(Allegato-art. 19)
 
                              Art. 19. 
                          Entrata in vigore 
 
    Il presente codice di condotta,  inserito  nei  registri  di  cui
all'art. 40, paragrafi 6 e 11, del regolamento, e'  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed acquista efficacia il
giorno successivo a quello della pubblicazione.