Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» ai sensi dell'art. 53, punto 4 del Reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 e modificato l'art. 4 nella parte relativa all'alimentazione del bestiame come di seguito riportato: ===================================================================== | Testo in vigore | Testo modificato | +=================================+=================================+ |Art. 4. |Art. 4. | |... «L'alimentazione degli |... «L'alimentazione degli | |ovi-caprini e' ottenuta dal |ovi-caprini e' ottenuta | |pascolamento degli animali nel |dall'utilizzo di foraggi verdi | |periodo compreso fra il 1° marzo |e/o conservati e granella di | |ed il 30 novembre e dall'utilizzo|cereali, cereali, leguminose, | |di foraggi verdi e/o conservati e|oleose e loro trasformazioni. | |granella di cereali, cereali, |Gli appezzamenti di prato, | |leguminose, oleose e loro |prato-pascolo e bosco devono | |trasformazioni. |essere iscritti in un elenco | |Gli appezzamenti di prato, |tenuto dall'Organismo di | |prato-pascolo e bosco devono |controllo. | |essere iscritti in un elenco |L'alimentazione delle vacche e' | |tenuto dall'Organismo di |costituita dal pascolamento e da | |controllo. |foraggi verdi e/o conservati e | |L'alimentazione delle vacche e' |granella di cereali, leguminose, | |costituita dal pascolamento e da |oleose e loro trasformazioni. | |foraggi verdi e/o conservati e |L'alimentazione di tutti gli | |granella di cereali, leguminose, |animali deve provenire dalla zona| |oleose e loro trasformazioni. |di produzione per una quota | |L'alimentazione di tutti gli |percentuale superiore al 80%. E' | |animali deve provenire dalla zona|vietato l'uso di insilati di mais| |di produzione per una quota |e di foraggio.» ... | |percentuale superiore al 80%. E' | | |vietato l'uso di insilati di mais| | |e di foraggio.» ... | | +---------------------------------+---------------------------------+ La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Robiola di Roccaverano» e' temporanea, ha validita' dal 1° marzo sino al 30 novembre 2022, cosi' come i provvedimenti adottati per il contenimento della peste suina africana, salvo proroghe degli stessi.