Art. 3. Finalita' del trattamento Il trattamento dei dati personali contenuti in un SIC puo' essere effettuato dal gestore e dai partecipanti, ciascuno per le attivita' di propria competenza, coerentemente con quanto disciplinato nel presente codice di condotta, esclusivamente per finalita' connesse alla valutazione, all'assunzione o alla gestione di un rischio di credito, alla valutazione dell'affidabilita' e della puntualita' nei pagamenti dell'interessato. Rientrano in tali finalita' la prevenzione del rischio di frodi e del furto di identita'.