(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                          XVIII LEGISLATURA 
 
        DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 179/2022 
 
Oggetto: Approvazione dell'accordo recante disposizioni  in  tema  di
  permanenza in carica,  fino  alla  nomina  dei  componenti  per  la
  legislatura  successiva,  dei  membri  degli   organi   di   tutela
  giurisdizionale per il personale - Modificazioni al Regolamento per
  la tutela giurisdizionale dei dipendenti. 
 
Riunione di mercoledi' 3 agosto 2022 
 
                       L'UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
    Visto il Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti
e considerato che esso non reca disposizioni atte  ad  assicurare  la
continuita' della  tutela  giurisdizionale,  all'inizio  di  ciascuna
legislatura, nelle more della ricostituzione degli Organi  di  tutela
giurisdizionale; 
    Ritenuto  che  il  rilievo  costituzionale  e  sistematico  della
necessita' di assicurare la continuita' della tutela  giurisdizionale
esige, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 113 della Carta
fondamentale,   un'interpretazione    costituzionalmente    orientata
dell'art. 12, comma 6, del Regolamento della  Camera,  nel  senso  di
esplicitare che i componenti degli Organi di tutela  nominati,  nella
loro  qualita'  di  deputati  in  carica,  nel  corso   di   ciascuna
legislatura, continuano a esercitare le proprie  funzioni  sino  alla
nomina dei nuovi componenti nella legislatura successiva, quand'anche
non rieletti deputati; 
    Ritenuto  altresi'  che  tale  interpretazione,  applicativa  del
criterio per il quale tempus regit actum relativamente alla  qualita'
di  deputati  in  carica  rivestita  dai  giudici,  si  allinea  alla
disciplina che trova applicazione per gli omologhi Organi del Senato; 
    Ritenuta inoltre la necessita' di recare al predetto  Regolamento
di tutela le modifiche  volte  a  dare  concreta  attuazione  a  tale
interpretazione costituzionalmente orientata; 
    Visto l'accordo recante disposizioni in  tema  di  permanenza  in
carica,  fino  alla  nomina  dei  componenti   per   la   legislatura
successiva, dei membri degli organi di tutela giurisdizionale per  il
personale, sottoscritto dal Comitato per gli affari del  personale  e
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali  della  Camera  dei
deputati in data 3 agosto 2022; 
    Visto  l'art.  14  dello  Statuto  unico   dei   dipendenti   del
Parlamento; 
    Visto l'art. 4 del Regolamento dei servizi e del personale; 
 
                              Delibera: 
 
    di approvare l'accordo sottoscritto dal Comitato per  gli  affari
del personale e dai  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali
della Camera dei  deputati  in  data  3  agosto  2022,  riportato  in
allegato  e  che  costituisce   parte   integrante   della   presente
deliberazione. 
    Ai componenti degli  Organi  giurisdizionali  che  esercitano  le
proprie funzioni ai sensi della presente deliberazione  continuano  a
essere riconosciute sino alla cessazione dalla carica le  garanzie  e
le indennita' previste per l'ufficio di giudice.  Ai  componenti  non
rieletti deputati e' riconosciuto il rimborso delle spese documentate
di viaggio e di soggiorno a Roma sostenute in riferimento a  ciascuna
udienza. 
 
                             __________ 
 
                               ACCORDO 
 
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PERMANENZA IN CARICA, FINO  ALLA  NOMINA  DEI
  COMPONENTI PER LA LEGISLATURA SUCCESSIVA, DEI MEMBRI  DEGLI  ORGANI
  DI TUTELA GIURISDIZIONALE PER IL PERSONALE 
 
                               Art. 1. 
 
Modifiche al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti 
 
    1. Al Regolamento per la tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  dopo  l'art.  7  e'  aggiunto  il  seguente:  «Art.   7-bis
(Continuita' della tutela giurisdizionale). - 1. Al fine di garantire
la necessaria continuita' della tutela giurisdizionale, all'inizio di
ciascuna legislatura i componenti della  Commissione  giurisdizionale
per  il  personale  e  del  Collegio   d'appello   costituiti   nella
legislatura precedente continuano ad esercitare le proprie  funzioni,
ancorche' non rieletti deputati, sino all'entrata in carica dei nuovi
componenti,  salve  le  sopravvenute  situazioni   d'incompatibilita'
previste dall'art. 12 del Regolamento della  Camera  e  dal  presente
Regolamento»; 
      b) l'art. 8 e' sostituito dal seguente:  «Art.  8  (Sospensione
dei termini nei periodi di aggiornamento dei lavori della Camera).  -
1.  Tutti  i  termini  relativi   all'attivita'   della   Commissione
giurisdizionale e del Collegio d'appello sono sospesi, ogni anno, dal
1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10  gennaio  dell'anno
successivo».