Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente codice di condotta, si applicano le definizioni previste dall'art. 4 del regolamento. 2. Ai medesimi fini, si intende per: a) «richiesta/rapporto»: qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti la concessione, nell'esercizio di un'attivita' commerciale o professionale, di un credito, di una dilazione di pagamento, di un pagamento differito, di un finanziamento o di un'altra analoga facilitazione finanziaria; rientrano nell'accezione di facilitazione finanziaria, il noleggio a lungo termine, il leasing operativo, (1) la cessione di crediti e di dilazioni di pagamento e il prestito tra privati gestito attraverso piattaforme digitali (c.d. peer to peer lending) nei limiti stabiliti dal legislatore, dalla normativa di settore, dalle Autorita' di vigilanza e dalla giurisprudenza; b) «regolarizzazione»: l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute (derivanti sia da un mancato pagamento, sia da un ritardo), senza perdite o residui per il creditore anche a titolo di interessi e spese o comunque a seguito di vicende estintive diverse dall'adempimento, in particolare a seguito di transazioni, o concordati o accordi raggiunti anche in via stragiudiziale o con l'ausilio di organismi di composizione delle crisi; c) «sistema di informazioni creditizie» o «SIC»: banca di dati concernenti richieste/rapporti di cui alla lettera a) gestita da una persona giuridica, un ente, un'associazione o un altro organismo in ambito privato. Il SIC puo' contenere, in particolare: i. informazioni di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti per i quali si sono verificati inadempimenti; ii. informazioni di tipo positivo e negativo, che attengono a richieste/rapporti a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel SIC al momento del loro verificarsi; d) «gestore»: il soggetto privato, autonomo titolare del trattamento dei dati personali registrati in un SIC, che gestisce tale sistema stabilendone le modalita' di funzionamento e di utilizzazione; e) «partecipante»: il soggetto privato, che in virtu' di contratto o accordo con il gestore partecipa al relativo SIC e puo' accedere ed utilizzare i dati presenti nel sistema. Il partecipante, autonomo titolare del trattamento dei dati personali raccolti in relazione a richieste/rapporti, comunica al gestore i relativi dati personali in modo sistematico, in un quadro di reciprocita' nello scambio di dati con gli altri partecipanti e in base alle categorie di dati ed agli standard individuati nel presente codice di condotta; rientrano nella categoria dei partecipanti le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, le societa' finanziarie e tutti gli intermediari finanziari la cui attivita' e' regolamentata nell'ambito del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i soggetti autorizzati a svolgere in Italia l'attivita' di factoring (legge 21 febbraio 1991, n. 52 e successive modifiche), soggetti appartenenti a gruppi bancari o finanziari, gli istituti di pagamento, i soggetti privati che, nell'esercizio di attivita' commerciale o professionale, concedono una dilazione del pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi, ovvero svolgono l'attivita' di leasing anche operativo, o l'attivita' di noleggio a lungo termine, nonche' l'attivita' di gestione di piattaforme digitali per prestiti tra privati; f) «tempo di conservazione dei dati»: il periodo nel quale i dati personali relativi a richieste/rapporti rimangono registrati in un SIC e sono utilizzabili per le finalita' di cui al presente codice di condotta; g) «trattamenti di scoring»: le modalita' di organizzazione, aggregazione, raffronto od elaborazione di dati personali relativi a richieste/rapporti di cui alla lettera a), consistenti nell'impiego di trattamenti automatizzati basati sull'applicazione di metodi o modelli matematici e/o statistici per valutare il rischio, e i cui risultati sono espressi in forma di esiti sintetici, indicatori numerici o punteggi, associati all'interessato, diretti a fornire una rappresentazione, in termini predittivi o probabilistici, del suo profilo di rischio. __________ (1) L'attivita' di leasing operativo - caratterizzata dall'assenza dell'opzione finale di acquisto - e' consentita sia a societa' commerciali che a soggetti vigilati dalla Banca d'Italia (banche o intermediari finanziari); in quest'ultimo caso si tratta di «attivita' connessa» secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia nelle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (circolare 3 aprile 2015, n. 288, Titolo I, ca. 3, sez. III).