(Allegato-art. 8)
 
                               Art. 8. 
                       Utilizzazione dei dati 
 
    1. Il partecipante puo' accedere al SIC rispetto  a  dati  per  i
quali   sussiste   un   suo    legittimo    interesse,    riguardanti
esclusivamente: 
      a) interessati che chiedono di instaurare o sono parte o che, a
seguito  di  operazioni  di  cessione  di  crediti  o  dilazioni   di
pagamento, possono divenire parte di  un  rapporto  con  il  medesimo
partecipante e soggetti coobbligati, anche in solido; 
      b) interessati che agiscono nell'ambito  della  loro  attivita'
imprenditoriale o professionale che chiedono  di  instaurare  o  sono
parte o che, a seguito di operazioni di cessione di crediti,  possono
divenire parte di un rapporto con il medesimo partecipante e soggetti
coobbligati, anche in solido; 
      c)  interessati  che  rivestono  la  qualifica   di   esponente
aziendale o partecipante al capitale di una societa' e/o ente, che e'
parte di una richiesta/rapporto; 
      d)  soggetti  aventi  un  collegamento  di  tipo  giuridico   o
economico con quelli di cui  alla  lettera  b),  sempre  che  i  dati
personali cui il partecipante intende  accedere  risultino  necessari
per il perseguimento delle finalita' di cui  al  presente  codice  di
condotta relativamente ai soggetti di cui alla stessa lettera b).  In
tali casi la posizione del soggetto collegato all'interno del SIC non
subisce  comunque  alcuna  modificazione  in  virtu'  delle   vicende
relative al soggetto a cui e' riferito in via principale il rapporto. 
    2.  Il  partecipante  puo'  accedere  al   SIC   anche   mediante
consultazione di copia della relativa banca dati. 
    3. Il SIC e' accessibile solo da  un  numero  limitato,  rispetto
allĀ“intera organizzazione del titolare del trattamento e/o  dei  suoi
responsabili del trattamento, di persone autorizzate per iscritto  al
trattamento sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile
ed  istruite  in  tal  senso,  con  esclusivo  riferimento  ai   dati
strettamente necessari, pertinenti e non eccedenti in  rapporto  alle
finalita' indicate nellĀ“art. 3, in relazione alle specifiche esigenze
derivanti dal perseguimento delle medesime  finalita',  concretamente
verificabili sulla base degli elementi in possesso  dei  partecipanti
medesimi, nonche' per assolvere ad obblighi di legge e per  garantire
la corretta manutenzione dei sistemi e la qualita' dei dati. 
    4. I partecipanti accedono al SIC attraverso le modalita'  e  gli
strumenti anche digitali individuati dal gestore, nel rispetto  della
normativa sulla protezione  dei  dati  personali.  I  dati  personali
relativi a richieste/rapporti registrati in  un  SIC  sono  di  norma
consultabili  con  modalita'  di  accesso   graduale   e   selettivo,
attraverso uno  o  piu'  livelli  di  consultazione  di  informazioni
sintetiche o riepilogative dei dati riferiti  all'interessato,  prima
della loro visione in dettaglio e con riferimento anche ad  eventuali
dati riferiti a soggetti coobbligati o collegati ai sensi  del  comma
1. Sono, in ogni caso, precluse,  anche  tecnicamente,  modalita'  di
accesso che permettano interrogazioni  di  massa  o  acquisizioni  di
elenchi di dati personali concernenti richieste/rapporti  relativi  a
soggetti diversi da quelli che hanno chiesto di instaurare o che sono
o che, a seguito di operazioni di cessione di crediti o di  dilazioni
di pagamenti, possono divenire parte di un rapporto di credito. 
    5. L'accesso ad un SIC e' consentito anche agli organi giudiziari
e di polizia giudiziaria per ragioni di giustizia, oppure da parte di
altre istituzioni, autorita', amministrazioni  o  enti  pubblici  nei
soli casi previsti da leggi, regolamenti o  normative  comunitarie  e
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.