(Allegato-art. 1)
 
                                                             Allegato 
 
            CODICE DI CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI 
                 GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA 
                DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITA' 
                     E PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI 
 
                               INDICE 
 
    Articolo 1 Ambito di applicazione 
    Articolo 2 Definizioni 
    Articolo 3 Finalita' del trattamento 
    Articolo 4 Requisiti e categorie dei dati 
    Articolo 5 Modalita' di raccolta e registrazione dei dati 
    Articolo 6 Base giuridica e Informazione agli interessati 
    Articolo 7 Tempi di conservazione dei dati 
    Articolo 8 Utilizzazione dei dati 
    Articolo  9  Accesso  ed  esercizio  di   altri   diritti   degli
interessati 
    Articolo 10 Trattamenti o processi decisionali  automatizzati  di
scoring 
    Articolo 11 Trattamento di dati provenienti  da  fonti  pubbliche
e/o da altre fonti 
    Articolo 12 Misure di sicurezza dei dati 
    Articolo 13 Notifica di una violazione dei dati personali 
    Articolo 14 Trasferimento di dati personali verso paesi  terzi  o
organizzazioni internazionali 
    Articolo 15 Verifiche sul rispetto  del  Codice  di  condotta  ed
organismo di monitoraggio 
    Articolo 16 Modalita' di adesione al Codice di condotta 
    Articolo 17 Revisione del Codice di condotta 
    Articolo 18 Disposizioni transitorie e finali 
    Articolo 19 Entrata in vigore 
      Allegato 1 - Preavviso di segnalazione 
      Allegato 2 - Tempi di conservazione 
      Allegato 3 - Modello di informativa 
      Allegato 4 - Organismo di monitoraggio 
 
Preambolo 
    L'Associazione italiana  societa'  di  referenza  creditizia  (di
seguito «AISReC»), in qualita' di  associazione  rappresentativa  dei
gestori di sistemi di informazioni creditizia  che  ne  fanno  parte,
unitamente all'Associazione italiana leasing e al  Consorzio  per  la
tutela del credito sottoscrivono il presente codice di  condotta  con
gli allegati  da  1  a  4  che  ne  costituiscono  parte  integrante,
sottoposto all'approvazione del Garante per la  protezione  dei  dati
personali (di  seguito  il  «Garante»)  ai  sensi  dell'art.  40  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione  dei
dati, di seguito il «regolamento») e  nel  rispetto  della  procedura
stabilita dall'art. 20 del decreto legislativo n.  101/2018,  recante
disposizioni di adeguamento del decreto legislativo n.  196/2003,  il
codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  (di  seguito
denominato «Codice») alle norme del  regolamento,  sulla  base  delle
seguenti 
 
Premesse 
    1. L'art. 40 del regolamento prevede che  gli  Stati  membri,  le
autorita' di controllo, il  comitato  e  la  Commissione  incoraggino
l'elaborazione di codici di condotta  destinati  a  contribuire  alla
corretta applicazione del regolamento in funzione delle  specificita'
dei vari settori di trattamento e  delle  esigenze  specifiche  delle
micro, piccole e medie imprese. Il considerando n. 98 del regolamento
prevede che i codici di condotta possono calibrare gli  obblighi  dei
titolari del trattamento e dei responsabili del  trattamento,  tenuto
conto del potenziale rischio del  trattamento  per  i  diritti  e  le
liberta' delle persone fisiche. 
    2. Con provvedimento del Garante  n.  8  del  16  novembre  2004,
Gazzetta  Ufficiale  23  dicembre  2004,  n.  300,  come   modificato
dall'errata  corrige  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana 9 marzo 2005, n. 56 e' stato adottato  il  codice
di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi  gestiti
da soggetti privati in tema di crediti al  consumo,  affidabilita'  e
puntualita' nei pagamenti (di seguito «Codice deontologico»). 
    3.  L'art.  20  del  decreto  legislativo  n.  101/2018   recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni  del  regolamento,  che   ha   modificato   il   decreto
legislativo n. 196/2003, prevede che il codice deontologico  continui
a produrre effetti a condizione che entro il termine definito (dodici
mesi dalla entrata in vigore del decreto) venga avviata e  portata  a
termine  la  procedura  tesa  ad  elaborare  un  codice  di  condotta
rispondente ai criteri di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento e
che permetta di trasfondere in nuovo testo, coerente  con  il  quadro
regolamentare europeo, i principi delle vigenti norme deontologiche. 
    4. Con nota del Garante per  la  protezione  dei  dati  personali
dell'11 ottobre 2018 i soggetti che  professionalmente  gestiscono  i
sistemi di informazioni creditizie sono stati esortati a  predisporre
una bozza di Codice di condotta da sottoporre alla approvazione dello
stesso Garante per la protezione dei dati personali (entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 101/2018). 
    5. I partecipanti al SIC sono, in forza del  codice  deontologico
previgente, banche, intermediari finanziari e altri soggetti  privati
che, nell'esercizio  di  un'attivita'  commerciale  o  professionale,
concedono  una  dilazione  di  pagamento  del  corrispettivo  per  la
fornitura di beni o servizi (art. 1, comma 1, lettera e)  del  codice
deontologico) che operano in un quadro di reciprocita' nello  scambio
di dati con gli altri partecipanti. Il legislatore e'  intervenuto  a
piu' riprese per consentire l'accesso ai  dati  presenti  nel  SIC  a
ulteriori soggetti quali, attualmente, in forza dell'art. 6-bis,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138  convertito  con  la  legge  14
settembre 2011,  n.  148  e  del  vigente  art.  30-ter  del  decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (come successivamente modificato): 
      i  fornitori  di  servizi  di  comunicazione  elettronica  e  i
fornitori di servizi interattivi associati o di  servizi  di  accesso
condizionato (tra cui, quindi, le societa' telefoniche); 
      le imprese di assicurazione; 
      i soggetti autorizzati a svolgere le  attivita'  di  vendita  a
clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi  della
normativa vigente. 
    Per effetto  delle  predette  norme,  tali  soggetti  (cosiddetti
accedenti), attualmente hanno facolta' di consultare i dati personali
presenti nei SIC, stipulando a tal fine appositi accordi  con  uno  o
piu' gestori di Sic. 
    6. Inoltre, la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante Legge annuale
per il mercato e la concorrenza, all'art. 1, comma 85,  ha  stabilito
anche che  «al  fine  di  promuovere  la  concorrenza  attraverso  la
riduzione  delle  asimmetrie  informative,   anche   intersettoriali,
all'art. 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  dopo  il
comma 1 sono  aggiunti  i  seguenti:  «1-bis.  L'accesso  ai  sistemi
informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati puo'
avvenire anche in un quadro di reciprocita',  ma  solo  nel  rispetto
delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione  dei  dati
personali necessarie ad assicurare  proporzionalita',  correttezza  e
sicurezza circa  il  trattamento  di  dati  personali  ai  sensi  del
predetto  comma  1  e  il  rispetto  dei  diritti  e  delle  liberta'
fondamentali,  nonche'  della  dignita'  dei  soggetti   cui   le   2
informazioni  si  riferiscono,  con  particolare   riferimento   alla
riservatezza, all'identita' personale e al  diritto  alla  protezione
dei dati personali». 
    7. Il Garante ha  adottato  un  provvedimento  interpretativo  di
alcune disposizioni  del  codice  deontologico  il  26  ottobre  2017
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279
del 29 novembre 2017). 
    8. Il trattamento di dati personali, effettuato  nell'ambito  dei
sistemi informativi regolati dal presente  codice  di  condotta  deve
svolgersi  nel  rispetto  dei  principi   dettati   dalla   normativa
applicabile, avuto particolare riguardo a quella dettata  in  materia
di protezione dei dati personali. 
    9. Con il presente  codice  di  condotta,  che  recepisce  quanto
indicato nelle premesse 5 e 7 e vuole altresi' mettere  le  basi  per
una piena realizzazione di quanto indicato nella premessa 6  al  fine
di  una  coerente  regolamentazione  del  settore,  sono  individuate
adeguate garanzie in  conformita'  con  il  regolamento  al  fine  di
precisarne e facilitarne la sua applicazione. 
    10.  Il  presente  codice  di  condotta  e'  elaborato  ai  sensi
dell'art. 40 del regolamento per  garantire,  settorialmente,  ed  in
funzione  delle  specifiche  esigenze  delle  diverse  categorie  dei
partecipanti ai SIC, l'applicazione efficace,  coerente  ed  omogenea
del  regolamento  e,  nel  contempo,  per   garantire   un   corretto
bilanciamento di interessi tra i soggetti coinvolti nel trattamento. 
    11. Le disposizioni del presente codice di condotta si  applicano
esclusivamente  al   trattamento   di   dati   personali   effettuato
nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie e, in particolare,
il presente codice di condotta non riguarda  sistemi  informativi  di
cui  sono  titolari  soggetti  pubblici,   quale   il   servizio   di
centralizzazione dei rischi gestito dalla  Banca  d'Italia  (articoli
13, 53, comma 1, lettera b), 60, comma 1, 64, 67,  comma  1,  lettera
b), 106 107, 144 e 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385 - testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia;
delibera cicr del 29 marzo  1994;  provvedimento  Banca  d'Italia  10
agosto 1995; circolare Banca d'Italia 11  febbraio  1991,  n.  139  e
successivi aggiornamenti). 
    12. Tutti i  soggetti  che  gestiscono  sistemi  di  informazioni
creditizie possono aderire al  presente  codice  di  condotta,  anche
attraverso le  rispettive  associazioni  di  categoria,  seguendo  le
procedure di seguito stabilite. 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
    Il presente codice  di  condotta  e'  riferito  ad  attivita'  di
trattamento  dei  dati   personali   relativi   a   persone   fisiche
limitatamente al territorio dello Stato italiano  ed  e'  applicabile
unicamente a livello nazionale. Per tale  motivo,  l'approvazione  di
cui all'art. 40 del regolamento e' richiesta al Garante  in  qualita'
di Autorita' di  controllo  competente  ai  sensi  dell'art.  55  del
regolamento.