(Allegato-Allegato 2)
 
                                  Allegato 2 - Tempi di conservazione 
 
    1.  I  dati  personali  riferiti  a  richieste,  comunicati   dai
partecipanti, possono essere  conservati  in  un  SIC  per  il  tempo
necessario alla relativa istruttoria e comunque non oltre centottanta
giorni dalla data di presentazione delle richieste  medesime.  Se  la
richiesta di credito non e' accolta  o  e'  oggetto  di  rinuncia  il
partecipante ne da' notizia al gestore con l'aggiornamento mensile di
cui al Codice di condotta. In tal caso,  i  dati  personali  relativi
alla richiesta cui l'interessato ha rinunciato o  che  non  e'  stata
accolta possono essere  conservati  nel  sistema  non  oltre  novanta
giorni dalla data del loro aggiornamento con l'esito della richiesta. 
    2. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi
nei  pagamenti,   successivamente   regolarizzati,   possono   essere
conservate in un SIC fino a: 
      a) dodici mesi dalla data di registrazione  dei  dati  relativi
alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi; 
      b) ventiquattro mesi  dalla  data  di  registrazione  dei  dati
relativi alla regolarizzazione di ritardi  superiori  a  due  rate  o
mesi. 
    3. Decorsi i periodi di cui al comma 2, i dati sono eliminati dal
SIC se nel corso dei medesimi intervalli di tempo non sono registrati
dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti. 
    4. Il partecipante ed il gestore aggiornano senza ritardo i  dati
relativi  alla  regolarizzazione  di  inadempimenti  di  cui  abbiano
conoscenza, avvenuta dopo  la  cessione  del  credito  da  parte  del
partecipante ad un soggetto che non partecipa  al  sistema,  anche  a
seguito di richiesta dell'interessato  munita  di  dichiarazione  del
soggetto cessionario del credito o di altra idonea documentazione. 
    5.  Le  informazioni  creditizie  di  tipo  negativo  relative  a
inadempimenti  non  successivamente  regolarizzati   possono   essere
conservate nel SIC non oltre trentasei mesi dalla  data  di  scadenza
contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende  rilevanti
in relazione al pagamento, dalla data in cui e' risultato  necessario
il loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest'ultimo caso,
al massimo fino a sessanta mesi dalla data di scadenza del  rapporto,
quale risulta dal contratto. 
    6. Le informazioni creditizie di tipo  positivo  relative  ad  un
rapporto che si e'  esaurito  con  estinzione  di  ogni  obbligazione
pecuniaria, possono essere conservate nel sistema non oltre  sessanta
mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo
contratto,  ovvero  dal  primo  aggiornamento  effettuato  nel   mese
successivo a tali date. Tenendo conto del requisito della completezza
dei  dati  in  rapporto  alle  finalita'  perseguite,   le   predette
informazioni di tipo positivo possono essere conservate ulteriormente
nel sistema qualora in quest'ultimo risultino presenti, in  relazione
ad altri  rapporti  di  credito  riferiti  al  medesimo  interessato,
informazioni creditizie  di  tipo  negativo  concernenti  ritardi  od
inadempimenti non regolarizzati. 
    7. I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un  rapporto
sono utilizzati  e  resi  accessibili  agli  altri  partecipanti  nel
rispetto dei seguenti termini: 
      a) nei SIC di tipo  negativo,  dopo  almeno  centoventi  giorni
dalla data di scadenza del pagamento o in caso di  mancato  pagamento
di almeno quattro rate mensili non regolarizzate; 
      b) nei SIC di tipo positivo e negativo, decorsi sessanta giorni
dall'aggiornamento mensile, oppure in caso di  mancato  pagamento  di
almeno due rate mensili consecutive,  oppure  quando  il  ritardo  si
riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento. Nel  secondo
caso i  dati  sono  resi  accessibili  dopo  l'aggiornamento  mensile
relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata. 
    8. Prima dell'eliminazione dei dati dal SIC secondo  i  tempi  di
conservazione  indicati  nel  presente  allegato,  il  gestore   puo'
trasporre  i  dati  su  altro  supporto,  ai  fini   della   limitata
conservazione per  il  tempo  necessario  e  del  loro  utilizzo,  in
relazione ad esigenze di rispetto di un obbligo di legge,  di  difesa
di un proprio diritto in sede giudiziaria, amministrativa,  arbitrale
o di conciliazione (inclusa la fase propedeutica). Il gestore,  prima
della  eliminazione,  potra'  altresi'  trasporre  i  dati  su  altro
supporto, non direttamente accedibile dai partecipanti. Tale base  di
dati, unitamente a dati resi temporaneamente accessibili  a  tutti  i
partecipanti, ed assistita dalle  opportune  misure  e  tecniche  per
garantirne la gestione in  sicurezza  (ad  es.  attraverso  opportune
tecniche di cripting o pseudonimizzazione), potra' essere  utilizzata
per  la  verifica,  anche  comparativa,  della  predittivita'   delle
informazioni contenute nel SIC, per lo sviluppo  e  la  verifica  dei
modelli di cui  all'art.  10,  lettera  c)  del  presente  codice  di
condotta e per elaborazioni in forma aggregata, anonima o pseudonima,
atte a soddisfare esigenze statistiche, normative/regolamentari o  di
sviluppo di prodotti o servizi  dei  partecipanti.  I  gestori  ed  i
partecipanti  assicurano  che  il   trasferimento   delle   anzidette
informazioni dal gestore al partecipante abbia luogo in  sicurezza  e
nel rispetto delle finalita' su indicate. In ogni caso tali dati  non
potranno essere conservati per  un  periodo  superiore  a dieci  anni
dalla scadenza dei tempi di conservazione dei dati nel SIC. Tale base
di  dati  potra'  essere  utilizzata  inoltre  per  fornire  dati   e
informazioni ad  autorita'  di  vigilanza,  e  a  Banca  d'Italia  in
particolare, per proprie finalita' istituzionali. 
    9. Le  disposizioni  del  presente  allegato  non  riguardano  la
conservazione ad  uso  interno,  da  parte  del  partecipante,  della
documentazione contrattuale o contabile contenente i  dati  personali
relativi alla richiesta/rapporto.