(Allegato-art. 10)
 
                              Art. 10. 
                 Trattamenti o processi decisionali 
                      automatizzati di scoring 
 
    1. Nei casi in cui i dati personali contenuti  in  un  SIC  siano
trattati  anche   mediante   trattamenti   o   processi   decisionali
automatizzati  di  scoring,  il  gestore  ed  i  partecipanti,  fermo
restando che i gestori non adottano ai sensi del  regolamento  alcuna
decisione che puo' incidere su diritti e liberta' degli  interessati,
assicurano il rispetto dei seguenti principi: 
      a)  tali  trattamenti  possono  essere  effettuati   solo   per
l'istruttoria di  una  richiesta  o  per  la  gestione  dei  rapporti
instaurati; 
      b) i dati relativi a esiti, indicatori o punteggi associati  ad
un interessato sono  elaborati  e  comunicati  dal  gestore  al  solo
partecipante che ha ricevuto la richiesta dall'interessato o  che  ha
precedentemente comunicato dati riguardanti il relativo rapporto; 
      c) i modelli o i fattori di  analisi  statistica,  nonche'  gli
algoritmi  di  calcolo  degli  esiti,  indicatori  o  punteggi   sono
verificati periodicamente con cadenza almeno biennale  ed  aggiornati
in funzione delle risultanze di tali verifiche; 
      d) quando la  richiesta  non  e'  accolta,  l'interessato  puo'
richiedere  al  partecipante  se,  per  istruire  la  richiesta,   ha
consultato dati relativi a  esiti,  indicatori  o  punteggi  di  tipo
negativo  ottenuti  mediante  trattamenti  o   processi   decisionali
automatizzati di scoring  e  di  fornirgli  tali  dati,  nonche'  una
spiegazione delle logiche di funzionamento dei sistemi  utilizzati  e
delle  principali  tipologie  di  fattori  tenuti  in  considerazione
nell'elaborazione.