Art. 8. Utilizzazione dei dati 1. Il partecipante puo' accedere al SIC rispetto a dati per i quali sussiste un suo legittimo interesse, riguardanti esclusivamente: a) interessati che chiedono di instaurare o sono parte o che, a seguito di operazioni di cessione di crediti o dilazioni di pagamento, possono divenire parte di un rapporto con il medesimo partecipante e soggetti coobbligati, anche in solido; b) interessati che agiscono nell'ambito della loro attivita' imprenditoriale o professionale che chiedono di instaurare o sono parte o che, a seguito di operazioni di cessione di crediti, possono divenire parte di un rapporto con il medesimo partecipante e soggetti coobbligati, anche in solido; c) interessati che rivestono la qualifica di esponente aziendale o partecipante al capitale di una societa' e/o ente, che e' parte di una richiesta/rapporto; d) soggetti aventi un collegamento di tipo giuridico o economico con quelli di cui alla lettera b), sempre che i dati personali cui il partecipante intende accedere risultino necessari per il perseguimento delle finalita' di cui al presente codice di condotta relativamente ai soggetti di cui alla stessa lettera b). In tali casi la posizione del soggetto collegato all'interno del SIC non subisce comunque alcuna modificazione in virtu' delle vicende relative al soggetto a cui e' riferito in via principale il rapporto. 2. Il partecipante puo' accedere al SIC anche mediante consultazione di copia della relativa banca dati. 3. Il SIC e' accessibile solo da un numero limitato, rispetto allĀ“intera organizzazione del titolare del trattamento e/o dei suoi responsabili del trattamento, di persone autorizzate per iscritto al trattamento sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ed istruite in tal senso, con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari, pertinenti e non eccedenti in rapporto alle finalita' indicate nellĀ“art. 3, in relazione alle specifiche esigenze derivanti dal perseguimento delle medesime finalita', concretamente verificabili sulla base degli elementi in possesso dei partecipanti medesimi, nonche' per assolvere ad obblighi di legge e per garantire la corretta manutenzione dei sistemi e la qualita' dei dati. 4. I partecipanti accedono al SIC attraverso le modalita' e gli strumenti anche digitali individuati dal gestore, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. I dati personali relativi a richieste/rapporti registrati in un SIC sono di norma consultabili con modalita' di accesso graduale e selettivo, attraverso uno o piu' livelli di consultazione di informazioni sintetiche o riepilogative dei dati riferiti all'interessato, prima della loro visione in dettaglio e con riferimento anche ad eventuali dati riferiti a soggetti coobbligati o collegati ai sensi del comma 1. Sono, in ogni caso, precluse, anche tecnicamente, modalita' di accesso che permettano interrogazioni di massa o acquisizioni di elenchi di dati personali concernenti richieste/rapporti relativi a soggetti diversi da quelli che hanno chiesto di instaurare o che sono o che, a seguito di operazioni di cessione di crediti o di dilazioni di pagamenti, possono divenire parte di un rapporto di credito. 5. L'accesso ad un SIC e' consentito anche agli organi giudiziari e di polizia giudiziaria per ragioni di giustizia, oppure da parte di altre istituzioni, autorita', amministrazioni o enti pubblici nei soli casi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e con l'osservanza delle norme che regolano la materia.