Art. 2. Aree dirigenziali 1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, i segretari comunali e provinciali e i professionisti gia' ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del decreto legislativo 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva: A) area delle funzioni centrali; B) area delle funzioni locali; C) area dell'istruzione e della ricerca; D) area della sanita'. 2. L'area delle funzioni centrali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle funzioni centrali di cui all'art. 3 del CCNQ 3 agosto 2021, ivi inclusi i dirigenti delle professionalita' sanitarie del Ministero della salute di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120, i professionisti gia' ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, i dirigenti di cui all'art. 5, comma 1, punto VI del CCNQ 3 agosto 2021. 3. L'area delle funzioni locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle funzioni locali di cui all'art. 4 del CCNQ 3 agosto 2021, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanita' di cui all'art. 6 del CCNQ 3 agosto 2021, nonche' i segretari comunali e provinciali. 4. L'area dell'istruzione e della ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui all'art. 5 del CCNQ 3 agosto 2021. 5. L'area della sanita' comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanita' di cui all'art. 6 del CCNQ 3 agosto 2021, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma 3.