Art. 10. Trattamenti o processi decisionali automatizzati di scoring 1. Nei casi in cui i dati personali contenuti in un SIC siano trattati anche mediante trattamenti o processi decisionali automatizzati di scoring, il gestore ed i partecipanti, fermo restando che i gestori non adottano ai sensi del regolamento alcuna decisione che puo' incidere su diritti e liberta' degli interessati, assicurano il rispetto dei seguenti principi: a) tali trattamenti possono essere effettuati solo per l'istruttoria di una richiesta o per la gestione dei rapporti instaurati; b) i dati relativi a esiti, indicatori o punteggi associati ad un interessato sono elaborati e comunicati dal gestore al solo partecipante che ha ricevuto la richiesta dall'interessato o che ha precedentemente comunicato dati riguardanti il relativo rapporto; c) i modelli o i fattori di analisi statistica, nonche' gli algoritmi di calcolo degli esiti, indicatori o punteggi sono verificati periodicamente con cadenza almeno biennale ed aggiornati in funzione delle risultanze di tali verifiche; d) quando la richiesta non e' accolta, l'interessato puo' richiedere al partecipante se, per istruire la richiesta, ha consultato dati relativi a esiti, indicatori o punteggi di tipo negativo ottenuti mediante trattamenti o processi decisionali automatizzati di scoring e di fornirgli tali dati, nonche' una spiegazione delle logiche di funzionamento dei sistemi utilizzati e delle principali tipologie di fattori tenuti in considerazione nell'elaborazione.