Allegato Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco». Al disciplinare di produzione della DOC dei vini «Prosecco», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 31 luglio 2020 richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche: all'art. 4 - «Norme per la viticoltura», il seguente comma 3: «3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densita' minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 17 luglio 2009, possono essere autorizzati alla produzione della denominazione, a condizione che sia garantita con la tradizionale potatura una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro.», e' sostituito con il seguente testo: «3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densita' minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 17 luglio 2009, possono essere autorizzati alla produzione della denominazione. Le operazioni di potatura, inoltre, devono garantire una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro per tutte le forme di allevamento ammesse.»; all'art. 5 - «Norme per la vinificazione», dopo il comma 9, e' inserito il seguente comma 10: «10. Le tipologie "Prosecco" frizzante, "Prosecco" spumante e "Prosecco" spumante rose' devono essere commercializzate dal produttore a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Tuttavia, anche nel periodo antecedente a tale data, e' consentita la pratica enologica del taglio d'annata utilizzando il prodotto ottenuto dall'ultima vendemmia disponibile, purche' tale quota non superi la percentuale massima del 15%. Inoltre, tenuto conto delle modalita' di elaborazione del prodotto, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche o di mercato, fermo restando che i vini sopra indicati abbiano raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche previste al successivo art. 6, le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, sentite le organizzazioni professionali di categoria, su richiesta documentata del consorzio, possono con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, autorizzare, anche per singole tipologie, l'immissione al consumo antecedentemente alla data sopra riportata e comunque nel limite massimo di tre mesi rispetto alla data medesima.»; all'art. 7 - «Etichettatura», e' soppresso il seguente comma 9: «9. La tipologia "Prosecco" spumante rose' deve essere immessa al consumo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.».