(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di  produzione  della
      denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco». 
 
    Al disciplinare di produzione della DOC dei vini «Prosecco», come
da ultimo modificato con  il  decreto  ministeriale  31  luglio  2020
richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche: 
      all'art. 4 - «Norme per la viticoltura», il seguente comma 3: 
        «3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi
di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti
a non modificare le caratteristiche delle  uve  e  del  vino.  Per  i
vigneti piantati dopo l'approvazione del presente  disciplinare  sono
ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia  e
la densita' minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a
2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti  espansi  come  le  pergole  o
quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata
in vigore  del  disciplinare  di  produzione  approvato  con  decreto
ministeriale  17  luglio  2009,  possono  essere   autorizzati   alla
produzione della denominazione, a condizione che sia garantita con la
tradizionale potatura una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro.», 
    e' sostituito con il seguente testo: 
      «3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi
di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti
a non modificare le caratteristiche delle  uve  e  del  vino.  Per  i
vigneti piantati dopo l'approvazione del presente  disciplinare  sono
ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia  e
la densita' minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a
2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti  espansi  come  le  pergole  o
quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata
in vigore  del  disciplinare  di  produzione  approvato  con  decreto
ministeriale  17  luglio  2009,  possono  essere   autorizzati   alla
produzione della denominazione. Le operazioni di  potatura,  inoltre,
devono garantire una carica massima di 80.000  gemme  ad  ettaro  per
tutte le forme di allevamento ammesse.»; 
      all'art. 5 - «Norme per la vinificazione», dopo il comma 9,  e'
inserito il seguente comma 10: 
        «10. Le tipologie "Prosecco" frizzante, "Prosecco" spumante e
"Prosecco"  spumante  rose'  devono   essere   commercializzate   dal
produttore a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a  quello
della vendemmia. Tuttavia, anche nel periodo antecedente a tale data,
e' consentita la pratica enologica del taglio d'annata utilizzando il
prodotto ottenuto dall'ultima  vendemmia  disponibile,  purche'  tale
quota non superi la percentuale massima del 15%. 
        Inoltre, tenuto conto delle  modalita'  di  elaborazione  del
prodotto, qualora si verificassero particolari condizioni  climatiche
o di mercato, fermo  restando  che  i  vini  sopra  indicati  abbiano
raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche
previste al successivo art. 6, le  Regioni  Veneto  e  Friuli-Venezia
Giulia, sentite le  organizzazioni  professionali  di  categoria,  su
richiesta   documentata   del   consorzio,   possono    con    propri
provvedimenti,  da  adottare  di   concerto   con   univoci   criteri
tecnico-amministrativi, autorizzare,  anche  per  singole  tipologie,
l'immissione al consumo antecedentemente alla data sopra riportata  e
comunque  nel  limite  massimo  di  tre  mesi  rispetto   alla   data
medesima.»; 
      all'art. 7 - «Etichettatura», e' soppresso il seguente comma 9: 
        «9.  La  tipologia  "Prosecco"  spumante  rose'  deve  essere
immessa al consumo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a
quello della vendemmia.».