(Allegato-art. 15)
 
                              Art. 15. 
            Verifiche sul rispetto del Codice di condotta 
                    ed organismo di monitoraggio 
 
    Fatti salvi i compiti e i poteri del Garante di cui agli articoli
da 56 a 58 del  regolamento,  il  rispetto  del  presente  codice  di
condotta  per  quanto  attiene  esclusivamente  alle  operazioni   di
trattamento di dati personali poste in essere dai gestori aderenti al
presente codice di condotta e' garantito da un apposito organismo  di
monitoraggio  (di  seguito  «OdM»   o   «Organismo»)   costituito   e
accreditato  ai  sensi  dell'art.  41   del   regolamento,   la   cui
composizione e il cui funzionamento sono disciplinati nell'allegato 4
al presente codice di condotta.