(allegato)
                                                             Allegato 
    Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n.
189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai
farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more
della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale
domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate
costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della
Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in
commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di
tali documenti. 
    Nuove confezioni: 
      DELTYBA. 
    Codice ATC - Principio attivo: J04AK06 - delamanid. 
    Titolare: Otsuka Novel Products GMBH. 
    Codice procedura: EMEA/H/C/002552/X/0046/G. 
    GUUE: 29 ottobre 2021. 
    Medicinale   sottoposto   a   monitoraggio   addizionale.    Cio'
permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla
sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare
qualsiasi  reazione  avversa  sospetta.  Vedere  paragrafo  4.8   per
informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    «Deltyba» e'  indicato  per  l'uso  nell'ambito  di  un'opportuna
terapia di associazione per la tubercolosi polmonare multi-resistente
ai farmaci (MDR-TB)  in  adulti,  adolescenti  e  bambini,  con  peso
corporeo di almeno 10 kg quando non e' altrimenti possibile istituire
un regime  terapeutico  efficace  per  ragioni  di  resistenza  o  di
tollerabilita' (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1). 
    Le  linee  guida  ufficiali  sull'uso   corretto   degli   agenti
antibatterici devono essere tenute in considerazione. 
 
                      Modo di somministrazione 
 
    Il trattamento con delamanid deve essere iniziato e monitorato da
un medico con esperienza nella gestione di mycobacterium tuberculosis
multi-resistente ai farmaci. 
    Delamanid deve essere sempre somministrato  nel  contesto  di  un
opportuno regime di associazione per il trattamento della tubercolosi
multi-resistente ai farmaci (MDR-TB) (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). Il
trattamento con un opportuno regime di associazione  deve  proseguire
dopo il termine del periodo di trattamento di ventiquattro  settimane
con delamanid ai sensi delle linee guida dell'Organizzazione mondiale
della sanita' (OMS). 
    Si raccomanda di somministrare delamanid mediante  l'osservazione
diretta del trattamento (DOT). 
    Uso orale. 
    Delamanid deve essere assunto con cibo. 
    Le compresse dispersibili devono essere disperse in acqua, usando
da 10 a 15 ml di acqua  per  compressa  dispersibile  da  25  mg.  La
sospensione  biancastra   cosi'   ottenuta   deve   essere   ingerita
immediatamente. Quindi si devono aggiungere da 10 a 15  ml  di  acqua
per compressa dispersibile nel bicchiere o nella tazza per assicurare
la dispersione della sospensione potenzialmente  rimasta  e  si  deve
ingerire anche la sospensione cosi' ottenuta. 
    Confezioni autorizzate: 
      EU/1/13/875/005 - A.I.C.: 043367059/E in base 32: 01CGNM  -  25
mg - compressa dispersibile - uso orale  -  blister  (alu/alu)  -  48
compresse. 
 
          Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione 
                     all'immissione in commercio 
 
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). 
    I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale
sono definiti nell'elenco delle  date  di  riferimento  per  l'Unione
europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7,  della
direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web
dell'Agenzia europea dei medicinali. 
 
      Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro 
                     ed efficace del medicinale 
 
Piano di gestione del rischio (RMP). 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza  richieste  e
dettagliate nel RMP approvato nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento
approvato del RMP. 
    Il RMP aggiornato deve essere presentato: 
      su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali; 
      ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e'
modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove
informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del
profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un
importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del
rischio). 
    Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
concordare il materiale informativo con gli Stati membri,  prima  del
lancio del prodotto. 
    Prima  del   lancio   in   ogni   Stato   membro,   il   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra' concordare  il
contenuto e il formato  del  materiale  informativo  con  l'Autorita'
competente nazionale. 
    Il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in   commercio
dovra' assicurarsi che tutti gli operatori sanitari  coinvolti  nella
prescrizione,  dispensazione,  manipolazione  o  somministrazione  di
«Deltyba» siano in possesso del materiale informativo. 
    1. Il materiale informativo per  gli  operatori  sanitari  dovra'
contenere i seguenti elementi essenziali: 
      riassunto delle caratteristiche del prodotto; 
      resistenza al farmaco; 
      rischio di prolungamento dell'intervallo QT; 
      uso del farmaco durante la gravidanza; 
      uso del farmaco durante l'allattamento. 
    2.  Il  materiale  informativo  per  i  pazienti,  fornito  dagli
operatori sanitari per ribadire e integrare le informazioni contenute
nel foglio illustrativo per il paziente, dovra' contenere i  seguenti
elementi essenziali: 
      uso del farmaco durante la gravidanza; 
      uso del farmaco durante l'allattamento. 
Obbligo specifico di completare le attivita'  post-autorizzative  per
l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni 
    La  presente  autorizzazione  all'immissione  in   commercio   e'
subordinata a  condizioni,  pertanto  ai  sensi  dell'art.  14-a  del
regolamento  726/2004/CE  e   successive   modifiche,   il   titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  deve  completare,
entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita': 
 
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|                  Descrizione                    |   Tempistica    |
+=================================================+=================+
|Allo scopo di esaminare ulteriormente l'uso di   |                 |
|delamanid in vari regimi terapeutici di          |                 |
|combinazione, nonche' di valutarne la sicurezza, |                 |
|il titolare dell'autorizzazione all'immissione in|                 |
|commercio deve presentare i risultati dello      |                 |
|studio «endTB (Evaluating Newly approved Drugs   |                 |
|for multidrug-resistant TB, valutazione di       |                 |
|farmaci approvati recentemente per la TB         |                 |
|multi-resistente ai farmaci)», una               |                 |
|sperimentazione di Fase III, randomizzata e      |                 |
|controllata in adulti e adolescenti affetti da   |                 |
|tubercolosi multi-resistente ai farmaci condotta |                 |
|da Medecins Sans Frontieres, ivi compresa        |                 |
|un'analisi supplementare dei dati volta in       |                 |
|particolare a valutare delamanid in base a un    |Secondo trimestre|
|piano di analisi statistica concordato.          |del 2024         |
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    Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica
limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile  al  pubblico  su
prescrizione di centri ospedalieri o di  specialisti:  infettivologo,
pneumologo (RNRL).