Allegato 4 - Organismo di monitoraggio 1. L'OdM sara' esterno e composto da tre componenti, uno dei quali designato dal CNCU (Consiglio nazionale consumatori e utenti); un altro, al quale spettera' la carica di vicepresidente dell'organismo, designato all'unanimita' dai gestori aderenti al presente Codice di condotta («gestori aderenti»); il terzo nominato in accordo tra questi ultimi e CNCU (nel complesso i «soggetti elettori») all'unanimita', il quale ricoprira' il ruolo di presidente dell'organismo. L'incarico, non rinnovabile, avra' durata quinquennale. Con adeguato anticipo e comunque non oltre tre mesi rispetto alla scadenza del mandato dell'OdM, i gestori aderenti provvederanno a richiedere al garante l'accreditamento dell'organismo nella nuova composizione. L'OdM, ai fini di un efficiente svolgimento dei propri compiti, potra' delegare a terzi fornitori di servizi lo svolgimento di parte delle proprie attivita', ad esclusione di quelle che presuppongono o determinano l'esercizio di poteri decisionali. 2. Ciascuno dei componenti dell'OdM deve garantire e mantenere per l'intera durata dell'incarico i seguenti requisiti: a. Onorabilita' Non potranno essere nominati coloro che: si trovino in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; siano stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari; abbiano riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e successive modifiche o integrazioni, o per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, o per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore ad un anno; per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica; abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; fermo quanto sopra disposto e salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria, ovvero siano stati condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato. b. Autonomia e indipendenza Al fine di garantire la piena autonomia dei componenti dell'OdM, evitando qualsiasi forma di interferenza, condizionamento o conflitto di interessi, e' previsto che sia l'organismo nel proprio complesso che i singoli componenti dello stesso, non debbano subire alcuna ingerenza nell'esercizio delle proprie attivita' da parte dei gestori aderenti. Ciascun componente dell'organismo deve rispondere a requisiti di indipendenza rispetto sia ai gestori aderenti che alle associazioni rappresentanti degli interessati, ivi ovviamente incluso il CNCU. Nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo, inoltre, l'OdM non sara' soggetto ad alcun potere gerarchico e/o disciplinare da parte dei gestori aderenti e adottera' le proprie decisioni senza che alcuno di essi possa sindacarle. c. Professionalita' ed esperienza Ciascun componente deve possedere un adeguato livello di competenza per il corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti di controllo in relazione al Codice di condotta, garantendo un'approfondita conoscenza ed esperienza in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al settore dei SIC, oltre che nello svolgimento di compiti di vigilanza e controllo. 3. Le attivita' dell'OdM, debitamente rendicontate, saranno finanziate, secondo criteri di economicita' ed efficienza, da parte di ciascuno dei gestori aderenti, secondo quote determinate dall'organismo stesso secondo procedure di finanziamento che non ne pregiudichino in alcun modo l'indipendenza. 4. Ai fini del controllo del rispetto del presente Codice di condotta da parte di tutti i gestori aderenti, l'OdM potra' in ogni momento svolgere - anche delegandole a soggetti terzi nei limiti sopra indicati - tutte le verifiche ritenute opportune, ivi incluse ispezioni, sia in remoto che presso la sede dei gestori aderenti, tenuti a prestare la massima collaborazione ai fini del proficuo svolgimento di tali attivita'. 5. L'OdM sara' altresi' chiamato a gestire i reclami eventualmente insorti esclusivamente tra gestori aderenti ed interessati, relativamente a violazioni del presente Codice di condotta. Fatto salvo il diritto di presentare reclamo al garante o ricorso all'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 77 e 79 del regolamento e degli articoli 140-bis e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, ogni interessato i cui dati personali siano stati trattati da un gestore aderente, cosi' come ogni organizzazione o associazione rappresentativa o comunque attiva nel settore della protezione dei dati personali, puo' proporre reclamo all'OdM relativamente a violazioni del Codice di condotta inviando apposita istanza scritta contenente una breve descrizione dei fatti e del pregiudizio lamentato. Il reclamo riguardante l'esercizio dei diritti potra' essere proposto all'OdM esclusivamente dopo aver infruttuosamente esercitato, nei confronti del gestore, i diritti di cui all'art. 9 del Codice di condotta e trascorsi i termini in esso previsti. I vincoli e le condizioni stabiliti dall'art. 9, comma 3, del Codice di condotta, in riferimento all'esercizio dei diritti per il tramite di terzi delegati, si applicano anche alla proposizione e alla gestione di reclami per conto dell'interessato. La presentazione di un reclamo al Garante o l'avvio di un procedimento in sede giudiziaria ordinaria o amministrativa precludono l'avvio, o determinano l'improcedibilita', qualsiasi sia lo stato di svolgimento, di una procedura avente il medesimo oggetto o comunque attinente alle medesime questioni dinanzi all'OdM. 6. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo da parte dell'interessato, l'OdM dovra' darne notizia al gestore aderente coinvolto, affinche' quest'ultimo possa, entro i successivi trenta giorni lavorativi, presentare le proprie memorie e fornire i necessari chiarimenti. Garantendo la pienezza del contraddittorio in ogni fase della procedura, qualora gli elementi acquisiti gia' consentano all'organismo di definire la controversia, quest'ultimo dovra' adottare la propria decisione entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di deposito delle proprie memorie da parte del gestore aderente. Diversamente, l'OdM potra' richiedere ad una sola o a entrambe le parti ulteriori precisazioni, cosi' come l'acquisizione di documenti o lo svolgimento di audizioni, raccogliendo in ogni caso tutti gli elementi necessari alla definizione del reclamo, che non potra' avvenire oltre novanta giorni lavorativi successivi alla data di presentazione dello stesso da parte dell'interessato, prorogabili di ulteriori sessanta giorni in caso di necessita' di verifiche particolarmente impegnative. 7. In conseguenza dei controlli effettuati in esecuzione dei propri poteri, o delle decisioni adottate all'esito della procedura di reclamo di cui al precedente comma, l'OdM potra' decidere, fornendo adeguata motivazione, di applicare al gestore aderente, in dipendenza della gravita' e/o del numero delle violazioni eventualmente riscontrate, una o piu' delle seguenti misure, da applicare secondo un criterio di gradualita': a. un invito al gestore aderente a modificare la condotta, in considerazione di una maggiore aderenza alle previsioni del Codice di condotta; b. un richiamo formale indirizzato esclusivamente al gestore aderente; c. in caso di reiterazione della condotta rilevante di cui alle precedenti lettere a) e b), la sospensione temporanea dall'adesione del gestore aderente al Codice di condotta; d. in ipotesi di successiva reiterazione della violazione, la revoca dell'adesione del gestore aderente al Codice di condotta. 8. Alla scadenza di ciascun semestre, l'OdM deve inviare al garante un resoconto riassuntivo dei controlli e delle verifiche effettuate, oltre che delle misure eventualmente adottate ai sensi del comma che precede, anche all'esito della definizione di procedure di reclamo.