(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le  operazioni  di  vinificazione,  compreso  l'invecchiamento
delle tipologie di vino di cui all'art. 1, devono  essere  effettuate
all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. 
    Inoltre,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali,   e'
consentito che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'ambito  del
territorio dei Comuni limitrofi di Campomarino e Termoli in Provincia
di Campobasso. 
    2. Nella vinificazione sono ammesse solo le  pratiche  enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le  loro  peculiari
caratteristiche. 
    3. La resa massima dell'uva in vino deve essere la seguente: 
 
       =======================================================
       |     Tipologia     |     Resa massima uva/vino %     |
       +===================+=================================+
       |       Rosso       |               70                |
       +-------------------+---------------------------------+
       |   Rosso riserva   |               55                |
       +-------------------+---------------------------------+
       |      Rosato       |               70                |
       +-------------------+---------------------------------+
 
    Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non  il
75% per le tipologie Rosso e Rosato e il 60% per la  tipologia  Rosso
riserva, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione.  Oltre  detto
limite  invece  decade  il  diritto  alla  Denominazione  di  origine
controllata per tutta la partita. 
    4. Il vino a denominazione di origine controllata  «Tintilia  del
Molise»  Rosso  riserva,  deve  essere  sottoposto  ad   un   periodo
d'invecchiamento   obbligatorio   di    due    anni.    Il    periodo
d'invecchiamento decorre dal  1°  novembre  dell'anno  di  produzione
delle uve.