(Allegato-art. 11)
 
                              Art. 11. 
                   Trattamento di dati provenienti 
                da fonti pubbliche e/o da altre fonti 
 
    1. Nei casi in cui il gestore di un SIC, direttamente  o  per  il
tramite di societa' controllate o collegate, effettua in  ogni  forma
il trattamento di dati provenienti da fonti pubbliche  e/o  da  altre
fonti o comunque fornisce ai partecipanti servizi per accedere a tali
dati,  fermi  restando  i  limiti  e  le  modalita'  che   le   leggi
stabiliscono per la loro conoscibilita' e pubblicita', il gestore  ed
i partecipanti assicurano il rispetto dei seguenti principi: 
      a) i dati provenienti da fonti pubbliche e/o da altre fonti, se
registrati, devono figurare in banche di dati personali separate  dal
SIC; 
      b) nel caso di accesso del partecipante sia  a  dati  personali
contenuti in un SIC sia a  dati  personali  contenuti  in  una  delle
banche dati di cui alla lettera a), anche nell'eventualita'  che  gli
stessi siano associati tra di essi, il  gestore  adotta  le  adeguate
misure tecniche ed organizzative al fine di assicurare la separazione
e la distinguibilita' dei dati provenienti dal SIC rispetto a  quelli
provenienti  dalle  banche  dati  di  cui  alla  lettera  a),   anche
attraverso  l´inserimento  di  idonee  indicazioni,  eliminando  ogni
possibilita' di equivoco circa la diversa natura ed origine dei  dati
oggetto dell´accesso; 
      c) quando la  richiesta  non  e'  accolta,  l'interessato  puo'
richiedere al partecipante se, per istruire la richiesta di  credito,
ha consultato anche dati personali di tipo negativo nelle  banche  di
dati di cui alla lettera a) ed ottenere dettagli circa  la  fonte  da
cui provengono i dati  medesimi  e  gli  estremi  identificativi  del
gestore del SIC che ha fornito tali informazioni.