(Allegato-art. 5)
 
                               Art. 5. 
                        Modalita' di raccolta 
                      e registrazione dei dati 
 
    1. I partecipanti aderiscono ad un SIC in forza di accordi  sulla
base del principio di reciprocita' ed  all'atto  della  consultazione
hanno accesso al dettaglio completo dei dati relativi a  richieste  e
rapporti, oltre che indicatori di sintesi e scoring. 
    Salvo  quanto  previsto  dal  comma  5,  il  gestore   acquisisce
esclusivamente dai partecipanti i dati personali  da  registrare  nel
SIC. 
    2. Il  partecipante  adotta  idonee  procedure  di  verifica  per
garantire la lecita  utilizzabilita'  nel  sistema,  la  correttezza,
l'aggiornamento e l'esattezza dei dati comunicati al gestore. 
    3. All'atto del ricevimento dei dati, il gestore verifica la loro
congruita' attraverso controlli di carattere formale e logico e, se i
dati  risultano  incompleti   od   incongrui,   li   ritrasmette   al
partecipante  che  li  ha  comunicati,  ai  fini   delle   necessarie
integrazioni e correzioni. All'esito dei controlli e delle  eventuali
integrazioni e correzioni, i dati sono  registrati  nel  SIC  e  resi
disponibili. 
    4. Il partecipante verifica con cura i dati da  esso  trattati  e
risponde tempestivamente alle  richieste  di  verifica  del  gestore,
anche   a   seguito   dell'esercizio   di   un   diritto   da   parte
dell'interessato. 
    5.  Eventuali  operazioni  di   cancellazione,   integrazione   o
modificazione  dei  dati  registrati  in   un   SIC   sono   disposte
direttamente dal partecipante che li ha comunicati, ove  tecnicamente
possibile, ovvero dal gestore su richiesta del medesimo  partecipante
o d'intesa con esso, anche a seguito dell'esercizio di un diritto  da
parte dell'interessato, oppure  in  attuazione  di  un  provvedimento
dell'autorita' giudiziaria o del Garante. 
    6. Al verificarsi di  ritardi  nei  pagamenti,  il  partecipante,
anche unitamente all'invio di solleciti o di altre  comunicazioni,  o
eventualmente  con  le  modalita'  indicate  nel   contratto,   invia
all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati
in uno o piu' SIC. I dati relativi al primo  ritardo  possono  essere
resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici  giorni
dalla spedizione del preavviso all'interessato. Le  modalita',  anche
digitali e innovative, per garantire la ricezione di detto  preavviso
sono definite dal partecipante sulla  base  di  quanto  previsto  dal
Garante nel provvedimento del 26 ottobre 2017 e  nell'allegato  1  al
presente codice di condotta. 
    7. I dati registrati in un SIC  sono  aggiornati  periodicamente,
con cadenza mensile, a cura del partecipante che li ha comunicati.