Allegato 2 - Tempi di conservazione 1. I dati personali riferiti a richieste, comunicati dai partecipanti, possono essere conservati in un SIC per il tempo necessario alla relativa istruttoria e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione delle richieste medesime. Se la richiesta di credito non e' accolta o e' oggetto di rinuncia il partecipante ne da' notizia al gestore con l'aggiornamento mensile di cui al Codice di condotta. In tal caso, i dati personali relativi alla richiesta cui l'interessato ha rinunciato o che non e' stata accolta possono essere conservati nel sistema non oltre novanta giorni dalla data del loro aggiornamento con l'esito della richiesta. 2. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un SIC fino a: a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi; b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi. 3. Decorsi i periodi di cui al comma 2, i dati sono eliminati dal SIC se nel corso dei medesimi intervalli di tempo non sono registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti. 4. Il partecipante ed il gestore aggiornano senza ritardo i dati relativi alla regolarizzazione di inadempimenti di cui abbiano conoscenza, avvenuta dopo la cessione del credito da parte del partecipante ad un soggetto che non partecipa al sistema, anche a seguito di richiesta dell'interessato munita di dichiarazione del soggetto cessionario del credito o di altra idonea documentazione. 5. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel SIC non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui e' risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest'ultimo caso, al massimo fino a sessanta mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto. 6. Le informazioni creditizie di tipo positivo relative ad un rapporto che si e' esaurito con estinzione di ogni obbligazione pecuniaria, possono essere conservate nel sistema non oltre sessanta mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. Tenendo conto del requisito della completezza dei dati in rapporto alle finalita' perseguite, le predette informazioni di tipo positivo possono essere conservate ulteriormente nel sistema qualora in quest'ultimo risultino presenti, in relazione ad altri rapporti di credito riferiti al medesimo interessato, informazioni creditizie di tipo negativo concernenti ritardi od inadempimenti non regolarizzati. 7. I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini: a) nei SIC di tipo negativo, dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate; b) nei SIC di tipo positivo e negativo, decorsi sessanta giorni dall'aggiornamento mensile, oppure in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento. Nel secondo caso i dati sono resi accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata. 8. Prima dell'eliminazione dei dati dal SIC secondo i tempi di conservazione indicati nel presente allegato, il gestore puo' trasporre i dati su altro supporto, ai fini della limitata conservazione per il tempo necessario e del loro utilizzo, in relazione ad esigenze di rispetto di un obbligo di legge, di difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria, amministrativa, arbitrale o di conciliazione (inclusa la fase propedeutica). Il gestore, prima della eliminazione, potra' altresi' trasporre i dati su altro supporto, non direttamente accedibile dai partecipanti. Tale base di dati, unitamente a dati resi temporaneamente accessibili a tutti i partecipanti, ed assistita dalle opportune misure e tecniche per garantirne la gestione in sicurezza (ad es. attraverso opportune tecniche di cripting o pseudonimizzazione), potra' essere utilizzata per la verifica, anche comparativa, della predittivita' delle informazioni contenute nel SIC, per lo sviluppo e la verifica dei modelli di cui all'art. 10, lettera c) del presente codice di condotta e per elaborazioni in forma aggregata, anonima o pseudonima, atte a soddisfare esigenze statistiche, normative/regolamentari o di sviluppo di prodotti o servizi dei partecipanti. I gestori ed i partecipanti assicurano che il trasferimento delle anzidette informazioni dal gestore al partecipante abbia luogo in sicurezza e nel rispetto delle finalita' su indicate. In ogni caso tali dati non potranno essere conservati per un periodo superiore a dieci anni dalla scadenza dei tempi di conservazione dei dati nel SIC. Tale base di dati potra' essere utilizzata inoltre per fornire dati e informazioni ad autorita' di vigilanza, e a Banca d'Italia in particolare, per proprie finalita' istituzionali. 9. Le disposizioni del presente allegato non riguardano la conservazione ad uso interno, da parte del partecipante, della documentazione contrattuale o contabile contenente i dati personali relativi alla richiesta/rapporto.