Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento delle tipologie di vino di cui all'art. 1, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio dei Comuni limitrofi di Campomarino e Termoli in Provincia di Campobasso. 2. Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 3. La resa massima dell'uva in vino deve essere la seguente: ======================================================= | Tipologia | Resa massima uva/vino % | +===================+=================================+ | Rosso | 70 | +-------------------+---------------------------------+ | Rosso riserva | 55 | +-------------------+---------------------------------+ | Rosato | 70 | +-------------------+---------------------------------+ Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per le tipologie Rosso e Rosato e il 60% per la tipologia Rosso riserva, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione. Oltre detto limite invece decade il diritto alla Denominazione di origine controllata per tutta la partita. 4. Il vino a denominazione di origine controllata «Tintilia del Molise» Rosso riserva, deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di due anni. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.