(Allegato-art. 2)
 
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente  codice  di  condotta,  si  applicano  le
definizioni previste dall'art. 4 del regolamento. 
    2. Ai medesimi fini, si intende per: 
      a)  «richiesta/rapporto»:  qualsiasi   richiesta   o   rapporto
riguardanti   la   concessione,   nell'esercizio   di    un'attivita'
commerciale o professionale, di  un  credito,  di  una  dilazione  di
pagamento, di un  pagamento  differito,  di  un  finanziamento  o  di
un'altra analoga facilitazione finanziaria; rientrano  nell'accezione
di facilitazione finanziaria, il noleggio a lungo termine, il leasing
operativo, (1) la cessione di crediti e di dilazioni di  pagamento  e
il prestito tra privati gestito attraverso piattaforme digitali (c.d.
peer to peer lending) nei limiti  stabiliti  dal  legislatore,  dalla
normativa  di  settore,  dalle  Autorita'  di   vigilanza   e   dalla
giurisprudenza; 
      b)   «regolarizzazione»:   l'estinzione   delle    obbligazioni
pecuniarie inadempiute (derivanti sia da un mancato pagamento, sia da
un ritardo), senza perdite o residui per il creditore anche a  titolo
di interessi e spese  o  comunque  a  seguito  di  vicende  estintive
diverse dall'adempimento, in particolare a seguito di transazioni,  o
concordati o accordi raggiunti anche  in  via  stragiudiziale  o  con
l'ausilio di organismi di composizione delle crisi; 
      c) «sistema di informazioni creditizie» o «SIC»: banca di  dati
concernenti richieste/rapporti di cui alla lettera a) gestita da  una
persona giuridica, un ente, un'associazione o un altro  organismo  in
ambito privato. Il SIC puo' contenere, in particolare: 
        i. informazioni di tipo  negativo,  che  riguardano  soltanto
rapporti per i quali si sono verificati inadempimenti; 
        ii. informazioni di tipo positivo e negativo, che attengono a
richieste/rapporti a prescindere dalla sussistenza  di  inadempimenti
registrati nel SIC al momento del loro verificarsi; 
      d)  «gestore»:  il  soggetto  privato,  autonomo  titolare  del
trattamento dei dati personali registrati in  un  SIC,  che  gestisce
tale  sistema  stabilendone  le  modalita'  di  funzionamento  e   di
utilizzazione; 
      e) «partecipante»:  il  soggetto  privato,  che  in  virtu'  di
contratto o accordo con il gestore partecipa al relativo SIC  e  puo'
accedere ed utilizzare i dati presenti nel sistema. Il  partecipante,
autonomo titolare del trattamento  dei  dati  personali  raccolti  in
relazione a richieste/rapporti, comunica al gestore i  relativi  dati
personali in modo sistematico, in un  quadro  di  reciprocita'  nello
scambio di dati con gli altri partecipanti e in base  alle  categorie
di dati ed agli standard individuati nel presente codice di condotta;
rientrano nella categoria dei partecipanti le banche, comprese quelle
comunitarie e quelle  extracomunitarie,  le  societa'  finanziarie  e
tutti gli intermediari finanziari la cui attivita'  e'  regolamentata
nell'ambito del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  i
soggetti autorizzati a svolgere in Italia  l'attivita'  di  factoring
(legge 21 febbraio 1991, n.  52  e  successive  modifiche),  soggetti
appartenenti  a  gruppi  bancari  o  finanziari,  gli   istituti   di
pagamento,  i  soggetti  privati  che,  nell'esercizio  di  attivita'
commerciale o professionale, concedono una  dilazione  del  pagamento
del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi, ovvero svolgono
l'attivita' di leasing anche operativo, o l'attivita' di  noleggio  a
lungo  termine,  nonche'  l'attivita'  di  gestione  di   piattaforme
digitali per prestiti tra privati; 
      f) «tempo di conservazione dei dati»: il periodo  nel  quale  i
dati personali relativi a richieste/rapporti rimangono registrati  in
un SIC e sono utilizzabili per le finalita' di cui al presente codice
di condotta; 
      g) «trattamenti di scoring»: le  modalita'  di  organizzazione,
aggregazione, raffronto od elaborazione di dati personali relativi  a
richieste/rapporti di cui alla lettera a),  consistenti  nell'impiego
di trattamenti automatizzati basati  sull'applicazione  di  metodi  o
modelli matematici e/o statistici per valutare il rischio,  e  i  cui
risultati sono espressi  in  forma  di  esiti  sintetici,  indicatori
numerici o punteggi, associati all'interessato, diretti a fornire una
rappresentazione, in termini predittivi  o  probabilistici,  del  suo
profilo di rischio. 
 
__________ 

(1) L'attivita' di leasing operativo  -  caratterizzata  dall'assenza
    dell'opzione finale di acquisto - e' consentita  sia  a  societa'
    commerciali che a soggetti vigilati dalla Banca d'Italia  (banche
    o intermediari finanziari); in quest'ultimo  caso  si  tratta  di
    «attivita'  connessa»  secondo  quanto  stabilito   dalla   Banca
    d'Italia nelle disposizioni di  vigilanza  per  gli  intermediari
    finanziari (circolare 3 aprile 2015, n. 288,  Titolo  I,  ca.  3,
    sez. III).