Allegato
INTRODUZIONE
1. Generalita'
Il presente piano disciplina l'uso in tempo di pace delle bande
di frequenze in ambito nazionale ed e' stato redatto sulla base
dell'articolo 5 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Per quanto
riguarda la terminologia, le definizioni e particolari prescrizioni
per l'uso delle diverse bande di frequenze, ove manchi una specifica
normativa nazionale, vengono osservate le pertinenti disposizioni del
citato regolamento.
2. Oggetto
Il presente piano concerne le bande di frequenze comprese tra 0
e 3000 GHz.
3. Scopo
Lo scopo del presente piano e' di stabilire, in ambito
nazionale e per il tempo di pace, l'attribuzione ai diversi servizi
delle bande di frequenze oggetto del piano, di indicare per ciascun
servizio nell'ambito delle singole bande l'autorita' governativa
preposta alla gestione delle frequenze, nonche' le principali
utilizzazioni civili.
4. Costituzione del piano
4.1- Il presente piano e' costituito da quattro parti:
a.- introduzione
b.- tabella di attribuzione
c.- note
d. - glossario
E' inoltre completato da una Appendice ove sono riportate le
canalizzazioni per il servizio fisso, utilizzate in ambito nazionale
e da una lista delle abbreviazioni utilizzate.
4.2.- La tabella contiene:
- nella prima colonna, a partire da sinistra, l'indicazione
delle bande di frequenze in kHz, in MHz oppure in GHz;
- nella seconda colonna il servizio o i servizi, ai quali
ciascuna banda e' attribuita ed il richiamo ad eventuali note. I
servizi aventi statuto di servizio primario sono contraddistinti da
caratteri tipografici maiuscoli (ad es. FISSO), mentre i servizi a
statuto di servizio secondario sono contraddistinti da caratteri
tipografici minuscoli (ad. es. fisso). Il significato da attribuire
ai due statuti previsti e' riportato nel glossario;
- nella terza colonna l'autorita' governativa responsabile
della gestione della banda di frequenze attribuita al corrispondente
servizio (Gestore);
- nella quarta colonna, di norma in corrispondenza delle bande
di frequenze non destinate in esclusiva al Ministero della difesa, le
utilizzazioni civili previste per il servizio e per la banda
considerata;
- nella quinta colonna sono indicate le norme internazionali
che regolano l'utilizzo di ciascuna banda di frequenze.
4.3.- Quando una banda di frequenze e' attribuita a piu' servizi, o
quando per un servizio sono previsti piu' gestori, non vi sono ordini
di precedenza tra gli stessi, a meno di esplicita menzione contraria
con apposita nota.
Nel caso di piu' utilizzatori di una stessa banda di frequenze,
l'autorita' civile competente in materia effettua il coordinamento
tecnico.
4.4.- Le note indicano sia deroghe alle attribuzioni dei servizi
radio previsti in tabella, che vincoli particolari e/o modalita' di
utilizzazione degli stessi.
4.5.- Le note che identificano frequenze utilizzabili a bordo di
aeromobili non comportano esonero dall'autorizzazione all'impiego di
tali frequenze da parte del MiSE e dal controllo degli apparati ai
fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente
rilascio del certificato di navigabilita'.
L'uso di apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali
e' soggetto al rilascio del certificato di navigabilita' o da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti/ENAC, competente
in materia di aviazione civile nazionale o da parte dell'Agenzia
europea per la sicurezza aerea (EASA).
4.6.- Nelle bande di frequenze gestite dal Ministero della difesa
sono soddisfatte le esigenze del Ministero dell'economia e delle
finanze (per il fabbisogno in frequenze della Guardia di finanza),
dell'Arma dei carabinieri, dell'Ente preposto al servizio
meteorologico, del Ministero dell'interno (per il fabbisogno in
frequenze della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco), del
Ministero della giustizia (per il fabbisogno della Polizia
penitenziaria).
4.7.- Nelle bande di frequenze, ove nella colonna "Gestori" figura il
"Ministero dello sviluppo economico (MiSE)", sono soddisfatte le
esigenze degli utilizzatori civili.
4.8.- Le indicazioni riportate nella colonna utilizzazioni della
tabella di attribuzione sono date a titolo informativo e non
precludono l'utilizzazione della banda a cui si riferiscono per altre
applicazioni.
4.9.- le disposizioni della CEPT si applicano in via secondaria e
complementare rispetto alla normativa dell'Unione europea.
5.- Assegnazione e coordinamento delle frequenze
L'assegnazione delle frequenze alle stazioni dei diversi
servizi e' di competenza dei Gestori, previo coordinamento tecnico
qualora siano presenti piu' gestori nella stessa banda di frequenze.
Il parere negativo, espresso in sede di coordinamento, deve
essere motivato da accertate incompatibilita' con stazioni in
esercizio o pianificate ed e' vincolante ai fini dell'assegnazione
delle frequenze.
Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'iscrizione
delle assegnazioni di frequenze nel registro nazionale delle
frequenze.
Nell'ambito di quanto previsto dal regolamento delle
radiocomunicazioni spetta al Ministero dello sviluppo economico la
notifica delle assegnazioni di frequenze all'organo competente
dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).
E' inclusa nell'attivita' di coordinamento la pianificazione di
assegnazioni di frequenze per programmi di notevole rilevanza
nazionale civile e/o militare.
In accordo a quanto stabilito dall'UIT, dal UE ed in
conformita' alla normativa vigente, allo scopo di avere un uso
efficiente e razionale dello spettro radio il MISE, in caso di
spettro non utilizzato, puo' revocare l'autorizzazione rilasciata.
In accordo all'Articolo 29 del Radio Regolamento, al fine di
assicurare il livello di protezione adeguato al servizio di radio
astronomia, il MISE puo' stabilire tutti gli accorgimenti tecnici
necessari per assicurare protezione alle Stazioni di radioastronomia
di San Basilio (CA), Medicina (BO), Noto (SR), tra cui la creazione
di zone di rispetto all'interno delle quali e' vietato ogni tipo di
emissione da parte dei servizi attivi, anche nelle bande di frequenze
non attribuite al servizio di radio astronomia oppure soltanto in
specifiche bande di frequenze, utilizzate dagli impianti delle
Stazioni Radioastronomiche, tali da compromettere le capacita'
osservative dei radiotelescopi e l'operativita' dei ricevitori
radioastronomici.
Nell'assegnare frequenze alle stazioni dei servizi che
assicurano radiocomunicazioni di terra, nelle bande in condivisione
con il servizio Fisso via Satellite ed il Servizio di Esplorazione
della Terra, si dovra' garantire, in accordo al PNRF, protezione alla
ricezione dei teleporti, ossia di siti in cui sono installate
stazioni terrene che assicurano radiocomunicazioni spaziali.
6.- Statuto dei servizi
Indipendentemente dallo statuto previsto nel piano, nei
confronti dei Paesi esteri si applica lo statuto previsto dal
regolamento delle radiocomunicazioni.
7.- Revisione del Piano
Il presente piano deve essere revisionato, su iniziativa del
Ministero dello sviluppo economico, ogni 3 anni o quando una
Conferenza delle radiocomunicazioni dell'UIT apporti modifiche al
regolamento delle radiocomunicazioni in materia di attribuzione di
bande di frequenze, ovvero quando se ne presenti la necessita' in
sede nazionale.
8.- Deroghe
Nel caso di nuove primarie esigenze civili o militari che non
possano essere soddisfatte con le attribuzioni di frequenze previste
nel presente piano, o in occasione di eventi eccezionali, specifiche
assegnazioni di frequenze in deroga al piano stesso possono essere
effettuate tramite particolari accordi tra Ministero dello sviluppo
economico e Ministero della difesa.