Allegato
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco».
Al disciplinare di produzione della DOC dei vini «Prosecco», come
da ultimo modificato con il decreto ministeriale 31 luglio 2020
richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche:
all'art. 4 - «Norme per la viticoltura», il seguente comma 3:
«3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi
di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i
vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono
ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e
la densita' minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a
2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o
quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata
in vigore del disciplinare di produzione approvato con decreto
ministeriale 17 luglio 2009, possono essere autorizzati alla
produzione della denominazione, a condizione che sia garantita con la
tradizionale potatura una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro.»,
e' sostituito con il seguente testo:
«3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi
di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i
vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono
ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e
la densita' minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a
2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o
quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata
in vigore del disciplinare di produzione approvato con decreto
ministeriale 17 luglio 2009, possono essere autorizzati alla
produzione della denominazione. Le operazioni di potatura, inoltre,
devono garantire una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro per
tutte le forme di allevamento ammesse.»;
all'art. 5 - «Norme per la vinificazione», dopo il comma 9, e'
inserito il seguente comma 10:
«10. Le tipologie "Prosecco" frizzante, "Prosecco" spumante e
"Prosecco" spumante rose' devono essere commercializzate dal
produttore a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello
della vendemmia. Tuttavia, anche nel periodo antecedente a tale data,
e' consentita la pratica enologica del taglio d'annata utilizzando il
prodotto ottenuto dall'ultima vendemmia disponibile, purche' tale
quota non superi la percentuale massima del 15%.
Inoltre, tenuto conto delle modalita' di elaborazione del
prodotto, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche
o di mercato, fermo restando che i vini sopra indicati abbiano
raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche
previste al successivo art. 6, le Regioni Veneto e Friuli-Venezia
Giulia, sentite le organizzazioni professionali di categoria, su
richiesta documentata del consorzio, possono con propri
provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, autorizzare, anche per singole tipologie,
l'immissione al consumo antecedentemente alla data sopra riportata e
comunque nel limite massimo di tre mesi rispetto alla data
medesima.»;
all'art. 7 - «Etichettatura», e' soppresso il seguente comma 9:
«9. La tipologia "Prosecco" spumante rose' deve essere
immessa al consumo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a
quello della vendemmia.».