(Allegato-Allegato 4)
 
                               Allegato 4 - Organismo di monitoraggio 
 
    1. L'OdM sara' esterno e composto  da  tre  componenti,  uno  dei
quali designato dal CNCU (Consiglio nazionale consumatori e  utenti);
un  altro,  al  quale   spettera'   la   carica   di   vicepresidente
dell'organismo, designato  all'unanimita'  dai  gestori  aderenti  al
presente Codice di condotta («gestori aderenti»); il  terzo  nominato
in accordo tra questi  ultimi  e  CNCU  (nel  complesso  i  «soggetti
elettori») all'unanimita', il quale ricoprira' il ruolo di presidente
dell'organismo.   L'incarico,   non   rinnovabile,    avra'    durata
quinquennale. Con adeguato anticipo e comunque  non  oltre  tre  mesi
rispetto alla scadenza  del  mandato  dell'OdM,  i  gestori  aderenti
provvederanno a richiedere al garante l'accreditamento dell'organismo
nella nuova composizione. L'OdM, ai fini di un efficiente svolgimento
dei propri compiti, potra' delegare a terzi fornitori di  servizi  lo
svolgimento di parte delle proprie attivita', ad esclusione di quelle
che presuppongono o determinano l'esercizio di poteri decisionali. 
    2. Ciascuno dei componenti dell'OdM deve  garantire  e  mantenere
per l'intera durata dell'incarico i seguenti requisiti: 
      a. Onorabilita' 
      Non potranno essere nominati coloro che: 
        si trovino in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; 
        siano  stati  radiati  da  albi  professionali   per   motivi
disciplinari; 
        abbiano   riportato   condanna,    anche    se    con    pena
condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per
uno dei delitti previsti dal regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267
(legge fallimentare) e successive modifiche o integrazioni, o per uno
dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice  civile,  o
per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore  ad  un  anno;
per un delitto contro la pubblica  amministrazione,  contro  la  fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica; 
        abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
        fermo  quanto  sopra  disposto  e  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione,  siano  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione
disposte dall'autorita' giudiziaria, ovvero  siano  stati  condannati
con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato. 
      b. Autonomia e indipendenza 
      Al  fine  di  garantire  la  piena  autonomia  dei   componenti
dell'OdM, evitando qualsiasi forma di interferenza, condizionamento o
conflitto di interessi, e' previsto che sia l'organismo  nel  proprio
complesso che i singoli componenti dello stesso, non  debbano  subire
alcuna ingerenza nell'esercizio delle proprie attivita' da parte  dei
gestori aderenti. Ciascun componente dell'organismo deve rispondere a
requisiti di indipendenza rispetto sia ai gestori aderenti  che  alle
associazioni rappresentanti degli interessati, ivi ovviamente incluso
il CNCU. Nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni  di  controllo,
inoltre, l'OdM non sara' soggetto  ad  alcun  potere  gerarchico  e/o
disciplinare da parte dei gestori aderenti  e  adottera'  le  proprie
decisioni senza che alcuno di essi possa sindacarle. 
      c. Professionalita' ed esperienza 
      Ciascun  componente  deve  possedere  un  adeguato  livello  di
competenza per il  corretto  ed  efficiente  svolgimento  dei  propri
compiti di controllo in relazione al Codice di  condotta,  garantendo
un'approfondita conoscenza ed esperienza in materia di protezione dei
dati personali, con particolare riferimento al settore dei SIC, oltre
che nello svolgimento di compiti di vigilanza e controllo. 
    3.  Le  attivita'  dell'OdM,  debitamente  rendicontate,  saranno
finanziate, secondo criteri di economicita' ed efficienza,  da  parte
di  ciascuno  dei  gestori  aderenti,   secondo   quote   determinate
dall'organismo stesso secondo procedure di finanziamento che  non  ne
pregiudichino in alcun modo l'indipendenza. 
    4. Ai fini del controllo del  rispetto  del  presente  Codice  di
condotta da parte di tutti i gestori aderenti, l'OdM potra'  in  ogni
momento svolgere - anche delegandole  a  soggetti  terzi  nei  limiti
sopra indicati - tutte le verifiche ritenute opportune,  ivi  incluse
ispezioni, sia in remoto che presso la  sede  dei  gestori  aderenti,
tenuti a prestare la massima  collaborazione  ai  fini  del  proficuo
svolgimento di tali attivita'. 
    5.  L'OdM  sara'  altresi'   chiamato   a   gestire   i   reclami
eventualmente  insorti  esclusivamente  tra   gestori   aderenti   ed
interessati,  relativamente  a  violazioni  del  presente  Codice  di
condotta. Fatto salvo il diritto di presentare reclamo al  garante  o
ricorso all'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 77 e 79 del
regolamento  e  degli  articoli  140-bis  e  seguenti   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in  materia  di
protezione dei dati personali, ogni interessato i cui dati  personali
siano  stati  trattati  da  un  gestore  aderente,  cosi'  come  ogni
organizzazione o associazione rappresentativa o comunque  attiva  nel
settore della protezione dei dati personali,  puo'  proporre  reclamo
all'OdM relativamente a violazioni del Codice  di  condotta  inviando
apposita istanza scritta contenente una breve descrizione dei fatti e
del pregiudizio lamentato. Il  reclamo  riguardante  l'esercizio  dei
diritti potra'  essere  proposto  all'OdM  esclusivamente  dopo  aver
infruttuosamente esercitato, nei confronti del gestore, i diritti  di
cui all'art. 9 del Codice di condotta e trascorsi i termini  in  esso
previsti. I vincoli e le condizioni stabiliti dall'art. 9,  comma  3,
del Codice di condotta, in riferimento all'esercizio dei diritti  per
il tramite di terzi delegati, si applicano anche alla proposizione  e
alla gestione di reclami per conto dell'interessato. 
    La presentazione di  un  reclamo  al  Garante  o  l'avvio  di  un
procedimento  in  sede   giudiziaria   ordinaria   o   amministrativa
precludono l'avvio, o determinano l'improcedibilita',  qualsiasi  sia
lo stato di svolgimento, di una procedura avente il medesimo  oggetto
o comunque attinente alle medesime questioni dinanzi all'OdM. 
    6. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo  da
parte  dell'interessato,  l'OdM  dovra'  darne  notizia  al   gestore
aderente coinvolto, affinche' quest'ultimo possa, entro i  successivi
trenta giorni lavorativi, presentare le proprie memorie e  fornire  i
necessari chiarimenti. Garantendo la pienezza del contraddittorio  in
ogni fase  della  procedura,  qualora  gli  elementi  acquisiti  gia'
consentano all'organismo di definire  la  controversia,  quest'ultimo
dovra' adottare la  propria  decisione  entro  quarantacinque  giorni
lavorativi dalla data di deposito delle proprie memorie da parte  del
gestore aderente. Diversamente, l'OdM potra' richiedere ad una sola o
a entrambe le parti ulteriori precisazioni, cosi' come l'acquisizione
di documenti o lo svolgimento di audizioni, raccogliendo in ogni caso
tutti gli elementi necessari alla definizione del  reclamo,  che  non
potra' avvenire oltre novanta giorni lavorativi successivi alla  data
di presentazione dello stesso da parte dell'interessato,  prorogabili
di ulteriori sessanta giorni  in  caso  di  necessita'  di  verifiche
particolarmente impegnative. 
    7. In conseguenza dei  controlli  effettuati  in  esecuzione  dei
propri poteri, o delle decisioni adottate all'esito  della  procedura
di reclamo  di  cui  al  precedente  comma,  l'OdM  potra'  decidere,
fornendo adeguata motivazione, di applicare al gestore  aderente,  in
dipendenza  della  gravita'   e/o   del   numero   delle   violazioni
eventualmente riscontrate, una  o  piu'  delle  seguenti  misure,  da
applicare secondo un criterio di gradualita': 
      a. un invito al gestore aderente a modificare la  condotta,  in
considerazione di una maggiore aderenza alle previsioni del Codice di
condotta; 
      b. un richiamo formale indirizzato  esclusivamente  al  gestore
aderente; 
      c. in caso di reiterazione della condotta rilevante di cui alle
precedenti lettere a) e b), la sospensione  temporanea  dall'adesione
del gestore aderente al Codice di condotta; 
      d. in ipotesi di successiva reiterazione della  violazione,  la
revoca dell'adesione del gestore aderente al Codice di condotta. 
    8. Alla scadenza di  ciascun  semestre,  l'OdM  deve  inviare  al
garante un resoconto riassuntivo  dei  controlli  e  delle  verifiche
effettuate, oltre che delle misure eventualmente  adottate  ai  sensi
del comma che precede, anche all'esito della definizione di procedure
di reclamo.