Art. 6. Base giuridica e Informazione agli interessati 1. Il trattamento dei dati personali da parte del gestore e dei partecipanti al SIC secondo i termini e le condizioni stabilite nel codice di condotta risulta lecito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f) del regolamento in quanto e' necessario per il perseguimento di legittimi interessi dei partecipanti all'utilizzo del SIC per le finalita' di cui al presente codice di condotta. Pertanto, non e' necessario acquisire il consenso dell'interessato. Costituiscono legittimi interessi: la corretta misurazione del merito e del rischio creditizio, la corretta valutazione dell'affidabilita' e della puntualita' dei pagamenti dell'interessato, la prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione del rischio del furto di identita'. 2. Al momento della raccolta dei dati personali relativi a richieste o rapporti, il partecipante informa l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento anche con riguardo al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di un SIC. 3. Le informazioni di cui al comma 2 recano in modo chiaro e preciso, nell'ambito della descrizione delle finalita' e delle modalita' del trattamento, nonche' degli altri elementi di cui allĀ“art. 13 del regolamento, le seguenti indicazioni: a) estremi identificativi e dati di contatto dei SIC cui sono comunicati i dati personali o presso il quale tali dati sono consultati e dei rispettivi gestori; b) categorie di partecipanti; c) tempi di conservazione dei dati nei SIC, cui sono comunicati; d) modalita' di organizzazione, raffronto ed elaborazione dei dati, nonche' eventuale uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati di scoring; e) modalita' per l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dal regolamento; f) eventuali trasferimenti di dati personali in paesi non facenti parte dello Spazio economico europeo. 4. L'informativa di cui al comma 2 e' fornita agli interessati secondo il modello allegato al presente codice di condotta nell'allegato 3 e, se inserita in un modulo utilizzato dal partecipante, e' adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo ed unitario, in parti o riquadri distinti da quelli relativi ad eventuali altre finalita' del trattamento effettuato dal medesimo partecipante. 5. L'informativa dovuta per effetto di eventuali aggiornamenti o modifiche relativi alle indicazioni rese ai sensi del comma 3, anche in caso di cambiamento dei SIC utilizzati dal partecipante e/o della denominazione e della sede del gestore, e' fornita attraverso comunicazioni periodiche, o attraverso uno o piu' siti internet e a richiesta degli interessati. 6. Ad integrazione dell'informativa resa dai partecipanti singolarmente ad ogni interessato, il gestore fornisce un'informativa piu' dettagliata attraverso il proprio sito internet e/o altre eventuali ulteriori modalita' anche digitali. 7. Quando la richiesta di credito o di un servizio o prodotto non e' accolta, il partecipante comunica all'interessato se, per istruire la richiesta, ha consultato dati personali relativi ad informazioni di tipo negativo in uno o piu' SIC, indicandogli gli estremi identificativi del SIC da cui sono state rilevate tali informazioni e del relativo gestore. 8. Il partecipante fornisce all'interessato le altre notizie di cui agli articoli 10, comma 1, lettera d) e 11, comma 1, lettera c) del codice di condotta.