Art. 5. Modalita' di raccolta e registrazione dei dati 1. I partecipanti aderiscono ad un SIC in forza di accordi sulla base del principio di reciprocita' ed all'atto della consultazione hanno accesso al dettaglio completo dei dati relativi a richieste e rapporti, oltre che indicatori di sintesi e scoring. Salvo quanto previsto dal comma 5, il gestore acquisisce esclusivamente dai partecipanti i dati personali da registrare nel SIC. 2. Il partecipante adotta idonee procedure di verifica per garantire la lecita utilizzabilita' nel sistema, la correttezza, l'aggiornamento e l'esattezza dei dati comunicati al gestore. 3. All'atto del ricevimento dei dati, il gestore verifica la loro congruita' attraverso controlli di carattere formale e logico e, se i dati risultano incompleti od incongrui, li ritrasmette al partecipante che li ha comunicati, ai fini delle necessarie integrazioni e correzioni. All'esito dei controlli e delle eventuali integrazioni e correzioni, i dati sono registrati nel SIC e resi disponibili. 4. Il partecipante verifica con cura i dati da esso trattati e risponde tempestivamente alle richieste di verifica del gestore, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato. 5. Eventuali operazioni di cancellazione, integrazione o modificazione dei dati registrati in un SIC sono disposte direttamente dal partecipante che li ha comunicati, ove tecnicamente possibile, ovvero dal gestore su richiesta del medesimo partecipante o d'intesa con esso, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato, oppure in attuazione di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria o del Garante. 6. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalita' indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o piu' SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato. Le modalita', anche digitali e innovative, per garantire la ricezione di detto preavviso sono definite dal partecipante sulla base di quanto previsto dal Garante nel provvedimento del 26 ottobre 2017 e nell'allegato 1 al presente codice di condotta. 7. I dati registrati in un SIC sono aggiornati periodicamente, con cadenza mensile, a cura del partecipante che li ha comunicati.