(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
                          Aree dirigenziali 
 
    1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  disciplinati
dai contratti collettivi nazionali relativi  al  rapporto  di  lavoro
pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale  generale,  ove
previsti dai relativi ordinamenti, i segretari comunali e provinciali
e  i   professionisti   gia'   ricompresi   nelle   precedenti   aree
dirigenziali,  sono  aggregati,  fermo  restando   quanto   stabilito
dall'art. 74, comma 3 del decreto legislativo  150  del  2009,  nelle
seguenti autonome aree di contrattazione collettiva: 
      A) area delle funzioni centrali; 
      B) area delle funzioni locali; 
      C) area dell'istruzione e della ricerca; 
      D) area della sanita'. 
    2. L'area delle funzioni centrali  comprende  i  dirigenti  delle
amministrazioni del comparto delle funzioni centrali di cui  all'art.
3  del  CCNQ  3  agosto  2021,  ivi   inclusi   i   dirigenti   delle
professionalita' sanitarie del Ministero della salute di cui all'art.
2 della legge 3 agosto 2007 n. 120, i professionisti gia'  ricompresi
nelle precedenti aree dirigenziali, i dirigenti di  cui  all'art.  5,
comma 1, punto VI del CCNQ 3 agosto 2021. 
    3. L'area delle  funzioni  locali  comprende  i  dirigenti  delle
amministrazioni del comparto delle funzioni locali di cui all'art.  4
del CCNQ  3  agosto  2021,  i  dirigenti  amministrativi,  tecnici  e
professionali delle  amministrazioni  del  comparto  Sanita'  di  cui
all'art. 6 del CCNQ 3 agosto 2021, nonche'  i  segretari  comunali  e
provinciali. 
    4. L'area dell'istruzione e della ricerca comprende  i  dirigenti
delle amministrazioni  del  comparto  Istruzione  e  ricerca  di  cui
all'art. 5 del CCNQ 3 agosto 2021. 
    5. L'area della sanita' comprende i dirigenti medici, veterinari,
odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanita'  di
cui all'art. 6 del CCNQ 3 agosto 2021, ivi compresi i dirigenti delle
professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10  agosto  2000,
n. 251,  con  esclusione  dei  dirigenti  amministrativi,  tecnici  e
professionali di cui al comma 3.