di omogeneizzare e uniformare un significativo set di
voci comuni;
f) definizione e realizzazione del metodo e del sistema
informativo di transcodifica, classificazione e cooperazione
applicativa, che permetta la confrontabilita' dei prezzari, nonche'
le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una
interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione
informativa (BIM);
g) condivisione della metodologia di rilevazione, con
riferimento sia alle modalita' con cui viene individuata la platea
dei soggetti presso quali rilevare le informazioni sia alle modalita'
stesse di rilevazione;
Il tavolo di coordinamento e' costituito entro sessanta giorni
dalla pubblicazione delle presenti linee guida e operera' con
modalita' condivise tra le parti nel rispetto di un piano di
attivita' che tenga conto di tempi congrui rispetto alle priorita'
individuate.
6.2. Tavolo tecnico di consultazione.
E' costituito presso il MIMS un tavolo tecnico di consultazione
composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni
di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome, di cui un rappresentante
ITACA, un rappresentante di ANCI, un rappresentante dei
Provveditorati, un rappresentante delle Autorita' di sistema
portuale, un rappresentante dell'ENAC, un rappresentante dell'ISTAT,
un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di RFI, un
rappresentante di ANAS un rappresentante della rete delle professioni
tecniche, un rappresentante delle categorie sindacali e cinque
rappresentanti degli operatori economici.
Il tavolo tecnico ha i seguenti compiti:
attiva un confronto tra le parti al fine di fornire proposte
metodologiche funzionali al miglioramento e all'omogeneizzazione
dell'attivita' di rilevazione dei prezzi costi, del disegno di
campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati,
ecc.;
suggerire revisioni della lista dei materiali prodotti oggetto
di monitoraggio (cfr. sezione 6.1), in funzione dell'evoluzione del
processo produttivo e di variazioni della rilevanza di singoli
materiali.
Il tavolo di coordinamento (cfr. sezione 6.1) condivide con il
tavolo tecnico di consultazione i risultati dell'attivita' di
monitoraggio.
__________
(1) Il sistema di norme vigenti in materia, in primis con le
indicazioni sulle finalita' della progettazione di cui all'art.
23, comma 1 del Codice dei contratti e da ultimo con le «Linee
guida per la redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici
di lavori del PNRR e del PNC» redatte dal Consiglio superiore dei
lavori pubblici (luglio 2021) e dei Criteri minimi ambientali,
mettono come requisito fondamentale della progettazione il
contesto territoriale in cui l'opera pubblica e' inserita.