(Allegato-art. 6)
 
                               Art. 6. 
                           Base giuridica 
                   e Informazione agli interessati 
 
    1. Il trattamento dei dati personali da parte del gestore  e  dei
partecipanti al SIC secondo i termini e le condizioni  stabilite  nel
codice di condotta risulta lecito ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,
lettera  f)  del  regolamento  in  quanto  e'   necessario   per   il
perseguimento di legittimi interessi  dei  partecipanti  all'utilizzo
del SIC per le finalita' di  cui  al  presente  codice  di  condotta.
Pertanto, non e' necessario acquisire il consenso dell'interessato. 
    Costituiscono legittimi interessi: la  corretta  misurazione  del
merito  e   del   rischio   creditizio,   la   corretta   valutazione
dell'affidabilita'    e    della    puntualita'     dei     pagamenti
dell'interessato, la prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la
prevenzione del rischio del furto di identita'. 
    2. Al momento  della  raccolta  dei  dati  personali  relativi  a
richieste o rapporti, il partecipante informa l'interessato ai  sensi
degli articoli  13  e  14  del  regolamento  anche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di un SIC. 
    3. Le informazioni di cui al comma 2  recano  in  modo  chiaro  e
preciso,  nell'ambito  della  descrizione  delle  finalita'  e  delle
modalita' del  trattamento,  nonche'  degli  altri  elementi  di  cui
allĀ“art. 13 del regolamento, le seguenti indicazioni: 
      a) estremi identificativi e dati di contatto dei SIC  cui  sono
comunicati i  dati  personali  o  presso  il  quale  tali  dati  sono
consultati e dei rispettivi gestori; 
      b) categorie di partecipanti; 
      c)  tempi  di  conservazione  dei  dati  nei  SIC,   cui   sono
comunicati; 
      d) modalita' di organizzazione, raffronto ed  elaborazione  dei
dati, nonche' eventuale uso di  trattamenti  o  processi  decisionali
automatizzati di scoring; 
      e) modalita' per l'esercizio da  parte  degli  interessati  dei
diritti previsti dal regolamento; 
      f) eventuali trasferimenti  di  dati  personali  in  paesi  non
facenti parte dello Spazio economico europeo. 
    4. L'informativa di cui al comma 2 e'  fornita  agli  interessati
secondo  il  modello  allegato  al  presente   codice   di   condotta
nell'allegato  3  e,  se  inserita  in  un  modulo   utilizzato   dal
partecipante,  e'  adeguatamente  evidenziata  e  collocata  in  modo
autonomo ed unitario, in parti o riquadri distinti da quelli relativi
ad eventuali altre finalita' del trattamento effettuato dal  medesimo
partecipante. 
    5. L'informativa dovuta per effetto di eventuali aggiornamenti  o
modifiche relativi alle indicazioni rese ai sensi del comma 3,  anche
in caso di cambiamento dei SIC utilizzati dal partecipante e/o  della
denominazione  e  della  sede  del  gestore,  e'  fornita  attraverso
comunicazioni periodiche, o attraverso uno o piu' siti internet  e  a
richiesta degli interessati. 
    6.  Ad  integrazione  dell'informativa  resa   dai   partecipanti
singolarmente ad ogni interessato, il gestore fornisce un'informativa
piu' dettagliata  attraverso  il  proprio  sito  internet  e/o  altre
eventuali ulteriori modalita' anche digitali. 
    7. Quando la richiesta di credito o di un servizio o prodotto non
e' accolta, il partecipante comunica all'interessato se, per istruire
la richiesta, ha consultato dati personali relativi  ad  informazioni
di tipo  negativo  in  uno  o  piu'  SIC,  indicandogli  gli  estremi
identificativi del SIC da cui sono state rilevate tali informazioni e
del relativo gestore. 
    8. Il partecipante fornisce all'interessato le altre  notizie  di
cui agli articoli 10, comma 1, lettera d) e 11, comma 1,  lettera  c)
del codice di condotta.