(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 
    Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 «Sistema duale» 
 
                             LINEE GUIDA 
    per la Programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione 
          e formazione professionale (IeFP) e di istruzione 
                e formazione tecnica superiore (IFTS) 
                         in modalita' duale 
 
                              SOMMARIO 
 
  Premessa 
    1. Programmazione degli interventi 
    2. Tipologie di percorsi 
    3. Destinatari 
    4. Soggetti erogatori 
    5.  Modalita'  di  erogazione  della   formazione   in   contesto
lavorativo 
    6. Programmazione fisica e finanziaria 
    7. Il Menu' aperto delle misure utilizzabili 
    8. Altre possibili misure (percorsi sperimentali) 
    9. Azioni di supporto al raggiungimento del target PNRR 
    10. Monitoraggio 
    Allegato n. 1 - Operational Arrangements (Pag. 376) 
 
  Premessa 
 
    Le  presenti  Linee  guida  definiscono  il  quadro   nel   quale
programmare e realizzare le attivita' previste dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza per la Missione 5 - Componente 1 -  Investimento
1.4  «Sistema  duale»  in  termini   di   caratteristiche   generali,
identificazione dei  destinatari  e  degli  erogatori  delle  misure,
programmazione degli interventi e  criteri  di  determinazione  delle
opzioni di costo semplificate. 
    Il documento e' stato sviluppato con l'obiettivo  di  valorizzare
il piu' possibile il portato delle  esperienze  maturate  nell'ambito
delle sperimentazioni realizzate sino ad oggi con il «Sistema  duale»
e,  in  particolar  modo,  nella  sperimentazione  dell'istruzione  e
formazione  professionale  (di  seguito  IeFP)  in   duale   di   cui
all'Accordo  in  Conferenza  Stato-regioni  del  24  settembre  2015,
rispetto alla quale il programma di investimento del PNRR si pone  in
continuita' e ulteriore rilancio. 
    Le presenti Linee guida  recepiscono  quanto  indicato  a  pagine
435-436  e  a  pag.  448  del  documento  denominato  «Allegato  alla
decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della
valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia» del
13 luglio 2021 (di seguito allegato alla decisione), con  riferimento
agli obiettivi e alle specificita' dell'Investimento «Sistema duale». 
    Inoltre, le Linee guida prendono atto  di  quanto  stabilito  nel
«Piano nazionale nuove competenze» (di  seguito  PNC),  adottate  con
decreto  interministeriale  del  14  dicembre  2021,  con   specifico
riferimento al «Sistema duale» e  ai  suoi  destinatari,  cosi'  come
individuati nel paragrafo (di seguito indicato con il simbolo §) 3. 
    Le misure definite nel Menu' aperto delle  presenti  Linee  guida
(cfr. § 7), riferite ai destinatari previsti  (cfr.  §  3),  potranno
essere oggetto di finanziamento  complementare  (di  cui  al  §  6.2)
purche' non determinino, in  alcun  caso,  doppio  finanziamento.  Ad
esempio, riguardo al  rischio  di  doppio  finanziamento,  le  misure
individuate all'interno delle presenti Linee guida potrebbero  essere
finanziate dal Programma garanzia  di  occupabilita'  dei  lavoratori
(GOL) ma, in  tale  caso,  il  target  raggiunto  non  potra'  essere
conteggiato nel «Sistema  duale»  del  PNRR  bensi',  esclusivamente,
all'interno del Programma GOL. 
    Infine, le Linee guida acquisiscono quanto previsto  a  pag.  376
del  documento  «Recovery  and  Resilience  Facility  -   Operational
Arrangements  between  European  Commission   and   Italy»   -   Ares
(2021)7947180 -  22  dicembre  2021   -   (di   seguito   Operational
Arrangements), relativamente ai target  e  Milestone  e  ai  relativi
meccanismi di verifica (cfr. allegato n. 1). 
    In particolare, per quanto attiene alla definizione  del  termine
«additional people», utilizzato negli  Operational  Arrangements,  si
tiene conto del fatto che i  percorsi  duali  articolati  all'interno
dell'IeFP sono sviluppati in 4 annualita',  necessarie  affinche'  il
discente possa ottenere la qualifica (al terzo anno) e/o  il  diploma
(al  quarto  anno);  inoltre,  si  prende  atto   che   il   presente
Investimento del PNRR riguardera' anche misure addizionali rivolte  a
beneficiari specifici non inseriti  in  percorsi  di  diritto  dovere
all'istruzione e alla formazione, cosi' come specificato nel presente
documento (cfr. §§ 2-3-7). 
    Percio', con l'espressione «additional people» non si intendono i
singoli individui iscritti ai percorsi bensi' i percorsi  individuali
effettivamente  svolti.  In  termini  operativi,  quindi,  lo  stesso
soggetto iscritto, ad  esempio,  ad  un  percorso  triennale  per  il
raggiungimento della qualifica IeFP, sara' conteggiato  in  relazione
alle diverse annualita' di frequenza (primo, secondo e terzo anno). 
    Per quanto sopra espresso, all'interno delle presenti Linee guida
e della documentazione  utile  all'attuazione  dell'Investimento,  il
target quantitativo sara' articolato e denominato nel seguente modo: 
      trentanovemila  percorsi  di  Baseline  (nell'accezione   sopra
descritta di «percorsi  individuali  svolti»,  realizzati  a  valere,
esclusivamente, su risorse diverse da quelle del  PNRR  (es.  risorse
nazionali erogate ai sensi dell'art. 68, comma 4,  lettera  a)  della
legge 17 maggio  1999,  n.  144  e  successive  modificazioni,  fondi
comunitari, fondi regionali, altro); 
      centotrentacinquemila percorsi aggiuntivi PNRR  (nell'accezione
sopra descritta di «percorsi  individuali  svolti»,  a  valere  sulle
risorse PNRR), da realizzare nell'arco di tempo di tre anni formativi
(dal  2022/2023  al  2024/2025),  fatta  salva  la  possibilita'   di
valorizzare operazioni realizzate anche precedentemente  all'adozione
delle presenti Linee guida, a far data dall'avvio dell'ammissibilita'
degli interventi del PNRR fissato  al  1°  febbraio  2020  (ai  sensi
dell'art. 17 del regolamento UE n. 2021/241); 
      per un totale di 174.000 percorsi, obiettivo  finale  del  PNRR
(nell'accezione sopra descritta di «percorsi individuali svolti»). 
    Per quanto concerne l'espressione, «relevant certification»,  gli
«Operational Arrangements» definiscono le differenti  fattispecie  di
certificazioni possibili e, nello specifico: 
      ammissioni agli anni successivi (secondo e terzo anno); 
      qualifiche (terzo anno); 
      diplomi (quarto anno); 
      certificati di specializzazione (IFTS). 
    Con le presenti Linee  guida  si  specifica,  altresi',  che  con
l'espressione «relevant certification» vengono ricomprese,  ai  sensi
della normativa vigente (art. 20, comma 2 del decreto legislativo  n.
226/2015), anche  le  attestazioni  di  competenze  previste  per  le
persone  con  disabilita'  (1)  e  le  certificazioni  annuali  delle
competenze acquisite, anche parziali, in caso di mancata acquisizione
della qualificazione o di  mancata  ammissione  all'anno  successivo,
cosi' come previsto dall'art. 20, comma 1,  lettera  b)  del  decreto
legislativo n. 226/2005 che specifica quanto segue: «che a tutti  gli
studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica
e  annuale  delle   competenze,   che   documenti   il   livello   di
raggiungimento degli obiettivi formativi». Inoltre, in conformita'  a
quanto previsto dal Piano nazionale nuove competenze (pag.  42  della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
307),  rientrano   tra   le   «relevant   certification»   anche   le
certificazioni  di  singole  unita'  di   competenza   rilasciate   a
conclusione dei percorsi extra diritto dovere. 
    La tabella seguente (tabella  n.  1)  ricapitola  le  unita'  che
contribuiscono al raggiungimento del target finale previsto per il Q4
2025 del PNRR «Sistema duale»: 
 
           Tabella n. 1 - Riepilogo Relevant certification 
        per conseguimento target finale PNRR «Sistema duale» 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Date le caratteristiche proprie dell'Investimento «Sistema duale»
del PNRR, le  Linee  guida  potranno  essere  soggette  a  successive
modifiche  dovute  a  eventuali   atti   formali   introdotti   dalla
Commissione europea, dalla Cabina di Regia presso la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, dal Servizio centrale per il  PNRR  istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze  e  dall'Unita'  di
missione del PNRR presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali. Le suddette modifiche saranno proposte dall'Osservatorio del
Sistema duale (cfr. § 9), sottoposte  alle  verifiche  di  competenza
dell'Unita' di  missione  e,  in  esito  a  queste,  inviate  per  la
successiva approvazione in Conferenza Stato-regioni. 
 
1. Programmazione degli interventi 
 
    Nell'arco del quinquennio del  finanziamento  per  l'Investimento
1.4 del PNRR «Sistema duale», ciascuna regione e  provincia  autonoma
dovra' comunicare il raggiungimento del  proprio  dato  di  Baseline,
realizzato a valere, esclusivamente, su risorse diverse da quelle del
PNRR  e  segnatamente  sulle  risorse  nazionali  erogate  ai   sensi
dell'art. 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.  144
e successive modificazioni, sulla base della  distribuzione  definita
in accordo con il Ministero del lavoro. Pertanto, il dato di Baseline
riguardera' i  promossi,  qualificati,  diplomati  e  certificati,  a
valere sulle risorse diverse da quelle del PNRR ed escludendo  coloro
che abbiamo partecipato a percorsi extra diritto-dovere (cfr. § 2). 
    La programmazione e il  raggiungimento  del  target  dei  135.000
percorsi individuali aggiuntivi PNRR si orienta nell'arco di tempo di
tre anni formativi (dal  2022/2023  al  2024/2025),  fatta  salva  la
possibilita'  di  valorizzare,   nell'ambito   della   Misura   5   -
Investimento 1.4 «Sistema  duale»  del  PNRR,  operazioni  realizzate
anche precedentemente all'adozione delle presenti Linee guida, a  far
data dall'avvio dell'ammissibilita' degli interventi del PNRR fissato
al 1° febbraio 2020 (ai sensi dell'art.  17  del  regolamento  UE  n.
2021/241), purche' le amministrazioni regionali possano comprovare la
«coerenza» degli  interventi  in  termini  di  caratteristiche  delle
misure, dei destinatari e dei  target  di  risultato  definiti  nelle
presenti  Linee  guida.  Per  la  valorizzazione  finanziaria   delle
predette operazioni «coerenti» gia' programmate,  ovvero  realizzate,
potranno essere adottate opzioni di  costo  semplificate  diverse  da
quelle  identificate  al  §  6.3,  purche'  formalmente  adottate   e
corredate dalla metodologia conforme alle disposizioni  regolamentari
comunitarie. 
    Al fine di consentire una programmazione  articolata  e  coerente
con le disposizioni definite dalla normativa nazionale,  regionale  e
con quanto previsto per il PNRR, le Linee  guida  offrono  un  «Menu'
aperto»,  articolato  in  diverse  tipologie  di  misure,  utili  per
ampliare ambiti e linee di intervento rivolti alle diverse  tipologie
di destinatari da inserire nei percorsi del «Sistema duale» del  PNRR
(cfr. § 7). 
 
2. Tipologie di percorsi 
 
    I percorsi erogabili nell'ambito dell'Investimento 1.4  del  PNRR
«Sistema duale» riguardano: 
      percorsi duali aggiuntivi rispetto all'offerta  di  IeFP  duale
finanziata con risorse ordinarie; 
      percorsi  di  conversione  in  duale   dell'offerta   di   IeFP
ordinamentale finanziata con risorse ordinarie; 
      percorsi extra diritto-dovere, organizzati in  modalita'  duale
(apprendistato o alternanza rafforzata) finalizzati  all'acquisizione
di una qualificazione di IeFP o di istruzione  e  formazione  tecnica
superiore (di seguito IFTS) o di una certificazione di singole unita'
di competenza delle suddette qualificazioni. Nello specifico, in tale
ultima fattispecie le figure di operatore e di tecnico contenute  nel
repertorio della IeFP o  quelle  di  specializzazione  contenute  nel
repertorio di IFTS dovranno fungere da riferimento  in  un'ottica  di
maggiore flessibilita', per cui  potranno  essere  certificate  anche
singole  unita'  di  competenza  e  non  necessariamente   tutte   le
competenze caratterizzanti una figura del repertorio  (come  previsto
per i soggetti che frequentano i percorsi ordinari  di  IeFP  per  il
conseguimento della qualifica triennale  e/o  diploma  quadriennale),
con il principale  obiettivo  di  offrire  qualificazioni  mirate  al
rapido inserimento al lavoro; 
      percorsi  duali  in  sussidiarieta'  attuati   negli   istituti
professionali ai sensi del decreto legislativo n. 61/2017. 
    Tutti i percorsi duali,  in  diritto-dovere,  prevedono  tra  gli
obiettivi di apprendimento il raggiungimento  minimo  del  livello  3
(intermedio) del Digcomp 2.1, pertanto il target digitale fissato per
l'Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale» del  PNRR,  pari  al  40%
delle   risorse   assegnate,   verra'   puntualmente   monitorato   e
previsionalmente raggiunto. 
    Nell'ambito dei percorsi sopra individuati, le regioni e province
autonome  potranno  attivare  interventi  integrativi  individuali  o
individualizzati di orientamento o di formazione allo scopo di: 
      favorire   l'accessibilita'   all'offerta   formativa   e    la
personalizzazione dei percorsi; 
      potenziare  l'intercettazione  di  destinatari  con  specifiche
caratteristiche; 
      sostenere interventi di contrasto all'insuccesso formativo. 
    A titolo esemplificativo: 
      nell'ambito dei  percorsi  integrativi  di  orientamento  sara'
possibile attivare, nei percorsi extra diritto-dovere, interventi  di
riconoscimento di crediti formativi  in  ingresso  con  lo  scopo  di
valorizzare gli apprendimenti precedentemente acquisiti  in  contesti
formali, non formali e informali; 
      nell'ambito  dei  percorsi  integrativi  di  formazione   sara'
possibile attivare interventi di allineamento delle  competenze,  con
lo scopo di favorire il (re)inserimento in percorsi di  apprendimento
e  sostenere  i  bisogni  formativi  individuali  per  il   contrasto
all'insuccesso e all'abbandono o interventi per il recupero  di  drop
out, con lo scopo di motivare e accompagnare al  conseguimento  della
qualificazione  gli  allievi  incorsi  in  abbandono   e   insuccesso
formativo. 
    I percorsi sopra elencati, non possono costituire target ai  fini
del PNRR ma si connotano come integrativi ad un percorso formativo in
duale cosi' come sopra individuati. 
 
3. Destinatari 
 
    Per  l'identificazione  dei  destinatari  dell'Investimento   1.4
«Sistema duale» del PNRR si fa riferimento alle norme che regolano il
Sistema duale, ribadite  ed  aggiornate  nel  Piano  nazionale  nuove
competenze (pag. 28 e 41-43 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 307) e  a  quanto  indicato  nel  gia'
citato «Allegato alla decisione» (pag. 435-436), oltre che da  quanto
indicato negli Operational Arrangements (pag.  376).  Pertanto,  sono
destinatari dell'intervento: 
      a.  giovani  soggetti  al   diritto-dovere   all'istruzione   e
formazione, ivi  compresi  coloro  che,  in  continuita'  di  studio,
frequentano percorsi anche oltre al compimento del diciottesimo  anno
di eta'; 
      b.  giovani  che  hanno   assolto   o   sono   prosciolti   dal
diritto-dovere e si iscrivono alquarto anno dei percorsi  di  IeFP  o
proseguono  gli  studi  per  acquisire  il  diploma   di   istruzione
secondaria  superiore  di  secondo  grado   o   il   certificato   di
specializzazione tecnica superiore (IFTS) ai sensi e per gli  effetti
dell'art. 43 del decreto legislativo n. 81/2015; 
      c. giovani da diciassette a venticinque vanni che hanno assolto
o siano stati prosciolti dal diritto-dovere all'istruzione, privi  di
titolo di studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  (in
coerenza quanto previsto nell'allegato alla decisione) e che, anche a
seguito  di  eventuali  interventi  di  riconoscimento   di   crediti
formativi in ingresso, si iscrivono  ai  percorsi  duali,  anche  con
contratto di apprendistato di I livello, volti  al  conseguimento  di
una qualificazione di IeFP o di IFTS e, con esclusione del  contratto
di apprendistato di I  livello,  di  una  certificazione  di  singole
unita' di competenza delle suddette qualificazioni, in  coerenza  con
quanto adottato dal Piano nazionale nuove competenze; 
      d. over diciassette  anni  che  hanno  assolto  o  siano  stati
prosciolti dal diritto-dovere  all'istruzione,  privi  di  titolo  di
studio di istruzione secondaria di primo  o  di  secondo  grado  che,
anche a seguito di interventi di riconoscimento di crediti  formativi
in ingresso, si iscrivono ai percorsi duali volti al conseguimento di
una qualificazione di IeFP o di  IFTS  o  di  una  certificazione  di
singole  unita'  di  competenza  delle  suddette  qualificazioni,  in
coerenza con quanto previsto nel gia' citato allegato alla  decisione
di esecuzione del Consiglio. 
 
4. Soggetti erogatori 
 
    Possono erogare percorsi nell'ambito  dell'Investimento  1.4  del
PNRR «Sistema duale»: 
      1. i soggetti accreditati dalle regioni  per  l'erogazione  dei
percorsi di IeFP, dei percorsi di IFTS e dei percorsi  di  formazione
superiore; 
      2.  le  istituzioni  formative  o   le   scuole   professionali
provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano  che  erogano
percorsi di IeFP; 
      3. le Fondazioni ITS se erogatori di percorsi IFTS; 
      4. gli istituti scolastici (2) e i CPIA che erogano percorsi di
IeFP in regime di sussidiarieta'. Questi percorsi non sono finanziati
ma concorrono al raggiungimento del target finale del PNRR.  Restano,
in ogni caso, ammissibili a finanziamento a valere  sul  Programma  i
percorsi integrativi individuali o individualizzati volti a  favorire
l'accessibilita' e la personalizzazione dei percorsi e a  contrastare
la dispersione e l'insuccesso formativo. 
 
5. Modalita' di erogazione della formazione in contesto lavorativo 
 
    Come previsto dal Piano nazionale nuove  competenze  (pag.  42-43
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 307), la formazione in contesto  lavorativo  puo'  essere  erogata
attraverso le seguenti modalita' didattiche: 
      alternanza simulata: percorsi di apprendimento e/o orientamento
in assetto esperienziale simulato presso l'istituzione formativa  (ad
esempio  impresa  formativa  simulata,  compiti  di   realta'...)   o
nell'ambito di visite in contesti  produttivi  aziendali,  di  norma,
rivolti ad allievi di eta' inferiore ai  quindici  anni,  definiti  a
partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione  duale  nella
prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi. 
      in aggiunta rispetto a quanto previsto dal PNC, nell'alternanza
simulata rientrano anche le ore di laboratori per il  recupero  e  il
sostegno degli apprendimenti  (LARSA).  Le  attivita'  di  alternanza
simulata, che possono  concorrere  anche  ad  integrare,  nel  limite
massimo del 20% annuale, i percorsi in alternanza rafforzata, possono
costituire  un  prezioso  supporto   didattico   per   le   tematiche
trasversali di grande importanza per il duale, quali la formazione  e
cultura della sicurezza sul lavoro,  la  responsabilita'  sociale  di
impresa e le competenze di imprenditivita'; 
      alternanza rafforzata: percorsi  di  apprendimento  in  assetto
esperienziale in impresa, definiti a partire dalle prassi consolidate
con la sperimentazione duale nella  prospettiva  di  una  progressiva
modellizzazione dei percorsi. Nell'ambito dell'alternanza  rafforzata
viene  ricompresa  l'impresa  formativa,  intesa  come  percorso   di
apprendimento   in   assetto   esperienziale   svolto   presso    una
organizzazione no profit interna o esterna all'istituzione formativa,
anche costituita ad hoc per il coinvolgimento diretto  degli  allievi
nell'erogazione di servizi o produzioni di beni; 
      apprendistato duale: percorsi di apprendistato per la qualifica
e il diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica  superiore  ai
sensi e per gli effetti  dell'art.  43  del  decreto  legislativo  n.
81/2015. 
    Come specificato dal Piano nazionale nuove  competenze  (pag.  41
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 307), gli standard minimi applicabili ai  percorsi  sono  definiti
dal decreto legislativo n.  226/2005  e  dall'Accordo  in  Conferenza
Stato-regioni del 24 settembre 2015. 
    In esito a quanto condiviso con le regioni e province autonome  e
tenuto conto dell'esperienza realizzata  nel  corso  degli  anni,  si
prevede una nuova definizione degli standard  minimi  in  termini  di
quantificazione  delle  percentuali  di  utilizzo   delle   modalita'
didattiche sopra indicate, applicate all'interno dei percorsi  duali,
come di seguito descritto: 
      per l'alternanza  simulata:  dal  15%  al  25%  delle  ore  del
percorso del primo anno di IeFP; 
      per l'alternanza rafforzata: dal 30% al 50% del percorso duale,
a cui possono concorrere, nel limite massimo del 20%  delle  predette
percentuali, le attivita' di alternanza simulata; 
      per l'apprendistato duale: nel rispetto  delle  percentuali  di
formazione esterna definite ai sensi e per gli  effetti  del  decreto
legislativo n. 81/2015; 
      per i percorsi extra diritto-dovere (escluso  l'apprendistato):
la percentuale e' dal 30% al 50% del percorso formativo. 
    Qualora i percorsi siano rivolti ad allievi che hanno  assolto  o
siano  stati   prosciolti   dal   diritto-dovere   all'istruzione   e
formazione, operano unicamente i livelli essenziali delle prestazioni
riferiti all'art. 16, comma 1, lettere b) e d), all'art. 18, comma 1,
lettera d) e comma 2, e all'art. 20 comma 1, lettera  b)  del  citato
decreto legislativo. 
    Resta inteso che tali percorsi, rivolti ad allievi  non  piu'  in
diritto-dovere, devono essere finalizzati alla certificazione di  una
o piu' competenze proprie della relativa figura IeFP o IFTS. 
 
6. Programmazione fisica e finanziaria 
 
  6.1 La programmazione annuale e pluriennale. 
    La programmazione annuale e pluriennale  riferita  alle  RISORSE,
alla Baseline e al target del PNRR, si basa su tre dispositivi: 
      le «Linee  guida  per  la  programmazione  e  l'attuazione  dei
percorsi di IeFP in modalita' duale e di IFTS»; 
      il documento di programmazione regionale dell'offerta formativa
finanziata  dall'Investimento  1.4  del  PNRR  «Sistema  duale»,  che
ciascuna delle regioni e provincie autonome  trasmette  al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e aggiorna periodicamente  sulla
base dei riparti di  risorse,  contenente  le  risorse  e  le  misure
programmate ai fini  del  raggiungimento  dei  pro  quota  minimi  di
Baseline e di target del PNRR,  indicati  in  allegato  al  documento
stesso. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si  riserva
di formulare richieste di integrazioni o  supplementi  informativi  a
garanzia  della  coerenza   e   sostenibilita'   dei   documenti   di
programmazione in relazione agli obiettivi dell'investimento  e  alle
specificita' definite con le presenti Linee guida; 
      i decreti di riparto delle risorse finanziarie che, sulla  base
dei criteri condivisi, assegnano a ogni regione e provincia  autonoma
i fondi del PNRR. Nello specifico, le risorse del  PNRR,  finalizzate
all'attuazione dell'Investimento 1.4 «Sistema duale»,  sono  definite
con decreto direttoriale di riparto delle risorse PNRR sulla base dei
criteri individuati da apposito  decreto  ministeriale.  Le  relative
modalita' saranno declinate in apposita Convenzione tra le regioni  e
province  autonome  e  l'Unita'  di  Missione  collocata  presso   il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
    La programmazione da parte  delle  regioni  e  province  autonome
dovra' avere come  riferimento  e  come  obiettivo  sia  il  dato  di
Baseline sia il target PNRR nel periodo di riferimento gia'  indicato
(dall'a.f. 2020/2021 all'a.f.  2024/2025),  in  coerenza  con  quanto
riportato negli Operational Arrangements. 
    Per  il  conteggio  dei  39.000  percorsi  che  concorrono   alla
definizione della Baseline sara'  possibile  conteggiare  i  percorsi
gia'  a  partire  dall'a.f.  2020/2021  con  riferimento   a   quanto
realizzato a valere, esclusivamente, su risorse diverse da quelle del
PNRR (es. risorse nazionali erogate ai sensi dell'art. 68,  comma  4,
lettera  a)  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144  e   successive
modificazioni,  Fondi  comunitari,  Fondi  regionali,  altro).   Ogni
singola regione e provincia autonoma distribuira' il dato di Baseline
sul periodo previsto per l'Investimento 1.4 del PNRR «Sistema  duale»
(cioe' dal 2020 fino all'anno 2025) secondo  le  indicazioni  fornite
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  concordate  con
le stesse regioni e province autonome. 
    Per il calcolo dei 135.000 percorsi aggiuntivi  del  target  PNRR
sara' possibile conteggiare i percorsi a partire dalla data di  avvio
dell'ammissibilita' degli interventi del PNRR fissato al 1°  febbraio
2020 (ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE)  n.  2021/241).  Nel
caso in cui si faccia ricorso a tale  eventualita',  valorizzando  le
attivita' pregresse, le regioni dovranno utilizzare le  medesime  UCS
adottate dal bando a cui si intende fare ricorso, fatto salvo  quanto
indicato  nelle  presenti  Linee  guida  circa  la  «coerenza»  degli
interventi. 
    Il monitoraggio fisico e finanziario  e  l'informazione  riferita
alla certificazione dei  soggetti  inseriti  nei  percorsi  formativi
duali (relevant  certification)  convergeranno  alla  quantificazione
necessaria per il raggiungimento del target finale del PNRR  (135.000
+ 39.000). 
    La  tabella  seguente   (tabella   n.   2)   fornisce,   in   via
esemplificativa,  il  quadro  riepilogativo  riferito  al  numero  di
soggetti   inseriti   nei   percorsi   formativi   duali    (relevant
certification) che ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  intende
programmare per concorrere al raggiungimento del  targer  finale  del
PNRR (174.000 percorsi in modalita' duale). 
 
Tabella n. 2 - Programmazione/monitoraggio del  numero  dei  percorsi
formativi duali con  le  caratteristiche  richieste  dalla  «relevant
 certification» finalizzato al raggiungimento del target finale PNRR 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Tale linea operativa potra'  essere  rivista,  annualmente,  alla
luce dei dati  di  monitoraggio  e  dell'avanzamento  nell'attuazione
dell'Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale». 
    Il raggiungimento del  target  PNRR  sara'  il  risultato  di  un
insieme di misure che le regioni e province autonome individueranno a
partire  dalle  caratteristiche  specifiche  dei  propri  sistemi   e
territori e tenendo in considerazione anche il «Menu' aperto" (cfr. §
7) nel quale sono previste alcune misure,  differenti  tra  loro  per
tiraggio finanziario e complessita' dell'intervento. 
 
  6.2 Complementarita' dei Programmi. 
    Le regioni e province autonome potranno integrare con le  risorse
nazionali e comunitarie il finanziamento del PNRR per  l'Investimento
1.4 «Sistema duale», alla luce di quanto previsto e specificato dalla
Circolare del Ministero dell'economia e  finanze  (Servizio  centrale
per il PNRR) n. 33 del 31 dicembre 2021 nella quale, con  particolare
riferimento al concetto di «cumulo", si precisa che tale termine  «si
riferisce alla possibilita' di stabilire  una  sinergia  tra  diverse
forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal  modo
"cumulate"   a   copertura   di   diverse   quote   parti    di    un
progetto/investimento» e, di seguito, specifica ulteriormente che «e'
pertanto prevista la possibilita' di cumulare all'interno di un unico
progetto fonti  finanziarie  differenti  "...a  condizione  che  tale
sostegno  non   copra   lo   stesso   costo"   (divieto   di   doppio
finanziamento)». 
 
  6.3 Opzioni di costo semplificate utilizzabili. 
    Per  la  spesa   da   imputare   a   carico   del   finanziamento
dell'Investimento 1.4 «Sistema duale» del PNRR,  si  richiama  quanto
stabilito dall'art. 10, comma 4,  del  decreto-legge  n.  121/2021  -
convertito con modificazioni dalla legge  9  novembre  2021,  n.  156
(nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 novembre  2021,
n. 267) - che prevede la possibilita' di  utilizzare  le  opzioni  di
costo semplificato nell'ambito del PNRR:  "Laddove  non  diversamente
previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e  rendicontazione
delle  spese,  le  amministrazioni   ed   i   soggetti   responsabili
dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate»
previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE)  2021/1060
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  24  giugno  2021".
Pertanto, nell'ambito del  «Documento  di  programmazione»,  ciascuna
regione e provincia autonoma provvedera' ad individuare le opzioni di
costo semplificate indicando per ciascuna misura le unita'  di  costo
standard (di seguito UCS) tra quelle di seguito individuate. 
  6.3.1 UCS europea. 
    Per  queste  UCS  si  fa  riferimento  a  quanto  stabilito   dal
regolamento delegato UE 2021/702 All. IX (pag. 129). 
    In particolare, si precisa quanto segue: 
      per i percorsi duali aggiuntivi, per i percorsi  extra  diritto
dovere  e  per  i  percorsi  di  conversione   in   duale   dell'IeFP
ordinamentale in apprendistato: euro 5.995 dedicata  ai  percorsi  di
«Istruzione secondaria superiore  e  istruzione  post-secondaria  non
terziaria (livelli 3 e 4)» per ciascun anno formativo.  Per  percorsi
di durata inferiore alle novecentonovanta ore  si  applichera'  l'UCS
corrispondente ad un costo ora/allievo di Euro 6  riparametrabile  in
proporzione alla durata effettiva del percorso; 
      per i percorsi di conversione in duale in alternanza: il  costo
ora/allievo  di  Euro  6  parametrato  in  proporzione  alla   durata
effettiva  del  percorso  in   alternanza   simulata   o   alternanza
rafforzata. 
    Per tali tipologie di UCS, si renderanno direttamente applicabili
da parte delle regioni e province autonome le eventuali e  successive
indicizzazioni,  modificazioni  o  integrazioni  adottate  a  livello
comunitario. 
  6.3.2 UCS nazionale. 
    Per  queste  UCS  si  fa  riferimento  a  quanto  stabilito   dal
regolamento delegato (UE) 2021/702 All. IV per l'Italia. 
    In particolare, si precisa quanto segue: 
      1) per tutti i percorsi duali: l'UCS  dedicata  a  Misure  2.A,
2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del programma operativo nazionale  «Iniziativa  a
favore dell'occupazione  giovanile»  (2014IT05M9OP001)  e  operazioni
simili nell'ambito dei POR e PON Fse, al  lordo  della  rivalutazione
monetaria sulla base dei dati statistici (Riv. ISTAT-FOI  Indice  dei
prezzi al consumo per famiglie  operai  e  impiegati-Coefficiente  di
rivalutazione periodo genn. 2014-sett. 2021 pari a 1,043): 
        a. euro 153,6 ora/corso (corrispondente alla fascia A) per le
ore di aula (ad esempio cinquecentocinquanta ore e  indipendentemente
dal numero degli allievi); 
        b. euro 122,9 ora/corso (corrispondente alla fascia B) per le
ore di aula (ad esempio cinquecentocinquanta ore e  indipendentemente
dal numero degli allievi); 
        c. euro 76,8 ora/corso (corrispondente alla fascia C) per  le
ore di aula o di  alternanza  (ad  esempio  quattrocentoquaranta  ore
indipendentemente dal numero degli allievi); 
        d.  euro  0,84  ora/allievo   per   le   ore   effettive   di
partecipazione   dell'allievo   all'intero   percorso   (ad   esempio
novecentonovanta ore per ogni allievo). 
    La sovvenzione relativa  al  percorso  e'  calcolata  secondo  la
seguente formula: 
      [(UCS oraria «fascia A» * tot.  ore  corso  svolte  da  docenti
«fascia A») +; 
      [(UCS oraria «fascia B» * tot.  ore  corso  svolte  da  docenti
«fascia B») +; 
      [(UCS oraria «fascia C» * tot.  ore  corso  svolte  da  docenti
«fascia C») +; 
      (UCS ora/allievo*tot  allievi  effettivi)  *tot  ore  effettiva
presenza/allievo)]. 
    Per tali tipologie di UCS, si renderanno direttamente applicabili
da parte delle regioni e province autonome le eventuali e  successive
indicizzazioni,  modificazioni  o  integrazioni  adottate  a  livello
nazionale. 
  6.3.3 UCS regionali. 
    Per queste UCS si precisa che, in analogia a quanto convenuto per
il programma GOL, le regioni e province autonome per tutti i percorsi
duali potranno utilizzare le proprie  UCS  formalmente  adottate  nei
relativi  sistemi  territoriali  per  corrispondenti  percorsi,   nel
rispetto  dei  regolamenti  di  Fse  vigenti,   fermo   restando   il
raggiungimento del target e nel limite del finanziamento assegnato. 
  6.3.4 UCS percorsi integrativi. 
    Per le UCS dei percorsi integrativi si fa  riferimento  a  quanto
stabilito dal regolamento delegato (UE) 2021/702 All. IV per l'Italia
con riferimento: 
      per le attivita' di orientamento, alla Misura 1.C del Programma
operativo nazionale «Iniziativa a favore dell'occupazione  giovanile»
(2014IT05M9OP0) e operazioni simili nell'ambito dei POR e  PON  Fse»,
al lordo della rivalutazione monetaria sulla base dei dati statistici
(Riv. ISTAT-FOI Indice dei prezzi al consumo per  famiglie  operai  e
impiegati-coefficiente di rivalutazione periodo genn. 2014-sett. 2021
pari a 1,043) quantificata in euro 37,3 ora/partecipante. Nel caso di
riconoscimento di crediti formativi, l'UCS  ora/allievo  (ad  esempio
quella europea pari a euro 5.995) verra' riproporzionata in  funzione
delle  ore   di   percorso   duale   non   frequentate,   in   quanto
«riconosciute»; 
      per le attivita'  di  formazione,  alla  Misura  di  formazione
individuale e individualizzata come previsto nell'ambito delle misure
2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.C del PON IOG 2014IT05M9OP001 e per  operazioni
simili (compresi gruppi target diversi) svolte  nell'ambito  del  PON
«Sistemi di politiche attive per  l'occupazione»  2014IT05SFOP002  al
lordo della rivalutazione monetaria sulla base  dei  dati  statistici
(Riv. ISTAT-FOI Indice dei prezzi al consumo per  famiglie  operai  e
impiegati-coefficiente di rivalutazione periodo genn. 2014-sett. 2021
pari a 1,043), quantificata in Euro 42 ora/partecipante. 
    Per tali tipologie di UCS, si renderanno direttamente applicabili
da parte delle regioni e province autonome le eventuali e  successive
indicizzazioni,  modificazioni  o  integrazioni  adottate  a  livello
nazionale. 
 
  6.4 Documentazione giustificativa in relazione al conseguimento del
target del PNRR. 
    Ai fini dell'attestazione del raggiungimento del target del  PNRR
sara' richiesta la seguente documentazione: 
      attestazione  dell'esito  positivo  dell'annualita'   formativa
quale: attestazione di ammissione all'anno successivo, certificazione
delle  unita'  di  competenza,   qualifica   professionale,   diploma
professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore; 
      registro   presenze   e/o   documentazione    che    certifichi
l'ammissione allo scrutinio finale; 
      documentazione  attestante  il  rilascio  delle  certificazioni
annuali delle competenze acquisite, nonche' le certificazioni,  anche
parziali,  rilasciate  in  caso   di   mancata   acquisizione   della
qualificazione o di mancata  ammissione  all'anno  successivo,  cosi'
come  previsto  dall'art.  20,  comma  1,  lettera  b)  del   decreto
legislativo n. 226/2005. 
    La  documentazione  giustificativa  richiesta  alle   regioni   e
province autonome (registri di presenza ecc.) sara' conservata presso
gli enti di formazione e messa a disposizione per qualsiasi verifica;
le regioni e province autonome daranno disposizioni in tal senso agli
enti erogatori della formazione. 
 
  6.5 Informazioni necessarie alla rendicontazione e al  monitoraggio
degli indicatori. 
    Le regioni e le province autonome dovranno registrare, in sistemi
informativi locali  e,  appena  disponibile,  riversare  sul  sistema
informativo ReGiS, di cui all'art.  1  comma  1043,  secondo  periodo
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tutte le informazioni  relative
agli allievi, a tutti i percorsi individuali  duali  svolti  distinti
per tipologia di percorso  e  con  evidenza  di  quelli  a  contenuto
digitale (che nel presente Investimento comprendono al minimo tutti i
percorsi realizzati nell'ambito del diritto-dovere),  alla  tipologia
di  beneficiario  ed  esito   del   percorso;   tali   dati   saranno
opportunamente anonimizzati, secondo uno standard univoco, nell'invio
alla Commissione ai fini del rispetto  delle  normative  vigenti  sul
trattamento e la protezione dei dati personali. 
    Con cadenza annuale, entro il  31  ottobre,  ciascuna  regione  e
provincia  autonoma,  con  riferimento  a   quanto   previsto   negli
Operational Arrangements, elabora  un  report  di  sintesi  (Rapporto
annuale) che relazioni  sulle  attivita'  realizzate  e  consenta  di
verificare la progressione verso il raggiungimento del target fissato
dal PNRR. 
 
7. Il Menu' aperto delle misure utilizzabili 
 
    La struttura a «Menu' aperto» descrive  le  diverse  possibilita'
che le amministrazioni  regionali  e  le  Province  autonome  possono
adottare per programmare gli  interventi  piu'  adatti  alle  proprie
realta' territoriali, utili e sostenibili per il  raggiungimento  del
target finale del PNRR. 
    Le macro-tipologie di misure  in  cui  e'  articolato  il  «Menu'
aperto» sono: 
      incremento dell'attuale processo  di  transizione  duale  della
IeFP ordinaria, agendo in complementarita' con le risorse  del  PNRR,
sui percorsi gia' posti in essere; 
      inserimento di percorsi del quarto anno  dell'offerta  di  IeFP
duale  nelle  regioni  dove  questa  offerta   non   e'   attualmente
disponibile; 
      incremento generale dell'offerta  di  IeFP,  finanziando  nuovi
percorsi di IeFP duale con le risorse del PNRR; 
      ampliamento  dell'offerta  duale,  anche  oltre  l'ambito   del
diritto-dovere, coinvolgendo platee  di  destinatari  piu'  ampie  di
quelle attualmente previste; 
      incremento dei percorsi di IeFP in sussidiarieta' in  modalita'
duale. 
    La successiva Tabella n. 3 suddivide i potenziali  interventi  da
adottare nelle 7 differenti macro-misure a loro  volta  suddivise  in
sotto-misure di dettaglio. 
 
                     Tabella n. 3 - Menu' aperto 
                       di misure utilizzabili 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    La successiva Tabella n. 4  fornisce,  per  ogni  macro-misura  e
sottomisura le informazioni relative alla  tipologia  di  destinatari
per ciascuna sottomisura, lo standard di durata, le UCS applicabili e
l'atto che costituisce il risultato  o  giustificativo  del  processo
attuato. 
 
            Tabella n. 4 - Dettaglio misure utilizzabili 
                          del Menu' aperto 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Stante quanto indicato nella Tabella  n.  4,  di  cui  sopra,  si
potra' prevedere anche la possibilita' di finanziare, all'interno  di
un intero percorso formativo di novecentonovanta  ore,  le  sole  ore
svolte in modalita' duale ovvero l'alternanza simulata o l'alternanza
rafforzata o l'apprendistato di primo livello,  partendo  dal  valore
ora allievo derivante dall'UCS individuata. 
 
8. Percorsi sperimentali 
 
    Si possono prevedere ulteriori  misure  utili  per  l'ampliamento
dell'offerta formativa e per contribuire al raggiungimento del target
finale del PNRR. 
 
  8.1 Imprenditorialita' e transizione digitale. 
    La misura «Imprenditorialita' e transizione  digitale»  afferisce
all'obiettivo di  attribuire  all'apprendimento  in  duale  una  piu'
marcata finalita' orientativa e di socializzazione al lavoro, ovvero,
permette di agire non solo per lo sviluppo di skills e competenze ma,
anche,  in  termini  di  rafforzamento  di  quegli  atteggiamenti   e
motivazioni  funzionali   ad   incrementare   l'attrattivita'   della
formazione   e   dell'istruzione   professionale   e   ad   aumentare
l'attivazione responsabile dei beneficiari  rispetto  a  progetti  di
vita e di lavoro. 
  8.1.1 Destinatari. 
    La misura e' diretta ad allievi over diciassette anni  che  hanno
assolto o siano stati prosciolti dal diritto-dovere all'istruzione  e
privi di titolo di studio di istruzione secondaria. 
  8.1.2 Condizioni attuative. 
    La misura «Imprenditorialita' e transizione digitale» prevede  il
coinvolgimento di (a titolo esemplificativo): 
      CPI e agenzie  per  il  lavoro,  nella  fase  di  informazione,
orientamento e assessment/skills audit; 
      CPIA e agenzie formative  accreditate,  principalmente  ma  non
esclusivamente, per le componenti di formazione frontale; 
      Camere  di  commercio,  istituti  di  credito,  consulenti  del
lavoro, testimoni aziendali (possibilmente con recenti esperienze  di
start up aziendale in campo digitale e green) principalmente  ma  non
esclusivamente, nelle fasi di coaching richieste dalla componente del
percorso di impresa simulata. 
    Il processo combina alternanza -  rafforzata  o  simulata  -  con
formazione  frontale,  coinvolgendo  una  pluralita'  di   attori   e
supporta, conseguentemente, la nascita o il consolidamento delle reti
territoriali dei servizi ex legge n. 92/2012. 
    Le caratteristiche dell'apprendimento in duale sono salvaguardate
poiche' il percorso  prevede  formazione  in  aula  su  contenuti  di
alfabetizzazione   digitale   (sessanta   ore)   e   alfabetizzazione
finanziaria (sessanta ore) e la  parte  esperienziale  in  alternanza
simulata o rafforzata (centoventi ore). 
    In esito, le competenze digitali acquisite sono attestate secondo
standard definiti nel Piano nazionale nuove competenze. 
 
  8.2 Mobilita' transnazionale ai fini dell'apprendimento in contesto
di lavoro. 
    Nel corso del periodo di finanziamento dell'Investimento 1.4  del
PNRR «Sistema duale» potranno  essere  concordate  modalita'  tra  le
regioni e province  autonome  e  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  anche  tramite  l'Agenzia  nazionale   Erasmus+,
istituita  presso  l'INAPP,   per   attuare   azioni   di   mobilita'
transnazionale svolte in modalita' duale con prioritario  riferimento
agli interventi previsti nel Programma Erasmus+ 2021 - 2027. 
 
  8.3 Misure extra Target. 
    Rientrano tra le possibili misure extra  target:  formazione  dei
tutor aziendali/maestri di mestiere; percorsi di formazione di figure
interne all'impresa o di rete, segnatamente per le micro,  piccole  e
medie  imprese,  coinvolgendo  la  bilateralita'  o  le  Camere   del
Commercio per l'erogazione di servizi  di  accompagnamento/tutoraggio
esterni alle imprese, definiti a partire dalle prassi consolidate con
la sperimentazione duale  e  nella  prospettiva  di  una  progressiva
definizione di standard minimi di percorso. 
    Tali azioni potranno essere realizzate in  complementarieta'  con
le risorse nazionali assegnate alle regioni e  province  autonome  ai
sensi della legge del 17 maggio del 1999 n. 144 dal momento  che  nei
decreti direttoriali  di  riparto  e'  prevista  la  possibilita'  di
utilizzare una quota fino al  10%  delle  risorse  assegnate  per  le
azioni di sistema collegate ai percorsi finalizzati  all'assolvimento
del diritto dovere  all'istruzione  e  formazione  professionale  non
coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria. 
 
9. Azioni di supporto al raggiungimento del Target PNRR 
 
    Al  fine  di  accompagnare  l'implementazione  dell'Investimento,
prevenire e fronteggiare, con un approccio coordinato,  le  eventuali
criticita', sara' costituito, con decreto del Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali, un Osservatorio  del  Programma  duale,  con
composizione paritetica di: Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, regioni e provincie autonome e coordinamento delle regioni e
province autonome che avra' cura  di  fare  sintesi  delle  posizioni
regionali. 
    L'Osservatorio del Programma Duale potra' avvalersi del  supporto
delle rispettive strutture tecniche (ANPAL, ANPAL  Servizi,  INAPP  e
Tecnostruttura), anche al fine di orientare e coordinare le azioni di
tutoraggio in  favore  delle  amministrazioni  regionali  in  ritardo
nell'attuazione dell'Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale». 
    Il titolare dell'Unita' di Missione o suo delegato sara' nominato
quale membro dell'Osservatorio del Programma duale. 
 
10. Monitoraggio 
 
  10.1 Attivita' di monitoraggio. 
    Il monitoraggio del PNRR e' un esercizio  continuo,  pertanto  le
regioni  e  province  autonome  dovranno  registrare,   sui   sistemi
informativi locali e, a regime, nel ReGiS, tutti i dati gia' indicati
nel § 6.5 e, entro  il  31  ottobre  di  ciascun  anno  dovranno  far
pervenire un report di sintesi (rapporto annuale)  che  individui  in
quale modalita' si concorre a realizzare l'obiettivo della Missione 5
-  Investimento  1.4  del  PNRR   che,   di   seguito,   si   riporta
integralmente: 
      «L'obiettivo di questa misura e'  sostenere  i  giovani  e  gli
adulti senza istruzione secondaria nell'accesso alle opportunita'  di
lavoro,   aumentando   il   numero   di   persone   che   partecipano
all'apprendimento formale e all'istruzione e formazione professionale
attraverso   il   sistema    duale,    che    comprende    l'istituto
dell'apprendistato. Questo  investimento  contribuira'  a  rendere  i
sistemi di istruzione e formazione piu' compatibili con i  fabbisogni
del mercato del lavoro,  nonche'  a  promuovere  l'occupabilita'  dei
giovani tramite l'acquisizione di nuove competenze, in linea  con  la
transizione digitale e verde, grazie all'apprendimento sul  posto  di
lavoro (approccio learning on-the-job). Questo intervento mira a:  i)
modernizzare i  sistemi  di  istruzione  e  formazione  favorendo  la
creazione del learning on-the-job e il potenziamento del dialogo  con
le imprese; ii)  rafforzare  la  dotazione  finanziaria  per  offrire
formazione nelle aree piu'  marginali;  iii)  creare  una  governance
solida e inclusiva che includa le parti economiche e sociali» (pagine
435-436 dell'allegato della decisione). 
    La relazione deve altresi' illustrare analiticamente le attivita'
svolte con il «Sistema duale»,  comprensivo  dei  dati  integralmente
anonimizzati e completi di ogni riferimento, in linea con la  Tabella
n.1 (cfr. Premessa).  In  particolare,  dovranno  essere  fornite  le
seguenti informazioni: 
      iscrizioni (al primo anno),  ammissioni  agli  anni  successivi
(secondo e terzo anno),  qualifiche  (terzo  anno),  diplomi  (quarto
anno) IeFP e certificazioni di specializzazione IFTS; 
      percorsi erogati ai discenti di eta' compresa tra i diciassette
e  venticinque  anni,  privi  di  titolo  di  studio  di   istruzione
secondaria di  secondo  grado,  che  hanno  adempiuto  o  sono  stati
prosciolti dal diritto/dovere; 
      percorsi  erogati  ai  discenti  over  diciassette  che   hanno
adempiuto o sono stati prosciolti dal diritto-dovere, privi di titolo
di studio di istruzione secondaria di primo o di secondo grado; 
      percorsi sperimentali (di cui al § 8). 
 
  10.2 Indicatori comuni. 
    Il   soggetto   attuatore   e'   responsabile   della    corretta
alimentazione sul sistema informativo locale e, a regime, nel Regis -
di cui al comma 1043, art. 1, legge n. 178/2020 - dei  dati  relativi
agli «indicatori comuni» di cui  all'art.  29  del  regolamento  (UE)
2021/241, cosi' come definiti dal regolamento delegato  n.  2021/2106
della Commissione europea del 28 settembre 2021. 
    Gli indicatori comuni relativi a questa misura sono: 
      numero di giovani di eta' compresa tra i quindici e i ventinove
anni che ricevono sostegno (donne; uomini; non-binario); 
      numero di partecipanti  in  un  percorso  di  istruzione  o  di
formazione (donne; uomini; non-binario)  (eta'  0-17;  18-29;  30-54;
54<). 
 
__________ 

(1) Per  disabilita'  si   intende   la   certificazione   rilasciata
    dall'INPS, ai sensi della legge n. 104/1992 

(2) Art. 4, comma 4, decreto legislativo n. 61/2017: «le  istituzioni
    scolastiche che offrono percorsi di  istruzione  professionale  e
    attivano, in via sussidiaria,  previo  accreditamento  regionale,
    percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio
    della qualifica e del diploma professionale di  cui  all'art.  17
    del decreto legislativo n. 226/2005