Art. 15. Verifiche sul rispetto del Codice di condotta ed organismo di monitoraggio Fatti salvi i compiti e i poteri del Garante di cui agli articoli da 56 a 58 del regolamento, il rispetto del presente codice di condotta per quanto attiene esclusivamente alle operazioni di trattamento di dati personali poste in essere dai gestori aderenti al presente codice di condotta e' garantito da un apposito organismo di monitoraggio (di seguito «OdM» o «Organismo») costituito e accreditato ai sensi dell'art. 41 del regolamento, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati nell'allegato 4 al presente codice di condotta.