Art. 11. Trattamento di dati provenienti da fonti pubbliche e/o da altre fonti 1. Nei casi in cui il gestore di un SIC, direttamente o per il tramite di societa' controllate o collegate, effettua in ogni forma il trattamento di dati provenienti da fonti pubbliche e/o da altre fonti o comunque fornisce ai partecipanti servizi per accedere a tali dati, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi stabiliscono per la loro conoscibilita' e pubblicita', il gestore ed i partecipanti assicurano il rispetto dei seguenti principi: a) i dati provenienti da fonti pubbliche e/o da altre fonti, se registrati, devono figurare in banche di dati personali separate dal SIC; b) nel caso di accesso del partecipante sia a dati personali contenuti in un SIC sia a dati personali contenuti in una delle banche dati di cui alla lettera a), anche nell'eventualita' che gli stessi siano associati tra di essi, il gestore adotta le adeguate misure tecniche ed organizzative al fine di assicurare la separazione e la distinguibilita' dei dati provenienti dal SIC rispetto a quelli provenienti dalle banche dati di cui alla lettera a), anche attraverso l´inserimento di idonee indicazioni, eliminando ogni possibilita' di equivoco circa la diversa natura ed origine dei dati oggetto dell´accesso; c) quando la richiesta non e' accolta, l'interessato puo' richiedere al partecipante se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato anche dati personali di tipo negativo nelle banche di dati di cui alla lettera a) ed ottenere dettagli circa la fonte da cui provengono i dati medesimi e gli estremi identificativi del gestore del SIC che ha fornito tali informazioni.